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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1628/2024 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Altri contratti d'opera”,
TRA partita IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Taranto, al Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via di Palma n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Marinelli (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 05.04.2024;
- opponente -
CONTRO
, partita IVA , con sede in Taranto alla via P. Coco n.11/b, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto al Corso
Umberto n. 133, presso e nello studio dell'Avv. Mario Federici (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata il 03.05.2024;
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato il 23.02.2024, la società CP_1
chiedeva ingiungersi alla Fondazione Cittadella della Carità di pagare ad essa ricorrente la somma di €.10.232,00 oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria effettuati presso la sede della stessa, sita in Taranto al
Piazzale G. Motolese n. 1, come da fatture allegate e di seguito specificate:
1) Fattura n. 147/FE di €.1.050,00 del 09.08.2023 per manutenzione tutti i quadri e sottoquadri;
2) Fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023 per esecuzione ordinaria manutenzione della cabina 20000V;
3) Fattura n. 162/FE di €. 500,00 del 21.08.2023 per ritiro e trasporto trasformatore 400 KW;
4) Fattura n. 171/FE di €. 3.050,00 del 22.09.2023 per sostituzione motore cancello sede
Cittadella della Carità;
5) Fattura n. 179/FE di €. 4.392,00 del 29.09.2023 per intervento sostituzione barriera e motore cancello sede Cittadella della Carità.
Con Decreto Ingiuntivo n. 206/2024, R.G. n. 822/2024, del 23.02.2024, notificato il 26.02.2024, il
Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico, ingiungeva alla
Fondazione Cittadella della Carità il pagamento in favore della della somma di CP_1
€.10.232,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 05.04.2024 la Fondazione Cittadella della
Carità proponeva opposizione avverso il D.I. n. 206/24, in quanto emesso sulla scorta della produzione di fatture commerciali, la cui valenza probatoria contestava nella fase di merito.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L' On.le
Tribunale di Taranto, contrariis reiectis, 1) In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.206/24 (NRG 822/24) del 23.02.2024 notificato il 16/02/2024 per le ragioni di cui in narrativa;
2) condannare conseguentemente ed in ogni caso il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, CAP come per legge, in favore dell' Avv. Luigi Marinelli distrattario”.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice opposta la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza ed il fine dilatorio della spiegata opposizione;
rappresentava che gli interventi tecnici eseguiti dalla Società di cui alle fatture, il cui mancato pagamento era stato posto quale CP_1 presupposto della richiesta e dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, erano stati autorizzati ed eseguiti nell'interesse della fondazione opponente e da quest'ultima approvati.
La società opposta chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale e spese legali ivi riconosciute, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge e condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente per comportamento processuale di mala fede, essendo perfettamente a sua conoscenza che il credito azionato in via monitoria era certo, liquido ed esigibile.”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 26.06.2024, il P.I. confermava la data della prima udienza indicata dall'attore e fissata per il giorno 03.10.2024.
All'udienza del 03.10.2024 il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 il P.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed ammetteva le richieste istruttorie formulate dalla sola società con le memorie ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., depositate in data CP_1
05.09.2024, in quanto rilevanti ai fini del decidere.
All'udienza del 06.12.2024 si procedeva all'escussione in qualità di testimoni dei sigg.ri Tes_1
e .
[...] IM _3
All'esito dell'istruttoria, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente, rinunciando ad ogni ulteriore istanza istruttoria, di fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., trattandosi di giudizio di nuovo rito Cartabia.
Il P.I. assegnava quindi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., ed assegnava altresì termine sino al 26.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; all'esito la causa doveva intendersi rimessa in decisione.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.
13240/2019; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Orbene, nella fattispecie in esame la produzione documentale e le risultanze della prova testimoniale sono del tutto adeguate e sufficienti a ritenere la effettiva esistenza del credito come riconosciuto in sede monitoria.
La produzione delle fatture a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo da un lato, e l'escussione dei testi , e dall'altro lato, hanno Testimone_1 _3 IM dimostrato senza ombra di dubbio alcuno che i lavori effettuati dalla Società Electra S.r.l. in favore della Fondazione Cittadella della Carità ed indicati nei relativi fogli di servizio sono stati effettivamente eseguiti ed approvati dalla Fondazione Cittadella della Carità.
Quanto al primo aspetto, sono state prodotte le seguenti fatture, attestanti l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate:
1) Fattura n. 147/FE di €.1.050,00 del 09.08.2023 per manutenzione tutti i quadri e sottoquadri;
2) Fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023 per esecuzione ordinaria manutenzione della cabina 20000V;
3) Fattura n. 162/FE di €. 500,00 del 21.08.2023 per ritiro e trasporto trasformatore 400 KW;
4) Fattura n. 171/FE di €. 3.050,00 del 22.09.2023 per sostituzione motore cancello sede
Cittadella della Carità;
5) Fattura n. 179/FE di €. 4.392,00 del 29.09.2023 per intervento sostituzione barriera e motore cancello sede Cittadella della Carità.
Circa la valenza probatoria della fattura commerciale, nell'ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio
2024 la Corte di Cassazione, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, ha statuito che
“… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998).
Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti. …”.
Tale principio è stato ribadito ancor più di recente dalla Suprema Corte nella sentenza dell'8 febbraio 2024, n. 3581, nella quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Orbene, nella fattispecie, come è dato evincere dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Fondazione Cittadella della Carità si è limitata a contestare, in via del tutto generica, “sia il rapporto commerciale dedotto nel ricorso per ingiunzione che tutte le fatture ivi allegate” (così al punto 5 della premessa in fatto dell'atto di citazione).
Peraltro, a fronte di tale contestazione, la società opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione non solo le richiamate fatture, ma anche la documentazione che attesta la sussistenza del rapporto giuridico posto a fondamento della richiesta di pagamento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate;
in particolare, la società ha prodotto i seguenti documenti: CP_1
- offerta per manutenzione quadri e sottoquadri del 13.07.2023, ordine di acquisto della Cittadella della Carità del 14.07.2023, fogli di servizio assistenza clienti del 25 e 26 luglio 2023 sottoscritti dalla Cittadella della Carità e relativa nota spese e fattura n. 147/FE di €. 1.050,00 del 09.08.2023;
- offerta per manutenzione della cabina 20000V presso la Cittadella della Carità, ordine di acquisto da parte di quest' ultima del 28.07.2023, foglio di servizio assistenza clienti del 11.08.2023 sottoscritto dal signor per conto della Cittadella della Carità e relativa nota spese e Parte_2 fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023;
- fattura n. 162/FE di €. 500,00 con allegata nota spese e foglio di servizio assistenza clienti del
30.08.2023 sottoscritto dal signor per conto della Cittadella della Carità; Parte_2
- offerta per sostituzione barriera e motore cancello presso la Cittadella della Carità del 05.09.2023, ordine di acquisto da parte di quest'ultima del 07.09.2023, fogli di servizio del 19.09.2023, del
20.09.2023 e del 21.09.2023 sottoscritti dal signor per conto della Cittadella della Parte_2
Carità e relativa nota spese, fattura n. 171/FE di €. 3.050,00; - offerta per sostituzione barriera e motore cancello presso la Cittadella della Carità del 05.09.2023, ordine di acquisto da parte di quest'ultima del 07.09.2023, fogli di servizio del 29.09.2023 e del
03.10.2023 sottoscritti dal signor per conto della Cittadella della Carità e relativa Parte_2 nota spese, fattura n. 179/FE di €. 4.392,00.
Tale documentazione appare del tutto idonea al fine di comprovare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, nonché l'effettiva esecuzione dei servizi in favore della società opponente, la quale, a fronte di tale produzione documentale, non ha mosso alcun rilievo.
In ossequio al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto possano costituire piena prova quanto alle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore della Fondazione Cittadella della
Carità, la quale nulla ha dedotto, ancor prima che provato, in ordine ad una eventuale contestazione delle fatture stesse nel corso del rapporto.
Ad ogni buon conto, ove non si ritenesse di attribuire tale efficacia probatoria alla documentazione prodotta (fatture, proposte e ordini di acquisto) per effetto della mancata tempestiva contestazione da parte della Fondazione debitrice, nel caso in esame le prestazioni di cui alle fatture commerciali trovano pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte, della cui genuinità e veridicità non si ha motivo alcuno di dubitare, provenendo da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa.
Il teste sig. , dipendente in distacco presso la da circa otto Testimone_1 CP_2 CP_3 anni, sotto il vincolo del giuramento ha confermato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 162 del 31/8/2023 emessa da in favore di Fondazione Cittadella della Carità. CP_1
Il teste indifferente, ha confermato l'effettuazione dei lavori indicati nelle IM fatture numero 171 e 162, precisando che entrambi i fogli di servizio erano stati dallo stesso personalmente sottoscritti.
Infine, il sig. , dipendente di in relazione ai lavori del 30 agosto 2023, _3 CP_1 ha confermato la fattura numero 162 per avere personalmente proceduto allo smontaggio e al trasporto del trasformatore 20 kW.
Effettivamente, dall'analisi della documentazione agli atti emerge che:
- i fogli di servizio relativi alle prestazioni indicate nella fattura n. 147/FE e nella fattura 154/FE risultano sottoscritti dal teste e controfirmati dal cliente, nella persona del Sig. _3
, Responsabile dell'Ufficio tecnico della società opponente, come risultante dagli Parte_2 ordini di acquisto allegati dalla società opposta;
- il foglio di servizio relativo alle prestazioni indicate nella fattura n. 162/FE risulta sottoscritto dal teste e controfirmato dal cliente, nella persona del Sig. ; Testimone_1 Parte_2 - i fogli di servizio relativi alle prestazioni indicate nella fattura n. 171/FE e nella fattura 179/FE risultano sottoscritti dal teste e controfirmati dal cliente, nella persona del Sig. IM
. Parte_2
In conclusione, il credito fatto valere da nei confronti della Fondazione Cittadella della CP_1
Carità deve ritenersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum, sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
Da tanto deriva il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del DI opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653, primo comma, c.p.c..
4. LE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la Fondazione opponente va condannata, in applicazione del generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato compiutamente allegato e dimostrato il danno subito, né risultando la consapevolezza circa la infondatezza della opposizione, sulla scorta degli elementi in possesso della fondazione opponente al momento della proposizione del giudizio.
P.Q.M
.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico, rigettata ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di avente ad oggetto: “Altri contratti d'opera”, così provvede: CP_1
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 206/24
(n. 822/24 R.G.) emesso dal Tribunale di Taranto in data 23.02.2024, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA la opponente Fondazione Cittadella della Carità al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte opposta e le liquida in €. 3.500,00, CP_1 comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Taranto, lì 02.04.2025.
Il Presidente (Dott.ssa S. D'Errico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1628/2024 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: “Altri contratti d'opera”,
TRA partita IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Taranto, al Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via di Palma n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Marinelli (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 05.04.2024;
- opponente -
CONTRO
, partita IVA , con sede in Taranto alla via P. Coco n.11/b, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto al Corso
Umberto n. 133, presso e nello studio dell'Avv. Mario Federici (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata il 03.05.2024;
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato il 23.02.2024, la società CP_1
chiedeva ingiungersi alla Fondazione Cittadella della Carità di pagare ad essa ricorrente la somma di €.10.232,00 oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria effettuati presso la sede della stessa, sita in Taranto al
Piazzale G. Motolese n. 1, come da fatture allegate e di seguito specificate:
1) Fattura n. 147/FE di €.1.050,00 del 09.08.2023 per manutenzione tutti i quadri e sottoquadri;
2) Fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023 per esecuzione ordinaria manutenzione della cabina 20000V;
3) Fattura n. 162/FE di €. 500,00 del 21.08.2023 per ritiro e trasporto trasformatore 400 KW;
4) Fattura n. 171/FE di €. 3.050,00 del 22.09.2023 per sostituzione motore cancello sede
Cittadella della Carità;
5) Fattura n. 179/FE di €. 4.392,00 del 29.09.2023 per intervento sostituzione barriera e motore cancello sede Cittadella della Carità.
Con Decreto Ingiuntivo n. 206/2024, R.G. n. 822/2024, del 23.02.2024, notificato il 26.02.2024, il
Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania D'Errico, ingiungeva alla
Fondazione Cittadella della Carità il pagamento in favore della della somma di CP_1
€.10.232,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 05.04.2024 la Fondazione Cittadella della
Carità proponeva opposizione avverso il D.I. n. 206/24, in quanto emesso sulla scorta della produzione di fatture commerciali, la cui valenza probatoria contestava nella fase di merito.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia L' On.le
Tribunale di Taranto, contrariis reiectis, 1) In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.206/24 (NRG 822/24) del 23.02.2024 notificato il 16/02/2024 per le ragioni di cui in narrativa;
2) condannare conseguentemente ed in ogni caso il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, CAP come per legge, in favore dell' Avv. Luigi Marinelli distrattario”.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice opposta la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza ed il fine dilatorio della spiegata opposizione;
rappresentava che gli interventi tecnici eseguiti dalla Società di cui alle fatture, il cui mancato pagamento era stato posto quale CP_1 presupposto della richiesta e dell'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto, erano stati autorizzati ed eseguiti nell'interesse della fondazione opponente e da quest'ultima approvati.
La società opposta chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale e spese legali ivi riconosciute, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge e condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente per comportamento processuale di mala fede, essendo perfettamente a sua conoscenza che il credito azionato in via monitoria era certo, liquido ed esigibile.”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 26.06.2024, il P.I. confermava la data della prima udienza indicata dall'attore e fissata per il giorno 03.10.2024.
All'udienza del 03.10.2024 il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 il P.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed ammetteva le richieste istruttorie formulate dalla sola società con le memorie ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., depositate in data CP_1
05.09.2024, in quanto rilevanti ai fini del decidere.
All'udienza del 06.12.2024 si procedeva all'escussione in qualità di testimoni dei sigg.ri Tes_1
e .
[...] IM _3
All'esito dell'istruttoria, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente, rinunciando ad ogni ulteriore istanza istruttoria, di fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., trattandosi di giudizio di nuovo rito Cartabia.
Il P.I. assegnava quindi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., ed assegnava altresì termine sino al 26.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; all'esito la causa doveva intendersi rimessa in decisione.
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento monitorio.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.
13240/2019; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Orbene, nella fattispecie in esame la produzione documentale e le risultanze della prova testimoniale sono del tutto adeguate e sufficienti a ritenere la effettiva esistenza del credito come riconosciuto in sede monitoria.
La produzione delle fatture a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo da un lato, e l'escussione dei testi , e dall'altro lato, hanno Testimone_1 _3 IM dimostrato senza ombra di dubbio alcuno che i lavori effettuati dalla Società Electra S.r.l. in favore della Fondazione Cittadella della Carità ed indicati nei relativi fogli di servizio sono stati effettivamente eseguiti ed approvati dalla Fondazione Cittadella della Carità.
Quanto al primo aspetto, sono state prodotte le seguenti fatture, attestanti l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate:
1) Fattura n. 147/FE di €.1.050,00 del 09.08.2023 per manutenzione tutti i quadri e sottoquadri;
2) Fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023 per esecuzione ordinaria manutenzione della cabina 20000V;
3) Fattura n. 162/FE di €. 500,00 del 21.08.2023 per ritiro e trasporto trasformatore 400 KW;
4) Fattura n. 171/FE di €. 3.050,00 del 22.09.2023 per sostituzione motore cancello sede
Cittadella della Carità;
5) Fattura n. 179/FE di €. 4.392,00 del 29.09.2023 per intervento sostituzione barriera e motore cancello sede Cittadella della Carità.
Circa la valenza probatoria della fattura commerciale, nell'ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio
2024 la Corte di Cassazione, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, ha statuito che
“… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998).
Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti. …”.
Tale principio è stato ribadito ancor più di recente dalla Suprema Corte nella sentenza dell'8 febbraio 2024, n. 3581, nella quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Orbene, nella fattispecie, come è dato evincere dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Fondazione Cittadella della Carità si è limitata a contestare, in via del tutto generica, “sia il rapporto commerciale dedotto nel ricorso per ingiunzione che tutte le fatture ivi allegate” (così al punto 5 della premessa in fatto dell'atto di citazione).
Peraltro, a fronte di tale contestazione, la società opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione non solo le richiamate fatture, ma anche la documentazione che attesta la sussistenza del rapporto giuridico posto a fondamento della richiesta di pagamento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni ivi indicate;
in particolare, la società ha prodotto i seguenti documenti: CP_1
- offerta per manutenzione quadri e sottoquadri del 13.07.2023, ordine di acquisto della Cittadella della Carità del 14.07.2023, fogli di servizio assistenza clienti del 25 e 26 luglio 2023 sottoscritti dalla Cittadella della Carità e relativa nota spese e fattura n. 147/FE di €. 1.050,00 del 09.08.2023;
- offerta per manutenzione della cabina 20000V presso la Cittadella della Carità, ordine di acquisto da parte di quest' ultima del 28.07.2023, foglio di servizio assistenza clienti del 11.08.2023 sottoscritto dal signor per conto della Cittadella della Carità e relativa nota spese e Parte_2 fattura n. 154/FE di €. 1.240,00 del 29.08.2023;
- fattura n. 162/FE di €. 500,00 con allegata nota spese e foglio di servizio assistenza clienti del
30.08.2023 sottoscritto dal signor per conto della Cittadella della Carità; Parte_2
- offerta per sostituzione barriera e motore cancello presso la Cittadella della Carità del 05.09.2023, ordine di acquisto da parte di quest'ultima del 07.09.2023, fogli di servizio del 19.09.2023, del
20.09.2023 e del 21.09.2023 sottoscritti dal signor per conto della Cittadella della Parte_2
Carità e relativa nota spese, fattura n. 171/FE di €. 3.050,00; - offerta per sostituzione barriera e motore cancello presso la Cittadella della Carità del 05.09.2023, ordine di acquisto da parte di quest'ultima del 07.09.2023, fogli di servizio del 29.09.2023 e del
03.10.2023 sottoscritti dal signor per conto della Cittadella della Carità e relativa Parte_2 nota spese, fattura n. 179/FE di €. 4.392,00.
