Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2023, proposto da
TO ON, GI IA ON, GA IM ON, PI NC ON, MA ON, RA ON, US ON, TO ON, GI IA ON, IA ZI ON, NI AR, AN IA AR, IA AT DO, rappresentati e difesi dall’avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Celena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’atto di diniego del 30 marzo 2023 adottato in relazione all’istanza del 1° dicembre 2022 prot. n. 48568 relativa all’occupazione di terreni di proprietà degli eredi ON-Marceddu, finalizzata a richiedere all'Amministrazione Comunale di esprimersi in ordine alla volontà o di restituire i medesimi beni o di avviare procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr n. 327/2001,
nonché
di tutti gli atti ai predetti provvedimenti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres e di Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 20 giugno 2023 i ricorrenti (eredi ON-Marceddu) proponevano ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 chiedendo l’annullamento dell’atto di diniego del 30 marzo 2023 adottato dal Comune di Porto Torres in relazione all’istanza del 1° dicembre 2022 prot. n. 48568 concernente l’occupazione asseritamente illegittima di terreni di loro proprietà (meglio successivamente descritti e come risultanti da perizia del geom. Roberti).
Con tale istanza, in particolare, essi avevano richiesto all’Amministrazione Comunale di esprimersi in ordine alla volontà o di restituire i predetti beni immobili o di avviare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001.
In risposta il Comune di Porto Torres – col provvedimento impugnato – aveva dichiarato che, per i motivi nello stesso atto enunciati, l’intimazione di emissione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis dpr 327/2001 e/o la restituzione dei beni medesimi non poteva trovare accoglimento e veniva pertanto rigettata.
Con atto di opposizione notificato il 21 agosto 2023 il Comune di Porto Torres chiedeva, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e dell’art. 48 del D.Lgs n. 104/2010 che il ricorso straordinario al Capo dello Stato fosse deciso in sede giurisdizionale.
Con il ricorso in esame i ricorrenti si sono dunque costituiti presso questo Tribunale Amministrativo riproponendo nella sostanza le stesse censure già oggetto dell’impugnazione al Capo dello Stato che possono essere così sintetizzate.
Con istanza del 30 novembre 2022 avevano denunciato l’illegittima occupazione, da parte del Comune di Porto Torres, di aree di loro proprietà già ricadenti al foglio 8, mappali 38 e 24 e foglio 20 mappale 34 (successivamente frazionati), destinate a opere pubbliche da parte del Comune di Porto Torres in assenza di validi titoli acquisitivi della loro disponibilità.
In particolare le aree ritenute occupate illegittimamente dall’ente Comunale erano così indicate:
A - Ex fg. 8 mapp. 38 – totale occupazione 19691 mq e precisamente:
-- 1. foglio 8 mapp. 1906 e mapp. 1313 della superficie complessiva di mq 3890 (catastali): risultano presenti la scuola materna e il terreno di pertinenza di quest’ultima
-- 2. foglio 8 mapp. 1312, mapp. 1314, mapp. 1355, mapp. 1340, per un totale di mq 13452s su detta area risultano presenti edifici residenziali.
- 3. Fg. 8, mapp. 1316 ubicato tra la scuola materna (mappale 1906 e 1313) e la via della Cultura della superficie del terreno di mq 381
- 4. superficie della strada pubblica di circa 1968 mq identificata con Via della Rinascita, priva attualmente di mappale e già appartenente al fg. 8 mapp. 38
B - Ex fg. 8 mapp. 24 –totale occupazione circa 15.050 mq e precisamente:
-- 1. foglio 8 mappale 2143 della superficie di mq 46 (catastali) da una verifica dalle foto aere risulta essere una porzione del giardino comunale
-- 2. superfici pubbliche destinate a: Via Amsicora, - IAzza Amsicora, - Via Petronia, - Via Gianuario Pischeddu, - Via Francesco Petrarca, - IAzza Francesco Petrarca, - Via Salvatore Farina, - Via ZI Deledda, - IAzza ZI Deledda, - Via Salvatore Satta, - Via Ludovico Asfodelo. Tali aree risultano derivanti dall’ex mapp. 24 fg. 8 e sono attualmente privi di mappale catastale. La superficie di occupazione è di circa 15.000 mq
C - Ex fg. 20 mapp. 34 e oggi foglio 20 mapp. 449 della superficie di mq 2024 (catastali) da una verifica dalle foto aeree risulta essere una porzione della strada interna comunale di collegamento ai lotti confinanti.
Con l’impugnato provvedimento del 30 marzo 2023 il Comune di Porto Torres respingeva tuttavia – per le motivazioni nello stesso specificate - l’intimazione di emissione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis dpr 327/2001 e la restituzione dei beni medesimi.
Di qui il ricorso in esame col quale i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di esprimersi in ordine alla volontà o di restituire i medesimi beni o di avviare procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001. Con vittoria di spese.
Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune Porto Torres e l’AREA - Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa che, con difese scritte ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.
In particolare le difese di AREA, peraltro solo parzialmente interessata da questo giudizio, hanno evidenziato che relativamente le aree di cui al Fg. 8, mappali 1312, 1314, 1355, 1340 (ex mapp. 38) – uniche per le quali AREA riveste interesse nella vicenda per cui è causa – sono state oggetto di una procedura espropriativa ritualmente conclusasi con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna n. 5/598/68 del 21/02/1978 cui seguiva anche alla liquidazione delle relative indennità.
In relazione a tale area la domanda dei ricorrenti di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 sarebbe dunque inammissibile a seguito del completamento della procedura espropriativa perfezionatasi con l’emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio (Cons. Stato sez. IV, 29/04/2014, n. 2232).
Relativamente alle aree interessate a strade, di cui agli attuali mappali 3586, 3587, 2143 derivanti dal mappale 24 la difesa comunale ha affermato l’uso ultraventennale già a far data dall’anno 1959 per effetto di un Cantiere di Lavoro Ministeriale, circostanza riportata anche nel provvedimento oggetto della odierna impugnativa e non contestata dai ricorrenti, sicché fin dal 1979 sarebbe maturata l’usucapione ventennale.
Quanto invece all’area di cui al foglio 20, particella 34 (oggi foglio 20 mapp. 449 della superficie di mq 2024), la difesa comunale sostiene che la richiesta dei ricorrenti di applicazione dell’art. 42-bis TUE, secondo la giurisprudenza, non poteva comunque essere in alcun modo evasa positivamente dal Comune di Porto Torres perché i fatti di causa si riferiscono, senz’altro, a circostanze precedenti l’entrata in vigore del d.P.R. n. 327/01.
In data 27 marzo 2025, il Comune di Porto Torres ha inviato a mezzo PEC ai ricorrenti, il documento protocollo c_g924/AOO.001 GE/2025/0014424 del 27 marzo 2025 con cui ha richiamato l’intervenuto del decreto di esproprio della Regione Autonoma della Sardegna a proprio favore delle aree di cui al fg. 8, part. 38, oltre al mandato rilasciato al’ avvocatura interna per l’avvio dell’azione di mediazione per intervenuta usucapione delle restanti aree.
Successivamente, con determinazione n. 1180 del 24 aprile 2025, lo stesso Comune di Porto Torres, anche alla luce delle sopravvenienze procedimentali acquisite, ha riesaminato la questione sollevata dagli eredi ON-Marceddu ritenendo:
a) di concludere il procedimento avviato con nota prot. 14424 del 27 marzo 2025 con la presa d’atto del decreto di esproprio della Regione Autonoma della Sardegna, del 21 febbraio 1978, per le aree di cui al foglio 8, mappale 38, e integrare il provvedimento del 30 marzo 2023 di rigetto della istanza dei Sig.ri C.A. + altri prot. n. 48568 del 1.12.2022 col predetto assorbente motivo;
b) di procedere, relativamente alle restanti aree di cui al provvedimento di rigetto del 30 marzo 2023, siccome presente un uso ultraventennale e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2025, all’esperimento del tentativo di mediazione civile per il riconoscimento dell’usucapione.
Detto provvedimento è stato comunicato agli interessati ed è non solo integrativo sul piano motivazionale di quello oggi impugnato ma, sostanzialmente, sostitutivo di quest’ultimo quanto agli effetti lesivi che oggi i ricorrenti lamentano in ordine al loro titolo dominicale.
Da ciò scaturisce senz’altro l’improcedibilità per sopravvenuta del ricorso oggi in esame giacché, come detto, e come sottoposto alla valutazione dei legali delle parti all’odierna udienza di trattazione, gli effetti lesivi dell’atto impugnato sono stati interamente assorbiti dalla nuova determinazione assunta dall’amministrazione comunale, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque conseguire il bene della vita sotteso all’impugnazione in esame e ogni decisione resterebbe priva di utilità giacché l’assetto del rapporto con l’amministrazione comunale in ordine ai terreni in questione resterebbe cristallizzato in ragione della nuova determinazione comunale n. 1180 del 24 aprile 2025, in relazione alla quale, peraltro, i ricorrenti potranno valutare – nel rispetto dei termini - eventuali ulteriori iniziative impugnatorie.
In conclusione quindi, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO