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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dell'avv. MARCOVECCHIO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA
ISONZO 8 MONTESILVANO, presso il difensore avv. POSA ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARRA CLAUDIA CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Pola n. 52 67039 SULMONA, presso il difensore avv. SCIARRA
CLAUDIA
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI Controparte_2 P.IVA_1
MONICA elettivamente domiciliata in CORSO G. MANTHONÈ N.7 65127 PESCARA, presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante principale ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, previo espletamento di CTU finalizzata alla ricostruzione del sinistro, dichiari che l'incidente, avvenuto in data 9.12.2020, è da ascrivere all'esclusiva responsabilità del Sig. on condanna del medesimo CP_1 al risarcimento di tutti i danni cagionati, ivi compreso il danno da fermo tecnico, con rimborso dei costi pagina 1 di 7 sostenuti dall'appellante per il noleggio di una vettura sostitutiva, utilizzata dal 28.12.2020 all'8.01.2021 e degli oneri legali stragiudiziali ex DM 55/2014, erroneamente decurtati nella sentenza impugnata, con condanna della sola al pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 4 D.L. CP_2
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 e dall'art. 96 cpc.
Vinte le spese del doppio grado, da distrarre in favore del difensore, antistatario. appellato ed appellante incidentale, ha chiesto che il Tribunale, previa correzione CP_1 dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove il nome del convenuto iene indicato come in luogo del CP_1 CP_4 corretto , rigetti l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale da lui proposto, CP_1 dichiari che la responsabilità del sinistro, occorso in data 9.12.2020 in Città Sant'Angelo alla Via
Moscarola tra le autovetture Fiat Tipo tg FM134AH, in titolarità del Sig. Parte_1
e l'autovettura Opel Astra, tg. DG382PM, in titolarità e condotta dal DOTT.
[...]
è interamente ascrivibile al conducente del veicolo Fiat Tipo Tg FM134AH. CP_1
In subordine ha chiesto che la terza chiamata, ia condannata a tenere Controparte_5 indenne l'assicurato, dott. da ogni esborso, con condanna di CP_1 [...]
a manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della CP_5 domanda principale, rimborsando le somme che dovrà versare a a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi, spese ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 22.5.2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1442/2022, emessa in data 17.11.2022 dal Giudice di Pace di Pescara, che aveva dichiarato che il sinistro, avvenuto il giorno 9.12.2020 in Città Sant'Angelo alle ore 17:10 circa, si era verificato per colpa e responsabilità concorrenti di proprietario del veicolo Fiat Parte_1
Tipo tg FM134AH, condotto da e di proprietario e conducente del CP_6 CP_1 veicolo Opel Astra, tg. DG382PM, attribuendo al primo la quota del 25% ed al secondo la residua quota del 75%.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che il Giudice di Pace,
I - omettendo di disporre la CTU ricostruttiva del sinistro, più volte richiesta e sempre negata, ha erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro nella misura del 25% al conducente della vettura
Fiat Tipo tg FM134AH, di proprietà dell'appellante, nonostante le puntuali dichiarazioni rese dalla teste indicata dall'appellante e le contraddittorie dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
indicato dal valutando erroneamente, ai fini della velocità di marcia della Testimone_2 CP_1
Fiat Tipo, le impronte d'urto presenti sulla fiancata del predetto veicolo;
pagina 2 di 7 II - ha erroneamente ritenuto che la l'Opel Astra, che aveva le ruote voltate verso destra, come emerge dall'esame delle fotografie che raffigurano la posizione statica assunta dal veicolo dopo il sinistro, fosse in procinto di effettuare regolare svolta verso sinistra;
III - ha escluso il diritto al risarcimento dei costi di noleggio di una vettura sostitutiva, evidenziando che il danno da fermo tecnico può essere provato mediante l'esibizione della fattura per il noleggio di un'auto sostitutiva;
IV- ha erroneamente decurtato l'ammontare delle spese stragiudiziali, omettendo di valutare l'enorme attività svolta dal presente procuratore durante la fase antecedente l'instaurarsi il presente giudizio, che non è stata prodromica allo stesso, bensì a fornire alla Compagnia tutti gli elementi atti a risarcire integralmente i danni patiti nell'evento dalla parte assistita, non esaminati dalla controparte al fine di evitare il giudizio.
V- ha omesso di condannare gli appellati ex art. 4 DL n. 132/2014 e ex art. 96 cpc, senza considerare che la invitata con pec del 13.12.2020 e del Parte_2
19.2.2021 procedere alla negoziazione assistita, aveva formalmente rifiutato tale invito con pec in data
25.2.2021 (All. D-I-L fasc I grado parte attrice).
2. Con comparsa di costituzione e appello incidentale depositata il 19.9.2023 si è costituito CP_1 chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] [...]
, parte non costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_3
Ha inoltre chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove il nome del convenuto iene CP_1 indicato come in luogo del corretto . CP_4 CP_1
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della decisione di prime cure, nella parte in cui era stata accertata una concorrente responsabilità dei due conducenti, dovendosi il sinistro ascrivere alla responsabilità esclusiva della conducente della . CP_7
In subordine ha chiesto che la terza chiamata, venga condannata a Controparte_5 tenere indenne l'assicurato, dott. da ogni esborso, con condanna di CP_1 [...]
a manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento Controparte_5 della domanda principale, rimborsando le somme che dovrà versare a a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi, spese ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 19.9.2023, si è costituita Parte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata,
4. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di itualmente citata Controparte_5
e non comparsa. pagina 3 di 7 6. Va inoltre disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22 laddove, nell'intestazione, il nome del convenuto iene indicato come in luogo del corretto . CP_1 CP_4 CP_1
******
L'appello principale è solo parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale è infondato.
A. I primi due motivi indicati dall'appellante principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la ripartizione delle quote di responsabilità, da ascrivere in capo ai conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro stradale avvenuto in data 9.12.2020.
B. In relazione a tali doglianze, la ricostruzione del sinistro effettuata dal Giudice di Pace, sulla base di un attento esame dello stato dei luoghi e delle impronte d'urto, rilevate sui veicoli coinvolti nel sinistro, attese le lacune e le incertezze presenti nelle dichiarazioni rese dai testi, asseritamente oculari, risulta del tutto condivisibile.
Le impronte d'urto, evidenziate su tutta la fiancata della Fiat Tipo, di proprietà di Parte_1
, sono infatti compatibili con un urto tra una vettura quasi ferma (OPEL Astra) ed una
[...] vettura in movimento (FIAT TIPO) che, nonostante la piena visibilità dei luoghi, non è stata in grado di evitare il sinistro e neppure di arrestare la marcia al momento della collisione.
Come evidenziato dall'appellata, se l'OPEL Astra, proveniente da Parte_2 strada gravata da segnale di Stop, avesse invaso la corsia di pertinenza della , procedendo a CP_7 velocità eccessiva, avrebbe speronato la Fiat imprimendo alla vettura un urto tale da modificarne CP_7 la traiettoria.
Invece, dall'esame delle impronte d'urto presenti sulla Fiat Tipo, emerge una lunga strisciata su tutta la fiancata del veicolo, impressa con la medesima profondità, compatibile con un urto contro un ostacolo quasi fermo, nella specie lo spigolo anteriore destro della Opel Astra.
Allo stesso modo, le impronte d'urto presenti sui veicoli non sono in alcun modo compatibili con la versione dei fatti fornita dall'appellante incidentale , che sostiene che era stata la CP_1 CP_
che, allo scopo di evitare di investire alcuni pedoni, intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, aveva investito l'Opel Astra, ferma allo stop.
Anche in questo caso, l'urto avrebbe dovuto essere angolato e non avere le caratteristiche sopra indicate, perfettamente compatibili invece con una parziale invasione, da parte della Opel, della corsia di marcia di pertinenza della Tipo.
Anche la posizione della Opel, nella fase precedente all'urto, è perfettamente compatibile con quella indicata nella sentenza impugnata, che aveva collocato la vettura sulla corsia di sinistra, intenta ad immettersi sulla corsia opposta a quella percorsa dalla Tipo.
Tale posizione giustifica i danni riportati dalla Opel prevalentemente impresse alla parte anteriore destra (paraurti anteriore, griglia, fanale destro) con distacco della targa e strisciature.
La circostanza che, in fase di quiete, il veicolo presentasse le ruote girate a destra non assume rilevanza determinante, considerato che è verosimile che tale direzione, impressa alle ruote sterzanti, sia stata adottata in extremis dal conducente, nel tentativo di evitare l'impatto. pagina 4 di 7 Valutata la condotta di guida dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, alla luce dei principi dettati dall'art. 2054 cc, risulta condivisibile la decisione assunta dal giudice di primo grado, di attribuire la preponderante responsabilità del sinistro, determinata nella misura del 75%, al conducente della Opel Astra che, non arrestandosi al segnale di Stop, aveva invaso la corsia di pertinenza della
Tipo, con attribuzione della quota residua alla conducente della Tipo che, approssimandosi ad un incrocio a visuale libera a ben illuminato (cfr lampione presente in loco) procedeva a velocità non prudenziale, in un area di parcheggio dove vige il limite di velocità di 30 km/h.
Condividendo le riserve espresse dal Giudice di prime cure, sull'attendibilità dei testi oculari _1
, indicata dall'appellante e indicato dal attesa l'intrinseca
[...] Testimone_2 CP_1 contraddittorietà di tali testimonianze, rilevato che i testi non possono riferire sulla velocità di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro, trattandosi di valutazione e non di circostanza di fatto, considerato inoltre che, come sopra evidenziato, le modalità del sinistro si possono adeguatamente ricostruire esaminando lo stato dei luoghi e le impronte d'urto rilevate sui veicoli coinvolti, non sussistono i presupposti per disporre la CTU cinematica richiesta dall'appellante.
C. Con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi per il noleggio di una vettura sostitutiva, va evidenziando che il danno da fermo tecnico può essere provato mediante l'esibizione della fattura per il noleggio di un'auto sostitutiva, durante la sosta forzata del veicolo in officina (cfr Cassazione civile, sez. III ordinanza n. 27389/22 del 19 settembre 2022).
Nel caso di specie l'appellante ha depositato la fattura rilasciata dall'officina per la riparazione del danno subito dalla vettura Fiat Tipo tg FM134AH, datata 11.1.2021 nonché la fattura relativa al noleggio di una vettura sostitutiva per il periodo dal 28.12.2020 all'8.1.2021 (cfr pag. 51 e 52 del fascicolo di parte sub all. 2 bis).
Accertata la compatibilità tra il periodo di ricovero della vettura danneggiata presso l'officina meccanica e la durata del noleggio della vettura sostitutiva, noleggiata Controparte_8 dall'appellante presso la medesima officina meccanica l'impugnazione va sul Controparte_8 punto accolta, avendo la parte onerata fornito la prova del danno subito a causa dell'indisponibilità del veicolo, stazionante in officina per le riparazioni.
D. In relazione all'ammontare delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, non vi è dubbio che tali spese costituiscano danno patrimoniale, risarcibili considerata l'utilità della spesa rispetto alla futura lite intrapresa.
Nel caso in esame, risulta senz'altro condivisibile la decisione assunta giudice di primo grado che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta dal difensore, aveva liquidato tali spese, richieste per un importo di € 3.370,57, nella minor somma di € 700,00.
E. Le ulteriori richieste formulate dall'appellante, aventi ad oggetto la condanna degli appellati ex art. 4
DL n. 132/2014 e art. 96 cpc, vanno rigettate, considerata l'accertata responsabilità concorsuale dell'appellante.
F. Il danno subito dall'appellante rideterminato in € 8.779,38 (€ 6.833,23 per spese di riparazione del veicolo, € 746,15 per spese di consulenza, € 500,00 per spese di noleggio ed € 700,00 per spese pagina 5 di 7 stragiudiziali) va quindi decurtato nella misura del 25%, in virtù dell'accertata corresponsabilità dell'appellante.
L'importo residuo di € 6.584,54, spettante all'appellante, andrà ulteriormente decurtato della somma di
€ 2500,00 già versata dalla in corso di causa. Parte_2
Gli appellati e vanno quindi condannati, in solido Parte_2 CP_1 tra loro, a versare all'appellante, , la residua somma di € 4.084,54 Parte_1 maggiorata di interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata dal 9.12.2020 al depositato della sentenza.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
, dovrà tendere indenne l'assicurato in relazione a quanto lo CP_9 CP_1 stesso dovrà versare a ed alla a titolo Parte_1 Parte_2 di danni e spese di lite.
H. Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, sussistono validi motivi per confermare, quanto alle spese la sentenza impugnata, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1880/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del
Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove nell'intestazione il nome del convenuto iene CP_1 indicato come in luogo del corretto . CP_4 CP_1
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1442/2022 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Pescara in data 17.11.2022.
In parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina in € 4.084,54 oltre accessori, l'ammontare dei danni subiti da in relazione al sinistro avvenuto il 9 dicembre 2020, Parte_1 confermando nel resto la sentenza impugnata.
Per l'effetto,
CONDANNA
e in solido tra loro a versare a CP_1 Parte_2 Parte_1
la somma € 4.084,54 oltre accessori.
[...]
DICHIARA
REALE MUTUA, tenuta a manlevare l'assicurato in relazione a quanto lo stesso CP_1 dovrà versare a ed alla a titolo Parte_1 Parte_2 pagina 6 di 7 risarcimento di danni e spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese del grado, confermando in punto di spese di lite la sentenza impugnata.
Pescara, 18/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dell'avv. MARCOVECCHIO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA
ISONZO 8 MONTESILVANO, presso il difensore avv. POSA ANTONELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIARRA CLAUDIA CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Pola n. 52 67039 SULMONA, presso il difensore avv. SCIARRA
CLAUDIA
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI OCCULTI Controparte_2 P.IVA_1
MONICA elettivamente domiciliata in CORSO G. MANTHONÈ N.7 65127 PESCARA, presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI MONICA
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante principale ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, previo espletamento di CTU finalizzata alla ricostruzione del sinistro, dichiari che l'incidente, avvenuto in data 9.12.2020, è da ascrivere all'esclusiva responsabilità del Sig. on condanna del medesimo CP_1 al risarcimento di tutti i danni cagionati, ivi compreso il danno da fermo tecnico, con rimborso dei costi pagina 1 di 7 sostenuti dall'appellante per il noleggio di una vettura sostitutiva, utilizzata dal 28.12.2020 all'8.01.2021 e degli oneri legali stragiudiziali ex DM 55/2014, erroneamente decurtati nella sentenza impugnata, con condanna della sola al pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 4 D.L. CP_2
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 e dall'art. 96 cpc.
Vinte le spese del doppio grado, da distrarre in favore del difensore, antistatario. appellato ed appellante incidentale, ha chiesto che il Tribunale, previa correzione CP_1 dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove il nome del convenuto iene indicato come in luogo del CP_1 CP_4 corretto , rigetti l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale da lui proposto, CP_1 dichiari che la responsabilità del sinistro, occorso in data 9.12.2020 in Città Sant'Angelo alla Via
Moscarola tra le autovetture Fiat Tipo tg FM134AH, in titolarità del Sig. Parte_1
e l'autovettura Opel Astra, tg. DG382PM, in titolarità e condotta dal DOTT.
[...]
è interamente ascrivibile al conducente del veicolo Fiat Tipo Tg FM134AH. CP_1
In subordine ha chiesto che la terza chiamata, ia condannata a tenere Controparte_5 indenne l'assicurato, dott. da ogni esborso, con condanna di CP_1 [...]
a manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della CP_5 domanda principale, rimborsando le somme che dovrà versare a a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi, spese ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace. Vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 22.5.2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 1442/2022, emessa in data 17.11.2022 dal Giudice di Pace di Pescara, che aveva dichiarato che il sinistro, avvenuto il giorno 9.12.2020 in Città Sant'Angelo alle ore 17:10 circa, si era verificato per colpa e responsabilità concorrenti di proprietario del veicolo Fiat Parte_1
Tipo tg FM134AH, condotto da e di proprietario e conducente del CP_6 CP_1 veicolo Opel Astra, tg. DG382PM, attribuendo al primo la quota del 25% ed al secondo la residua quota del 75%.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che il Giudice di Pace,
I - omettendo di disporre la CTU ricostruttiva del sinistro, più volte richiesta e sempre negata, ha erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro nella misura del 25% al conducente della vettura
Fiat Tipo tg FM134AH, di proprietà dell'appellante, nonostante le puntuali dichiarazioni rese dalla teste indicata dall'appellante e le contraddittorie dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
indicato dal valutando erroneamente, ai fini della velocità di marcia della Testimone_2 CP_1
Fiat Tipo, le impronte d'urto presenti sulla fiancata del predetto veicolo;
pagina 2 di 7 II - ha erroneamente ritenuto che la l'Opel Astra, che aveva le ruote voltate verso destra, come emerge dall'esame delle fotografie che raffigurano la posizione statica assunta dal veicolo dopo il sinistro, fosse in procinto di effettuare regolare svolta verso sinistra;
III - ha escluso il diritto al risarcimento dei costi di noleggio di una vettura sostitutiva, evidenziando che il danno da fermo tecnico può essere provato mediante l'esibizione della fattura per il noleggio di un'auto sostitutiva;
IV- ha erroneamente decurtato l'ammontare delle spese stragiudiziali, omettendo di valutare l'enorme attività svolta dal presente procuratore durante la fase antecedente l'instaurarsi il presente giudizio, che non è stata prodromica allo stesso, bensì a fornire alla Compagnia tutti gli elementi atti a risarcire integralmente i danni patiti nell'evento dalla parte assistita, non esaminati dalla controparte al fine di evitare il giudizio.
V- ha omesso di condannare gli appellati ex art. 4 DL n. 132/2014 e ex art. 96 cpc, senza considerare che la invitata con pec del 13.12.2020 e del Parte_2
19.2.2021 procedere alla negoziazione assistita, aveva formalmente rifiutato tale invito con pec in data
25.2.2021 (All. D-I-L fasc I grado parte attrice).
2. Con comparsa di costituzione e appello incidentale depositata il 19.9.2023 si è costituito CP_1 chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] [...]
, parte non costituita nel giudizio di primo grado. Controparte_3
Ha inoltre chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove il nome del convenuto iene CP_1 indicato come in luogo del corretto . CP_4 CP_1
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della decisione di prime cure, nella parte in cui era stata accertata una concorrente responsabilità dei due conducenti, dovendosi il sinistro ascrivere alla responsabilità esclusiva della conducente della . CP_7
In subordine ha chiesto che la terza chiamata, venga condannata a Controparte_5 tenere indenne l'assicurato, dott. da ogni esborso, con condanna di CP_1 [...]
a manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento Controparte_5 della domanda principale, rimborsando le somme che dovrà versare a a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria, interessi, spese ed accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 19.9.2023, si è costituita Parte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata,
4. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2025, previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di itualmente citata Controparte_5
e non comparsa. pagina 3 di 7 6. Va inoltre disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22 laddove, nell'intestazione, il nome del convenuto iene indicato come in luogo del corretto . CP_1 CP_4 CP_1
******
L'appello principale è solo parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale è infondato.
A. I primi due motivi indicati dall'appellante principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la ripartizione delle quote di responsabilità, da ascrivere in capo ai conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro stradale avvenuto in data 9.12.2020.
B. In relazione a tali doglianze, la ricostruzione del sinistro effettuata dal Giudice di Pace, sulla base di un attento esame dello stato dei luoghi e delle impronte d'urto, rilevate sui veicoli coinvolti nel sinistro, attese le lacune e le incertezze presenti nelle dichiarazioni rese dai testi, asseritamente oculari, risulta del tutto condivisibile.
Le impronte d'urto, evidenziate su tutta la fiancata della Fiat Tipo, di proprietà di Parte_1
, sono infatti compatibili con un urto tra una vettura quasi ferma (OPEL Astra) ed una
[...] vettura in movimento (FIAT TIPO) che, nonostante la piena visibilità dei luoghi, non è stata in grado di evitare il sinistro e neppure di arrestare la marcia al momento della collisione.
Come evidenziato dall'appellata, se l'OPEL Astra, proveniente da Parte_2 strada gravata da segnale di Stop, avesse invaso la corsia di pertinenza della , procedendo a CP_7 velocità eccessiva, avrebbe speronato la Fiat imprimendo alla vettura un urto tale da modificarne CP_7 la traiettoria.
Invece, dall'esame delle impronte d'urto presenti sulla Fiat Tipo, emerge una lunga strisciata su tutta la fiancata del veicolo, impressa con la medesima profondità, compatibile con un urto contro un ostacolo quasi fermo, nella specie lo spigolo anteriore destro della Opel Astra.
Allo stesso modo, le impronte d'urto presenti sui veicoli non sono in alcun modo compatibili con la versione dei fatti fornita dall'appellante incidentale , che sostiene che era stata la CP_1 CP_
che, allo scopo di evitare di investire alcuni pedoni, intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, aveva investito l'Opel Astra, ferma allo stop.
Anche in questo caso, l'urto avrebbe dovuto essere angolato e non avere le caratteristiche sopra indicate, perfettamente compatibili invece con una parziale invasione, da parte della Opel, della corsia di marcia di pertinenza della Tipo.
Anche la posizione della Opel, nella fase precedente all'urto, è perfettamente compatibile con quella indicata nella sentenza impugnata, che aveva collocato la vettura sulla corsia di sinistra, intenta ad immettersi sulla corsia opposta a quella percorsa dalla Tipo.
Tale posizione giustifica i danni riportati dalla Opel prevalentemente impresse alla parte anteriore destra (paraurti anteriore, griglia, fanale destro) con distacco della targa e strisciature.
La circostanza che, in fase di quiete, il veicolo presentasse le ruote girate a destra non assume rilevanza determinante, considerato che è verosimile che tale direzione, impressa alle ruote sterzanti, sia stata adottata in extremis dal conducente, nel tentativo di evitare l'impatto. pagina 4 di 7 Valutata la condotta di guida dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, alla luce dei principi dettati dall'art. 2054 cc, risulta condivisibile la decisione assunta dal giudice di primo grado, di attribuire la preponderante responsabilità del sinistro, determinata nella misura del 75%, al conducente della Opel Astra che, non arrestandosi al segnale di Stop, aveva invaso la corsia di pertinenza della
Tipo, con attribuzione della quota residua alla conducente della Tipo che, approssimandosi ad un incrocio a visuale libera a ben illuminato (cfr lampione presente in loco) procedeva a velocità non prudenziale, in un area di parcheggio dove vige il limite di velocità di 30 km/h.
Condividendo le riserve espresse dal Giudice di prime cure, sull'attendibilità dei testi oculari _1
, indicata dall'appellante e indicato dal attesa l'intrinseca
[...] Testimone_2 CP_1 contraddittorietà di tali testimonianze, rilevato che i testi non possono riferire sulla velocità di marcia dei veicoli coinvolti nel sinistro, trattandosi di valutazione e non di circostanza di fatto, considerato inoltre che, come sopra evidenziato, le modalità del sinistro si possono adeguatamente ricostruire esaminando lo stato dei luoghi e le impronte d'urto rilevate sui veicoli coinvolti, non sussistono i presupposti per disporre la CTU cinematica richiesta dall'appellante.
C. Con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi per il noleggio di una vettura sostitutiva, va evidenziando che il danno da fermo tecnico può essere provato mediante l'esibizione della fattura per il noleggio di un'auto sostitutiva, durante la sosta forzata del veicolo in officina (cfr Cassazione civile, sez. III ordinanza n. 27389/22 del 19 settembre 2022).
Nel caso di specie l'appellante ha depositato la fattura rilasciata dall'officina per la riparazione del danno subito dalla vettura Fiat Tipo tg FM134AH, datata 11.1.2021 nonché la fattura relativa al noleggio di una vettura sostitutiva per il periodo dal 28.12.2020 all'8.1.2021 (cfr pag. 51 e 52 del fascicolo di parte sub all. 2 bis).
Accertata la compatibilità tra il periodo di ricovero della vettura danneggiata presso l'officina meccanica e la durata del noleggio della vettura sostitutiva, noleggiata Controparte_8 dall'appellante presso la medesima officina meccanica l'impugnazione va sul Controparte_8 punto accolta, avendo la parte onerata fornito la prova del danno subito a causa dell'indisponibilità del veicolo, stazionante in officina per le riparazioni.
D. In relazione all'ammontare delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, non vi è dubbio che tali spese costituiscano danno patrimoniale, risarcibili considerata l'utilità della spesa rispetto alla futura lite intrapresa.
Nel caso in esame, risulta senz'altro condivisibile la decisione assunta giudice di primo grado che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta dal difensore, aveva liquidato tali spese, richieste per un importo di € 3.370,57, nella minor somma di € 700,00.
E. Le ulteriori richieste formulate dall'appellante, aventi ad oggetto la condanna degli appellati ex art. 4
DL n. 132/2014 e art. 96 cpc, vanno rigettate, considerata l'accertata responsabilità concorsuale dell'appellante.
F. Il danno subito dall'appellante rideterminato in € 8.779,38 (€ 6.833,23 per spese di riparazione del veicolo, € 746,15 per spese di consulenza, € 500,00 per spese di noleggio ed € 700,00 per spese pagina 5 di 7 stragiudiziali) va quindi decurtato nella misura del 25%, in virtù dell'accertata corresponsabilità dell'appellante.
L'importo residuo di € 6.584,54, spettante all'appellante, andrà ulteriormente decurtato della somma di
€ 2500,00 già versata dalla in corso di causa. Parte_2
Gli appellati e vanno quindi condannati, in solido Parte_2 CP_1 tra loro, a versare all'appellante, , la residua somma di € 4.084,54 Parte_1 maggiorata di interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata dal 9.12.2020 al depositato della sentenza.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
, dovrà tendere indenne l'assicurato in relazione a quanto lo CP_9 CP_1 stesso dovrà versare a ed alla a titolo Parte_1 Parte_2 di danni e spese di lite.
H. Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale, sussistono validi motivi per confermare, quanto alle spese la sentenza impugnata, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1880/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ultimo rigo della prima pagina della sentenza del
Giudice di Pace di Pescara n. 1442/22, laddove nell'intestazione il nome del convenuto iene CP_1 indicato come in luogo del corretto . CP_4 CP_1
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1442/2022 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Pescara in data 17.11.2022.
In parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina in € 4.084,54 oltre accessori, l'ammontare dei danni subiti da in relazione al sinistro avvenuto il 9 dicembre 2020, Parte_1 confermando nel resto la sentenza impugnata.
Per l'effetto,
CONDANNA
e in solido tra loro a versare a CP_1 Parte_2 Parte_1
la somma € 4.084,54 oltre accessori.
[...]
DICHIARA
REALE MUTUA, tenuta a manlevare l'assicurato in relazione a quanto lo stesso CP_1 dovrà versare a ed alla a titolo Parte_1 Parte_2 pagina 6 di 7 risarcimento di danni e spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese del grado, confermando in punto di spese di lite la sentenza impugnata.
Pescara, 18/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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