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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI FRANCO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Controparte_1 P.IVA_2
GIANCARLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 1766/2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di euro 56.910,35, oltre interessi e spese, a titolo di rata della dilazione per il pagamento della quota interessi concordata in occasione dell'emergenza Covid 19, indicizzazione dei canoni leasing e interessi di mora in relazione al contratto di leasing concluso con contratto in data 29 ottobre 2008 tra IN SI S.p.A. e CFL Real Estate,
a cui erano subentrate le odierne parti.
Parte attrice in estrema sintesi eccepiva la nullità parziale del contratto per sovrafinanziamento, la prescrizione degli interessi e dei conguagli precedenti il quinquennio, l'ingiunzione di somme non dovute o, comunque non dimostrate, la compensazione a fronte delle note di credito.
pagina 1 di 7 All'esito della costituzione della convenuta e del deposito delle memorie ex art. 173 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Il rapporto contrattuale oggetto di causa
Dalle allegazioni di parte opposta in ricorso, allegazioni non contestate e in parte comprovata dalla documentazione allegata al ricorso emerge che in data 29 ottobre 2008 IN SI S.p.A.
(“IN”) ha concesso in locazione finanziaria alla CFL Real Estate S.p.A. un immobile sito nel comune di Chiari (cfr. doc. 2 e 3 allegati al ricorso monitorio).
Successivamente, con l'accordo della concedente, il contratto è stato ceduto dall'utilizzatrice alla società attrice (cfr. doc. 4, 5 e 6 allegati al monitorio) e, nel marzo del 2014, modificato in alcune condizioni contrattuali (cfr. doc. 7).
Sempre nel marzo del 2014, a seguito di fusione di “IN SI S.p.A.” in Controparte_1
, quest'ultima subentrava nella posizione della concedente.
[...]
In data 7 luglio 2020, in conformità al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, concedeva la sospensione richiesta dalla ON (doc. 9) che è Controparte_1
stata successivamente prorogata a norma di legge (cfr. doc. 9, 10 e 11 del ricorso monitorio).
II. La domanda monitoria
Parte ricorrente in monitorio ha chiesto l'ingiunzione dell'attrice al pagamento delle seguenti somme: euro 4.382,89 quale ultima porzione di rata della dilazione concordata per il pagamento della quota interessi della moratoria governativa concessa per l'emergenza Covid 19 (cfr. doc. 12 e pag. 2 del doc.13); euro 48.859,08 per indicizzazione dei canoni leasing come contrattualmente previsto (cfr. docc. 2 e 7 e pag. 3 del doc. 13, fatture nn. 0140842 del 30.03.2023, 0280673 del 28.06.2023, 0414521 del
28.09.2023, 0548702 del 28.12.2023, 0129460 del 28.03.2024); euro 3.668,38: per interessi di mora maturati al 06.05.2024 per ritardato e omesso pagamento;
il tutto per un totale – maturato alla data del 6 maggio 2024 – dell'importo di euro 56.910,35 (doc. 13).
III. La procedura di mediazione
Pare attrice opponente, pur non eccependo formalmente l'improcedibilità della domanda per omesso pagina 2 di 7 espletamento della procedura di mediazione allega l'obbligatorietà del procedimento di mediazione.
La Corte di Cassazione con la decisione 15200/18 alla cui motivazione si rinvia ha statuito che “In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs.
n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs.
n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto”.
Né tale decisione può ritenersi superata dalla circostanza, evidenziata da parte opponente, che alcune norme del TUB “menzionino” il contratto di locazione finanziaria anche considerando che gran parte delle norme citate sono volte ad escludere l'applicabilità della normativa del TUB alla locazione finanziaria o a disciplinarne casi od ipotesi particolari (leasing concluso da consumatore) e che, in ogni caso, la Suprema Corte ha escluso la necessità del procedimento di mediazione in riferimento alla specifica ipotesi del leasing immobiliare.
La circostanza che il canone del contrato di leasing sia indicizzato in relazione all'Euribor non muta certo la natura del contratto, considerando che la ratio dell'esclusione risiede nella “finalità di finanziamento” specificamente funzionale “all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” e tale finalità non viene meno a fronte dell'indicizzazione del canone.
Quanto alla disposizione su ordine del Giudice si tratta di valutazione discrezionale non esercitata in questa sede.
IV. L'eccepita nullità per sovrafinanziamento
Premesso che il contratto per cui è causa è un c.d. sale and lease back nel quale la concedente acquista l'immobile dalla futura utilizzatrice al fine di concederlo in locazione finanziaria alla stessa, parte attrice allega che IN SI s.p.a. ha acquistato l'immobile ad un prezzo doppio rispetto al valore di mercato.
Conseguentemente, secondo parte attrice, IN SI s.p.a. si sarebbe garantita l'incasso di canoni di locazione sproporzionati rispetto al valore effettivo del bene con costi più che doppi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se la compravendita ed il collegato contratto di locazione finanziaria fossero pagina 3 di 7 stati conclusi a prezzo di mercato.
Parte attrice pare ravvisare tale nullità nella circostanza che, essendo il bene concesso in leasing di proprietà della concedente, “il sovrafinanziamento dovuto ad una ipervalutazione del bene avvantaggia esclusivamente il finanziatore”.
In disparte dalla correttezza dell'argomentazione si osserva che, nel caso in esame, trattandosi di sale and lease back, anche l'utilizzatore, quale venditore del bene, si sarebbe avvantaggiato della sopravalutazione dell'immobile all'atto della vendita, circostanza che esclude il genetico vantaggio a favore della concedente.
V. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione è infondata avendo la pretesa di parte convenuta opposta ad oggetto crediti maturati entro il quinquennio dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (14 maggio 2024) osservandosi sul punto che, come emerge chiaramente dai conteggi sviluppati da parte convenuta, le somme dovute a titolo di indicizzazione non riguardano canoni precedenti il quinquennio, come pare allegare l'opponente, ma i tre canoni precedenti l'emissione della fattura stessa.
Tale rilievo esime da ogni considerazione in merito al termine di prescrizione e all'individuazione del dies a quo.
VI. La quantificazione del credito: il credito da “moratoria covid”.
Parte attrice opponente pare sostenere di aver corrisposto quanto dovuto all'opposta a fronte della
“moratoria covid” asserendo che la mancata chiusura della posta da parte della concedente sarebbe conseguente “le errate imputazioni dei pagamenti effettuate da controparte”.
In assenza di alcuna specificazione sul punto, non avendo l'opponente provato di aver regolarmente adempiuto, il credito deve ritenersi riconosciuto nell'importo ingiunto.
Sul punto si osserva che il credito dell'opposta è provato a fronte della produzione documentale contrattuale, della pacifica esecuzione della propria obbligazione di consegna dell'immobile e, quanto alla moratoria, dai documenti da 10 a 12 che provano la sua concessione.
Non è onere dell'opposta produrre l'estratto conto con l'indicazione dei pagamenti effettuati dall'utilizzatore essendo questi tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento.
pagina 4 di 7 VII. La quantificazione del credito: l'indicizzazione
Quanto alle fatture per l'indicizzazione dei canoni parte attrice allega che mai erano state emesse fatture per l'indicizzazione; che non vi è specificazione delle clausole contrattuali e delle modalità di calcolo e che controparte, nell'esplicitare il metodo di calcolo, avrebbe “confessato” che l'indicizzazione viene addebitata in aggiunta rispetto all'importo della rata base sicché si Parte_1
troverebbe costretta a pagare due volte la medesima rata e il profilo del tasso usurario non sarebbe rilievo “peregrino”.
L'indicizzazione è un meccanismo che permette di adeguare il valore di una grandezza economica (in questo caso il canone leasing) alle variazioni di un'altra grandezza utilizzata come riferimento (in questo caso l'indice Euribor). Il variare dell'indice di riferimento può determinare una diminuzione del canone leasing (nel quale caso viene emessa una nota di credito a favore dell'utilizzatore per la differenza tra il canone pattuito e pagato e quello, inferiore, che avrebbe dovuto pagare a seguito della variazione dell'indice di riferimento) o un aumento del canone leasing (nel quale caso viene emessa una fattura di indicizzazione a carico dell'utilizzatore per la differenza tra il canone pattuito e pagato e quello, superiore, che avrebbe dovuto pagare a seguito della variazione dell'indice di riferimento).
La circostanza che il canone leasing venga pagato mensilmente nell'importo originariamente pattuito (o convenzionalmente variato) e non nell'importo indicizzato è conseguenza del fatto che l'indicizzazione avviene ogni trimestre ed ha riguardo ai tre canoni precedentemente scaduti.
La semplice considerazione del meccanismo di indicizzazione evidenzia che l'emissione della fattura di indicizzazione è conseguenza del variare dell'indice di riferimento e non comporta duplicazione del pagamento del canone.
Ciò posto la circostanza che mai in precedenza siano state emesse fatture di indicizzazione può essere giustificata dall'andamento dell'indice utilizzato (in ipotesi sempre favorevole al cliente) o da un errore contabile della cedente ma non prova la rinuncia della concedente a vedersi riconosciuto il relativo credito.
Quanto alle clausole contrattuali e alle modalità di calcolo delle fatture di indicizzazione non può che rinviarsi a quanto ampiamente argomentato nella comparsa di costituzione di parte opposta.
Quanto al rilievo relativo all'usurarietà delle condizioni, si tratta di circostanza rappresentata solo in via ipotetica e che, pertanto, non necessità di alcun approfondimento istruttorio.
pagina 5 di 7 VIII. La compensazione delle note di credito
Poiché tutte le note di credito prodotte dalla opponente risultano annotate nell'estratto conto prodotto da parte convenuta (cfr. pag. 24, 25, 27, 29, 31 e 35 del doc. 2 allegato alla comparsa) alcuna ulteriore compensazione può essere effettuata tra il credito dell'opposta portato dalle fatture azionate monitoriamente e il credito dell'opponente conseguente l'emissione delle relative note.
IX. La nullità della clausola di indicizzazione
Parte attrice solo nella memoria conclusiva ha eccepito la nullità della clausola di indicizzazione in quanto fondata sul tasso Euribor, tasso per il quale la Commissione Antitrust Europea, con decisione del 04.12.2013 avrebbe accertato l'esistenza di un accordo manipolativo della concorrenza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
È pur vero che la nullità, in quanto rilevabile d'ufficio, può ben essere eccepita oltre i termini della costituzione ma è anche vero che la fondatezza dell'eccezione deve emergere dagli elementi di prova ritualmente dedotti.
La decisione della Commissione Antitrust, che non costituisce né atto normativo né fatto notorio, non è stata ritualmente prodotta in giudizio né altra prova emerge in atti dell'accordo manipolativo allegato dalla convenuta.
X. La quantificazione del credito: gli interessi
Alcuna specifica contestazione è stata svolta con riguardo al credito per gli interessi, avendo parte attrice esclusivamente ribadito il corretto pagamento dei canoni.
Il rilievo attoreo è inconferente dal momento che gli interessi non riguardano la mora nel pagamento dei canoni ma nel pagamento delle voci analizzate nei paragrafi precedenti.
XI. La conferma del decreto e le spese di lite
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in assenza di nota vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 1766/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI FRANCO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO Controparte_1 P.IVA_2
GIANCARLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 1766/2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di euro 56.910,35, oltre interessi e spese, a titolo di rata della dilazione per il pagamento della quota interessi concordata in occasione dell'emergenza Covid 19, indicizzazione dei canoni leasing e interessi di mora in relazione al contratto di leasing concluso con contratto in data 29 ottobre 2008 tra IN SI S.p.A. e CFL Real Estate,
a cui erano subentrate le odierne parti.
Parte attrice in estrema sintesi eccepiva la nullità parziale del contratto per sovrafinanziamento, la prescrizione degli interessi e dei conguagli precedenti il quinquennio, l'ingiunzione di somme non dovute o, comunque non dimostrate, la compensazione a fronte delle note di credito.
pagina 1 di 7 All'esito della costituzione della convenuta e del deposito delle memorie ex art. 173 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. Il rapporto contrattuale oggetto di causa
Dalle allegazioni di parte opposta in ricorso, allegazioni non contestate e in parte comprovata dalla documentazione allegata al ricorso emerge che in data 29 ottobre 2008 IN SI S.p.A.
(“IN”) ha concesso in locazione finanziaria alla CFL Real Estate S.p.A. un immobile sito nel comune di Chiari (cfr. doc. 2 e 3 allegati al ricorso monitorio).
Successivamente, con l'accordo della concedente, il contratto è stato ceduto dall'utilizzatrice alla società attrice (cfr. doc. 4, 5 e 6 allegati al monitorio) e, nel marzo del 2014, modificato in alcune condizioni contrattuali (cfr. doc. 7).
Sempre nel marzo del 2014, a seguito di fusione di “IN SI S.p.A.” in Controparte_1
, quest'ultima subentrava nella posizione della concedente.
[...]
In data 7 luglio 2020, in conformità al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, concedeva la sospensione richiesta dalla ON (doc. 9) che è Controparte_1
stata successivamente prorogata a norma di legge (cfr. doc. 9, 10 e 11 del ricorso monitorio).
II. La domanda monitoria
Parte ricorrente in monitorio ha chiesto l'ingiunzione dell'attrice al pagamento delle seguenti somme: euro 4.382,89 quale ultima porzione di rata della dilazione concordata per il pagamento della quota interessi della moratoria governativa concessa per l'emergenza Covid 19 (cfr. doc. 12 e pag. 2 del doc.13); euro 48.859,08 per indicizzazione dei canoni leasing come contrattualmente previsto (cfr. docc. 2 e 7 e pag. 3 del doc. 13, fatture nn. 0140842 del 30.03.2023, 0280673 del 28.06.2023, 0414521 del
28.09.2023, 0548702 del 28.12.2023, 0129460 del 28.03.2024); euro 3.668,38: per interessi di mora maturati al 06.05.2024 per ritardato e omesso pagamento;
il tutto per un totale – maturato alla data del 6 maggio 2024 – dell'importo di euro 56.910,35 (doc. 13).
III. La procedura di mediazione
Pare attrice opponente, pur non eccependo formalmente l'improcedibilità della domanda per omesso pagina 2 di 7 espletamento della procedura di mediazione allega l'obbligatorietà del procedimento di mediazione.
La Corte di Cassazione con la decisione 15200/18 alla cui motivazione si rinvia ha statuito che “In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs.
n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs.
n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto”.
Né tale decisione può ritenersi superata dalla circostanza, evidenziata da parte opponente, che alcune norme del TUB “menzionino” il contratto di locazione finanziaria anche considerando che gran parte delle norme citate sono volte ad escludere l'applicabilità della normativa del TUB alla locazione finanziaria o a disciplinarne casi od ipotesi particolari (leasing concluso da consumatore) e che, in ogni caso, la Suprema Corte ha escluso la necessità del procedimento di mediazione in riferimento alla specifica ipotesi del leasing immobiliare.
La circostanza che il canone del contrato di leasing sia indicizzato in relazione all'Euribor non muta certo la natura del contratto, considerando che la ratio dell'esclusione risiede nella “finalità di finanziamento” specificamente funzionale “all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” e tale finalità non viene meno a fronte dell'indicizzazione del canone.
Quanto alla disposizione su ordine del Giudice si tratta di valutazione discrezionale non esercitata in questa sede.
IV. L'eccepita nullità per sovrafinanziamento
Premesso che il contratto per cui è causa è un c.d. sale and lease back nel quale la concedente acquista l'immobile dalla futura utilizzatrice al fine di concederlo in locazione finanziaria alla stessa, parte attrice allega che IN SI s.p.a. ha acquistato l'immobile ad un prezzo doppio rispetto al valore di mercato.
Conseguentemente, secondo parte attrice, IN SI s.p.a. si sarebbe garantita l'incasso di canoni di locazione sproporzionati rispetto al valore effettivo del bene con costi più che doppi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se la compravendita ed il collegato contratto di locazione finanziaria fossero pagina 3 di 7 stati conclusi a prezzo di mercato.
Parte attrice pare ravvisare tale nullità nella circostanza che, essendo il bene concesso in leasing di proprietà della concedente, “il sovrafinanziamento dovuto ad una ipervalutazione del bene avvantaggia esclusivamente il finanziatore”.
In disparte dalla correttezza dell'argomentazione si osserva che, nel caso in esame, trattandosi di sale and lease back, anche l'utilizzatore, quale venditore del bene, si sarebbe avvantaggiato della sopravalutazione dell'immobile all'atto della vendita, circostanza che esclude il genetico vantaggio a favore della concedente.
V. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione è infondata avendo la pretesa di parte convenuta opposta ad oggetto crediti maturati entro il quinquennio dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (14 maggio 2024) osservandosi sul punto che, come emerge chiaramente dai conteggi sviluppati da parte convenuta, le somme dovute a titolo di indicizzazione non riguardano canoni precedenti il quinquennio, come pare allegare l'opponente, ma i tre canoni precedenti l'emissione della fattura stessa.
Tale rilievo esime da ogni considerazione in merito al termine di prescrizione e all'individuazione del dies a quo.
VI. La quantificazione del credito: il credito da “moratoria covid”.
Parte attrice opponente pare sostenere di aver corrisposto quanto dovuto all'opposta a fronte della
“moratoria covid” asserendo che la mancata chiusura della posta da parte della concedente sarebbe conseguente “le errate imputazioni dei pagamenti effettuate da controparte”.
In assenza di alcuna specificazione sul punto, non avendo l'opponente provato di aver regolarmente adempiuto, il credito deve ritenersi riconosciuto nell'importo ingiunto.
Sul punto si osserva che il credito dell'opposta è provato a fronte della produzione documentale contrattuale, della pacifica esecuzione della propria obbligazione di consegna dell'immobile e, quanto alla moratoria, dai documenti da 10 a 12 che provano la sua concessione.
Non è onere dell'opposta produrre l'estratto conto con l'indicazione dei pagamenti effettuati dall'utilizzatore essendo questi tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento.
pagina 4 di 7 VII. La quantificazione del credito: l'indicizzazione
Quanto alle fatture per l'indicizzazione dei canoni parte attrice allega che mai erano state emesse fatture per l'indicizzazione; che non vi è specificazione delle clausole contrattuali e delle modalità di calcolo e che controparte, nell'esplicitare il metodo di calcolo, avrebbe “confessato” che l'indicizzazione viene addebitata in aggiunta rispetto all'importo della rata base sicché si Parte_1
troverebbe costretta a pagare due volte la medesima rata e il profilo del tasso usurario non sarebbe rilievo “peregrino”.
L'indicizzazione è un meccanismo che permette di adeguare il valore di una grandezza economica (in questo caso il canone leasing) alle variazioni di un'altra grandezza utilizzata come riferimento (in questo caso l'indice Euribor). Il variare dell'indice di riferimento può determinare una diminuzione del canone leasing (nel quale caso viene emessa una nota di credito a favore dell'utilizzatore per la differenza tra il canone pattuito e pagato e quello, inferiore, che avrebbe dovuto pagare a seguito della variazione dell'indice di riferimento) o un aumento del canone leasing (nel quale caso viene emessa una fattura di indicizzazione a carico dell'utilizzatore per la differenza tra il canone pattuito e pagato e quello, superiore, che avrebbe dovuto pagare a seguito della variazione dell'indice di riferimento).
La circostanza che il canone leasing venga pagato mensilmente nell'importo originariamente pattuito (o convenzionalmente variato) e non nell'importo indicizzato è conseguenza del fatto che l'indicizzazione avviene ogni trimestre ed ha riguardo ai tre canoni precedentemente scaduti.
La semplice considerazione del meccanismo di indicizzazione evidenzia che l'emissione della fattura di indicizzazione è conseguenza del variare dell'indice di riferimento e non comporta duplicazione del pagamento del canone.
Ciò posto la circostanza che mai in precedenza siano state emesse fatture di indicizzazione può essere giustificata dall'andamento dell'indice utilizzato (in ipotesi sempre favorevole al cliente) o da un errore contabile della cedente ma non prova la rinuncia della concedente a vedersi riconosciuto il relativo credito.
Quanto alle clausole contrattuali e alle modalità di calcolo delle fatture di indicizzazione non può che rinviarsi a quanto ampiamente argomentato nella comparsa di costituzione di parte opposta.
Quanto al rilievo relativo all'usurarietà delle condizioni, si tratta di circostanza rappresentata solo in via ipotetica e che, pertanto, non necessità di alcun approfondimento istruttorio.
pagina 5 di 7 VIII. La compensazione delle note di credito
Poiché tutte le note di credito prodotte dalla opponente risultano annotate nell'estratto conto prodotto da parte convenuta (cfr. pag. 24, 25, 27, 29, 31 e 35 del doc. 2 allegato alla comparsa) alcuna ulteriore compensazione può essere effettuata tra il credito dell'opposta portato dalle fatture azionate monitoriamente e il credito dell'opponente conseguente l'emissione delle relative note.
IX. La nullità della clausola di indicizzazione
Parte attrice solo nella memoria conclusiva ha eccepito la nullità della clausola di indicizzazione in quanto fondata sul tasso Euribor, tasso per il quale la Commissione Antitrust Europea, con decisione del 04.12.2013 avrebbe accertato l'esistenza di un accordo manipolativo della concorrenza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
È pur vero che la nullità, in quanto rilevabile d'ufficio, può ben essere eccepita oltre i termini della costituzione ma è anche vero che la fondatezza dell'eccezione deve emergere dagli elementi di prova ritualmente dedotti.
La decisione della Commissione Antitrust, che non costituisce né atto normativo né fatto notorio, non è stata ritualmente prodotta in giudizio né altra prova emerge in atti dell'accordo manipolativo allegato dalla convenuta.
X. La quantificazione del credito: gli interessi
Alcuna specifica contestazione è stata svolta con riguardo al credito per gli interessi, avendo parte attrice esclusivamente ribadito il corretto pagamento dei canoni.
Il rilievo attoreo è inconferente dal momento che gli interessi non riguardano la mora nel pagamento dei canoni ma nel pagamento delle voci analizzate nei paragrafi precedenti.
XI. La conferma del decreto e le spese di lite
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in assenza di nota vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
conferma il decreto ingiuntivo nr. 1766/2024; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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