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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1149/2023 promossa da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa per mandato in atti dall'avv. RESTIFO PECORELLA ANTONIO e
CONDIPODERO HE TO
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Controparte_1
MARAVIGLIA CARMEN E , giusta procura in atti Controparte_2
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MNISTERO presso il Tribunale
Oggetto: divorzio
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023, Parte_1 premetteva di avere contratto, in data 01.09.2007, matrimonio concordatario in Gioiosa Marea (ME) con , trascritto presso Controparte_1
i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 12 parte II serie
A, anno 2007; che da tale unione nasceva il figlio (4.11.2013); Per_1
1 che a seguito di ricorso per separazione legale consensuale, il Tribunale di Patti emetteva in data 24.02.2022, nel procedimento n. 1333/2021 R.G., decreto di omologa della separazione consensuale che prevedeva l'affido condiviso del figlio con regolamentazione dei tempi di
CP_ permanenza presso ciascun genitore e con obbligo del di di versare alla un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 per il figlio, Pt_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé e regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre per come proposti nonché un assegno a carico del resistente per il figlio di € 600,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie;
domandava, altresì, il risarcimento del danno esistenziale per illecito endofamiliare e la condanna di controparte alle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, , pur contestando il contenuto del Controparte_1 ricorso avverso, aderiva alla pronunzia di divorzio e domandava l'affido esclusivo del figlio con collocazione presso di sé e, in subordine, l'affido condiviso con collocamento paritario e mantenimento diretto del figlio nonché ripartizione delle spese straordinarie, rigetto della domanda risarcitoria e condanna della per lite temeraria oltre che per spese Pt_1
e compensi di causa.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinanza del 23.2.2024-
i provvedimenti necessari ed urgenti disponendosi l'affido condiviso del minore con collocazione paritaria presso i genitori e mantenimento diretto da parte degli stessi, salvo la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
venivano chieste informazioni alle autorità competenti circa l'esistenza delle lamentate violenze domestiche e disposta CTU al fine di verificare lo stato del minore e l'idoneità di entrambe le figure genitoriali.
Espletata la CTU, veniva nominato un curatore speciale del minore che si costituiva nell'interesse del medesimo, avallando l'affido condiviso e i tempi di permanenza con ciascun genitore come disposti dal Tribunale,
2 ritenendo opportuno l'avvio di un percorso di mediazione familiare per entrambi i genitori e un supporto del Servizio Sociale -già incaricato dal
Giudice- nell'interesse del minore medesimo. Pertanto, depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gioiosa Marea e precisate le conclusioni, la causa veniva infine assunta in decisione in data 11.06.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e alla quale ha aderito il resistente, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge;
è, infatti, documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con decreto di omologa emesso il 24.02.2022 nel procedimento per separazione legale consensuale n. 1333/2021 RG, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e l'adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
Va, poi, confermato l'affido condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, dovendosi rigettare le domande di affido esclusivo formulate dalle parti non sussistendo le ragioni per derogare al principio cardine, sancito in materia dall'art. 337 ter c.c., dell'affido condiviso.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, invero, allorquando la sua applicazione risulti in concreto «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando uno dei genitori si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la
3 propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario con particolare riguardo alle di lui capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di ascolto, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis Cass. ordin. 667/2022
e Cass. 28244/19).
Nel caso in specie -dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla CTU
a firma della dr.ssa nonché dalle relazioni del Servizio Persona_2 incaricato del Comune di Gioiosa Marea e dalle conclusioni del curatore speciale- non sono emersi motivi tali da giustificare l'adozione del criterio residuale dell'affido esclusivo.
Invero, la CTU -pur avendo rilevato che entrambi i genitori…. mostrano delle competenze genitoriali al limite, a causa della compromissione della dimensione dell'accesso all'altro genitore, non riuscendo a individuare degli elementi di cooperazione ….entrambi i genitori mostrano delle criticità nelle competenze genitoriali- ha concluso ritenendo che, allo stesso tempo, necessita di ristrutturare Per_1 un'adeguata relazione con entrambi, caratterizzata da un equilibrio delle funzioni genitoriali, dall'assenza di situazioni che lo mettano nella condizione di dover “scegliere” quale sia la collocazione migliore, al fine di evitare che la sintomatologia, già presente, si strutturi ed incida sullo sviluppo psichico del minore in maniera irreversibile, e, dunque, osservando che la migliore condizione di affido sia quella paritaria, apportando però una modifica al numero di pernottamenti consecutivi presso ciascun genitore, ovvero da sette a quattro.
Pertanto, il minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione paritaria presso ciascuno, come da ordinanza dell'1.8.2024- condividendosi sul punto la riflessione della CTU incaricata
4 (cfr. conclusioni pag. 55-56) secondo la quale i quattro pernottamenti consecutivi consento a di avere una continuità e un Per_1 adattamento presso il contesto familiare di ciascun genitore e, allo stesso tempo, di non vivere come frustrante l'assenza fisica dell'altro genitore.
Inoltre, ciascun genitore terrà il figlio con sé: durante le ferie estive, quattordici giorni -anche in via non continuativa- da concordare previamente entro il 30 maggio e che in difetto di accordo vanno individuate un anno nelle ultime due settimane di luglio e l'anno successivo nelle prime due settimane di agosto;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12. al 30.12. e dal 31.12 al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, per la domenica di Pasqua
o per il Lunedì dell'Angelo; il compleanno del minore a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
Infine, considerato che le parti non hanno recuperato la capacità di dialogo le parti dovranno proseguire il percorso di mediazione e supporto alla genitorialità nonché l'iter di supporto psicologico al figlio , Per_1
“al fine di evitare atteggiamenti e prassi disfunzionali (cfr. relazione dei
Servizi del 6.6.2025)” sicché va confermata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Gioisa Marea, con obbligo di riferire alla Procura competente circa eventuali situazioni di criticità o pregiudizievoli a danno del minore.
Stante la disposta collocazione paritaria del minore presso ciascun genitore e il conseguente mantenimento diretto, nulla occorre disporre in ordine all'assegno a carico di un genitore e a favore dell'altro per il figlio, che assolve ad una funzione di mantenimento indiretto. Vanno, invece, poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie per il figlio medesimo che, in difetto di accordo, saranno individuate secondo i parametri del protocollo CNF.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di risarcimento danni per illecito endofamiliare in ordine ad asserite e non provate condotte pregiudizievoli del coniuge nei suoi confronti per violenze fisiche e morali.
5 Va rammentato, infatti, che l'illecito endofamiliare è concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali, che hanno come sfondo la famiglia, si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Nondimeno, trattandosi di illecito ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
E', quindi, affermazione costante in giurisprudenza -basata sullo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c.- che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Nel caso in specie, non è stata allegata la prova che il abbia CP_1 tenuto concrete condotte in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ai danni della , provocandole così un danno ingiusto, Pt_1 causalmente collegato alle predette condotte, e/o un pregiudizio che superi la normale tollerabilità connessa alla crisi coniugale. Pertanto, la domanda risarcitoria va respinta.
Del pari, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento atteso che la parte istante non ha assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ. 21798/2015)
Va dichiarata inammissibile, poi, ogni altra domanda di parte non connessa al petitum del presente giudizio.
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza della ricorrente, vengono compensate per 1/3 e poste per la restante parte a suo carico, con liquidazione in dispositivo ex d.m. 147/2022; la spese di CTU liquidate in corso di causa, invece, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, con l'intervento del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro così decide: Parte_1 Controparte_1
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gioiosa Marea (ME) l'01.09.2007 e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 12 parte II serie
A, anno 2007, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione paritaria Per_1 presso ciascun genitore e regolamenta la permanenza presso ciascuno come esplicato in parte motiva, confermando, altresì, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Gioisa Marea, con obbligo di riferire alla Procura competente circa eventuali situazioni di criticità o pregiudizievoli a danno del minore
3. Rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per il figlio stante la collocazione paritaria del minore presso entrambi i genitori e il mantenimento diretto fornito da ciascuno di essi.
5. Rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.
6. Rigetta la domanda del resistente di condanna per lite temeraria.
7. Dichiara inammissibile ogni altra domanda non connessa al petitum del presente giudizio.
8. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Si comunichi ai servizi sociali di Gioiosa Marea a cura della Cancelleria.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1149/2023 promossa da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa per mandato in atti dall'avv. RESTIFO PECORELLA ANTONIO e
CONDIPODERO HE TO
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Controparte_1
MARAVIGLIA CARMEN E , giusta procura in atti Controparte_2
RESISTENTE
E con l'intervento del
PUBBLICO MNISTERO presso il Tribunale
Oggetto: divorzio
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023, Parte_1 premetteva di avere contratto, in data 01.09.2007, matrimonio concordatario in Gioiosa Marea (ME) con , trascritto presso Controparte_1
i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 12 parte II serie
A, anno 2007; che da tale unione nasceva il figlio (4.11.2013); Per_1
1 che a seguito di ricorso per separazione legale consensuale, il Tribunale di Patti emetteva in data 24.02.2022, nel procedimento n. 1333/2021 R.G., decreto di omologa della separazione consensuale che prevedeva l'affido condiviso del figlio con regolamentazione dei tempi di
CP_ permanenza presso ciascun genitore e con obbligo del di di versare alla un assegno mensile di mantenimento di € 300,00 per il figlio, Pt_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé e regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre per come proposti nonché un assegno a carico del resistente per il figlio di € 600,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie;
domandava, altresì, il risarcimento del danno esistenziale per illecito endofamiliare e la condanna di controparte alle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, , pur contestando il contenuto del Controparte_1 ricorso avverso, aderiva alla pronunzia di divorzio e domandava l'affido esclusivo del figlio con collocazione presso di sé e, in subordine, l'affido condiviso con collocamento paritario e mantenimento diretto del figlio nonché ripartizione delle spese straordinarie, rigetto della domanda risarcitoria e condanna della per lite temeraria oltre che per spese Pt_1
e compensi di causa.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinanza del 23.2.2024-
i provvedimenti necessari ed urgenti disponendosi l'affido condiviso del minore con collocazione paritaria presso i genitori e mantenimento diretto da parte degli stessi, salvo la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
venivano chieste informazioni alle autorità competenti circa l'esistenza delle lamentate violenze domestiche e disposta CTU al fine di verificare lo stato del minore e l'idoneità di entrambe le figure genitoriali.
Espletata la CTU, veniva nominato un curatore speciale del minore che si costituiva nell'interesse del medesimo, avallando l'affido condiviso e i tempi di permanenza con ciascun genitore come disposti dal Tribunale,
2 ritenendo opportuno l'avvio di un percorso di mediazione familiare per entrambi i genitori e un supporto del Servizio Sociale -già incaricato dal
Giudice- nell'interesse del minore medesimo. Pertanto, depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di Gioiosa Marea e precisate le conclusioni, la causa veniva infine assunta in decisione in data 11.06.2025.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e alla quale ha aderito il resistente, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge;
è, infatti, documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con decreto di omologa emesso il 24.02.2022 nel procedimento per separazione legale consensuale n. 1333/2021 RG, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente e l'adesione del resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi. Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
Va, poi, confermato l'affido condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, dovendosi rigettare le domande di affido esclusivo formulate dalle parti non sussistendo le ragioni per derogare al principio cardine, sancito in materia dall'art. 337 ter c.c., dell'affido condiviso.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile, invero, allorquando la sua applicazione risulti in concreto «pregiudizievole per l'interesse del minore», ovvero quando uno dei genitori si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tal modo dimostrando la
3 propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario con particolare riguardo alle di lui capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di ascolto, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore (ex multis Cass. ordin. 667/2022
e Cass. 28244/19).
Nel caso in specie -dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla CTU
a firma della dr.ssa nonché dalle relazioni del Servizio Persona_2 incaricato del Comune di Gioiosa Marea e dalle conclusioni del curatore speciale- non sono emersi motivi tali da giustificare l'adozione del criterio residuale dell'affido esclusivo.
Invero, la CTU -pur avendo rilevato che entrambi i genitori…. mostrano delle competenze genitoriali al limite, a causa della compromissione della dimensione dell'accesso all'altro genitore, non riuscendo a individuare degli elementi di cooperazione ….entrambi i genitori mostrano delle criticità nelle competenze genitoriali- ha concluso ritenendo che, allo stesso tempo, necessita di ristrutturare Per_1 un'adeguata relazione con entrambi, caratterizzata da un equilibrio delle funzioni genitoriali, dall'assenza di situazioni che lo mettano nella condizione di dover “scegliere” quale sia la collocazione migliore, al fine di evitare che la sintomatologia, già presente, si strutturi ed incida sullo sviluppo psichico del minore in maniera irreversibile, e, dunque, osservando che la migliore condizione di affido sia quella paritaria, apportando però una modifica al numero di pernottamenti consecutivi presso ciascun genitore, ovvero da sette a quattro.
Pertanto, il minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione paritaria presso ciascuno, come da ordinanza dell'1.8.2024- condividendosi sul punto la riflessione della CTU incaricata
4 (cfr. conclusioni pag. 55-56) secondo la quale i quattro pernottamenti consecutivi consento a di avere una continuità e un Per_1 adattamento presso il contesto familiare di ciascun genitore e, allo stesso tempo, di non vivere come frustrante l'assenza fisica dell'altro genitore.
Inoltre, ciascun genitore terrà il figlio con sé: durante le ferie estive, quattordici giorni -anche in via non continuativa- da concordare previamente entro il 30 maggio e che in difetto di accordo vanno individuate un anno nelle ultime due settimane di luglio e l'anno successivo nelle prime due settimane di agosto;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24.12. al 30.12. e dal 31.12 al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, per la domenica di Pasqua
o per il Lunedì dell'Angelo; il compleanno del minore a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
Infine, considerato che le parti non hanno recuperato la capacità di dialogo le parti dovranno proseguire il percorso di mediazione e supporto alla genitorialità nonché l'iter di supporto psicologico al figlio , Per_1
“al fine di evitare atteggiamenti e prassi disfunzionali (cfr. relazione dei
Servizi del 6.6.2025)” sicché va confermata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Gioisa Marea, con obbligo di riferire alla Procura competente circa eventuali situazioni di criticità o pregiudizievoli a danno del minore.
Stante la disposta collocazione paritaria del minore presso ciascun genitore e il conseguente mantenimento diretto, nulla occorre disporre in ordine all'assegno a carico di un genitore e a favore dell'altro per il figlio, che assolve ad una funzione di mantenimento indiretto. Vanno, invece, poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie per il figlio medesimo che, in difetto di accordo, saranno individuate secondo i parametri del protocollo CNF.
Va, infine, rigettata la domanda della ricorrente di risarcimento danni per illecito endofamiliare in ordine ad asserite e non provate condotte pregiudizievoli del coniuge nei suoi confronti per violenze fisiche e morali.
5 Va rammentato, infatti, che l'illecito endofamiliare è concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali, che hanno come sfondo la famiglia, si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Nondimeno, trattandosi di illecito ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
E', quindi, affermazione costante in giurisprudenza -basata sullo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c.- che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Nel caso in specie, non è stata allegata la prova che il abbia CP_1 tenuto concrete condotte in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ai danni della , provocandole così un danno ingiusto, Pt_1 causalmente collegato alle predette condotte, e/o un pregiudizio che superi la normale tollerabilità connessa alla crisi coniugale. Pertanto, la domanda risarcitoria va respinta.
Del pari, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento atteso che la parte istante non ha assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ. 21798/2015)
Va dichiarata inammissibile, poi, ogni altra domanda di parte non connessa al petitum del presente giudizio.
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza della ricorrente, vengono compensate per 1/3 e poste per la restante parte a suo carico, con liquidazione in dispositivo ex d.m. 147/2022; la spese di CTU liquidate in corso di causa, invece, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, con l'intervento del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro così decide: Parte_1 Controparte_1
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gioiosa Marea (ME) l'01.09.2007 e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 12 parte II serie
A, anno 2007, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2. Dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione paritaria Per_1 presso ciascun genitore e regolamenta la permanenza presso ciascuno come esplicato in parte motiva, confermando, altresì, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Gioisa Marea, con obbligo di riferire alla Procura competente circa eventuali situazioni di criticità o pregiudizievoli a danno del minore
3. Rigetta la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per il figlio stante la collocazione paritaria del minore presso entrambi i genitori e il mantenimento diretto fornito da ciascuno di essi.
5. Rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.
6. Rigetta la domanda del resistente di condanna per lite temeraria.
7. Dichiara inammissibile ogni altra domanda non connessa al petitum del presente giudizio.
8. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Si comunichi ai servizi sociali di Gioiosa Marea a cura della Cancelleria.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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