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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5248/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5248
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 1152/2020 (R.G. 4149/2020)
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e residente in [...]
G, rappresentato e difeso, dall' avvocato Monica Mandico, (C.F.
– PEC C.F._2 Email_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli in Via dell'Epomeo n. 81,
– opponente-
E
1 (già (C.F. ) con sede in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre, (rep. 39722; racc. 14051), assistita, difesa e rappresen-
[...]
tata dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona in Email_2
vicolo S. Bernardino n. 5 a,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1152/2020 del 09.09.2020 (R.G.
4149/2020) notificato a mezzo posta in data 17.09.2020, emesso da Questo Tribu-
nale in favore di (oggi ) dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_1
23.736,70 oltre interessi di mora al tasso di cui al ricorso, sulla sorte capitale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre spese legali di complessivi euro
845,50 oltre rimborso delle spese generali pari al 15% ed oltre IVA e CPA ai sensi di legge. Ciò in riferimento al saldo debitore di due contratti di finanziamento, che il sig. avrebbe stipulato: prestito personale n. 800005035677 con LINEA Pt_1
spa e l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo “revolving” n. 40010585 con
FINDOMESTIC spa.
L' opponente assumeva:
1. la mancata prova della cessione del credito, non risultando agli atti l'avvenuta co-
municazione di cessione del credito da ad per il Parte_2 CP_1
2 contratto di finanziamento n. 800005035677, né la cessione da parte di SPV PRO-
JECT 130 srl in favore di Banca IFIS, per l'apertura della linea di credito ad uso rotativo revolving n. 40010585;
2. il difetto di capacità processuale, attesa l'indeterminatezza della procura alle liti di parte avversa, nella quale non risultava indicato il potere di rappresentanza del sog-
getto indicato in procura;
3. la non provata conclusione del contratto di finanziamento n. 800005035677, per violazione art. 117 TUB ed art. 23 Tub, attesa l'inosservanza della forma prescritta;
4. la nullità del contratto revolving n. 40010585 per: a. mancanza di forma scritta ad
substantiam, b. in quanto non proposto da Agente in attività finanziaria, c. per in-
determinatezza dell'oggetto ed anatocismo;
5. la prescrizione del credito Findomestic ex art. 2934 c.c., atteso che CP_3
dall'estratto conto depositato, di cui comunque si eccepiva la nullità ex 50 Pt_3
risultavano movimentazioni con decorrenza dal 23.01.2008 al 28.01.2010 e, in se-
guito, nessun successivo atto interruttivo della prescrizione risultava essere stato notificato all'opponente. A nulla valeva la presunta comunicazione depositata ex
adverso con cartolina che avrebbe attestato la ricezione, mediante compiuta gia-
cenza dell'atto, da parte del sig. avvenuta tramite una società privata: Pt_1
“Centro Servizi Citypost”;
6. la mancanza dei requisiti ex art.633 c.p.c.., atteso il mancato deposito della certifi-
cazione prevista dalla Legge e comunque non certificata da un Dirigente della so-
cietà con tali poteri, dal che derivava l'impersonalità, data dalla mancanza della firma e quindi l'impossibilità di identificare senza ombra di dubbio il firmatario e la sua qualifica – elemento essenziale secondo la previsione legislativa;
3 7. il disconoscimento del debito e dell'effettiva erogazione del presunto credito in-
giunto;
8. la nullità del decreto ingiuntivo per incompletezza, contraddittorietà e inconsistenza il quanto il ricorrente non aveva provveduto ad indicare i metodi di calcolo degli interessi ultralegali effettivamente applicati, né aveva precisato il tipo di capitaliz-
zazione adoperata e la composizione analitica dell'importo richiesto complessiva-
mente, né aveva indicato gli ultimi pagamenti effettuati e la data di sottoscrizione del contratto;
9. la nullità dei contratti di finanziamento per violazione dell'art. 124 n. 3 TUB e l'ine-
sistenza del credito vantato;
10. l'indeterminatezza delle condizioni pattuite e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria di entrambi i contratti stipulati dal sig. sia quello Pt_1
con Linea spa che quello con Findomestic;
11. l'indeterminatezza e difformità del Taeg applicato al contratto, rispetto a quello pattuito;
12. la mancata indicazione del TAE;
13. le anomalie contrattuali nel credito revolving: anatocismo e difformità tassi appli-
cati;
14. la nullità della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora, attesa la mancata indicazione dell'ammontare della mora e la mancata comunicazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine.
Chiedeva, dunque, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1152/2020 del
09.09.2020 emesso da Questo Tribunale (R.G. 4149/2020).
CP Si costituiva , che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente,
ed in particolare:
4 1. l'avvenuta prova del credito, avendo prodotto i titoli contrattuali ed allegato l'ina-
dempimento del debitore, il quale non aveva addotto pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati;
2. la non necessità dell'estratto conto del finanziamento ai fini della prova del credito;
3. l'avvenuta prova ex art. 50 TUB del credito della carta revolving Findomestic,
avendo prodotto il contratto e l'estratto conto Findomestic dall'accensione del rap-
porto, non già un saldaconto sintetico e parziale (riassuntivo del solo saldo finale)
bensì il vero e proprio estratto conto integrale con indicazione di tutti gli addebiti ed accrediti dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione;
4. l'infondatezza della proposta eccezione di indeterminatezza della procura alle liti utilizzata per la fase monitoria, in quanto la stessa riportava in maniera inequivoca l'indicazione del soggetto per il quale si agiva;
CP
5. l'infondatezza della proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva di perché smentita documentalmente: riguardo il prestito personale n. 800005035677,
l'opposta aveva prodotto la visura della Linea spa dalla quale emergeva la fusione per incorporazione di quest'ultima in la comunicazione di cessione Parte_4
del credito da a (già ) ed il contratto di Parte_4 Parte_2 CP_4
cessione tra e riguardo la carta revolving n. Parte_2 CP_5
40010585, l'opposta aveva prodotto il contratto di cessione di crediti tra Findome-
stic Banca spa e LO spa, l'avviso di cessione dei crediti da LO spa a
[...]
ed il contratto di cessione di credito in favore di . In Controparte_6 CP_5
merito ai rapporti tra e si richiamava quanto già dedotto in CP_5 CP_1
monitorio. Si allegavano gli elenchi dei crediti omissati per ovvie ragioni di pri-
vacy, allegati alle richiamate cessioni, nei quali erano ricompresi i crediti oggetto di causa;
precisava altresì che la notifica era avvenuta regolarmente nei confronti
5 del debitore a mezzo raccomandata n. 64957440543-5, relativa alla cessione del prestito personale, ricevuta dall'opponente in data 10.08.2016 e raccomandata n.
20010510150235811, relativa al credito revolving, correttamente notificata al de-
bitore per compiuta giacenza;
che in ogni caso la comunicazione della cessione era irrilevante ai fini della legittimazione attiva, come più volte ribadito dalla Suprema
Corte;
6. la validità dei rapporti azionati, l'infondatezza della dedotta eccezione di mancanza di forma scritta in quanto era stata fornita documentazione completa in ogni suo aspetto;
7. l'infondatezza dell'eccezione di nullità in quanto il contratto era stato collocato da un soggetto non abilitato in violazione della norma di cui all'art. 3 del D. Lgs
374/99;
8. l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della revolving, potendosi da una semplice lettura del contratto evincere ictu oculi le condizioni ed i tassi allo stesso applicati;
9. l'inammissibilità del disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali, atteso che l'opponente disconosceva la conformità all'originale sia del prestito personale, che dell'apertura di credito revolving senza indicare in che modo le copie sarebbero state difformi rispetto agli originali e, allo stesso tempo,
disconosceva le sottoscrizioni apposte ai contratti e gli estratti conto relativi al pre-
stito personale e al credito revolving;
10. l'infondatezza dell'eccezione di difformità del TAEG;
11. l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal beneficio del termine, atteso che il debitore lamentava la mancata preventiva comunicazione di decadenza dal bene-
ficio del termine in relazione ai contratti azionati ma il fatto non corrispondeva al
6 vero, come riscontrabile da allegata lettera di decadenza dal beneficio del termine relativa al prestito personale n. 800005035677.
Chiedeva, dunque, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, nell'ipo-
tesi in cui il Tribunale accogliesse qualche domanda dell'opponente, condannarlo in ogni caso alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 cc) per aver goduto del capitale erogato, così come quantifi-
cato nelle conclusioni.
In corso di causa veniva ammessa CTU contabile e, successivamente, precisate le con-
clusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di me-
diazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs.. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
CP Sul difetto di capacità processuale di
Parte opponente lamenta l'indeterminatezza della procura alle liti di parte avversa,
nella quale non risulta indicato il potere di rappresentanza del soggetto indicato in pro-
cura.
CP_ Sul punto non si riscontra alcun difetto di legittimazione, atteso che ha prodotto sin dalla fase monitoria la visura notarile a firma del Notaio di Venezia Persona_1
– Mestre n. 41452 rep. con la quale vengono conferiti i più ampi poteri alla procura-
trice.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, si argomenta in merito alla titolarità del credito in capo alla richie-
dente Controparte_1
7 In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere.
Il cessionario che agisca in esazione, in danno del debitore ceduto, affermandosi suc-
cessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di ces-
sione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta ope-
razione.
Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'in-
serzione del nominativo dell'opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rile-
vante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta provata a mezzo deposito agli atti del giudizio del contratto di prestito personale n. 800005035677 concesso da Linea spa e della linea di credito ad uso rotativo revolving n. 40010585 concessa da Findomestic
Banca spa, entrambe debitamente notificate al ceduto, a mezzo raccomandata n.
64957440543-5, relativa alla cessione del prestito personale, ricevuta dall'opponente in data 10.08.2016 e raccomandata n. 20010510150235811, relativa al credito revol-
ving, correttamente notificata al debitore per compiuta giacenza.
Appare opportuno sottolineare, in tema, che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
In termini di obblighi pubblicitari, il quadro normativo di riferimento si incentra sull'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Tale disposizione prevede una deroga parziale rispetto alla
8 disciplina ordinaria della cessione dei crediti contenuta negli artt. 1260 e ss. del codice civile, introducendo specifici obblighi pubblicitari attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte di cassazione (sent. n. 10200/2021), rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acqui-
siti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblica-
zione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale
dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la
realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale pre-
supposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di
un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provve-
dere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessiona-
rio intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
La ratio di questa normativa speciale, come evidenziato dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 20495/2020), risiede nell'esigenza di dispensare l'istituto cessionario dall'onere di notificare individualmente la cessione a ciascun debitore ceduto. Tutta-
via, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i requisiti probatori necessari per dimostrare l'effettiva inclusione di uno specifico credito nell'operazione
9 di cessione in blocco. In particolare, la Corte di Cassazione (sent. n. 24798/2020) ha stabilito che il cessionario ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nella cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La
Corte d'Appello di Ancona (3 maggio 2022) ha ulteriormente specificato che la prova primaria è costituita dal contratto di cessione stesso. La Corte di Cassazione (sent. n.
5617/2020) ha poi chiarito che, sebbene l'art. 58 TUB non imponga un contenuto in-
formativo minimo per l'avviso in Gazzetta Ufficiale, qualora questo contenga indica-
zioni precise sui crediti ceduti, tali informazioni possono essere valutate dal giudice ai fini della prova della cessione.
Nel caso di specie, la deducente società nella fase monitoria ha prodotto la prova della comunicazione della cessione ad e ha versato in atti i contratti di Parte_1
CP cessione del credito pro soluto intervenuto tra le precedenti titolari ed .
Di conseguenza - atteso che l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 settembre 1993, n.
385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ce-
duti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, deve ritenersi che la notifica della cessione alle singole
contro
-
parti si ponga sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e può dunque validamente sostituire questi ultimi.
Ne deriva l'infondatezza della citata eccezione
Sulla prova del credito ingiunto e del credito revolving
Sui requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Sulla prova dell'avvenuta erogazione del credito ingiunto.
10 Anche tale eccezione è infondata. Si osserva, infatti, che in ossequio all'onere proba-
torio gravante sul creditore ex art. 2697 c.c., l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, che l'estratto conto in copia, attestata, conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto,
le rate insolute e gli interessi applicati e lo stesso vale per il credito revolving. Orbene,
tale documentazione contabile, unitamente al relativo titolo negoziale, giustifica, dap-
prima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando appieno i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contra-
ria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta. Contesta-
zioni che, nel caso in esame, l'opponente non ha sollevato. Per ciò che attiene l'effi-
cacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50 TUB, la quale reca la regi-
strazione di tutte le movimentazioni intervenute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001) ha confor-
memente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno
della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e,
nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo
essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il
mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”.
Sul mancato intervento di un intermediario finanziario nella conclusione del contratto revolving, va detto che la normativa di settore prevede una espressa deroga per i con-
tratti con rilascio di carte di credito “revolving” escludendo l'intervento di un interme-
diario finanziario (cfr. art. 2, del regolamento attuativo, D.M. n. 485 del 13.12.2001);
non si riscontra, altresì, alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto
Sulla prescrizione del credito revolving.
L'eccezione è fondata.
11 Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che per il contratto revolving risul-
tano movimentazioni che decorrono dal 23.01.2008 al 28.01.2010 e da lì in poi nessun successivo atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato notificato all'oppo-
nente.
Va detto che il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di fi-
nanziamento, infatti, decorre dalla scadenza della ultima rata, non prendendo in con-
siderazione la data di stipula del finanziamento (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al con-
sumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituzione del prestito costituisce un'obbligazione unitaria, seppur scaglionata nel tempo.
Nel caso in esame, alla data di emissione del decreto ingiuntivo 09.09.2020, risultava decorso il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali.
In ogni caso - per completezza argomentativa – si evidenzia come la validità ai fini probatori della produzione di un atto in copia fotostatica possa essere effettuata solo per mezzo di un disconoscimento specifico: “l'onere di disconoscere la conformità tra
l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che
possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probato-
ria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. N. 28096 del 30.12.2009). Ed
ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in
copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va
12 operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indica-
zione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali
si assume differisca dall'originale” (Cass. N. 27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003
dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità
della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel caso di specie, invero, non si rinviene la prova di un disconosci-
mento specifico e circostanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della confor-
mità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest'ultimo caso,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è preclusa l'uti-
lizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all'ori-
ginale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass, n. 12303 del 15 maggio 2008) ha affermato che:
“l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impe-
gna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla con-
formità della copia all'originale; tuttavia, non vincola il Giudice all'avvenuto disco-
noscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Quindi non è precluso al giudice di merito apprezzare l'efficacia rappresentativa di
duplicati fotocopiati disconosciuti ex art. 2719 c.c. (e non ex artt. 214, 216 c.p.c.) dalla
parte contro la quale il documento è prodotto”.
13 Dunque, indipendentemente dall'avvenuto disconoscimento di un documento da parte del soggetto contro cui è fatto valere (e, si ribadisce che nel caso che ci occupa non vi
è stato alcun disconoscimento o, almeno non rituale), il Giudice può “apprezzarne l'ef-
ficacia rappresentativa” (Cass. n. 4661 del 2.4.2002; Cass. n. 12598 del 16.10.2001;
Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 26 gennaio 2000, n. 866; Cass. n. 5893
dell'11.8.1993; Cass. n. 4479 del 5.5.1987; Cass. n. 570 del 30.1.1985), atteso che “il
disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale
di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento
della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché men-
tre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità
della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di
accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese
le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotosta-
tica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a
prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il
giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa” (Cass. n. 9439 del 21.04.2010; Cass. n. 11269 del
15.6.2004; Cass. n. 2419 del 03.02.2006, Cass. n. 24456 del 21.11.2011; Cass. n.
16998 del 20.08.2015, la quale espressamente afferma che il giudice “non resta vin-
colato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri ele-
menti di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'origi-
nale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.”).
Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posi-
zione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice
14 all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Per quanto attiene alle eccezioni oggetto di CTU contabile come sopra riportata, questo
Giudice ritiene di conformarsi a quanto elaborato dal CTU e pertanto, con esclusione di quanto attiene al credito revolving, prescritto e in quanto tale non dovuto, accerta
CP che il credito dovuto da a è pari a quanto rideterminato “in € Parte_1
19.264,74 (€ 18.600 a titolo di capitale ed € 664,74 a titolo di interessi corrispettivi)
l'importo che il sig. avrebbe dovuto complessivamente corrispondere a fronte Pt_1
del prestito personale del 18.07.2008; 2. ha quantificato, sulla base dei controversi
dati indicati nell'estratto conto versato in atti, in € 3.492,50 i pagamenti eseguiti dal
sig. Pertanto, laddove si dovesse tener conto della rideterminazione sub.1) e Pt_1
dei dati sub.2), l'importo ancora dovuto dal sig. a fronte del prestito del Pt_1
18.07.2008 risulterebbe pari ad € 15.772,24 (€ 19.264,74 – € 3.492,50), in luogo
dell'importo di € 19.755,18 reclamato dall'odierna opposta in sede monitoria”
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi solo parzialmente fondata e merita parziale ac-
coglimento, con rideterminazione del credito della società opposta nella misura €
15.772,24 in luogo di quello € 19.755,18 reclamato dall'opposta in sede monitoria.
Consegue la revoca del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo rideterminato dal CTU di € 15.772,24 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in virtù del parziale accoglimento della domanda, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
15 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 1152/2020 del 09.09.2020 (R.G. 4149/2020), emesso da Questo
Tribunale;
2) accerta e dichiara che il credito dell'opposta è pari all'importo, rideterminato, di €
15.772,24 in luogo di quello € 19.755,18;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 15.772,24 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
16
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5248
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 1152/2020 (R.G. 4149/2020)
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e residente in [...]
G, rappresentato e difeso, dall' avvocato Monica Mandico, (C.F.
– PEC C.F._2 Email_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli in Via dell'Epomeo n. 81,
– opponente-
E
1 (già (C.F. ) con sede in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre in via Terraglio n. 63, in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre, (rep. 39722; racc. 14051), assistita, difesa e rappresen-
[...]
tata dall'avv. Marco Rossi (C.F. ) – PEC C.F._3 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona in Email_2
vicolo S. Bernardino n. 5 a,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1152/2020 del 09.09.2020 (R.G.
4149/2020) notificato a mezzo posta in data 17.09.2020, emesso da Questo Tribu-
nale in favore di (oggi ) dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_1
23.736,70 oltre interessi di mora al tasso di cui al ricorso, sulla sorte capitale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre spese legali di complessivi euro
845,50 oltre rimborso delle spese generali pari al 15% ed oltre IVA e CPA ai sensi di legge. Ciò in riferimento al saldo debitore di due contratti di finanziamento, che il sig. avrebbe stipulato: prestito personale n. 800005035677 con LINEA Pt_1
spa e l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo “revolving” n. 40010585 con
FINDOMESTIC spa.
L' opponente assumeva:
1. la mancata prova della cessione del credito, non risultando agli atti l'avvenuta co-
municazione di cessione del credito da ad per il Parte_2 CP_1
2 contratto di finanziamento n. 800005035677, né la cessione da parte di SPV PRO-
JECT 130 srl in favore di Banca IFIS, per l'apertura della linea di credito ad uso rotativo revolving n. 40010585;
2. il difetto di capacità processuale, attesa l'indeterminatezza della procura alle liti di parte avversa, nella quale non risultava indicato il potere di rappresentanza del sog-
getto indicato in procura;
3. la non provata conclusione del contratto di finanziamento n. 800005035677, per violazione art. 117 TUB ed art. 23 Tub, attesa l'inosservanza della forma prescritta;
4. la nullità del contratto revolving n. 40010585 per: a. mancanza di forma scritta ad
substantiam, b. in quanto non proposto da Agente in attività finanziaria, c. per in-
determinatezza dell'oggetto ed anatocismo;
5. la prescrizione del credito Findomestic ex art. 2934 c.c., atteso che CP_3
dall'estratto conto depositato, di cui comunque si eccepiva la nullità ex 50 Pt_3
risultavano movimentazioni con decorrenza dal 23.01.2008 al 28.01.2010 e, in se-
guito, nessun successivo atto interruttivo della prescrizione risultava essere stato notificato all'opponente. A nulla valeva la presunta comunicazione depositata ex
adverso con cartolina che avrebbe attestato la ricezione, mediante compiuta gia-
cenza dell'atto, da parte del sig. avvenuta tramite una società privata: Pt_1
“Centro Servizi Citypost”;
6. la mancanza dei requisiti ex art.633 c.p.c.., atteso il mancato deposito della certifi-
cazione prevista dalla Legge e comunque non certificata da un Dirigente della so-
cietà con tali poteri, dal che derivava l'impersonalità, data dalla mancanza della firma e quindi l'impossibilità di identificare senza ombra di dubbio il firmatario e la sua qualifica – elemento essenziale secondo la previsione legislativa;
3 7. il disconoscimento del debito e dell'effettiva erogazione del presunto credito in-
giunto;
8. la nullità del decreto ingiuntivo per incompletezza, contraddittorietà e inconsistenza il quanto il ricorrente non aveva provveduto ad indicare i metodi di calcolo degli interessi ultralegali effettivamente applicati, né aveva precisato il tipo di capitaliz-
zazione adoperata e la composizione analitica dell'importo richiesto complessiva-
mente, né aveva indicato gli ultimi pagamenti effettuati e la data di sottoscrizione del contratto;
9. la nullità dei contratti di finanziamento per violazione dell'art. 124 n. 3 TUB e l'ine-
sistenza del credito vantato;
10. l'indeterminatezza delle condizioni pattuite e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria di entrambi i contratti stipulati dal sig. sia quello Pt_1
con Linea spa che quello con Findomestic;
11. l'indeterminatezza e difformità del Taeg applicato al contratto, rispetto a quello pattuito;
12. la mancata indicazione del TAE;
13. le anomalie contrattuali nel credito revolving: anatocismo e difformità tassi appli-
cati;
14. la nullità della decadenza dal beneficio del termine e degli interessi di mora, attesa la mancata indicazione dell'ammontare della mora e la mancata comunicazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine.
Chiedeva, dunque, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1152/2020 del
09.09.2020 emesso da Questo Tribunale (R.G. 4149/2020).
