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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3997/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Villana Conti Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Galileo Galilei V trav, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe, impugnava in questa sede il provvedimento del 30 gennaio 2024 con cui l' CP_1 le comunicava, nella sua asserita qualità di erede legittima, di dover procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal figlio defunto sulla pensione categoria AS n. 04016445 per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, per la complessiva somma di € 1.772,75. Nel richiamato provvedimento, si specificava che il recupero sarebbe avvenuto attraverso trattenute sul rateo mensile della propria pensione di vecchiaia fino alla estinzione del debito per n. 8 rate mensili. Avverso il succitato provvedimento, la ricorrente, in data 26.04.2024, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Reggio CP_1
Calabria, eccependo di non rivestire la qualità di erede legittima del figlio
[...]
, il quale aveva un figlio in vita. Per_1
Rimanendo inevaso il ricorso amministrativo, lamentava, quindi, l'illegittimità dell'azione di recupero per i motivi sopra esposti e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' CP_1
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando, le seguenti conclusioni: CP_1
“Preliminarmente - ordinare l'immediata interruzione della trattenuta forzosa operata dall' sui ratei pensionistici di parte ricorrente;
Nel merito- accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto - dichiarare non tenuta parte ricorrente alla restituzione delle somme pretese da parte resistente perché soggetto non chiamato all'eredità e pertanto non legittimato passivo;
- ordinare a parte resistente la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto sui ratei pensionistici della sig.ra ”, Pt_1 vinte le spese di lite, con attribuzione. L' sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva nel CP_1 presente procedimento. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
*******
1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' che, CP_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Come anticipato, oggetto del giudizio è il provvedimento con cui l' comunicava alla ricorrente il recupero forzoso sulla sua pensione di CP_1 vecchiaia del complessivo importo di €. 1772,75, a titolo di indebito accertato sulla pensione del deceduto figlio, cat. AS n. 04016445, per il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020. La ricorrente eccepiva di non essere erede del defunto titolare della pensione, negando quindi la propria titolarità del rapporto oggetto della ripetizione e, conseguentemente, la propria legittimazione passiva a stare in giudizio. A tal proposito, la stessa rappresentava che dal matrimonio tra il figlio e la sig.ra fosse nato un figlio, Persona_1 Persona_2 [...]
, ancora in vita (cfr. prod.ne documentale parte ricorrente). Per_3
Tanto premesso, giova rammentare che l'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr. Cass Ord. ordinanza n. 9706 del 2024). Nel caso di specie, spetta all' attore in senso sostanziale, provare la CP_1 qualità di erede della ricorrente (convenuto sostanziale). Orbene, nella vicenda per cui è causa, il convenuto processuale-attore sostanziale, rimasto contumace, non ha provato alcunché sulla titolarità passiva del rapporto in capo alla ricorrente né sulla sua qualità di erede né, infine, su alcuna altra circostanza legittimante l'azione nei suoi confronti. D'altra parte, la ricorrente ha documentalmente dimostrato l'esistenza di un figlio del de cuius che, alla luce dell'asserito scioglimento del rapporto di coniugio con la sig.ra sarebbe l'unico erede legittimo del defunto Per_2
(art. 565 e ss. c.c.) Persona_1
La pretesa restitutoria non può, dunque, ritenersi legittima non essendo stata raggiunta la prova sulla qualità di erede della ricorrente, con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dall'ente previdenziale sulla pensione di vecchiaia in godimento della stessa.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione nei CP_1 confronti della ricorrente della somma di € 1.772,75 di cui al provvedimento del 30 gennaio 2024, oggetto della presente impugnativa, per i motivi sopra esposti;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione di quanto già CP_1 trattenuto sulla pensione della ricorrente a titolo di ripetizione di indebito accertato sulla pensione del deceduto figlio cat. AS n. 04016445 per il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020; - condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore della CP_1 ricorrente la somma di € 886,00 titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 26 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano