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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata in data 10.5.2021 e contraddistinta dal n. 813/2021, iscritto al n.2493/2021
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
17 dicembre 202a e pendente
TRA
( P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicolino Iacovone (C.F. – C.F._1
Fax: 0865 929367 – pec: ), unitamente e disgiunta- Email_1
mente all'avv. Ivan Scafuro, ( C.F. – pec: C.F._2 Em_2 [...]
)., Email_3
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
(già , in persona dell'am- Parte_2 Controparte_1
ministratore delegato legale rapp.te p.t., dott. , rappresentata e difesa Parte_3
dagli avv.ti Carmen Taccone (C.F. – PEC C.F._3 Emai_4 [...]
e (C.F. pec Email_5 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
giusta procura rilasciata su foglio sepa- Email_6
rato,
-APPELLANTE INCIDENTALE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La con atto di citazione Parte_1
notificato il 26.5.2021 proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, nel giudizio n. 2767/2018 del R.G., accoglieva l'opposi-
zione promossa dalla al decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1
data 10.04.2018 dal Tribunale di Avellino, n.. 480 / 2018 (sub RG N. 1468 / 2018), me-
diante il quale era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 94.204,34 in favore della , per prestazioni sanita- Parte_1
rie specialistiche, esami tramite TAC, asseritamente eseguite in favore dell'ingiunto.
II. eccepiva la prescrizione del credito, la carenza Controparte_1
di suo riscontro probatorio, l'insussistenza di rapporto negoziale mentre
[...]
rilevava la nullità dell'atto di citazione avversario, per Parte_1
violazione dell'art. 163, comma 4, c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sia in ragione della natura del credito che degli atti interruttivi, la mancata reiterazione dell'eccezione di ' prescrizione estintiva ' all'interno delle conclusioni. Sol-
levava infine contestazioni nel merito.
III. Il giudice non ammetteva i mezzi istruttori chiesti dalle parti ed emetteva sen-
tenza accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, revocando il decreto ingiuntivo n.
480/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.04.2018, con condanna della al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
di Cura Santa delle spese di giudizio, liquidate in € 13.430,00 per compe- CP_1
tenze ed € 400,00 per spese vive. Motivava la decisione argomentando sull'insuffi-
cienza probatoria delle fatture prodotte in sede monitoria a dimostrare l'allegato credito.
IV. Questi i motivi di appello proposti dalla soccombente in primo grado:
A) Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene irrilevante la mancata reitera-
zione dell'eccezione di prescrizione, formulata nella parte narrativa dell'atto, nelle con-
clusioni dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
B) Erronea decisione nel merito per mancata ingiusta immotivata ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'opposta causa della carenza probatoria che induceva il giudice al rigetto dell'opposizione.
Così l'appellante concludeva “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- In via preliminare, ammettere le prove richieste dall'opposta in memoria istruttoria del
25 gennaio 2019 e fissare udienza per il loro espletamento, richieste che qui si reiterano
testualmente:
a ) acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al ricorso in monitorio,
b ) ammissione a rango probatorio dei documenti allegati dalla ricorrente al fascicolo del
monitorio, ossia lista pazienti in favore dei quali venivano effettuate le prestazioni sani-
tarie richieste dalla , lettera di costituzione in mora spedita con Controparte_2
raccomandata n. 147840928401 e di ogni altro documento successivamente versato in
atti,
c ) interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente ex art. 230 cpc,
libero interrogatorio in contraddittorio tra le parti ex art. 117 cpc, prova per testi ex art.
244 cpc, sulle circostanze di seguito articolate:
1 ) Vero che la nell'anno 2005 incaricava la Controparte_1 [...]
di effettuare per suo conto prestazioni sanitarie specia- Parte_1
listiche aventi ad oggetto Tomografia Assiale Computerizzata,
2 ) Vero che la dall'anno 2005 all'anno Parte_1
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
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2010, effettuava le prestazioni sanitarie ad essa richieste con carattere di continuità
emettendo di volta in volta relative fatture, sempre accettate, contabilizzate e mai con-
testate dalla percipiente,
3 ) Vero che in forza delle prestazioni per tal modo eseguite, la Parte_1
maturava credito per complessivi euro 94.204,34
[...]
4 ) Vero che il pagamento della detta somma non è stato ad oggi effettuato, ancorché
più volte espressamente richiesto,
si indicano a testi: , dr. dott.ssa , tutti do- Persona_1 Persona_2 Persona_3
miciliati presso l'opposta in Avellino in Via C. Errico 2, dr. residente in [...]
Avellino;
d ) ordine di esibizione a parte opponente ex art. 210 cpc degli atti e documenti contabili
tutti relativi alla posizione della Società opposta inerentemente alle prestazioni sanitarie
per le quali e' causa,
e ) disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio di natura contabile intesa a verificare il corri-
spettivo maturato dalla Società opposta per le suddette prestazioni sanitarie, anche ai
sensi dell'art. 1474 commi 1, 2 e 3 Cod. Civ.,
f ) ammettersi – all'esito dei surriferiti mezzi istruttori – ove necessario ed ove evidente-
mente richiesto, giuramento decisorio ex art. 233 cpc sulle circostanze indicate sub 1,
2, 3 e 4.
-All'esito delle costituende prove orali, in totale riforma della sentenza impugnata ed in
coevo accoglimento della domanda di causa spinta dalla concludente, confermare il de-
Con creto di ingiunzione e per l'effetto, condannare ' ' in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante al pagamento in favore della concludente medesima della
complessiva somma di euro 94.204,34 od altra di giustizia, oltre interessi e competenze
legali relativamente al doppio grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antista-
tari.”
eccepiva l'infondatezza del gravame allegando Controparte_3
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
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che l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal giudice, non era stata dall'opponente abbandonata (o rinunciata) tanto che era stata riproposta anche con la comparsa con-
clusionale e con la memoria di replica. La decisione del Giudice in merito all'istanze istruttorie era stata corretta perché la prova richiesta dall'opposto era inammissibile.
VI. Proponeva appello incidentale per il mancato esame dell'eccezione di prescri-
zione estintiva della quale perorava la fondatezza in relazione alle prestazioni antece-
denti al 30.8.2007. L'unico atto interruttivo prodotto dall'opposto era difatti costituito dalla lettera del 30.8.2017, di invio anche delle fatture commerciali e richiesta di pagamento.
concludeva: “acché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia, Controparte_3
in accoglimento delle suesposte difese:
1) rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto inammissibile ed infondato per i motivi innanzi esposti;
1. nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell'appello principale, s'insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale con-
dizionato e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 813/2021 emessa dal Tri-
bunale di Avellino in data 10/14.5.2021, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto
di credito vantato dalla società appellante
Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio.
In via istruttoria, nella sola e denegata ipotesi di ammissione della prova orale avversa,
si chiede di essere abilitati a provare il contrario con i testi indicati dalla controparte e
con i testi dott. e dott.ssa , ritualmente indi- Testimone_2 Testimone_3
cati con la terza memoria ex art. 183 c.p.c..”
VII. Nel corso del giudizio di appello, all'esito di alcuni rinvii causati dalla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'11.11.2023 la Corte, rite-
nuta l'ammissibilità e la rilevanza, “ammetteva la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellata, richiesta dalla società appellante nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
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-ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ammette la prova per testi richiesta dalla società
appellante nella medesima memoria, limitatamente ai capi 1 e 2, con esclusione del capo 3, in quanto avente ad oggetto valutazioni non demandabili ai testi, e del capo 4,
in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa;
-ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ammette la prova per testi (contraria, sugli stessi capi di cui sopra con i propri testi) richiesta dalla società appellata nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
-riserva all'esito dell'espletamento delle dette prove ogni decisione sugli ulteriori mezzi di prova articolati;
”
VIII. Espletate le prove ammesse, all'udienza del 23.4.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
IX. Il primo motivo di appello è infondato. La giurisprudenza che l'appellante indica a sostegno delle ragioni esposte è riferita a fattispecie differente rispetto quella in esame. Le decisioni della S.C. menzionate, ad esempio l'ordi-
nanza n. 22887 del 13/09/2019, fanno riferimento alla mancata riproposizione dell'ec-
cezione, originariamente sottoposta all'attenzione del giudice, al momento della preci-
sazione delle conclusioni e la questione non è sovrapponibile a quella sottoposta all'at-
tenzione del giudice che concerne, invece, il caso nel quale la parte, dopo aver dichia-
rato di proporre l'eccezione, illustrata nella parte narrativa dell'atto di citazione in oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, non l'abbia espressamente proposta nelle conclusioni del medesimo atto.
La differenza tra le due fattispecie, quella affrontata dalla giurisprudenza richiamata dall'appellante e l'altra invece oggetto del giudizio, è evidente: in caso di mancata ripro-
posizione dell'eccezione di prescrizione al momento della precisazione delle conclu-
sioni, secondo la S.C., va dedotto il suo abbandono. La carenza dell'indicazione
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dell'eccezione nel petitum dell'atto di citazione in opposizione è inerente l'interpreta-
zione dell'atto e delle conclusioni effettivamente dalla parte formulate. In quest'ultimo caso è riservata al giudice l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della do-
manda e la questione attiene all'individuazione del petitum sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La S.C. con la sentenza n. 15707/2008 precisa che la formulazione delle conclusioni,
richiesta dall'art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo e, in applicazione di tale principio, confermava la sentenza im-
pugnata che aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa.
A ciò la Corte aggiunge come l'eccezione di prescrizione del credito fosse finalizzata a provocare la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria azionata, regolarmente eccepita nelle conclusioni dall'opponente sia pure senza esplicitamente richiamare la prescrizione descritta nella parte motiva dell'atto.
X. L'appello incidentale è parzialmente fondato perché effettivamente parte delle fatture azionate fanno riferimento a crediti prescritti. Le fatture prodotte unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo riportano date che vanno dall'11.3.2005 sino al 22.4.2010.
In virtù dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale, in mancanza di prova di atti interruttivi precedenti alla raccomandata di messa in mora del 30.8.2017, la prescrizione contrattuale decennale maturava per tutti gli allegati crediti tranne quelli indicati dalle fatture n. 3520 del 31.12.2007 di € 25.659,08, n. 3642 del 25.11.2008 di € 18.793,72, n.
999 del 22.04.2010 di € 15.899,49 ed a tali crediti è quindi limitata la disamina nel merito.
XI. Entrambe le parti, anche in conclusionale, proponevano istanze istruttorie anche
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successivamente all'ordinanza con la quale la Corte decideva al riguardo. L'appellante vorrebbe l'emissione dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc sulle scritture contabili, la richiesta di CTU e all'esito, ove necessario, anche il deferimento del giuramento deci-
sorio ex art. 233 cpc. L'appellato, di contro, chiede la dichiarazione di inammissibilità di mezzi di prova già oggetto di pronuncia da parte del Collegio.
La Corte rigetta tutte le istanze richiamando le ragioni espresse nell'ordinanza dell'11.11.2023 precisando come il giuramento decisorio non possa essere ammesso non essendo stato neppure articolato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 233
c.p.c.. L'istruttoria espletata è idonea all'assunzione della decisione.
XII. La disamina delle prove assunte, interrogatorio formale e prova per testi, non comporta l'accoglimento del gravame. L'interrogatorio formale del legale rappresen-
tante della risultava assolutamente irrilevante, non essendo sfo- Controparte_2
ciato in confessioni. Il teste , già responsabile ammnistrativo della Testimone_1 Pt_5
dichiarava circostanze in parte documentalmente smentite, affermando che l'uffi-
[...]
cio da lui diretto emetteva mensilmente fattura per le prestazioni eseguite quando le fatture delle quali chiede il pagamento, quelle non prescritte, riportano come Pt_1
oggetto “prestazioni effettuate nell'anno 2007”, “relative al primo semestre 2008” e
“anno 2008”.
, responsabile del controllo di gestione della anche lui ripor- Persona_4 Pt_1
tava una rendicontazione con cadenza mensile, quindi probabilmente non riferita agli anni 2007-2008. , direttore sanitario della , negava di aver Testimone_2 CP_2
conferito incarichi per TAC alla perché lo strumento era nella disponibilità della Pt_1
ed era sostituito nel 2008. , direttore sanitario della CP_2 Testimone_4 Pt_1
confermava che la usufruiva del servizio TAC. Controparte_2 Persona_5
, dipendente della addetta alla segreteria amministrativa, confermava
[...] Pt_1
l'emissione delle fatture e l'esistenza di contatti telefonici tra i direttori amministrativi.
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Gianalella Antonietta, dipendente della S. Rita, infine, nulla di utile sapeva riferire.
La prova espletata, brevemente riassunta, è inidonea alla dimostrazione delle ragioni dell'attore sostanziale. Conferma dell'esistenza di rapporti commerciali tra le parti, an-
che dell'espletamento di servizi da parte della nulla riferisce in merito alla indi- Pt_1
viduazione delle prestazioni rese, per qualità e quantità, alla pattuizione in merito ai costi e alla correttezza di quelli indicati nelle fatture contestate. Anche il numero delle TAC
eseguite è rimasto non allegato e comunque ignoto, con riferimento ai periodi per i quali le ragioni di credito non erano prescritte. Le fatture prodotte non specificano il costo delle prestazioni, i destinatari e neppure il numero di esami eseguiti, risultando somma-
riamente compilate tanto da indicare, quella del 2007, ma simili sono anche le succes-
sive, “quantità 1, prezzo €. 25.659,00”, rendendo impossibile addivenire a qualsiasi at-
tendibile ricostruzione dei rapporti dare/avere.
L'appello principale è quindi rigettato e la parziale fondatezza di quello incidentale non muta l'esito del giudizio ed il dispositivo della sentenza impugnata, già favorevole in primo grado per l'opponente.
XIII. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
XIV. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti av-
verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Avellino, pubblicata in data
10.5.2021 e contraddistinta dal n. 813/2021, rigetta l'appello principale, parzialmente accoglie quello incidentale, conferma la sentenza impugnata e condanna
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
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delle spese di lite del grado liquidate in €. 7.160,00 oltre spese generali, iva e Parte_2
cpa come per legge, che distrae in favore degli avv.ti Carmen Taccone e Franco Mau-
rizio Vigilante, antistatari.
Dichiara la sussistenza, per , dei Parte_1
requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato do-
vuto.
Così deciso il 03.4 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata in data 10.5.2021 e contraddistinta dal n. 813/2021, iscritto al n.2493/2021
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
17 dicembre 202a e pendente
TRA
( P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicolino Iacovone (C.F. – C.F._1
Fax: 0865 929367 – pec: ), unitamente e disgiunta- Email_1
mente all'avv. Ivan Scafuro, ( C.F. – pec: C.F._2 Em_2 [...]
)., Email_3
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
(già , in persona dell'am- Parte_2 Controparte_1
ministratore delegato legale rapp.te p.t., dott. , rappresentata e difesa Parte_3
dagli avv.ti Carmen Taccone (C.F. – PEC C.F._3 Emai_4 [...]
e (C.F. pec Email_5 Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
giusta procura rilasciata su foglio sepa- Email_6
rato,
-APPELLANTE INCIDENTALE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La con atto di citazione Parte_1
notificato il 26.5.2021 proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, nel giudizio n. 2767/2018 del R.G., accoglieva l'opposi-
zione promossa dalla al decreto ingiuntivo emesso in Controparte_1
data 10.04.2018 dal Tribunale di Avellino, n.. 480 / 2018 (sub RG N. 1468 / 2018), me-
diante il quale era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 94.204,34 in favore della , per prestazioni sanita- Parte_1
rie specialistiche, esami tramite TAC, asseritamente eseguite in favore dell'ingiunto.
II. eccepiva la prescrizione del credito, la carenza Controparte_1
di suo riscontro probatorio, l'insussistenza di rapporto negoziale mentre
[...]
rilevava la nullità dell'atto di citazione avversario, per Parte_1
violazione dell'art. 163, comma 4, c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sia in ragione della natura del credito che degli atti interruttivi, la mancata reiterazione dell'eccezione di ' prescrizione estintiva ' all'interno delle conclusioni. Sol-
levava infine contestazioni nel merito.
III. Il giudice non ammetteva i mezzi istruttori chiesti dalle parti ed emetteva sen-
tenza accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, revocando il decreto ingiuntivo n.
480/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.04.2018, con condanna della al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
di Cura Santa delle spese di giudizio, liquidate in € 13.430,00 per compe- CP_1
tenze ed € 400,00 per spese vive. Motivava la decisione argomentando sull'insuffi-
cienza probatoria delle fatture prodotte in sede monitoria a dimostrare l'allegato credito.
IV. Questi i motivi di appello proposti dalla soccombente in primo grado:
A) Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene irrilevante la mancata reitera-
zione dell'eccezione di prescrizione, formulata nella parte narrativa dell'atto, nelle con-
clusioni dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
B) Erronea decisione nel merito per mancata ingiusta immotivata ammissione delle richieste istruttorie formulate dall'opposta causa della carenza probatoria che induceva il giudice al rigetto dell'opposizione.
Così l'appellante concludeva “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- In via preliminare, ammettere le prove richieste dall'opposta in memoria istruttoria del
25 gennaio 2019 e fissare udienza per il loro espletamento, richieste che qui si reiterano
testualmente:
a ) acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al ricorso in monitorio,
b ) ammissione a rango probatorio dei documenti allegati dalla ricorrente al fascicolo del
monitorio, ossia lista pazienti in favore dei quali venivano effettuate le prestazioni sani-
tarie richieste dalla , lettera di costituzione in mora spedita con Controparte_2
raccomandata n. 147840928401 e di ogni altro documento successivamente versato in
atti,
c ) interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente ex art. 230 cpc,
libero interrogatorio in contraddittorio tra le parti ex art. 117 cpc, prova per testi ex art.
244 cpc, sulle circostanze di seguito articolate:
1 ) Vero che la nell'anno 2005 incaricava la Controparte_1 [...]
di effettuare per suo conto prestazioni sanitarie specia- Parte_1
listiche aventi ad oggetto Tomografia Assiale Computerizzata,
2 ) Vero che la dall'anno 2005 all'anno Parte_1
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
2010, effettuava le prestazioni sanitarie ad essa richieste con carattere di continuità
emettendo di volta in volta relative fatture, sempre accettate, contabilizzate e mai con-
testate dalla percipiente,
3 ) Vero che in forza delle prestazioni per tal modo eseguite, la Parte_1
maturava credito per complessivi euro 94.204,34
[...]
4 ) Vero che il pagamento della detta somma non è stato ad oggi effettuato, ancorché
più volte espressamente richiesto,
si indicano a testi: , dr. dott.ssa , tutti do- Persona_1 Persona_2 Persona_3
miciliati presso l'opposta in Avellino in Via C. Errico 2, dr. residente in [...]
Avellino;
d ) ordine di esibizione a parte opponente ex art. 210 cpc degli atti e documenti contabili
tutti relativi alla posizione della Società opposta inerentemente alle prestazioni sanitarie
per le quali e' causa,
e ) disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio di natura contabile intesa a verificare il corri-
spettivo maturato dalla Società opposta per le suddette prestazioni sanitarie, anche ai
sensi dell'art. 1474 commi 1, 2 e 3 Cod. Civ.,
f ) ammettersi – all'esito dei surriferiti mezzi istruttori – ove necessario ed ove evidente-
mente richiesto, giuramento decisorio ex art. 233 cpc sulle circostanze indicate sub 1,
2, 3 e 4.
-All'esito delle costituende prove orali, in totale riforma della sentenza impugnata ed in
coevo accoglimento della domanda di causa spinta dalla concludente, confermare il de-
Con creto di ingiunzione e per l'effetto, condannare ' ' in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante al pagamento in favore della concludente medesima della
complessiva somma di euro 94.204,34 od altra di giustizia, oltre interessi e competenze
legali relativamente al doppio grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antista-
tari.”
eccepiva l'infondatezza del gravame allegando Controparte_3
Rg 2493/21 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
che l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal giudice, non era stata dall'opponente abbandonata (o rinunciata) tanto che era stata riproposta anche con la comparsa con-
clusionale e con la memoria di replica. La decisione del Giudice in merito all'istanze istruttorie era stata corretta perché la prova richiesta dall'opposto era inammissibile.
VI. Proponeva appello incidentale per il mancato esame dell'eccezione di prescri-
zione estintiva della quale perorava la fondatezza in relazione alle prestazioni antece-
denti al 30.8.2007. L'unico atto interruttivo prodotto dall'opposto era difatti costituito dalla lettera del 30.8.2017, di invio anche delle fatture commerciali e richiesta di pagamento.
concludeva: “acché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia, Controparte_3
in accoglimento delle suesposte difese:
1) rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto inammissibile ed infondato per i motivi innanzi esposti;
1. nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell'appello principale, s'insiste per l'accoglimento dell'appello incidentale con-
dizionato e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 813/2021 emessa dal Tri-
bunale di Avellino in data 10/14.5.2021, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto
di credito vantato dalla società appellante
Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio.
In via istruttoria, nella sola e denegata ipotesi di ammissione della prova orale avversa,
si chiede di essere abilitati a provare il contrario con i testi indicati dalla controparte e
con i testi dott. e dott.ssa , ritualmente indi- Testimone_2 Testimone_3
cati con la terza memoria ex art. 183 c.p.c..”
VII. Nel corso del giudizio di appello, all'esito di alcuni rinvii causati dalla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza dell'11.11.2023 la Corte, rite-
nuta l'ammissibilità e la rilevanza, “ammetteva la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società appellata, richiesta dalla società appellante nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
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-ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ammette la prova per testi richiesta dalla società
appellante nella medesima memoria, limitatamente ai capi 1 e 2, con esclusione del capo 3, in quanto avente ad oggetto valutazioni non demandabili ai testi, e del capo 4,
in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa;
-ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ammette la prova per testi (contraria, sugli stessi capi di cui sopra con i propri testi) richiesta dalla società appellata nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
-riserva all'esito dell'espletamento delle dette prove ogni decisione sugli ulteriori mezzi di prova articolati;
”
VIII. Espletate le prove ammesse, all'udienza del 23.4.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
IX. Il primo motivo di appello è infondato. La giurisprudenza che l'appellante indica a sostegno delle ragioni esposte è riferita a fattispecie differente rispetto quella in esame. Le decisioni della S.C. menzionate, ad esempio l'ordi-
nanza n. 22887 del 13/09/2019, fanno riferimento alla mancata riproposizione dell'ec-
cezione, originariamente sottoposta all'attenzione del giudice, al momento della preci-
sazione delle conclusioni e la questione non è sovrapponibile a quella sottoposta all'at-
tenzione del giudice che concerne, invece, il caso nel quale la parte, dopo aver dichia-
rato di proporre l'eccezione, illustrata nella parte narrativa dell'atto di citazione in oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, non l'abbia espressamente proposta nelle conclusioni del medesimo atto.
La differenza tra le due fattispecie, quella affrontata dalla giurisprudenza richiamata dall'appellante e l'altra invece oggetto del giudizio, è evidente: in caso di mancata ripro-
posizione dell'eccezione di prescrizione al momento della precisazione delle conclu-
sioni, secondo la S.C., va dedotto il suo abbandono. La carenza dell'indicazione
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dell'eccezione nel petitum dell'atto di citazione in opposizione è inerente l'interpreta-
zione dell'atto e delle conclusioni effettivamente dalla parte formulate. In quest'ultimo caso è riservata al giudice l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della do-
manda e la questione attiene all'individuazione del petitum sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La S.C. con la sentenza n. 15707/2008 precisa che la formulazione delle conclusioni,
richiesta dall'art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo e, in applicazione di tale principio, confermava la sentenza im-
pugnata che aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa.
A ciò la Corte aggiunge come l'eccezione di prescrizione del credito fosse finalizzata a provocare la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria azionata, regolarmente eccepita nelle conclusioni dall'opponente sia pure senza esplicitamente richiamare la prescrizione descritta nella parte motiva dell'atto.
X. L'appello incidentale è parzialmente fondato perché effettivamente parte delle fatture azionate fanno riferimento a crediti prescritti. Le fatture prodotte unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo riportano date che vanno dall'11.3.2005 sino al 22.4.2010.
In virtù dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale, in mancanza di prova di atti interruttivi precedenti alla raccomandata di messa in mora del 30.8.2017, la prescrizione contrattuale decennale maturava per tutti gli allegati crediti tranne quelli indicati dalle fatture n. 3520 del 31.12.2007 di € 25.659,08, n. 3642 del 25.11.2008 di € 18.793,72, n.
999 del 22.04.2010 di € 15.899,49 ed a tali crediti è quindi limitata la disamina nel merito.
XI. Entrambe le parti, anche in conclusionale, proponevano istanze istruttorie anche
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successivamente all'ordinanza con la quale la Corte decideva al riguardo. L'appellante vorrebbe l'emissione dell'ordine di esibizione ex art 210 cpc sulle scritture contabili, la richiesta di CTU e all'esito, ove necessario, anche il deferimento del giuramento deci-
sorio ex art. 233 cpc. L'appellato, di contro, chiede la dichiarazione di inammissibilità di mezzi di prova già oggetto di pronuncia da parte del Collegio.
La Corte rigetta tutte le istanze richiamando le ragioni espresse nell'ordinanza dell'11.11.2023 precisando come il giuramento decisorio non possa essere ammesso non essendo stato neppure articolato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 233
c.p.c.. L'istruttoria espletata è idonea all'assunzione della decisione.
XII. La disamina delle prove assunte, interrogatorio formale e prova per testi, non comporta l'accoglimento del gravame. L'interrogatorio formale del legale rappresen-
tante della risultava assolutamente irrilevante, non essendo sfo- Controparte_2
ciato in confessioni. Il teste , già responsabile ammnistrativo della Testimone_1 Pt_5
dichiarava circostanze in parte documentalmente smentite, affermando che l'uffi-
[...]
cio da lui diretto emetteva mensilmente fattura per le prestazioni eseguite quando le fatture delle quali chiede il pagamento, quelle non prescritte, riportano come Pt_1
oggetto “prestazioni effettuate nell'anno 2007”, “relative al primo semestre 2008” e
“anno 2008”.
, responsabile del controllo di gestione della anche lui ripor- Persona_4 Pt_1
tava una rendicontazione con cadenza mensile, quindi probabilmente non riferita agli anni 2007-2008. , direttore sanitario della , negava di aver Testimone_2 CP_2
conferito incarichi per TAC alla perché lo strumento era nella disponibilità della Pt_1
ed era sostituito nel 2008. , direttore sanitario della CP_2 Testimone_4 Pt_1
confermava che la usufruiva del servizio TAC. Controparte_2 Persona_5
, dipendente della addetta alla segreteria amministrativa, confermava
[...] Pt_1
l'emissione delle fatture e l'esistenza di contatti telefonici tra i direttori amministrativi.
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Gianalella Antonietta, dipendente della S. Rita, infine, nulla di utile sapeva riferire.
La prova espletata, brevemente riassunta, è inidonea alla dimostrazione delle ragioni dell'attore sostanziale. Conferma dell'esistenza di rapporti commerciali tra le parti, an-
che dell'espletamento di servizi da parte della nulla riferisce in merito alla indi- Pt_1
viduazione delle prestazioni rese, per qualità e quantità, alla pattuizione in merito ai costi e alla correttezza di quelli indicati nelle fatture contestate. Anche il numero delle TAC
eseguite è rimasto non allegato e comunque ignoto, con riferimento ai periodi per i quali le ragioni di credito non erano prescritte. Le fatture prodotte non specificano il costo delle prestazioni, i destinatari e neppure il numero di esami eseguiti, risultando somma-
riamente compilate tanto da indicare, quella del 2007, ma simili sono anche le succes-
sive, “quantità 1, prezzo €. 25.659,00”, rendendo impossibile addivenire a qualsiasi at-
tendibile ricostruzione dei rapporti dare/avere.
L'appello principale è quindi rigettato e la parziale fondatezza di quello incidentale non muta l'esito del giudizio ed il dispositivo della sentenza impugnata, già favorevole in primo grado per l'opponente.
XIII. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
XIV. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti av-
verso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Avellino, pubblicata in data
10.5.2021 e contraddistinta dal n. 813/2021, rigetta l'appello principale, parzialmente accoglie quello incidentale, conferma la sentenza impugnata e condanna
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
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delle spese di lite del grado liquidate in €. 7.160,00 oltre spese generali, iva e Parte_2
cpa come per legge, che distrae in favore degli avv.ti Carmen Taccone e Franco Mau-
rizio Vigilante, antistatari.
Dichiara la sussistenza, per , dei Parte_1
requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato do-
vuto.
Così deciso il 03.4 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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