CP Si costituiva , che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente,
ed in particolare:
4 1. l'avvenuta prova del credito, avendo prodotto i titoli contrattuali ed allegato l'ina-
dempimento del debitore, il quale non aveva addotto pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati;
2. la non necessità dell'estratto conto del finanziamento ai fini della prova del credito;
3. l'avvenuta prova ex art. 50 TUB del credito della carta revolving Findomestic,
avendo prodotto il contratto e l'estratto conto Findomestic dall'accensione del rap-
porto, non già un saldaconto sintetico e parziale (riassuntivo del solo saldo finale)
bensì il vero e proprio estratto conto integrale con indicazione di tutti gli addebiti ed accrediti dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione;
4. l'infondatezza della proposta eccezione di indeterminatezza della procura alle liti utilizzata per la fase monitoria, in quanto la stessa riportava in maniera inequivoca l'indicazione del soggetto per il quale si agiva;
CP
5. l'infondatezza della proposta eccezione di difetto di legittimazione attiva di perché smentita documentalmente: riguardo il prestito personale n. 800005035677,
l'opposta aveva prodotto la visura della Linea spa dalla quale emergeva la fusione per incorporazione di quest'ultima in la comunicazione di cessione Parte_4
del credito da a (già ) ed il contratto di Parte_4 Parte_2 CP_4
cessione tra e riguardo la carta revolving n. Parte_2 CP_5
40010585, l'opposta aveva prodotto il contratto di cessione di crediti tra Findome-
stic Banca spa e LO spa, l'avviso di cessione dei crediti da LO spa a
[...]
ed il contratto di cessione di credito in favore di . In Controparte_6 CP_5
merito ai rapporti tra e si richiamava quanto già dedotto in CP_5 CP_1
monitorio. Si allegavano gli elenchi dei crediti omissati per ovvie ragioni di pri-
vacy, allegati alle richiamate cessioni, nei quali erano ricompresi i crediti oggetto di causa;
precisava altresì che la notifica era avvenuta regolarmente nei confronti
5 del debitore a mezzo raccomandata n. 64957440543-5, relativa alla cessione del prestito personale, ricevuta dall'opponente in data 10.08.2016 e raccomandata n.
20010510150235811, relativa al credito revolving, correttamente notificata al de-
bitore per compiuta giacenza;
che in ogni caso la comunicazione della cessione era irrilevante ai fini della legittimazione attiva, come più volte ribadito dalla Suprema
Corte;
6. la validità dei rapporti azionati, l'infondatezza della dedotta eccezione di mancanza di forma scritta in quanto era stata fornita documentazione completa in ogni suo aspetto;
7. l'infondatezza dell'eccezione di nullità in quanto il contratto era stato collocato da un soggetto non abilitato in violazione della norma di cui all'art. 3 del D. Lgs
374/99;
8. l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della revolving, potendosi da una semplice lettura del contratto evincere ictu oculi le condizioni ed i tassi allo stesso applicati;
9. l'inammissibilità del disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali, atteso che l'opponente disconosceva la conformità all'originale sia del prestito personale, che dell'apertura di credito revolving senza indicare in che modo le copie sarebbero state difformi rispetto agli originali e, allo stesso tempo,
disconosceva le sottoscrizioni apposte ai contratti e gli estratti conto relativi al pre-
stito personale e al credito revolving;
10. l'infondatezza dell'eccezione di difformità del TAEG;
11. l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal beneficio del termine, atteso che il debitore lamentava la mancata preventiva comunicazione di decadenza dal bene-
ficio del termine in relazione ai contratti azionati ma il fatto non corrispondeva al
6 vero, come riscontrabile da allegata lettera di decadenza dal beneficio del termine relativa al prestito personale n. 800005035677.
Chiedeva, dunque, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, nell'ipo-
tesi in cui il Tribunale accogliesse qualche domanda dell'opponente, condannarlo in ogni caso alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 cc) per aver goduto del capitale erogato, così come quantifi-
cato nelle conclusioni.
In corso di causa veniva ammessa CTU contabile e, successivamente, precisate le con-
clusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di me-
diazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs.. 28/2010, convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
CP Sul difetto di capacità processuale di
Parte opponente lamenta l'indeterminatezza della procura alle liti di parte avversa,
nella quale non risulta indicato il potere di rappresentanza del soggetto indicato in pro-
cura.
CP_ Sul punto non si riscontra alcun difetto di legittimazione, atteso che ha prodotto sin dalla fase monitoria la visura notarile a firma del Notaio di Venezia Persona_1
– Mestre n. 41452 rep. con la quale vengono conferiti i più ampi poteri alla procura-
trice.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, si argomenta in merito alla titolarità del credito in capo alla richie-
dente Controparte_1
7 In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere.
Il cessionario che agisca in esazione, in danno del debitore ceduto, affermandosi suc-
cessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di ces-
sione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta ope-
razione.
Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'in-
serzione del nominativo dell'opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rile-
vante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
Nel caso di specie, la titolarità del credito risulta provata a mezzo deposito agli atti del giudizio del contratto di prestito personale n. 800005035677 concesso da Linea spa e della linea di credito ad uso rotativo revolving n. 40010585 concessa da Findomestic
Banca spa, entrambe debitamente notificate al ceduto, a mezzo raccomandata n.
64957440543-5, relativa alla cessione del prestito personale, ricevuta dall'opponente in data 10.08.2016 e raccomandata n. 20010510150235811, relativa al credito revol-
ving, correttamente notificata al debitore per compiuta giacenza.
Appare opportuno sottolineare, in tema, che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario.
In termini di obblighi pubblicitari, il quadro normativo di riferimento si incentra sull'art. 58 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Tale disposizione prevede una deroga parziale rispetto alla
8 disciplina ordinaria della cessione dei crediti contenuta negli artt. 1260 e ss. del codice civile, introducendo specifici obblighi pubblicitari attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte di cassazione (sent. n. 10200/2021), rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acqui-
siti: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblica-
zione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale
dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la
realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale pre-
supposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di
un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provve-
dere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale
adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente
dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessiona-
rio intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).”
La ratio di questa normativa speciale, come evidenziato dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 20495/2020), risiede nell'esigenza di dispensare l'istituto cessionario dall'onere di notificare individualmente la cessione a ciascun debitore ceduto. Tutta-
via, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato i requisiti probatori necessari per dimostrare l'effettiva inclusione di uno specifico credito nell'operazione
9 di cessione in blocco. In particolare, la Corte di Cassazione (sent. n. 24798/2020) ha stabilito che il cessionario ha l'onere di provare l'inclusione del credito azionato nella cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La
Corte d'Appello di Ancona (3 maggio 2022) ha ulteriormente specificato che la prova primaria è costituita dal contratto di cessione stesso. La Corte di Cassazione (sent. n.
5617/2020) ha poi chiarito che, sebbene l'art. 58 TUB non imponga un contenuto in-
formativo minimo per l'avviso in Gazzetta Ufficiale, qualora questo contenga indica-
zioni precise sui crediti ceduti, tali informazioni possono essere valutate dal giudice ai fini della prova della cessione.
Nel caso di specie, la deducente società nella fase monitoria ha prodotto la prova della comunicazione della cessione ad e ha versato in atti i contratti di Parte_1
CP cessione del credito pro soluto intervenuto tra le precedenti titolari ed .
Di conseguenza - atteso che l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 settembre 1993, n.
385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ce-
duti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, deve ritenersi che la notifica della cessione alle singole
contro
-
parti si ponga sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ. e può dunque validamente sostituire questi ultimi.
Ne deriva l'infondatezza della citata eccezione
Sulla prova del credito ingiunto e del credito revolving
Sui requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Sulla prova dell'avvenuta erogazione del credito ingiunto.
10 Anche tale eccezione è infondata. Si osserva, infatti, che in ossequio all'onere proba-
torio gravante sul creditore ex art. 2697 c.c., l'opposta ha depositato, fin dalla fase monitoria, sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, che l'estratto conto in copia, attestata, conforme dalla quale si evincono i movimenti del rapporto,
le rate insolute e gli interessi applicati e lo stesso vale per il credito revolving. Orbene,
tale documentazione contabile, unitamente al relativo titolo negoziale, giustifica, dap-
prima, l'emissione del decreto ingiuntivo – integrando appieno i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e, nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contra-
ria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta. Contesta-
zioni che, nel caso in esame, l'opponente non ha sollevato. Per ciò che attiene l'effi-
cacia probatoria della lista movimenti certificata ex art. 50 TUB, la quale reca la regi-
strazione di tutte le movimentazioni intervenute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001) ha confor-
memente ritenuto che “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno
della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e,
nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo
essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il
mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”.
Sul mancato intervento di un intermediario finanziario nella conclusione del contratto revolving, va detto che la normativa di settore prevede una espressa deroga per i con-
tratti con rilascio di carte di credito “revolving” escludendo l'intervento di un interme-
diario finanziario (cfr. art. 2, del regolamento attuativo, D.M. n. 485 del 13.12.2001);
non si riscontra, altresì, alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto
Sulla prescrizione del credito revolving.
L'eccezione è fondata.
11 Si rileva dagli atti prodotti dal fascicolo monitorio, che per il contratto revolving risul-
tano movimentazioni che decorrono dal 23.01.2008 al 28.01.2010 e da lì in poi nessun successivo atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato notificato all'oppo-
nente.
Va detto che il termine prescrizionale delle obbligazioni derivanti dai rapporti di fi-
nanziamento, infatti, decorre dalla scadenza della ultima rata, non prendendo in con-
siderazione la data di stipula del finanziamento (cfr. in tal senso tra le altre Cass.
28819/2017). Per tali tipologie di contratti, ivi compresi i contratti di credito al con-
sumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituzione del prestito costituisce un'obbligazione unitaria, seppur scaglionata nel tempo.
Nel caso in esame, alla data di emissione del decreto ingiuntivo 09.09.2020, risultava decorso il termine ordinario di prescrizione di dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali.
In ogni caso - per completezza argomentativa – si evidenzia come la validità ai fini probatori della produzione di un atto in copia fotostatica possa essere effettuata solo per mezzo di un disconoscimento specifico: “l'onere di disconoscere la conformità tra
l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur
non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante
una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa
in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che
possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probato-
ria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. N. 28096 del 30.12.2009). Ed
ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in
copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va
12 operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indica-
zione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali
si assume differisca dall'originale” (Cass. N. 27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003
dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità
della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel caso di specie, invero, non si rinviene la prova di un disconosci-
mento specifico e circostanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti è fatta salva la facoltà
del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della confor-
mità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest'ultimo caso,
in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è preclusa l'uti-
lizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all'ori-
ginale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass, n. 12303 del 15 maggio 2008) ha affermato che:
“l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impe-
gna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla con-
formità della copia all'originale; tuttavia, non vincola il Giudice all'avvenuto disco-
noscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Quindi non è precluso al giudice di merito apprezzare l'efficacia rappresentativa di
duplicati fotocopiati disconosciuti ex art. 2719 c.c. (e non ex artt. 214, 216 c.p.c.) dalla
parte contro la quale il documento è prodotto”.
13 Dunque, indipendentemente dall'avvenuto disconoscimento di un documento da parte del soggetto contro cui è fatto valere (e, si ribadisce che nel caso che ci occupa non vi
è stato alcun disconoscimento o, almeno non rituale), il Giudice può “apprezzarne l'ef-
ficacia rappresentativa” (Cass. n. 4661 del 2.4.2002; Cass. n. 12598 del 16.10.2001;
Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 26 gennaio 2000, n. 866; Cass. n. 5893
dell'11.8.1993; Cass. n. 4479 del 5.5.1987; Cass. n. 570 del 30.1.1985), atteso che “il
disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale
di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento
della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché men-
tre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità
della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di
accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese
le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotosta-
tica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a
prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il
giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa” (Cass. n. 9439 del 21.04.2010; Cass. n. 11269 del
15.6.2004; Cass. n. 2419 del 03.02.2006, Cass. n. 24456 del 21.11.2011; Cass. n.
16998 del 20.08.2015, la quale espressamente afferma che il giudice “non resta vin-
colato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri ele-
menti di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'origi-
nale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.”).
Consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un docu-
mento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posi-
zione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice
14 all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Per quanto attiene alle eccezioni oggetto di CTU contabile come sopra riportata, questo
Giudice ritiene di conformarsi a quanto elaborato dal CTU e pertanto, con esclusione di quanto attiene al credito revolving, prescritto e in quanto tale non dovuto, accerta
CP che il credito dovuto da a è pari a quanto rideterminato “in € Parte_1
19.264,74 (€ 18.600 a titolo di capitale ed € 664,74 a titolo di interessi corrispettivi)
l'importo che il sig. avrebbe dovuto complessivamente corrispondere a fronte Pt_1
del prestito personale del 18.07.2008; 2. ha quantificato, sulla base dei controversi
dati indicati nell'estratto conto versato in atti, in € 3.492,50 i pagamenti eseguiti dal
sig. Pertanto, laddove si dovesse tener conto della rideterminazione sub.1) e Pt_1
dei dati sub.2), l'importo ancora dovuto dal sig. a fronte del prestito del Pt_1
18.07.2008 risulterebbe pari ad € 15.772,24 (€ 19.264,74 – € 3.492,50), in luogo
dell'importo di € 19.755,18 reclamato dall'odierna opposta in sede monitoria”
L'opposizione, pertanto, è da ritenersi solo parzialmente fondata e merita parziale ac-
coglimento, con rideterminazione del credito della società opposta nella misura €
15.772,24 in luogo di quello € 19.755,18 reclamato dall'opposta in sede monitoria.
Consegue la revoca del D.I. opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo rideterminato dal CTU di € 15.772,24 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in virtù del parziale accoglimento della domanda, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
15 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così provvede:
1) revoca il D.I. n. 1152/2020 del 09.09.2020 (R.G. 4149/2020), emesso da Questo
Tribunale;
2) accerta e dichiara che il credito dell'opposta è pari all'importo, rideterminato, di €
15.772,24 in luogo di quello € 19.755,18;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.,
dell'importo di € 15.772,24 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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