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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 823/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 31.10.2024 e vertente
TRA
n. a San Benedetto del Tronto il 25.3.1967, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Matteo Benedetti C.F._1
ATTRICE
C/
n. a a CI il 13.9.1968, CF Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3
L'Avv. Matteo Benedetti per conclude: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita in CI,
Viale Marconi 51, al sig. riconoscere in favore della Controparte_1 [...]
il diritto a percepire un assegno di mantenimento Parte_2
dell'importo di euro 400 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT da porsi a carico del sig. e da versarsi in favore della ricorrente entro e non oltre Controparte_1
il giorno 15 di ogni mese sulla poste pay alla stessa intestata;
in caso di inadempimento, disporre il pagamento diretto dell'assegno a carico del terzo datore di lavoro con sede in CI, zona Industriale 43; con CP_2
vittoria di spese e competenze di giudizio da porre a carico dello in virtù CP_3
dell'ammissione dell'istante al gratuito patrocinio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza del 10.2.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Assegnazione della casa coniugale al CP_1
Fissazione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400 mensili a carico del convenuto in favore di Parte_1
è stato dichiarato contumace non essendosi costituito, Controparte_1 ma è stato presente in udienza, dichiarandosi d'accordo con le condizioni proposte dalla moglie nel proprio ricorso, come del resto espresso anche in una propria dichiarazione (depositata dalla difesa della ricorrente) datata 25 ottobre 2023.
Tale circostanza induce a confermare integralmente le statuizioni contenute nella predetta ordinanza (con l'ulteriore precisazione della possibilità per la ricorrente di ottenere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento dal pagina 2 di 3 datore di Lavoro del ai sensi dell'art. 473/bis.37 cpc in caso di CP_1 inadempimento del resistente).
La non opposizione del convenuto alle richieste di parte attrice legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 823/2023, così decide:
Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al loro matrimonio contratto in CI il
[...]
22.6.1996 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di CI (atto n. 9 del 1996 – Parte I)
Assegna la casa coniugale a Controparte_1
Fissa in euro 400 mensili l'assegno di mantenimento di Parte_1
ad opera di (con decorrenza dal mese di
[...] Controparte_1 novembre 2023), somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a partire dal 2025; in caso di inadempimento al pagamento della predetta somma ad opera del , la stessa sarà dovuta CP_1 dalla ditta (datore di lavoro del convenuto). CP_2
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in CI il 31.10.2024
Il Presidente Massimo Canosa
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