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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 476/2023, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'avvocato FILOMENA LANZANO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPONENTE
e
P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato GIANCARLO LONGO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._3
PEC indicato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4866/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale gli era ingiunto il pagamento di euro 18.383,29 oltre interessi e spese, e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. al fine di sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 appresso riportate:
“accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio nonché condannare la detta convenuta, Spett.le al CP_1 risarcimento dei danni per aver promosso, incautamente, una lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. nei confronti di una persona assolutamente estranea al rapporto di fornitura”.
2. Ha contestato la pretesa creditoria eccependo: I) di non aver stipulato il contratto di fornitura con l'odierna opposta;
II) di non abitare l'appartamento dove è ubicato il misuratore;
III) che il punto di riconsegna dal quale era erogato il gas pur essendo ubicato al numero civico 69 - ove l'opponente risiede - non alimentava l'appartamento in cui viveva con conseguente difetto di legittimazione attiva e passiva;
IV) l'omesso deposito nel fascicolo monitorio del contratto di fornitura del quale chiedeva fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; V) la mancata allegazione di fatture pagate inerenti al rapporto.
In via istruttoria ha articolato i capi dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell
[...]
CP_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.5.2023 si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t. contestando le avverse Controparte_1 domande e formulando le conclusioni di seguito riportate:
“rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che parte opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO quale condizione di procedibilità della domanda e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di quanto esposto in narrativa, o in subordine rimettere le parti avanti un organismo di conciliazione, assegnando esclusivamente a parte opponente il termine per introdurre tale procedura - accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere, l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 4866/2022 (R.G. 10893/2022) del 24.11.2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4866/2022 (R.G. 10893/2022) del 24.11.2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale da parte di presso i PDR (punto di Controparte_1 riconsegna) n. 01611759001666, n. 01611759001669 e n. 01611759001672, nel periodo di competenza di così come cristallizzato nei documenti Controparte_1 contabili offerti in produzione, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”.
Ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione rilevando: I) in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal c.d. TICO, chiedendo l'esecutorietà del d.i. o, in subordine, l'assegnazione all'opponente di un termine per esperire il tentativo di conciliazione;
II) nel merito, l'infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione, evidenziando di aver provveduto alla somministrazione a favore del sig. Pt_1 di gas naturale in regime di default; III) che l'erogazione del gas aveva riguardato i PDR (punto di riconsegna) n. 01611759001666, PDR n. 01611759001669 e PDR n. 01611759001672 tutti siti in Grumo Nevano alla via Domenico Padula;
IV) di aver adempiuto al proprio onere probatorio mediante allegazione della fonte “legale” del credito, eccependo l'inadempimento di controparte per non aver dimostrato un fatto modificativo, impeditivo o estintivo;
V) il carattere dilatorio della difesa (anche tenendo conto dell'allegazione dell'opponente); VI) che il sig. aveva Pt_1 avuto contezza della propria posizione debitoria mediante la notifica di un'intimazione ad adempiere;
VII) di non aver imperio sul gruppo di misura o sulla sua regolazione, di competenza esclusiva del TR (nel caso di specie la;
Parte_2
VIII) la fondatezza della propria pretesa creditoria alla luce dell'assenza di contestazioni sul quantum debeatur (precisando le modalità di fatturazione osservate dalla società effettuata attraverso la misurazione effettuata dal TR
o secondo consumi storici, a cui facevano seguito i conguagli).
In via istruttoria ha depositato le fatture allegate al fascicolo monitorio, le scritture contabili e la certificazione dei consumi, riservandosi di articolare i mezzi istruttori ed opponendosi alle avverse richieste.
4. Con provvedimento del 30.5.2023 veniva autorizzata l'astensione del precedente G.I. assegnatario ed era fissata l'udienza del 28.9.2023 per la prosecuzione del giudizio da celebrarsi ex art. 127 ter c.p.c. Per mezzo delle note per la trattazione scritta, le parti rappresentavano di aver provveduto all'instaurazione del tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
5. Il G.I. con Ordinanza del 29.9.2023, rilevato che non poteva ritenersi dimostrata la correlazione tra i punti di alimentazione e la parte opponente a causa della differente indicazione dei numeri civici e della contestazione espressa di parte opponente, sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025.
6. In tale occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti concludendo in conformità.
10. La sola parte opposta ribadiva nei termini di cui agli artt. 189 – 190 c.p.c. i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda considerato che, in pendenza del giudizio, le parti hanno istaurato il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al c.d. TICO.
13. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si espongono.
14. Come è noto, con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa. La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, 17.01.2024, n. 156).
15. Tali principi di carattere generale, laddove il thema decidendum afferisca ad un rapporto di somministrazione, si connotano in senso peculiare, poiché, in ragione del c.d. “principio di vicinanza della prova”, il creditore deve dimostrare il quantitativo di energia fornita fatta salva contestazione dell'utente – debitore.
Il richiamato riparto degli oneri non subisce deroghe in caso di c.d. “regime di default” che viene attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di alcune particolari situazioni, a seguito delle quali un cliente si trova senza fornitore pur restando connesso alla rete e potendo continuare a prelevare gas.
Tali circostanze sono rappresentate: - dai clienti morosi per i quali la disalimentazione della fornitura è risultata non essere fattibile e per i quali viene quindi cessato amministrativamente il contratto;
- dai clienti finali che si trovano sprovvisti del venditore per motivi indipendenti dalla loro volontà ma che non hanno diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza;
- dai clienti finali che si trovano sprovvisti del venditore per motivi indipendenti dalla loro volontà e che avrebbero diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza, ma questo non può essere attivato (ad esempio per mancanza di capacità o per mancanza di fornitore di ultima istanza per gara deserta) [cfr. ex multis Tribunale di Napoli Nord, 3.8.2022, n. 3022].
Tale regime è inoltre caratterizzato, ai fini dell'attivazione del rapporto, dall'assenza di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale. Pertanto – per quanto di rilevanza nella presente vicenda - il credito trova la propria fonte “legale” nella disciplina dettata dalla delibera ARERA (fermo restando che la disciplina di carattere generale di cui agli artt. 1559 c.c. e ss. non prescrive la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per il contratto).
16. Dunque, è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
Ciò detto, può ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente su
[...] al momento che essa – in disparte il profilo relativo alla fonte legale CP_1 del rapporto di somministrazione – ha dimostrato l'effettiva erogazione del gas.
Invero ha depositato in giudizio le fatture analitiche in cui sono stati indicati tutti di dati relativi alla fornitura e le specifiche letture con gli importi. Il valore probatorio della predetta documentazione è corroborato dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalla certificazione dei consumi registrati dalla società di distribuzione
[...]
(la quale, essendo una società diversa dall'opposta) ha attestato l'effettività Pt_2 della somministrazione del gas.
E ancora il predetto onere deve considerarsi adempiuto alle luce delle seguenti considerazioni: I) dalla consultazione delle fatture relative ai differenti PDR depositate in atti, si evince che inizialmente i pagamenti erano regolari (non risultando pertanto contestato il rapporto di somministrazione); II) la morosità era attestata per ciascun PDR (a partire dalla fattura n. 2104612664 del 14.2.2010; fattura n. 2104612668 del 14.2.2010; fattura n. 2507051687 del 12.2.2014) mediante comunicazione resa all'interno delle c.d. “bollette”; III) con raccomandata a/r ricevuta dal sig. in data 2.3.2022 (da quest'ultimo sottoscritta e notificatagli al n. Pt_1 civico 69, così come il successivo ricorso per l'ingiunzione di pagamento) addiveniva a conoscenza della propria posizione debitoria.
17. Per converso, parte opponente non ha assolto l'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo.
Invero, eccependo il difetto di legittimazione passiva, ha articolato contestazioni generiche (segnatamente: di non aver stipulato il contratto del quale contestava anche l'assenza in atti;
che il civico n. 69 dove è ubicato il PDR, pur essendo ubicato dove ha la propria residenza, non alimentava il proprio appartamento) sfornite di adeguato supporto probatorio atto a corroborare le asserzioni difensive.
In particolare, non sono stati provati elementi sussumibili nella dizione di “fatto modificativo o impeditivo” tale da escludere l'inadempimento dell'obbligazione (quali ad esempio la prova dell'esistenza di un rapporto di fornitura del gas con differente società, l'effettiva residenza del debitore o una diversa intestazione dell'utenza). Né l'allegazione di precedenti provvedimenti giudiziari emessi (anche) nei confronti dell'odierno opponente sono idonei a ritenere soddisfatto il predetto onere, avendo essi carattere meramente indiziario del fatto.
18. Fermo quanto esposto, parte opponente non ha contestato la quantificazione del credito de quo agitur. Pertanto, accertato l'an della pretesa creditoria, può trovare applicazione – in relazione alla quantificazione della pretesa, il principio di c.d. “non contestazione” codificato nell'art. 115 c.p.c. a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti […] nonché i fatti non specificamente contestati”.
19. Le altre questioni restano assorbite.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti ed il carattere documentale della controversia, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 476/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4866/2022, dichiarandone l'esecutività;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 3.046,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, in data 3.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 476/2023, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'avvocato FILOMENA LANZANO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPONENTE
e
P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato GIANCARLO LONGO (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._3
PEC indicato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4866/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale gli era ingiunto il pagamento di euro 18.383,29 oltre interessi e spese, e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. al fine di sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 appresso riportate:
“accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio nonché condannare la detta convenuta, Spett.le al CP_1 risarcimento dei danni per aver promosso, incautamente, una lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. nei confronti di una persona assolutamente estranea al rapporto di fornitura”.
2. Ha contestato la pretesa creditoria eccependo: I) di non aver stipulato il contratto di fornitura con l'odierna opposta;
II) di non abitare l'appartamento dove è ubicato il misuratore;
III) che il punto di riconsegna dal quale era erogato il gas pur essendo ubicato al numero civico 69 - ove l'opponente risiede - non alimentava l'appartamento in cui viveva con conseguente difetto di legittimazione attiva e passiva;
IV) l'omesso deposito nel fascicolo monitorio del contratto di fornitura del quale chiedeva fosse ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; V) la mancata allegazione di fatture pagate inerenti al rapporto.
In via istruttoria ha articolato i capi dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell
[...]
CP_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.5.2023 si è costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t. contestando le avverse Controparte_1 domande e formulando le conclusioni di seguito riportate:
“rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che parte opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO quale condizione di procedibilità della domanda e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo in ragione di quanto esposto in narrativa, o in subordine rimettere le parti avanti un organismo di conciliazione, assegnando esclusivamente a parte opponente il termine per introdurre tale procedura - accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere, l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 4866/2022 (R.G. 10893/2022) del 24.11.2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4866/2022 (R.G. 10893/2022) del 24.11.2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta in conseguenza dell'avvenuta erogazione di gas naturale da parte di presso i PDR (punto di Controparte_1 riconsegna) n. 01611759001666, n. 01611759001669 e n. 01611759001672, nel periodo di competenza di così come cristallizzato nei documenti Controparte_1 contabili offerti in produzione, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.”.
Ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione rilevando: I) in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal c.d. TICO, chiedendo l'esecutorietà del d.i. o, in subordine, l'assegnazione all'opponente di un termine per esperire il tentativo di conciliazione;
II) nel merito, l'infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione, evidenziando di aver provveduto alla somministrazione a favore del sig. Pt_1 di gas naturale in regime di default; III) che l'erogazione del gas aveva riguardato i PDR (punto di riconsegna) n. 01611759001666, PDR n. 01611759001669 e PDR n. 01611759001672 tutti siti in Grumo Nevano alla via Domenico Padula;
IV) di aver adempiuto al proprio onere probatorio mediante allegazione della fonte “legale” del credito, eccependo l'inadempimento di controparte per non aver dimostrato un fatto modificativo, impeditivo o estintivo;
V) il carattere dilatorio della difesa (anche tenendo conto dell'allegazione dell'opponente); VI) che il sig. aveva Pt_1 avuto contezza della propria posizione debitoria mediante la notifica di un'intimazione ad adempiere;
VII) di non aver imperio sul gruppo di misura o sulla sua regolazione, di competenza esclusiva del TR (nel caso di specie la;
Parte_2
VIII) la fondatezza della propria pretesa creditoria alla luce dell'assenza di contestazioni sul quantum debeatur (precisando le modalità di fatturazione osservate dalla società effettuata attraverso la misurazione effettuata dal TR
o secondo consumi storici, a cui facevano seguito i conguagli).
In via istruttoria ha depositato le fatture allegate al fascicolo monitorio, le scritture contabili e la certificazione dei consumi, riservandosi di articolare i mezzi istruttori ed opponendosi alle avverse richieste.
4. Con provvedimento del 30.5.2023 veniva autorizzata l'astensione del precedente G.I. assegnatario ed era fissata l'udienza del 28.9.2023 per la prosecuzione del giudizio da celebrarsi ex art. 127 ter c.p.c. Per mezzo delle note per la trattazione scritta, le parti rappresentavano di aver provveduto all'instaurazione del tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
5. Il G.I. con Ordinanza del 29.9.2023, rilevato che non poteva ritenersi dimostrata la correlazione tra i punti di alimentazione e la parte opponente a causa della differente indicazione dei numeri civici e della contestazione espressa di parte opponente, sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025.
6. In tale occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti concludendo in conformità.
10. La sola parte opposta ribadiva nei termini di cui agli artt. 189 – 190 c.p.c. i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda considerato che, in pendenza del giudizio, le parti hanno istaurato il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al c.d. TICO.
13. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si espongono.
14. Come è noto, con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa. La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte dall'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, 17.01.2024, n. 156).
15. Tali principi di carattere generale, laddove il thema decidendum afferisca ad un rapporto di somministrazione, si connotano in senso peculiare, poiché, in ragione del c.d. “principio di vicinanza della prova”, il creditore deve dimostrare il quantitativo di energia fornita fatta salva contestazione dell'utente – debitore.
Il richiamato riparto degli oneri non subisce deroghe in caso di c.d. “regime di default” che viene attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di alcune particolari situazioni, a seguito delle quali un cliente si trova senza fornitore pur restando connesso alla rete e potendo continuare a prelevare gas.
Tali circostanze sono rappresentate: - dai clienti morosi per i quali la disalimentazione della fornitura è risultata non essere fattibile e per i quali viene quindi cessato amministrativamente il contratto;
- dai clienti finali che si trovano sprovvisti del venditore per motivi indipendenti dalla loro volontà ma che non hanno diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza;
- dai clienti finali che si trovano sprovvisti del venditore per motivi indipendenti dalla loro volontà e che avrebbero diritto all'attivazione del servizio di ultima istanza, ma questo non può essere attivato (ad esempio per mancanza di capacità o per mancanza di fornitore di ultima istanza per gara deserta) [cfr. ex multis Tribunale di Napoli Nord, 3.8.2022, n. 3022].
Tale regime è inoltre caratterizzato, ai fini dell'attivazione del rapporto, dall'assenza di sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale. Pertanto – per quanto di rilevanza nella presente vicenda - il credito trova la propria fonte “legale” nella disciplina dettata dalla delibera ARERA (fermo restando che la disciplina di carattere generale di cui agli artt. 1559 c.c. e ss. non prescrive la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per il contratto).
16. Dunque, è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza per cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento […] deve dimostrare la fonte del diritto, mentre il convenuto debitore deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto pagamento” (cfr. Cass. n. 13685 del 21.5.2019).
Ciò detto, può ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente su
[...] al momento che essa – in disparte il profilo relativo alla fonte legale CP_1 del rapporto di somministrazione – ha dimostrato l'effettiva erogazione del gas.
Invero ha depositato in giudizio le fatture analitiche in cui sono stati indicati tutti di dati relativi alla fornitura e le specifiche letture con gli importi. Il valore probatorio della predetta documentazione è corroborato dall'estratto autentico delle scritture contabili e dalla certificazione dei consumi registrati dalla società di distribuzione
[...]
(la quale, essendo una società diversa dall'opposta) ha attestato l'effettività Pt_2 della somministrazione del gas.
E ancora il predetto onere deve considerarsi adempiuto alle luce delle seguenti considerazioni: I) dalla consultazione delle fatture relative ai differenti PDR depositate in atti, si evince che inizialmente i pagamenti erano regolari (non risultando pertanto contestato il rapporto di somministrazione); II) la morosità era attestata per ciascun PDR (a partire dalla fattura n. 2104612664 del 14.2.2010; fattura n. 2104612668 del 14.2.2010; fattura n. 2507051687 del 12.2.2014) mediante comunicazione resa all'interno delle c.d. “bollette”; III) con raccomandata a/r ricevuta dal sig. in data 2.3.2022 (da quest'ultimo sottoscritta e notificatagli al n. Pt_1 civico 69, così come il successivo ricorso per l'ingiunzione di pagamento) addiveniva a conoscenza della propria posizione debitoria.
17. Per converso, parte opponente non ha assolto l'onere probatorio dell'avvenuto pagamento della somma dovuta ovvero di altro fatto modificativo o estintivo.
Invero, eccependo il difetto di legittimazione passiva, ha articolato contestazioni generiche (segnatamente: di non aver stipulato il contratto del quale contestava anche l'assenza in atti;
che il civico n. 69 dove è ubicato il PDR, pur essendo ubicato dove ha la propria residenza, non alimentava il proprio appartamento) sfornite di adeguato supporto probatorio atto a corroborare le asserzioni difensive.
In particolare, non sono stati provati elementi sussumibili nella dizione di “fatto modificativo o impeditivo” tale da escludere l'inadempimento dell'obbligazione (quali ad esempio la prova dell'esistenza di un rapporto di fornitura del gas con differente società, l'effettiva residenza del debitore o una diversa intestazione dell'utenza). Né l'allegazione di precedenti provvedimenti giudiziari emessi (anche) nei confronti dell'odierno opponente sono idonei a ritenere soddisfatto il predetto onere, avendo essi carattere meramente indiziario del fatto.
18. Fermo quanto esposto, parte opponente non ha contestato la quantificazione del credito de quo agitur. Pertanto, accertato l'an della pretesa creditoria, può trovare applicazione – in relazione alla quantificazione della pretesa, il principio di c.d. “non contestazione” codificato nell'art. 115 c.p.c. a mente del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti […] nonché i fatti non specificamente contestati”.
19. Le altre questioni restano assorbite.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti ed il carattere documentale della controversia, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 476/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4866/2022, dichiarandone l'esecutività;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 3.046,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, in data 3.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta