Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 657/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024 e promossa d a
(C.F.: ), residente a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
via Walter Tobagi n. 18, e (C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], rappresentati e assistiti, giusta delega allegata al presente atto, dagli avvocati Alessandro Miglioli (c.f.:
[...]
; pec: fax: 0523/326756), C.F._3 Email_1
Marco Miglioli (C.F.: pec: CodiceFiscale_4
fax: 0523/326756), presso lo studio dei Email_2
quali, in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, sono anche elettivamente domiciliati.
APPELLANTI contro
CF , difeso in proprio in qualità Controparte_2 CodiceFiscale_5
di avvocato del foro di Milano, nonché congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Elisabetta Vitali, C.F. , che lo rappresenta e C.F._6
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.0523524327, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_3
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova Sezione Civile, pubblicata in data 27.4.2022 con il n.° 350/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In parziale riforma della sentenza n. 350/2022 del Tribunale di Mantova, nella persona della Dott.ssa Alessandra Venturini, emessa il 22 aprile 2022, depositata il 27 aprile 2022, e notificata il 19 maggio 2022, accertare e dichiarare lasussistenza, nell'articolo pubblicato da “ ” del 28 marzo 2018, del CP_3
requisito della cd. continenza.
– Accertare e dichiarare, conseguentemente, che il predetto articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, e respingere, per l'effetto, ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria avanzata dall'avv. CP_2
– Spese di entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata:
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art.342 c.p.c. dell'appello proposto congiuntamente dal sig. (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , residente a [...] CodiceFiscale_2
avverso la sentenza n. 350/2022 pubbl. il 27/04/2022 R.G.n.2234/2018 dell'Ill.mo
Tribunale di Mantova, per le ragioni esposte in narrativa;
o in alternativa,
Sempre in via preliminare, dichiarare a mezzo di ordinanza non reclamabile l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348bis c.p.c. dell'appello proposto congiuntamente dal sig. (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], e (C.F.: CP_1 [...]
, residente a [...] avverso la sentenza n. C.F._2
350/2022 pubbl. il 27/04/2022 R.G.n.2234/2018 dell'Ill.mo Tribunale di
Mantova, per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito comunque rigettare l'appello proposto congiuntamente dal sig.
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_7
del Pereto n.4, e (C.F.: , residente a [...]
Piacenza, via Emilio Mirra n.8 avverso la sentenza n. 350/2022 pubbl. il
27/04/2022 R.G.n.2234/2018 dell'Ill.mo Tribunale di Mantova, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto congiuntamente dal sig.
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_9
del Pereto n.4, e (C.F.: per l'effetto CP_1 CodiceFiscale_8
confermando la citata sentenza di primo grado.
In ogni caso, condannare gli Appellanti sig. (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: residente a [...] alle CodiceFiscale_2
spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA E CPA. nonché condannare gli Appellanti sig.
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_9
del Pereto n.4, e (C.F.: residente a [...]
Piacenza, via Emilio Mirra n.8, eventualmente se ritenuto in solido con i difensori, alla responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa
e/o ritenuta di giustizia per i fatti occorsi di cui in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'avv. in proprio, premesso: che era Controparte_2
imputato nel procedimento penale n. ° 1282/14 RGNR, avanti il Tribunale penale di Piacenza, per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 485, 491 c.p., perché in concorso con altri soggetti ed al fine di procurarsi un vantaggio, formavano un falso testamento olografo, pubblicato dal Notaio che in data Persona_1
28.3.2018 il quotidiano “Libertà” di proprietà di Controparte_4
pubblicava un articolo, a firma di il cui titolo era così composto CP_1
“Falsificò il testamento, chiedo la condanna a 2 anni e 4 mesi”; che in tale articolo il giornalista aveva rivelato un resoconto dell'udienza tenutasi il giorno precedente.
In particolare, amentava che nell'articolo il giornalista aveva riportato CP_2
un distorto resoconto dell'udienza svoltasi con rito camerale a porte chiuse tenutasi il giorno precedente senza citare la fonte delle informazioni, né l'effettiva attendibilità ed esattezza di queste, riferendo che ”due anni e quattro mesi è la pena chiesta dal pubblico ministero per l'avvocato piacentino Persona_2
iscritto al foro di Milano accusato di falsificazione di un Controparte_2
testamento in virtù del quale sarebbe stato beneficiato di un legato di 850.000 mila euro”; che il giornalista non aveva utilizzato le iniziali, ma anche citato la sua qualifica professionale;
che le notizie diramate e diffuse a mezzo stampa, costituivano lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale e professionale, nonché, in generale, dei diritti della personalità dell'attore, incensurato con illegittima lesione della sua integrità personale e professionale e ne avevano comportato, tra l'altro, la mancata conferma di accordi di natura professionale nazionali e transnazionali.
Ciò premesso, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, CP_2
, in qualità di direttore responsabile del Controparte_4 Parte_1
giornale ” ” e , quale autore dell'articolo pubblicato per CP_3 CP_1
sentirli dichiarare responsabili di diffamazione e, per l'effetto, ottenere la loro condanna, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non quantificati nella misura di € 2.000.000,00, nonché, alla corresponsione di una ulteriore somma, a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 della L. n.° 47/48.
Con separate comparse si costituivano tutti i convenuti contestando la fondatezza delle richieste e rilevando come l'articolo pubblicato da “Libertà”, costituiva un legittimo esercizio del diritto di cronaca ed in quanto tale, scriminato.
In particolare, allegavano che l'affermazione “Falsificò il testamento”, contenuta nel titolo dell'articolo pubblicato da “Libertà”, riassumeva esattamente quanto sostenuto dal P.M., senza alcun travisamento dei fatti e senza attribuzione a di alcuna condotta delittuosa differente da quella per la quale era stato CP_2
rinviato a giudizio;
che il titolo dell'articolo proseguiva riportando la frase
“chiedo la condanna a due anni e 4 mesi” con perfetta corrispondenza con la richiesta avanzata dal P.M.; che del pari corrispondente agli atti del giudizio, era anche il testo dell'articolo, in cui era stato fornito un resoconto più dettagliato della vicenda;
che anche il requisito della continenza, non era stato violato nel caso, in quanto il titolo, come pure l'articolo, non conteneva alcuna espressione offensiva e/o insinuante e/o, comunque, tale da ingenerare una qualche convinzione negativa nel lettore.
La causa veniva istruita, soltanto, con l'acquisizione della sentenza emessa nei confronti dell'avv. nel proc. pen. n.° 1282/2014 R.G.N.R. con una CP_2
proposta conciliativa formulata dal G.I. e rimasta senza esito.
Con la sentenza n.° 350/2022, il Tribunale di Mantova, nell'esaminare il profilo relativo alla scriminante del diritto di cronaca, riteneva sussistenti i requisiti della pertinenza e della verità del fatto narrato, ma non quello della continenza che era stato violato dall'espressione “Falsificò il testamento”, contenuta nel titolo dell'articolo, ritenuta tale da “ingenerare nel lettore un'idea di già accreditata colpevolezza (…), a fronte di un giudizio non ancora concluso”.
Secondo la sentenza, il mancato rispetto del presupposto della continenza formale, comportava che, nel caso di specie, non poteva affermarsi la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca con conseguente illegittima lesione dell'onore e della reputazione di diritto del medesimo, al risarcimento del danno CP_2
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. a carico, dell'autore dell'articolo, il giornalista e del direttore responsabile del CP_1 quotidiano, . Parte_1
Il Tribunale di Mantova disponeva, quindi, la condanna dei convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, quantificati nella somma di € 7.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite rigettando tutte le altre domande di parte attrice.
La sentenza veniva gravata da e a cui resisteva, Parte_1 CP_1
Controparte_2
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 4.12.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ritenuto sussistente la scriminante invocata dell'esercizio del diritto di critica, sub specie della c.d. continenza.
Secondo gli appellanti, la pronuncia si fonda su un'errata interpretazione del concetto di continenza per come delineato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, oltre che su un iniziale errore di impostazione, che ha inficiato tutto il ragionamento fatto dal giudicante.
Invero, il giudice di primo grado affronta l'aspetto relativo al profilo della continenza con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari specificando, in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni, nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni.
Inoltre, il Tribunale richiama l'orientamento giurisprudenziale in base al quale “si deve riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore”.
Sulla base di queste premesse, il giudice di prime cure, afferma che la frase del titolo “Falsificò il testamento”, anche se attribuita al P.M. (…)”, sarebbe “idonea ad ingenerare nel lettore un'idea di già accreditata colpevolezza”.
Secondo il Tribunale, l'enfasi del titolo e l'affermazione di colpevolezza ivi contenuta, a fronte di un giudizio non ancora concluso, non può ritenersi rispettosa del canone di moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive attribuendo alla notizia una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza.
Secondo gli appellanti, tale impostazione è errata perché la giurisprudenza, ha precisato che “il requisito della continenza”, deve “essere contestualizzato”, sia con riferimento alle espressioni utilizzate, che al contesto cui le stesse, si riferiscono.
Nella vicenda in esame, si discuteva della rendicontazione dell'udienza di discussione del procedimento penale a carico dell'avv. non della fase CP_2
delle indagini preliminari ed a fortiori, si trattava di un'udienza dedicata, esclusivamente, alla requisitoria del P.M., essendo stata prevista un'altra e successiva, udienza, per la discussione della difesa dell'imputato e della parte civile.
In sostanza, la frase incriminata non può essere letta in maniera sganciata dal resto dell'informazione contenuta nel titolo del quale costituisce parte integrante, ma deve essere sintatticamente valutata insieme a quest'ultima.
L'uso della prima persona singolare (“chiedo la condanna”), subito dopo la frase
“Falsificò il testamento”, cui è divisa solo dalla virgola, comporta che il titolo non sia altro che l'estrema sintesi delle conclusioni formulate dal P.M.
Ciò, determina che nessuna doglianza può essere sollevata anche per quanto riguarda la correttezza formale dell'esposizione, dato che il giornalista non ha rappresentato la vicenda in termini diversi da ciò che era realmente, bensì, si era limitato, a riportare fedelmente quello che il P.M. aveva affermato in udienza.
Quindi, l'espressione “Falsificò il testamento”, non ha, né può avere, quell'“enfasi” che vorrebbe attribuirle il giudice di prime cure dal momento che essa è perfettamente rispondente, anche sotto il profilo della correttezza formale.
…
Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal
Tribunale, nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, l'articolo verte unicamente sulla tesi accusatoria del P.M. espressa nel corso della requisitoria del giudizio che vedeva l'attore quale imputato e che alla data di pubblicazione dell'articolo nessun accertamento giudiziale era ancora, quindi, intervenuto in merito.
Ad avviso del Collegio come affermato dalla Suprema Corte, nei casi in cui la notizia abbia per oggetto un fatto non ancora valutato in sede penale l'esigenza di continenza sostanziale e formale implica, quindi, la necessità che la notizia sia diffusa senza indicazioni che possano accreditare l'indagato o l'imputato come colpevole ed, in particolare, per quanto attiene anche al solo titolo dell'articolo, il requisito della continenza, comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, valutazioni da non compiersi sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare i lettori più frettolosi, dovendosi comunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore.
Nel giudizio sulla portata complessiva dell'articolo vanno, quindi, esaminati in particolare alcuni elementi, quali l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo, la titolazione dell'articolo e la veste grafica, comprensiva delle immagini fotografiche, con cui il servizio giornalistico in questione è stato presentato al lettore.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'articolo presente nella parte superiore della pagina di cronaca cittadina con l'unico titolo in grassetto e con caratteri di misura doppia, rispetto ai titoli degli altri due articoli presenti, diversamente da quanto allegato dagli appellanti, sia il principale articolo sul quale, attesa la sua veste grafica, si è volutamente far ricadere l'attenzione del lettore e che la frase tra virgolette “Falsificò il testamento”, anche se attribuita al P.M., formulata in maniera assertiva, era idonea ad ingenerare nel lettore un'idea di già accreditata colpevolezza;
l'espressione corretta “Accusato di concorso nella falsificazione di testamento, il P.M. chiede la condanna a due anni e quattro mesi”, avrebbe avuto minor impatto sul pubblico che avrebbe prestato minor attenzione alla notizia, dalla quale, peraltro, un lettore che non avesse letto integralmente l'articolo, ma solo la prima parte e la didascalia della fotografia o, comunque, privo di conoscenze giuridiche, avrebbe concluso che l'avv. aveva falsificato il CP_2
testamento di un milionario assicuratore piacentino.
Pertanto, ad avviso della Corte è stata correttamente riconosciuta la natura e portata diffamatoria del titolo dell'articolo giornalistico, essendo palese che risultava esser stato formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca, come riconosciuto dal Tribunale ed il cui messaggio, è stato percepibile dal lettore, già dal titolo, anche senza la lettura integrale dell'articolo.
In conclusione, l'appello di e , è rigettato così confermando la Pt_1 CP_1
sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente e Parte_1 CP_1
va condannata in solido, a rifondere in favore di le spese
[...] Controparte_2
del presente grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1,134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso da e la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data 27.4.2022 con il n.°
350/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, solidalmente, la parte soccombente e a Parte_1 CP_1
rifondere in favore di le spese del grado liquidate, come in Controparte_2
parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante Pt_1
e , l'onere del pagamento di una somma pari al contributo
[...] CP_1
unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao