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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14155/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. FIORE IGNAZIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FIORE IGNAZIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7/04/2016, avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020;
19.07.2020; dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020;13.09.2020; 01.11.2020 e dal 15.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al 02.05.2021; dal 27.06.2021 al
30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.2021.
Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando;
precisava: “come visibile dal file “Esportazione domande FSTA Graffeo”, tutte le domande aziendali pervenute per l'integrazione FSTA alla Cigd 2021 sono state positivamente definite. Mentre per i mesi da luglio ad ottobre 2021 (dall'01.07.2021 al
31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.202), la signora non risulta essere stata posta in Cassa Pt_1
Integrazione, come visibile dall'estratto conto qui riportato e dai file excel allegati, pertanto, per il predetto periodo non spetta la relativa integrazione a carico del Fondo trasporto Aereo come preteso nel ricorso in esame. (…) Ad oggi, in conclusione, tutte le domande di pagamento riconosciute al ricorrente in quanto rientranti negli importi richiesti e finanziati sono state liquidate dalla competente sede di Palermo mentre non è stato possibile procedere ad ulteriori erogazioni a causa dell'esaurimento dei fondi messi a disposizione per la prestazione emergenziale.
In particolare, i mesi o le porzioni di mese interessate dalla reiezione per sforamento stima sono:
16/03/2020 31/03/2020, 02/05/2020, 16/05/2020, 18/05/2020, 30/05/2020,
16/11/2020, 30/11/2020. L'importo totale di queste prestazioni non erogate per superamento stima, come ricavabile dal file “Esportazione domande FSTA Graffeo”, è pari a
1.586,54 euro né pertanto si ritiene necessaria alcuna CTU contabile. Si precisa inoltre che l'integrazione FSTA spetta solo ed esclusivamente nei giorni e per le ore di cassa integrazione fruita e regolarmente autorizzata. Non è possibile, pertanto, richiedere l'integrazione FSTA per giorni, quali il 1° maggio, nei quali non è stata richiesta e fruita la cigs. Inoltre, è necessario fare anche una valutazione rispetto alle ore complessivamente richieste ed integrate nel mese: ad esempio al punto (4) dei periodi di cui parte ricorrente chiede l'erogazione risulta il giorno 19/07/2020.
Precisiamo che per il mese di luglio in busta paga risultano richieste dall'azienda 87 ore.
Altrettanto 87 ore sono state complessivamente integrate dal trasporto aereo né pertanto è possibile integrare ulteriormente. In conclusione, la scrivente sede ha provveduto a definire positivamente tutto quello che era possibile in base alla normativa e agli stanziamenti in essere.
Una eventuale ulteriore esborso per prestazioni integrative della cigd in deroga dovrebbe pertanto ad essere caricata sulla contabilità generale del Fondo di Solidarietà senza uno specifico finanziamento statale e senza che per quei periodi siano stati versati i contributi a carico di aziende e lavoratori ordinariamente previsti a finanziamento del sostegno integrativo riconosciuto dal Fondo di Solidarietà.”
All'udienza del 11/12/2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al periodo luglio – ottobre 2021 in cui non era in cassa integrazione, insistendo per la CTU, sicché questa giudice, ritenutane le necessità ai fini del decidere, disponeva l'audizione del funzionario INPS sui fatti di causa e sui conteggi della parte ricorrente.
All'udienza del 14/03/2025, il Funzionario Inps dichiarava: “Voglio dire preliminarmente che la Direzione centrale INPS con circolare del 12.03 scorso ha effettuato una verifica dei fondi spesi, verificando che vi è stato un risparmio di spesa e che sono ulteriormente disponibili 4 milioni di euro, con i quali l'INPS intende procedere alla liquidazione delle prestazioni la cui domanda era stata rigettata per carenza fondi.
Di conseguenza l'INPS provvederà a riesaminare anche la domanda di parte ricorrente, che era fra quelle rigettate per mancanza di fondi.
A.D.R.: La prima riunione del Comitato in relazione alla deliberazione in merito ai fondi sarà
l'8.04 prossimo, dopo detta data vi saranno le delibere e solo poi il riesame delle singole domande”. La causa, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell alla CP_1
rifusione delle spese di lite, di cui l' chiedeva la compensazione;
in CP_1
particolare, parte ricorrente deduceva “Si dà atto che l'INPS ha provveduto con quattro bonifici effettuati nelle date dei 21.05.2025, 23.05.2025 e 26.05.2025 ad accreditare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.221,58 ad essa spettante a saldo delle prestazioni dovute a titolo di “indennità integrativa a carico del Fondo per il settore del trasporto aereo” per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 02.05.2020 al 30.05.2020; dal 16.11.2020 al
30.11.2020 dedotti in ricorso. Si produce al riguardo l'estratto dal cassetto previdenziale del cittadino riportante i pagamenti eseguiti nell'anno 2025 in favore della ricorrente. Poiché tali pagamenti sono da ritenersi satisfattivi delle ragioni di credito della Sig.ra avanzate con Pt_1
il ricorso introduttivo del giudizio, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, dopo il riesame della domanda da parte dell' , che solo a seguito del ricorso in oggetto e di CP_1
altri si attivava per verificare la disponibilità dei fondi.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14155/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. FIORE IGNAZIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FIORE IGNAZIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7/04/2016, avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020;
19.07.2020; dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020;13.09.2020; 01.11.2020 e dal 15.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al 02.05.2021; dal 27.06.2021 al
30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.2021.
Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando;
precisava: “come visibile dal file “Esportazione domande FSTA Graffeo”, tutte le domande aziendali pervenute per l'integrazione FSTA alla Cigd 2021 sono state positivamente definite. Mentre per i mesi da luglio ad ottobre 2021 (dall'01.07.2021 al
31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.202), la signora non risulta essere stata posta in Cassa Pt_1
Integrazione, come visibile dall'estratto conto qui riportato e dai file excel allegati, pertanto, per il predetto periodo non spetta la relativa integrazione a carico del Fondo trasporto Aereo come preteso nel ricorso in esame. (…) Ad oggi, in conclusione, tutte le domande di pagamento riconosciute al ricorrente in quanto rientranti negli importi richiesti e finanziati sono state liquidate dalla competente sede di Palermo mentre non è stato possibile procedere ad ulteriori erogazioni a causa dell'esaurimento dei fondi messi a disposizione per la prestazione emergenziale.
In particolare, i mesi o le porzioni di mese interessate dalla reiezione per sforamento stima sono:
16/03/2020 31/03/2020, 02/05/2020, 16/05/2020, 18/05/2020, 30/05/2020,
16/11/2020, 30/11/2020. L'importo totale di queste prestazioni non erogate per superamento stima, come ricavabile dal file “Esportazione domande FSTA Graffeo”, è pari a
1.586,54 euro né pertanto si ritiene necessaria alcuna CTU contabile. Si precisa inoltre che l'integrazione FSTA spetta solo ed esclusivamente nei giorni e per le ore di cassa integrazione fruita e regolarmente autorizzata. Non è possibile, pertanto, richiedere l'integrazione FSTA per giorni, quali il 1° maggio, nei quali non è stata richiesta e fruita la cigs. Inoltre, è necessario fare anche una valutazione rispetto alle ore complessivamente richieste ed integrate nel mese: ad esempio al punto (4) dei periodi di cui parte ricorrente chiede l'erogazione risulta il giorno 19/07/2020.
Precisiamo che per il mese di luglio in busta paga risultano richieste dall'azienda 87 ore.
Altrettanto 87 ore sono state complessivamente integrate dal trasporto aereo né pertanto è possibile integrare ulteriormente. In conclusione, la scrivente sede ha provveduto a definire positivamente tutto quello che era possibile in base alla normativa e agli stanziamenti in essere.
Una eventuale ulteriore esborso per prestazioni integrative della cigd in deroga dovrebbe pertanto ad essere caricata sulla contabilità generale del Fondo di Solidarietà senza uno specifico finanziamento statale e senza che per quei periodi siano stati versati i contributi a carico di aziende e lavoratori ordinariamente previsti a finanziamento del sostegno integrativo riconosciuto dal Fondo di Solidarietà.”
All'udienza del 11/12/2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al periodo luglio – ottobre 2021 in cui non era in cassa integrazione, insistendo per la CTU, sicché questa giudice, ritenutane le necessità ai fini del decidere, disponeva l'audizione del funzionario INPS sui fatti di causa e sui conteggi della parte ricorrente.
All'udienza del 14/03/2025, il Funzionario Inps dichiarava: “Voglio dire preliminarmente che la Direzione centrale INPS con circolare del 12.03 scorso ha effettuato una verifica dei fondi spesi, verificando che vi è stato un risparmio di spesa e che sono ulteriormente disponibili 4 milioni di euro, con i quali l'INPS intende procedere alla liquidazione delle prestazioni la cui domanda era stata rigettata per carenza fondi.
Di conseguenza l'INPS provvederà a riesaminare anche la domanda di parte ricorrente, che era fra quelle rigettate per mancanza di fondi.
A.D.R.: La prima riunione del Comitato in relazione alla deliberazione in merito ai fondi sarà
l'8.04 prossimo, dopo detta data vi saranno le delibere e solo poi il riesame delle singole domande”. La causa, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell alla CP_1
rifusione delle spese di lite, di cui l' chiedeva la compensazione;
in CP_1
particolare, parte ricorrente deduceva “Si dà atto che l'INPS ha provveduto con quattro bonifici effettuati nelle date dei 21.05.2025, 23.05.2025 e 26.05.2025 ad accreditare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.221,58 ad essa spettante a saldo delle prestazioni dovute a titolo di “indennità integrativa a carico del Fondo per il settore del trasporto aereo” per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 02.05.2020 al 30.05.2020; dal 16.11.2020 al
30.11.2020 dedotti in ricorso. Si produce al riguardo l'estratto dal cassetto previdenziale del cittadino riportante i pagamenti eseguiti nell'anno 2025 in favore della ricorrente. Poiché tali pagamenti sono da ritenersi satisfattivi delle ragioni di credito della Sig.ra avanzate con Pt_1
il ricorso introduttivo del giudizio, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificata la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, dopo il riesame della domanda da parte dell' , che solo a seguito del ricorso in oggetto e di CP_1
altri si attivava per verificare la disponibilità dei fondi.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino