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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 197/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 18 gennaio 1984; rappresentata e difesa dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TA (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Tunisia) il 14 giugno 1981; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Guidetti come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Tiraboschi n. 127
- convenuto - con l'intervento di
1 di 20 , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 5 marzo 2020;
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._4
Emilia il 6 aprile 2021; entrambi rappresentati dal curatore speciale avv. Daniele Dallara, nominato con provvedimento emesso in data 13 aprile 2024;
- interventore -
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 CP_1
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
Voglia il Tribunale di Reggio nell'Emilia così giudicare:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi nato in [...]_1 il 14.6.1981 C.F. e la sig.ra , C.F._2 Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. ; C.F._1
2. Dichiari inoltre, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento del matrimonio civile contratto AR (RE) il giorno 7.9.2021 e registrato nell'atto di matrimonio dello stato civile di detto Comune all'anno 2021, numero 10, parte 1, serie A, tra
nato in [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
e la sig.ra , nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. , ordinando alla Cancelleria di trasmetterne C.F._1 copia al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4. Affidare i minori agli zii materni;
2 di 20
5. Il padre avrà la facoltà di frequentare i figli minori secondo il calendario e sotto la vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente e potrà incontrarli, qualora ne faccia richiesta, solamente mediante incontri vigilati e protetti organizzati dal Servizio Sociale autorizzandolo fin d'ora a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori;
6. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto degli incontri che verranno stabiliti dal Servizio Sociale senza ostacolarli in qualsivoglia modo e/o maniera;
7. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare mensilmente alla madre, in caso di affido a lei dei figli minori e quindi in caso di interruzione dell'affido ai Servizi Sociali degli stessi ovvero si impegna a versare in favore dei soggetti presso
i quali il Tribunale per i Minorenni ha indicato il collocamento dei minori l'importo minimale che verrà stabilito dal Tribunale adito;
8. Ciascun genitore contribuirà al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie con applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio nell'Emilia, sempre nel caso in cui si interrompa l'affido ai Servizi Sociali degli stessi o comunque in favore dei soggetti presso i quali il Tribunale per i minorenni ha indicato il collocamento dei minori:
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
3 di 20 - spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori;
9. L'assegno unico familiare, oggi percepito per intero dalla sig.ra
continuerà ad essere a lei esclusivamente versato, in Parte_1 forza di legge;
10. Le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diversa pretesa reciproca, avendo prima d'ora definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche diversa dalle obbligazioni qui previste;
11. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire i ricorrenti si impegnano a prestare la più leale collaborazione;
12. Le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
Per e : Controparte_2 Parte_2
I. Condivide integralmente le conclusioni formulate dal Servizio
Sociale competente.
4 di 20 II. Ribadisce l'opportunità di confermare il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna materna e della madre.
III. Evidenzia il ruolo educativo primario svolto dagli zii materni,
e . CP_3 Persona_1
IV. Si associa alla richiesta di affido dei minori agli zii, e CP_3
, in luogo del Servizio Sociale, riconoscendoli quali Persona_1 risorsa fondamentale per i minori e figure di riferimento e supporto per la madre.
V. Rappresenta che la madre dei minori esprime il proprio consenso all'affido dei minori agli zii, riconoscendo il loro ruolo educativo.
VI. Si associa alla richiesta, formulata dai Servizi Sociali, in ordine alla valutazione sull'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il quale non ha più avuto contatti con i figli e con il Servizio Sociale, risultando assente e disinteressato alla vita degli stessi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 Pt_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
L'attrice esponeva che dall'unione delle parti erano nati i figli
(il 5 marzo 2020) e (il 6 aprile 2021), affidati al Servizio CP_2 Pt_2 sociale dal Tribunale per i minorenni di Bologna, e chiedeva un contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a carico del padre nella misura ritenuta di giustizia.
2. Jemai i costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 aprile 2024 per aderire integralmente alle domande attoree.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
5 di 20 Il curatore speciale dei minori avv. Daniele Dallara, nominato con ordinanza in data 13 aprile 2024, si costituiva con memoria depositata in data 29 aprile 2024.
Acquisita nelle more una relazione da parte dei Servizi sociali, all'udienza del 2 maggio 2024, sentite le parti personalmente e la famiglia collocataria dei minori, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 2 maggio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva disposto l'affidamento dei minori al Servizio sociale territorialmente competente, con collocazione degli stessi presso la nonna materna e gli zii materni e con regolamentazione dei rapporti padre-figli rimessa all'Ente affidatario, dando atto degli impegni economici nei confronti della prole assunti da entrambi i genitori, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 523/2024 in data 3 maggio 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, all'udienza del
15 maggio 2025 l'attrice, comparsa personalmente, confermava che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
6 di 20 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR
(RE) in data 7 settembre 2021.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 2 maggio 2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 523/2024 in data 3 maggio 2024 (pubblicata in data 6 maggio 2024), passata in giudicato.
7 di 20 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, CP_2 Pt_2 rispettivamente 5 e 4 anni.
Per meglio chiarire i motivi della presente pronuncia, è necessario preliminarmente riassumere, anche nei suoi aspetti diacronici, la complessa ed annosa vicenda familiare, come desumibile dalla lettura dei provvedimenti emessi dal giudice minorile e della relazione dei Servizi sociali.
In un primo procedimento ex artt. 330 e ss. c.c., iscritto al n.
611/2020 V.G., il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto provvisorio in data 30 marzo 2020, ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ed ha nominato CP_2 tutore provvisorio il Servizio sociale competente per territorio.
Nel provvedimento si legge: (i) «il minore è nato con sintomatologia di crisi da astinenza ed è risultato positivo agli oppiacei»; (ii) «la madre non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla gravidanza e pare abbia condotto la gravidanza senza effettuare alcun controllo»; (iii) «il padre risulta senza fissa dimora»;
(iv) «non vi sono notizie riguardo familiari, né si conoscono le condizioni di vita e la idoneità del contesto familiare dei genitori»; (v) il minore è «attualmente ricoverato presso l'ospedale»; (vi) «lo stile di vita della madre, persona assuntrice di sostanze stupefacenti, espone il minore a grave rischio per la salute psicofisica del minore».
8 di 20 In un secondo analogo procedimento, iscritto al n. 68/2023 R.G., il giudice minorile, con provvedimento in data 28 aprile 2023, ha nominato l'avv. Daniele Dallara quale curatore speciale della minore e, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 14 settembre Pt_2
2023, ha affidato la minore stessa al Servizio sociale di TA con potere di assumere ogni decisione inerente la salute, l'educazione e l'istruzione della minore, con collocamento presso la nonna e gli zii materni e con regolamentazione dei rapporti con il padre.
Nel provvedimento si legge: (i) «la madre è detenuta in carcere ed il padre, a causa delle sue condizioni di salute precarie e a causa della precarietà abitativa, non è in grado di occuparsi della minore»;
(ii) «la minore di fatto viene accudita dai parenti materni, con i quali peraltro il padre è in rapporti conflittuali»; (iii) «a carico del padre, in passato, la madre aveva segnalato comportamenti aggressivi e violenti nonché abuso di alcolici».
Nella relazione dei Servizi sociali datata 8 aprile 2024 risulta che:
(i) durante il periodo di reclusione, terminato nel settembre 2023, la madre ha incontrato i figli in carcere;
(ii) in data 15 dicembre 2023 i minori e la madre, a seguito delle minacce subite dal padre in occasione di un incontro protetto, sono stati collocati presso una strutta protetta di co-housing («Nel dettaglio il IG. CP_1 recatosi al Servizio al fine di effettuare un incontro protetto padre- figli, chiedeva insistentemente agli operatori presenti, di poter ottenere copia dei documenti dei minori al fine di poter rinnovare il proprio permesso di soggiorno, in quanto a suo dire, la moglie ostacolava tale rinnovo. Sempre in quell'occasione, il IG. CP_1 molto attivato dal rifiuto della moglie, verbalizzava minacce di morte per sé, per la moglie ed i figli minori, nonostante la presenza delle
Forze dell'Ordine allertate dal Servizio visto lo stato di evidente agitazione del IG. ); (iii) a seguito di tale episodio il padre non CP_1 ha più avuto contatti con i figli minori e con la moglie;
(iv)
9 di 20 attualmente la madre ed i figli vivono nell'abitazione della nonna materna, e nello stesso stabile condominiale abitano anche gli zii materni;
(v) il nucleo allargato si è mostrato fin da subito collaborativo nei confronti del Servizio, affidandosi alle prescrizioni date loro ed accogliendo l'intervento dell'educatrice territoriale, e di aiuto alla madre dei minori, supportandola nei momenti di difficoltà, legati alla carcerazione ed alla scelta separativa, e mettendo in atto strategie al fine di garantire ai minori benessere e serenità ed in particolare comprendere i motivi dell'assenza della madre durante il periodo di detenzione;
(vi) la nonna materna e gli zii materni gestiscono la quotidianità dei minori, occupandosi in tutto dei loro bisogni e interessi;
(vii) il contesto familiare ed abitativo nel quale i minori sono inseriti è adeguato e rappresenta per gli stessi un fattore di benessere e stimolo positivo alla loro crescita;
(viii) la madre, dopo un momento di tensione legata al periodo immediatamente successivo alla detenzione, ha collaborato positivamente con i Servizi al fine di ripristinare in maniera graduale la propria genitorialità, facilitando il percorso di riavvicinamento ai propri figli minori e ricostruendo con gli stessi elementi di quotidianità che con il periodo di detenzione erano andati persi (durante gli interventi di educativa domiciliare si è sempre prestata alle attività proposte;
si rende disponibile ad aiutare i figli;
interviene in maniera pertinente se è necessario fare loro osservazioni piuttosto che riprenderli per comportamenti scorretti;
se in difficoltà chiede consigli su come intervenire;
accoglie i consigli e nel tempo ha dimostrato di averli messi in pratica, ed in particolare si è confrontata con le insegnanti dei rispettivi figli su strategie di intervento impiegate a scuola affinché le stesse vengano adottate anche in famiglia ed ha mostrato attenzione agli aspetti sanitari dei minori); (ix) la madre ha iniziato a frequentare un uomo di origine tunisina ed ha rifiutato la richiesta
10 di 20 dell'assistente sociale di evitare contratti tra il nuovo compagno e i figli.
Nel presente procedimento è stata confermata la nomina dell'avv. Daniele Dallara quale curatore speciale di entrambi i minori ed è stata sentita la famiglia collocataria, ai sensi dell'art. 5, comma
1, l. 184/1983.
Nel frattempo, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto definitivo in data 4 novembre 2024, ha disposto non luogo a provvedere e revocato i provvedimenti emessi nel procedimento n.
611/2020, rilevando, in particolare, la pendenza del presente giudizio.
Nella più recente relazione dei Servizi sociali, datata 11 aprile
2025, si legge:
«A seguito dell'episodio verificatosi in data 15.12.23 e già relazionato a codesta Autorità Giudiziaria, il IG. non ha più CP_1 avuto contatti con i figli minori, lo stesso infatti, sollecitato dallo scrivente Servizio nel mese di Settembre 2024 si è recato, congiuntamente al proprio legale di fiducia, al Servizio al fine di leggere le richieste avanzate da codesta Autorità Giudiziaria.
In quell'occasione il IG assumeva un atteggiamento CP_1 aggressivo e negazionista rispetto agli agiti a lui ascritti, tale per cui si rendeva necessaria la mediazione del legale di fiducia presente, il quale lo esortava ad assumere un atteggiamento consono al luogo nel quale stava avvenendo l'incontro, chiedendo altresì al suo assistito di assumere un atteggiamento rispettoso rispetto ai professionisti presenti;
nonostante le sollecitazioni del legale il IG ersisteva CP_1 nell'assumere un atteggiamento molto aggressivo nei confronti degli operatori, rendendo necessaria un interruzione del colloquio.
A seguito di tale episodio il IG ha scelto di interrompere CP_1 ogni contatto con il Servizio scrivente;
pertanto, non è stato possibile effettuare la valutazione delle capacità genitoriali dello stesso.
11 di 20 [...]
Durante i mesi di monitoraggio, la madre dei minori ha condiviso con il Servizio la scelta di intraprendere una nuova relazione affettiva con un uomo di origini Tunisine, conosciuto qualche tempo prima, scelta che ha portato la stessa ad introdurre tale figura all'interno della vita dei figli minori, nonostante le indicazioni del Servizio fossero invece quelle di evitare tale coinvolgimento dei minori, vista anche la delicata situazione correlata all'assenza del padre biologico degli stessi minori.
Nel mese di Marzo la IG.ra ha comunicato al Servizio di Pt_1 aver scoperto, tardivamente, il proprio stato di gravidanza, alla soglia ormai del quarto mese di gestazione;
la stessa ha poi comunicato allo scrivente Servizio, qualche giorno dopo, di aver scelto di interrompere la gravidanza, effettuando una visita psichiatrica che le ha consentito di abortire dopo il terzo mese, in quanto a suo dire l'arrivo di un altro figlio avrebbe aggravato ancor di più la gestione familiare ed i rapporti familiari con la madre e la sorella, le quali, riferiva la madre dei minori, erano state fin da subito contrarie al portare avanti la gravidanza.
Lo scrivente Servizio nei mesi di monitoraggio, ha condiviso con la madre dei minori le difficoltà che la stessa e i di lei familiari portavano al Servizio, rispetto alla gestione da parte della madre dei minori;
nei riguardi dei figli, la madre, nonostante collaborasse fattivamente alla gestione dei figli, assumeva un atteggiamento delegante verso questi ultimi, ritagliandosi momenti frequenti di solitudine lontana dalla propria abitazione, senza preoccuparsi dell'organizzazione familiare dei bambini, certa che la sorella e la mamma provvedessero a tutto.
La IG.ra si è detta a più riprese affaticata nella gestione di entrambi i figli minori, anche rispetto all'indirizzo educativo da dare agli stessi, rimandando al Servizio la fatica legata anche alla gestione
12 di 20 del proprio stato emotivo, che a dire della stessa, a seguito del periodo di detenzione avrebbe subito un importante scompenso, tale per cui a volte la gestione di due bambini piuttosto piccoli risultava faticosa.
Alla luce degli ultimi aggiornamenti che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto, si evidenzia come il contesto familiare ed abitativo, nel quale i minori sono inseriti ad oggi, rappresenti per gli stessi un fattore di benessere e stimolo positivo alla loro crescita.
La madre dei minori risulta aver ricostruito un buon attaccamento con i figli minori, dopo il lungo periodo di detenzione, seppur accompagnata in questo percorso dai suoi familiari, i quali risultano essere figure significative per i minori. In particolar modo gli zii materni, e , hanno accompagno la madre dei minori CP_3 Per_1 durante tutto il percorso di riavvicinamento ai figli, vedendoli impegnati in prima persona anche nella gestione degli stessi e nell'educazione.
Alla luce di quanto emerso dal suddetto periodo di monitoraggio, si ritiene opportuno confermare il collocamento dei minori e CP_2
presso l'abitazione della nonna materna e della di loro madre, Pt_2 ponendo però l'accento sul ruolo educativo fondamentale ricoperto ad oggi dagli zii materni ed , si chiede pertanto che i minori Per_1 CP_3 possano essere affidati agli zii e non più al Servizio Sociale in quanto risorsa per i minori e figure di riferimento per la madre dei minori stessi.
La madre dei minori riferisce di essere concorde all'affido dei minori agli zii, riconoscendo gli stessi come figure educative importanti nella vita dei figli minori.
Si richiede inoltre una valutazione rispetto alla figura paterna, lo stesso infatti non ha più ricercato contatti con i figli minori e con il
Servizio, risultando una figura completamente assente e disinteressata alla vita degli stessi minori, si richiede pertanto che si
13 di 20 possa riflettere rispetto ad una decadenza della responsabilità genitoriale del IG . CP_1
Nella relazione datata 12 aprile 2025, avente specificamente ad oggetto gli interventi domiciliari e gli incontri protetti, si legge:
«Durante gli interventi di educativa domiciliare tra madre e figli si evidenzia una difficoltà importante da parte di nel gestire Pt_1 entrambi i bambini difronte a comportamenti e/o atteggiamenti che tendono poi a degenerare in conflitti tra fratelli con scambi di calci pugni e morsi.
Quando la mamma interviene per riprenderli gli stessi reagiscono con atteggiamento di sfida. In particolare, Karim esterna incontrollate reazioni di rabbia;
quando si arrabbia urla, lancia gli oggetti e sbatte le porte. Di fronte a situazioni di gioco e attività grafico pittoriche se perde o non ottiene il risultato aspettato butta tutto per aria;
fatica ad accettare di perdere e fatica ad accettare la frustrazione.
Ha queste esplosioni di rabbia nei confronti delle due figure adulte di riferimento (nonna e mamma) ogni volta che viene contraddetto e ripreso;
ogni volta che riceve un no di fronte a qualcosa che non può fare.
Sì è notato come questi agiti vengano esternati quasi esclusivamente e in presenza della madre e della nonna materna che
a colloquio hanno riferito che “L'unico modo per stare in tranquillità è chiudersi in bagno!”.
Con entrambe e, in particolar modo con la mamma, si è cercato di lavorare sulle loro capacità di stabilire regole chiare e precise per i bambini e di avere una linea condivisa nel far rispettare le regole con le giuste eccezioni. Nulla è valso il consiglio di evitare di lasciare autonomia nell'utilizzo dei cellulari ai bambini. in momenti CP_2 diversi è riuscito ad acquistare autonomamente dei giochi da un'applicazione; ha gettato il cellulare della madre nel wc e a scuola si è impossessato di un dispositivo del personale scolastico
14 di 20 portandoselo a casa di nascosto. Mamma e nonna riferiscono di non riuscire a gestire i bambini da sole in esterna e di aver bisogno sempre di qualcuno che le possa affiancare.
I comportamenti sopra riportati non si manifestano invece in presenza degli zii materni che autorevolmente sanno far rispettare le regole a entrambi i bambini. L'estate scorsa zii e nonna hanno portato in vacanza i bambini in Sardegna senza particolari problemi nella gestione.
Per cercare di lavorare sulla gelosia tra fratelli, in accordo con la RA , si è stabilito di organizzare momenti esclusivi tra Pt_1 madre e figli in presenza della sottoscritta alternati negli spazi messi
a disposizione dal Servizio. Ad oggi gli incontri stanno andando bene;
il clima tra figli e mamma è sereno e disteso. La mamma riferisce però che al rientro a casa tutto torna come prima e il clima torna ad essere di scontro e sfida tra fratelli stessi ma anche nei confronti delle figure adulte di riferimento.
Per quanto riguarda gli incontri protetti tra i minori e il padre, a seguito di un colloquio tra quest'ultimo, assistito dal proprio avvocato, e il Servizio per poter riprendere gli incontri coi propri figli il signor non ha mostrato consapevolezza in merito all'episodio CP_1 di dicembre 2023 (protocollo n. 0023266/2023 del 18/8/2023) concentrando il proprio focus ancora una volta sulla ex moglie e non sull'interesse reale di voler rivedere e . Ad oggi non si CP_2 Pt_2 hanno notizie in merito a quest'ultimo».
Orbene, i minori e vivono ormai da anni CP_2 Pt_2 nell'abitazione della nonna materna, , sul cui pianerottolo CP_4 abitano gli zii materni, ed il marito CP_3 Persona_1 unitamente ai due figli della coppia.
Della gestione quotidiana dei minori e del loro mantenimento si occupano, di fatto, la nonna materna e gli zii materni, pur avendo la prima, comprensibilmente, manifestato recentemente stanchezza
15 di 20 nell'assumere interamente su di sé il carico di responsabilità economiche e gestionali dei nipoti.
La madre , infatti, è una persona estremamente Parte_1 fragile e sofferente, che sopporta il peso di eventi traumatici della vita, ma che ha anche compiuto scelte impulsive e poco meditate: ha vissuto l'esperienza della tossicodipendenza e della carcerazione;
ha programmato la genitorialità con una persona, non ben CP_1 conosciuta;
ha portato avanti la prima gravidanza durante lo stato di tossicodipendenza;
ha sperimentato un difficile rapporto coniugale;
ha iniziato una relazione sentimentale a soli due mesi dall'uscita dal carcere;
ha presentato ai figli il nuovo compagno, , poco Per_2 tempo dopo l'inizio della frequentazione;
ha affrontato recentemente una interruzione di gravidanza;
è seguita dal di TA. Per_3
Tutto ciò ha avuto ed ha, evidentemente, delle ricadute sulla sua capacità genitoriale: manifesta difficoltà ad attuare comportamenti protettivi verso i figli, accoglierne i bisogni anche affettivi, proteggerli da eventi critici, gestirli nella quotidianità, impartire loro delle regole, affrontare situazioni di conflitto;
assume un comportamento delegante nei confronti di madre e sorella;
fatica a seguire i suggerimenti degli operatori dei Servizi sociali e dei familiari;
è solo in parte consapevole delle proprie difficoltà; non ha consapevolezza dei danni causati ai figli e, pur collaborando, a volte è discontinua.
Il padre invece, senza fissa dimora, dal grave CP_1 episodio di violenza posto in essere nel dicembre 2023, e dunque da ormai un anno e mezzo, ha interrotto ogni rapporto con i figli, non chiedendo di incontrarli ed omettendo di prendere qualsiasi contatto con i Servizi sociali, e non ha mai contribuito al mantenimento della prole.
Orbene, tutte le parti – padre, madre e curatore speciale dei minori – sono concordi nel ritenere che, avuto riguardo alle fragilità dei genitori, non vi è allo stato alternativa all'affidamento familiare,
16 di 20 che si protrae da anni ed in tale lasso temporale ha garantito ai minori una crescita serena ed equilibrata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 183/1984, «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia».
Recependo le indicazioni dei Servizi sociali, le parti hanno quindi chiesto che i minori vengano affidati agli zii materni, non avendo il
Tribunale motivo per disporre diversamente.
Si tratta di affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”.
I minori, dunque, vengono affidati agli zii materni, con facoltà di mantenerli collocati presso la nonna materna e con regolamentazione dei rapporti col padre demandata ai Servizi sociali, ai quali va demandata un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare.
Non è necessario disporre un termine finale dell'affidamento, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento (Cass. 31902/2018).
Ritiene il Tribunale che non sussistano allo stato i presupposti per disporre la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come da mera sollecitazione del curatore speciale dei minori, oltre che dei Servizi sociali, perché si tratta di provvedimento che provocherebbe un completo esautoramento dell'uomo, precludendogli, di fatto, o comunque rendendo maggiormente difficoltoso, un recupero della sua funzione genitoriale.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, allo stato non è possibile che prendere atto degli accordi intercorsi sul punto tra le parti e, in particolare, dell'impegno del padre a versare ai collocatari un contributo al mantenimento dei minori, che, in assenza di
17 di 20 domanda, non è dato al Tribunale stabilire giudizialmente (Cass.
23583/2022, Cass. 22536/2021).
Il convenuto ha espressamente rinunciato a percepire quantomeno una quota dell'assegno unico, che pertanto dev'essere attribuito integralmente all'attrice.
3. Stante l'esito del giudizio e gli accordi tra essi intercorsi, le spese tra l'attrice e il convenuto debbono essere integralmente compensate.
I genitori, invece, avendo dato causa all'intervento in giudizio del curatore speciale dei minori, debbono essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare i compensi per l'attività defensionale da esso prestata. Le spese vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.
19/2020, Cass. 27712/2019, Cass. 11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, e dunque nell'importo minimo per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1 nato a [...] il [...], e , Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
AR (RE) in data 7 settembre 2021 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2021 parte
1 numero 10;
18 di 20
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento dei figli minori e alla zia CP_2 Pt_2 materna ed al di lei marito , con facoltà di CP_3 Persona_1 mantenerli collocati presso la nonna materna , attribuendo CP_4
a sia le decisioni di ordinaria amministrazione, in CP_3 particolare quelle relative agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, sia quelle di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e l'educazione;
4. incarica il Servizio sociale territorialmente competente di:
− regolamentare i rapporti con il padre, se del caso in forma protetta, con modalità ritenute più adeguate a garantire la tutela e le esigenze dei minori, con facoltà di sospenderli se disturbanti o pregiudizievoli;
− vigilare sulle condizioni di salute dei minori e verificare l'adeguatezza del contesto di inserimento, attuando se necessario tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari, anche attraverso un'educativa domiciliare, in favore dei minori, dei genitori o degli zii materni;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni educative e comportamentali, ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse, recuperare la loro funzione genitoriale ed acquisire la necessaria autonomia e l'opportuna consapevolezza del proprio ruolo;
5. dà atto che si è impegnato a versare ai CP_1 collocatari dei minori un contributo per il loro mantenimento;
6. dà atto che entrambi i genitori si sono impegnati a contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
19 di 20
7. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
8. compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
9. condanna e in solido tra loro, Parte_1 CP_1
a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida nell'importo di €
3.809,00 per compenso professionale per l'attività prestata curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 15 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 197/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RE) il 18 gennaio 1984; rappresentata e difesa dall'avv. Vera Sala come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TA (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(Tunisia) il 14 giugno 1981; rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Guidetti come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Tiraboschi n. 127
- convenuto - con l'intervento di
1 di 20 , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 5 marzo 2020;
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._4
Emilia il 6 aprile 2021; entrambi rappresentati dal curatore speciale avv. Daniele Dallara, nominato con provvedimento emesso in data 13 aprile 2024;
- interventore -
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 CP_1
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
Voglia il Tribunale di Reggio nell'Emilia così giudicare:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi nato in [...]_1 il 14.6.1981 C.F. e la sig.ra , C.F._2 Parte_1 nata a [...] il [...] C.F. ; C.F._1
2. Dichiari inoltre, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento del matrimonio civile contratto AR (RE) il giorno 7.9.2021 e registrato nell'atto di matrimonio dello stato civile di detto Comune all'anno 2021, numero 10, parte 1, serie A, tra
nato in [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
e la sig.ra , nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. , ordinando alla Cancelleria di trasmetterne C.F._1 copia al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
4. Affidare i minori agli zii materni;
2 di 20
5. Il padre avrà la facoltà di frequentare i figli minori secondo il calendario e sotto la vigilanza del Servizio Sociale territorialmente competente e potrà incontrarli, qualora ne faccia richiesta, solamente mediante incontri vigilati e protetti organizzati dal Servizio Sociale autorizzandolo fin d'ora a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per i minori;
6. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto degli incontri che verranno stabiliti dal Servizio Sociale senza ostacolarli in qualsivoglia modo e/o maniera;
7. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare mensilmente alla madre, in caso di affido a lei dei figli minori e quindi in caso di interruzione dell'affido ai Servizi Sociali degli stessi ovvero si impegna a versare in favore dei soggetti presso
i quali il Tribunale per i Minorenni ha indicato il collocamento dei minori l'importo minimale che verrà stabilito dal Tribunale adito;
8. Ciascun genitore contribuirà al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie con applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio nell'Emilia, sempre nel caso in cui si interrompa l'affido ai Servizi Sociali degli stessi o comunque in favore dei soggetti presso i quali il Tribunale per i minorenni ha indicato il collocamento dei minori:
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
3 di 20 - spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori;
9. L'assegno unico familiare, oggi percepito per intero dalla sig.ra
continuerà ad essere a lei esclusivamente versato, in Parte_1 forza di legge;
10. Le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia ulteriore diversa pretesa reciproca, avendo prima d'ora definito ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche diversa dalle obbligazioni qui previste;
11. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire i ricorrenti si impegnano a prestare la più leale collaborazione;
12. Le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
Per e : Controparte_2 Parte_2
I. Condivide integralmente le conclusioni formulate dal Servizio
Sociale competente.
4 di 20 II. Ribadisce l'opportunità di confermare il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna materna e della madre.
III. Evidenzia il ruolo educativo primario svolto dagli zii materni,
e . CP_3 Persona_1
IV. Si associa alla richiesta di affido dei minori agli zii, e CP_3
, in luogo del Servizio Sociale, riconoscendoli quali Persona_1 risorsa fondamentale per i minori e figure di riferimento e supporto per la madre.
V. Rappresenta che la madre dei minori esprime il proprio consenso all'affido dei minori agli zii, riconoscendo il loro ruolo educativo.
VI. Si associa alla richiesta, formulata dai Servizi Sociali, in ordine alla valutazione sull'opportunità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il quale non ha più avuto contatti con i figli e con il Servizio Sociale, risultando assente e disinteressato alla vita degli stessi.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 Pt_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
L'attrice esponeva che dall'unione delle parti erano nati i figli
(il 5 marzo 2020) e (il 6 aprile 2021), affidati al Servizio CP_2 Pt_2 sociale dal Tribunale per i minorenni di Bologna, e chiedeva un contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli a carico del padre nella misura ritenuta di giustizia.
2. Jemai i costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 aprile 2024 per aderire integralmente alle domande attoree.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
5 di 20 Il curatore speciale dei minori avv. Daniele Dallara, nominato con ordinanza in data 13 aprile 2024, si costituiva con memoria depositata in data 29 aprile 2024.
Acquisita nelle more una relazione da parte dei Servizi sociali, all'udienza del 2 maggio 2024, sentite le parti personalmente e la famiglia collocataria dei minori, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 2 maggio 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva disposto l'affidamento dei minori al Servizio sociale territorialmente competente, con collocazione degli stessi presso la nonna materna e gli zii materni e con regolamentazione dei rapporti padre-figli rimessa all'Ente affidatario, dando atto degli impegni economici nei confronti della prole assunti da entrambi i genitori, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza n. 523/2024 in data 3 maggio 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, all'udienza del
15 maggio 2025 l'attrice, comparsa personalmente, confermava che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia dei procuratori ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
6 di 20 «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AR
(RE) in data 7 settembre 2021.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 2 maggio 2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 523/2024 in data 3 maggio 2024 (pubblicata in data 6 maggio 2024), passata in giudicato.
7 di 20 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, CP_2 Pt_2 rispettivamente 5 e 4 anni.
Per meglio chiarire i motivi della presente pronuncia, è necessario preliminarmente riassumere, anche nei suoi aspetti diacronici, la complessa ed annosa vicenda familiare, come desumibile dalla lettura dei provvedimenti emessi dal giudice minorile e della relazione dei Servizi sociali.
In un primo procedimento ex artt. 330 e ss. c.c., iscritto al n.
611/2020 V.G., il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto provvisorio in data 30 marzo 2020, ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ed ha nominato CP_2 tutore provvisorio il Servizio sociale competente per territorio.
Nel provvedimento si legge: (i) «il minore è nato con sintomatologia di crisi da astinenza ed è risultato positivo agli oppiacei»; (ii) «la madre non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla gravidanza e pare abbia condotto la gravidanza senza effettuare alcun controllo»; (iii) «il padre risulta senza fissa dimora»;
(iv) «non vi sono notizie riguardo familiari, né si conoscono le condizioni di vita e la idoneità del contesto familiare dei genitori»; (v) il minore è «attualmente ricoverato presso l'ospedale»; (vi) «lo stile di vita della madre, persona assuntrice di sostanze stupefacenti, espone il minore a grave rischio per la salute psicofisica del minore».
8 di 20 In un secondo analogo procedimento, iscritto al n. 68/2023 R.G., il giudice minorile, con provvedimento in data 28 aprile 2023, ha nominato l'avv. Daniele Dallara quale curatore speciale della minore e, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 14 settembre Pt_2
2023, ha affidato la minore stessa al Servizio sociale di TA con potere di assumere ogni decisione inerente la salute, l'educazione e l'istruzione della minore, con collocamento presso la nonna e gli zii materni e con regolamentazione dei rapporti con il padre.
Nel provvedimento si legge: (i) «la madre è detenuta in carcere ed il padre, a causa delle sue condizioni di salute precarie e a causa della precarietà abitativa, non è in grado di occuparsi della minore»;
(ii) «la minore di fatto viene accudita dai parenti materni, con i quali peraltro il padre è in rapporti conflittuali»; (iii) «a carico del padre, in passato, la madre aveva segnalato comportamenti aggressivi e violenti nonché abuso di alcolici».
Nella relazione dei Servizi sociali datata 8 aprile 2024 risulta che:
(i) durante il periodo di reclusione, terminato nel settembre 2023, la madre ha incontrato i figli in carcere;
(ii) in data 15 dicembre 2023 i minori e la madre, a seguito delle minacce subite dal padre in occasione di un incontro protetto, sono stati collocati presso una strutta protetta di co-housing («Nel dettaglio il IG. CP_1 recatosi al Servizio al fine di effettuare un incontro protetto padre- figli, chiedeva insistentemente agli operatori presenti, di poter ottenere copia dei documenti dei minori al fine di poter rinnovare il proprio permesso di soggiorno, in quanto a suo dire, la moglie ostacolava tale rinnovo. Sempre in quell'occasione, il IG. CP_1 molto attivato dal rifiuto della moglie, verbalizzava minacce di morte per sé, per la moglie ed i figli minori, nonostante la presenza delle
Forze dell'Ordine allertate dal Servizio visto lo stato di evidente agitazione del IG. ); (iii) a seguito di tale episodio il padre non CP_1 ha più avuto contatti con i figli minori e con la moglie;
(iv)
9 di 20 attualmente la madre ed i figli vivono nell'abitazione della nonna materna, e nello stesso stabile condominiale abitano anche gli zii materni;
(v) il nucleo allargato si è mostrato fin da subito collaborativo nei confronti del Servizio, affidandosi alle prescrizioni date loro ed accogliendo l'intervento dell'educatrice territoriale, e di aiuto alla madre dei minori, supportandola nei momenti di difficoltà, legati alla carcerazione ed alla scelta separativa, e mettendo in atto strategie al fine di garantire ai minori benessere e serenità ed in particolare comprendere i motivi dell'assenza della madre durante il periodo di detenzione;
(vi) la nonna materna e gli zii materni gestiscono la quotidianità dei minori, occupandosi in tutto dei loro bisogni e interessi;
(vii) il contesto familiare ed abitativo nel quale i minori sono inseriti è adeguato e rappresenta per gli stessi un fattore di benessere e stimolo positivo alla loro crescita;
(viii) la madre, dopo un momento di tensione legata al periodo immediatamente successivo alla detenzione, ha collaborato positivamente con i Servizi al fine di ripristinare in maniera graduale la propria genitorialità, facilitando il percorso di riavvicinamento ai propri figli minori e ricostruendo con gli stessi elementi di quotidianità che con il periodo di detenzione erano andati persi (durante gli interventi di educativa domiciliare si è sempre prestata alle attività proposte;
si rende disponibile ad aiutare i figli;
interviene in maniera pertinente se è necessario fare loro osservazioni piuttosto che riprenderli per comportamenti scorretti;
se in difficoltà chiede consigli su come intervenire;
accoglie i consigli e nel tempo ha dimostrato di averli messi in pratica, ed in particolare si è confrontata con le insegnanti dei rispettivi figli su strategie di intervento impiegate a scuola affinché le stesse vengano adottate anche in famiglia ed ha mostrato attenzione agli aspetti sanitari dei minori); (ix) la madre ha iniziato a frequentare un uomo di origine tunisina ed ha rifiutato la richiesta
10 di 20 dell'assistente sociale di evitare contratti tra il nuovo compagno e i figli.
Nel presente procedimento è stata confermata la nomina dell'avv. Daniele Dallara quale curatore speciale di entrambi i minori ed è stata sentita la famiglia collocataria, ai sensi dell'art. 5, comma
1, l. 184/1983.
Nel frattempo, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto definitivo in data 4 novembre 2024, ha disposto non luogo a provvedere e revocato i provvedimenti emessi nel procedimento n.
611/2020, rilevando, in particolare, la pendenza del presente giudizio.
Nella più recente relazione dei Servizi sociali, datata 11 aprile
2025, si legge:
«A seguito dell'episodio verificatosi in data 15.12.23 e già relazionato a codesta Autorità Giudiziaria, il IG. non ha più CP_1 avuto contatti con i figli minori, lo stesso infatti, sollecitato dallo scrivente Servizio nel mese di Settembre 2024 si è recato, congiuntamente al proprio legale di fiducia, al Servizio al fine di leggere le richieste avanzate da codesta Autorità Giudiziaria.
In quell'occasione il IG assumeva un atteggiamento CP_1 aggressivo e negazionista rispetto agli agiti a lui ascritti, tale per cui si rendeva necessaria la mediazione del legale di fiducia presente, il quale lo esortava ad assumere un atteggiamento consono al luogo nel quale stava avvenendo l'incontro, chiedendo altresì al suo assistito di assumere un atteggiamento rispettoso rispetto ai professionisti presenti;
nonostante le sollecitazioni del legale il IG ersisteva CP_1 nell'assumere un atteggiamento molto aggressivo nei confronti degli operatori, rendendo necessaria un interruzione del colloquio.
A seguito di tale episodio il IG ha scelto di interrompere CP_1 ogni contatto con il Servizio scrivente;
pertanto, non è stato possibile effettuare la valutazione delle capacità genitoriali dello stesso.
11 di 20 [...]
Durante i mesi di monitoraggio, la madre dei minori ha condiviso con il Servizio la scelta di intraprendere una nuova relazione affettiva con un uomo di origini Tunisine, conosciuto qualche tempo prima, scelta che ha portato la stessa ad introdurre tale figura all'interno della vita dei figli minori, nonostante le indicazioni del Servizio fossero invece quelle di evitare tale coinvolgimento dei minori, vista anche la delicata situazione correlata all'assenza del padre biologico degli stessi minori.
Nel mese di Marzo la IG.ra ha comunicato al Servizio di Pt_1 aver scoperto, tardivamente, il proprio stato di gravidanza, alla soglia ormai del quarto mese di gestazione;
la stessa ha poi comunicato allo scrivente Servizio, qualche giorno dopo, di aver scelto di interrompere la gravidanza, effettuando una visita psichiatrica che le ha consentito di abortire dopo il terzo mese, in quanto a suo dire l'arrivo di un altro figlio avrebbe aggravato ancor di più la gestione familiare ed i rapporti familiari con la madre e la sorella, le quali, riferiva la madre dei minori, erano state fin da subito contrarie al portare avanti la gravidanza.
Lo scrivente Servizio nei mesi di monitoraggio, ha condiviso con la madre dei minori le difficoltà che la stessa e i di lei familiari portavano al Servizio, rispetto alla gestione da parte della madre dei minori;
nei riguardi dei figli, la madre, nonostante collaborasse fattivamente alla gestione dei figli, assumeva un atteggiamento delegante verso questi ultimi, ritagliandosi momenti frequenti di solitudine lontana dalla propria abitazione, senza preoccuparsi dell'organizzazione familiare dei bambini, certa che la sorella e la mamma provvedessero a tutto.
La IG.ra si è detta a più riprese affaticata nella gestione di entrambi i figli minori, anche rispetto all'indirizzo educativo da dare agli stessi, rimandando al Servizio la fatica legata anche alla gestione
12 di 20 del proprio stato emotivo, che a dire della stessa, a seguito del periodo di detenzione avrebbe subito un importante scompenso, tale per cui a volte la gestione di due bambini piuttosto piccoli risultava faticosa.
Alla luce degli ultimi aggiornamenti che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto, si evidenzia come il contesto familiare ed abitativo, nel quale i minori sono inseriti ad oggi, rappresenti per gli stessi un fattore di benessere e stimolo positivo alla loro crescita.
La madre dei minori risulta aver ricostruito un buon attaccamento con i figli minori, dopo il lungo periodo di detenzione, seppur accompagnata in questo percorso dai suoi familiari, i quali risultano essere figure significative per i minori. In particolar modo gli zii materni, e , hanno accompagno la madre dei minori CP_3 Per_1 durante tutto il percorso di riavvicinamento ai figli, vedendoli impegnati in prima persona anche nella gestione degli stessi e nell'educazione.
Alla luce di quanto emerso dal suddetto periodo di monitoraggio, si ritiene opportuno confermare il collocamento dei minori e CP_2
presso l'abitazione della nonna materna e della di loro madre, Pt_2 ponendo però l'accento sul ruolo educativo fondamentale ricoperto ad oggi dagli zii materni ed , si chiede pertanto che i minori Per_1 CP_3 possano essere affidati agli zii e non più al Servizio Sociale in quanto risorsa per i minori e figure di riferimento per la madre dei minori stessi.
La madre dei minori riferisce di essere concorde all'affido dei minori agli zii, riconoscendo gli stessi come figure educative importanti nella vita dei figli minori.
Si richiede inoltre una valutazione rispetto alla figura paterna, lo stesso infatti non ha più ricercato contatti con i figli minori e con il
Servizio, risultando una figura completamente assente e disinteressata alla vita degli stessi minori, si richiede pertanto che si
13 di 20 possa riflettere rispetto ad una decadenza della responsabilità genitoriale del IG . CP_1
Nella relazione datata 12 aprile 2025, avente specificamente ad oggetto gli interventi domiciliari e gli incontri protetti, si legge:
«Durante gli interventi di educativa domiciliare tra madre e figli si evidenzia una difficoltà importante da parte di nel gestire Pt_1 entrambi i bambini difronte a comportamenti e/o atteggiamenti che tendono poi a degenerare in conflitti tra fratelli con scambi di calci pugni e morsi.
Quando la mamma interviene per riprenderli gli stessi reagiscono con atteggiamento di sfida. In particolare, Karim esterna incontrollate reazioni di rabbia;
quando si arrabbia urla, lancia gli oggetti e sbatte le porte. Di fronte a situazioni di gioco e attività grafico pittoriche se perde o non ottiene il risultato aspettato butta tutto per aria;
fatica ad accettare di perdere e fatica ad accettare la frustrazione.
Ha queste esplosioni di rabbia nei confronti delle due figure adulte di riferimento (nonna e mamma) ogni volta che viene contraddetto e ripreso;
ogni volta che riceve un no di fronte a qualcosa che non può fare.
Sì è notato come questi agiti vengano esternati quasi esclusivamente e in presenza della madre e della nonna materna che
a colloquio hanno riferito che “L'unico modo per stare in tranquillità è chiudersi in bagno!”.
Con entrambe e, in particolar modo con la mamma, si è cercato di lavorare sulle loro capacità di stabilire regole chiare e precise per i bambini e di avere una linea condivisa nel far rispettare le regole con le giuste eccezioni. Nulla è valso il consiglio di evitare di lasciare autonomia nell'utilizzo dei cellulari ai bambini. in momenti CP_2 diversi è riuscito ad acquistare autonomamente dei giochi da un'applicazione; ha gettato il cellulare della madre nel wc e a scuola si è impossessato di un dispositivo del personale scolastico
14 di 20 portandoselo a casa di nascosto. Mamma e nonna riferiscono di non riuscire a gestire i bambini da sole in esterna e di aver bisogno sempre di qualcuno che le possa affiancare.
I comportamenti sopra riportati non si manifestano invece in presenza degli zii materni che autorevolmente sanno far rispettare le regole a entrambi i bambini. L'estate scorsa zii e nonna hanno portato in vacanza i bambini in Sardegna senza particolari problemi nella gestione.
Per cercare di lavorare sulla gelosia tra fratelli, in accordo con la RA , si è stabilito di organizzare momenti esclusivi tra Pt_1 madre e figli in presenza della sottoscritta alternati negli spazi messi
a disposizione dal Servizio. Ad oggi gli incontri stanno andando bene;
il clima tra figli e mamma è sereno e disteso. La mamma riferisce però che al rientro a casa tutto torna come prima e il clima torna ad essere di scontro e sfida tra fratelli stessi ma anche nei confronti delle figure adulte di riferimento.
Per quanto riguarda gli incontri protetti tra i minori e il padre, a seguito di un colloquio tra quest'ultimo, assistito dal proprio avvocato, e il Servizio per poter riprendere gli incontri coi propri figli il signor non ha mostrato consapevolezza in merito all'episodio CP_1 di dicembre 2023 (protocollo n. 0023266/2023 del 18/8/2023) concentrando il proprio focus ancora una volta sulla ex moglie e non sull'interesse reale di voler rivedere e . Ad oggi non si CP_2 Pt_2 hanno notizie in merito a quest'ultimo».
Orbene, i minori e vivono ormai da anni CP_2 Pt_2 nell'abitazione della nonna materna, , sul cui pianerottolo CP_4 abitano gli zii materni, ed il marito CP_3 Persona_1 unitamente ai due figli della coppia.
Della gestione quotidiana dei minori e del loro mantenimento si occupano, di fatto, la nonna materna e gli zii materni, pur avendo la prima, comprensibilmente, manifestato recentemente stanchezza
15 di 20 nell'assumere interamente su di sé il carico di responsabilità economiche e gestionali dei nipoti.
La madre , infatti, è una persona estremamente Parte_1 fragile e sofferente, che sopporta il peso di eventi traumatici della vita, ma che ha anche compiuto scelte impulsive e poco meditate: ha vissuto l'esperienza della tossicodipendenza e della carcerazione;
ha programmato la genitorialità con una persona, non ben CP_1 conosciuta;
ha portato avanti la prima gravidanza durante lo stato di tossicodipendenza;
ha sperimentato un difficile rapporto coniugale;
ha iniziato una relazione sentimentale a soli due mesi dall'uscita dal carcere;
ha presentato ai figli il nuovo compagno, , poco Per_2 tempo dopo l'inizio della frequentazione;
ha affrontato recentemente una interruzione di gravidanza;
è seguita dal di TA. Per_3
Tutto ciò ha avuto ed ha, evidentemente, delle ricadute sulla sua capacità genitoriale: manifesta difficoltà ad attuare comportamenti protettivi verso i figli, accoglierne i bisogni anche affettivi, proteggerli da eventi critici, gestirli nella quotidianità, impartire loro delle regole, affrontare situazioni di conflitto;
assume un comportamento delegante nei confronti di madre e sorella;
fatica a seguire i suggerimenti degli operatori dei Servizi sociali e dei familiari;
è solo in parte consapevole delle proprie difficoltà; non ha consapevolezza dei danni causati ai figli e, pur collaborando, a volte è discontinua.
Il padre invece, senza fissa dimora, dal grave CP_1 episodio di violenza posto in essere nel dicembre 2023, e dunque da ormai un anno e mezzo, ha interrotto ogni rapporto con i figli, non chiedendo di incontrarli ed omettendo di prendere qualsiasi contatto con i Servizi sociali, e non ha mai contribuito al mantenimento della prole.
Orbene, tutte le parti – padre, madre e curatore speciale dei minori – sono concordi nel ritenere che, avuto riguardo alle fragilità dei genitori, non vi è allo stato alternativa all'affidamento familiare,
16 di 20 che si protrae da anni ed in tale lasso temporale ha garantito ai minori una crescita serena ed equilibrata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 183/1984, «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia».
Recependo le indicazioni dei Servizi sociali, le parti hanno quindi chiesto che i minori vengano affidati agli zii materni, non avendo il
Tribunale motivo per disporre diversamente.
Si tratta di affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”.
I minori, dunque, vengono affidati agli zii materni, con facoltà di mantenerli collocati presso la nonna materna e con regolamentazione dei rapporti col padre demandata ai Servizi sociali, ai quali va demandata un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare.
Non è necessario disporre un termine finale dell'affidamento, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento (Cass. 31902/2018).
Ritiene il Tribunale che non sussistano allo stato i presupposti per disporre la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, come da mera sollecitazione del curatore speciale dei minori, oltre che dei Servizi sociali, perché si tratta di provvedimento che provocherebbe un completo esautoramento dell'uomo, precludendogli, di fatto, o comunque rendendo maggiormente difficoltoso, un recupero della sua funzione genitoriale.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, allo stato non è possibile che prendere atto degli accordi intercorsi sul punto tra le parti e, in particolare, dell'impegno del padre a versare ai collocatari un contributo al mantenimento dei minori, che, in assenza di
17 di 20 domanda, non è dato al Tribunale stabilire giudizialmente (Cass.
23583/2022, Cass. 22536/2021).
Il convenuto ha espressamente rinunciato a percepire quantomeno una quota dell'assegno unico, che pertanto dev'essere attribuito integralmente all'attrice.
3. Stante l'esito del giudizio e gli accordi tra essi intercorsi, le spese tra l'attrice e il convenuto debbono essere integralmente compensate.
I genitori, invece, avendo dato causa all'intervento in giudizio del curatore speciale dei minori, debbono essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare i compensi per l'attività defensionale da esso prestata. Le spese vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.
19/2020, Cass. 27712/2019, Cass. 11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, e dunque nell'importo minimo per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00), trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1 nato a [...] il [...], e , Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
AR (RE) in data 7 settembre 2021 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2021 parte
1 numero 10;
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2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento dei figli minori e alla zia CP_2 Pt_2 materna ed al di lei marito , con facoltà di CP_3 Persona_1 mantenerli collocati presso la nonna materna , attribuendo CP_4
a sia le decisioni di ordinaria amministrazione, in CP_3 particolare quelle relative agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, sia quelle di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e l'educazione;
4. incarica il Servizio sociale territorialmente competente di:
− regolamentare i rapporti con il padre, se del caso in forma protetta, con modalità ritenute più adeguate a garantire la tutela e le esigenze dei minori, con facoltà di sospenderli se disturbanti o pregiudizievoli;
− vigilare sulle condizioni di salute dei minori e verificare l'adeguatezza del contesto di inserimento, attuando se necessario tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari, anche attraverso un'educativa domiciliare, in favore dei minori, dei genitori o degli zii materni;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni educative e comportamentali, ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse, recuperare la loro funzione genitoriale ed acquisire la necessaria autonomia e l'opportuna consapevolezza del proprio ruolo;
5. dà atto che si è impegnato a versare ai CP_1 collocatari dei minori un contributo per il loro mantenimento;
6. dà atto che entrambi i genitori si sono impegnati a contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
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7. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
8. compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
9. condanna e in solido tra loro, Parte_1 CP_1
a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida nell'importo di €
3.809,00 per compenso professionale per l'attività prestata curatore speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 15 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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