Tale documentazione appare del tutto idonea al fine di comprovare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, nonché l'effettiva esecuzione dei servizi in favore della società opponente, la quale, a fronte di tale produzione documentale, non ha mosso alcun rilievo.
In ossequio al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto possano costituire piena prova quanto alle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore della Fondazione Cittadella della
Carità, la quale nulla ha dedotto, ancor prima che provato, in ordine ad una eventuale contestazione delle fatture stesse nel corso del rapporto.
Ad ogni buon conto, ove non si ritenesse di attribuire tale efficacia probatoria alla documentazione prodotta (fatture, proposte e ordini di acquisto) per effetto della mancata tempestiva contestazione da parte della Fondazione debitrice, nel caso in esame le prestazioni di cui alle fatture commerciali trovano pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte, della cui genuinità e veridicità non si ha motivo alcuno di dubitare, provenendo da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa.
Il teste sig. , dipendente in distacco presso la da circa otto Testimone_1 CP_2 CP_3 anni, sotto il vincolo del giuramento ha confermato l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 162 del 31/8/2023 emessa da in favore di Fondazione Cittadella della Carità. CP_1
Il teste indifferente, ha confermato l'effettuazione dei lavori indicati nelle IM fatture numero 171 e 162, precisando che entrambi i fogli di servizio erano stati dallo stesso personalmente sottoscritti.
Infine, il sig. , dipendente di in relazione ai lavori del 30 agosto 2023, _3 CP_1 ha confermato la fattura numero 162 per avere personalmente proceduto allo smontaggio e al trasporto del trasformatore 20 kW.
Effettivamente, dall'analisi della documentazione agli atti emerge che:
- i fogli di servizio relativi alle prestazioni indicate nella fattura n. 147/FE e nella fattura 154/FE risultano sottoscritti dal teste e controfirmati dal cliente, nella persona del Sig. _3
, Responsabile dell'Ufficio tecnico della società opponente, come risultante dagli Parte_2 ordini di acquisto allegati dalla società opposta;
- il foglio di servizio relativo alle prestazioni indicate nella fattura n. 162/FE risulta sottoscritto dal teste e controfirmato dal cliente, nella persona del Sig. ; Testimone_1 Parte_2 - i fogli di servizio relativi alle prestazioni indicate nella fattura n. 171/FE e nella fattura 179/FE risultano sottoscritti dal teste e controfirmati dal cliente, nella persona del Sig. IM
. Parte_2
In conclusione, il credito fatto valere da nei confronti della Fondazione Cittadella della CP_1
Carità deve ritenersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum, sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
Da tanto deriva il rigetto dell'opposizione e la integrale conferma del DI opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653, primo comma, c.p.c..
4. LE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la Fondazione opponente va condannata, in applicazione del generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo.
Non ricorrono i presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato compiutamente allegato e dimostrato il danno subito, né risultando la consapevolezza circa la infondatezza della opposizione, sulla scorta degli elementi in possesso della fondazione opponente al momento della proposizione del giudizio.
P.Q.M
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IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico, rigettata ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di avente ad oggetto: “Altri contratti d'opera”, così provvede: CP_1
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 206/24
(n. 822/24 R.G.) emesso dal Tribunale di Taranto in data 23.02.2024, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA la opponente Fondazione Cittadella della Carità al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte opposta e le liquida in €. 3.500,00, CP_1 comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Taranto, lì 02.04.2025.
Il Presidente (Dott.ssa S. D'Errico)