Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1132/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO SI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso la seguente
SENTENZA all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, concessi nella causa civile iscritta al n. 1132/2011 R. G.
Promossa da
(c.f: , nato a [...] P.G. Parte_1 CodiceFiscale_1
il 09.02.1945 e (c.f. ), nata a [...]_2
Barcellona P.G. il 18.05.1947, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Barcellona
P.G. Via Pitagora n. 10, rappresentati e difesi, sia disgiuntamente che congiuntamente, dagli avv. Vito Schepisi e Filippo Bisognano, giusto mandato in atti. -attori–
CONTRO
(cod. fisc. ), nato a [...]_3
Barcellona P.G. il 17.02.1949; cod. fisc. Parte_3 [...]
), nato a [...] P.G. il 06.02.1954; C.F._4 [...]
(cod. fisc. ) nata a [...]_4 CodiceFiscale_5
P.G. il 11.10.1962 e (cod. fisc. Parte_5 C.F._6
), nata a [...] P.G. il 09.02.1952, tutti residenti in
[...]
Barcellona P.G., Via Statale S. Antonio n. 125/B, ed ivi elettivamente
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domiciliati in Piazza Falcone snc, presso e nello studio dell'avv.
Giovanni Da Campo che li rappresenta e difende per mandato in atti.
-convenuti-
Oggetto del procedimento: Servitù.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L.
n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 08.07.2011, gli attori premettevano “di essere proprietari di una stradella privata, con annesso marciapiede, senza uscita che si diparte dalla statale S. Antonio all'altezza del civico 125 costeggiata a nord dal fabbricato appartenente ai Sig.ri ed a sud dai sig.ri di pertinenza CP_1 Pt_1
della particella 254 Foglio 17, con annesso atrio. Su tale stradella esiste un diritto di servitù di passaggio a favore degli eredi (dante Per_
causa) oggi nella persona dei sig.ri , odierni convenuti e a carico CP_1
dei sig.ri e che “tale servitù è stata tuttavia tramutata Pt_1
illegalmente in passaggio di automezzi veicolari da parte dei Sig.ri
”. CP_1
Sempre gli attori asserivano “... che i sig.ri hanno effettuato CP_1
lavori di rifacimento e ristrutturazione dell'ingresso della stradella
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che hanno comportato un restringimento dell'ampiezza del passaggio, inibendo ai sig.ri , nonché al proprio figlio Parte_1
di attraversare la stradella con il proprio mezzo Parte_6
agricolo”.
Convenivano, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale Torre
Carmelo, e per “:... Parte_3 Parte_4 Parte_5
1) Accertare che la servitù è stata costituita attraverso sentenza della Corte D'Appello di Messina n. 272 del 15.6.1936 con passaggio a piedi o bestie da soma e non faculta i sig.ri dall'esercizio del CP_1
passaggio con mezzi meccanici (moto, autovetture, motocarri etc);
2) Per tale verso negare l'esercizio del diritto di servitù effettuato dai sig.ri con l'ausilio di mezzi meccanici e altri veicoli;
3) CP_1
Riconoscere comunque l'impossibilità di transitare da parte dei sig.ri e dei propri familiari con i propri mezzi a causa Parte_1
della permanenza dei veicoli in uso ai sig.ri sulla stradella CP_1
oggetto del contendere, nonché in prossimità dell'apertura della stradella;
4) Accertare e dichiarare che la costruzione e l'attuale presenza sulla stradella in proprietà dei sig.ri di un pluviale con Pt_1
grondaia a distanza di oltre 15 cm dal muro di collocazione con connesso restringimento dello spazio di transito sulla stradella;
5)
Per l'effetto accertare che l'opera oltre ad essere del tutto illegittima impedisce allo stato il passaggio dei mezzi in uso ai sig.ri 6) Pt_1
Accertare l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sull'immobile dei sig.ri con un restringimento dell'ampiezza del passaggio CP_1
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come da progetto;
7) accertare che tale riduzione impedisce al sig.
, nonché al proprio figlio la possibilità Parte_1 Parte_6
di attraversare la stradella con il proprio mezzo agricolo;
8) Per
l'effetto condannare gli odierni convenuti al ripristino del prospetto e dei pilastri posti all'ingresso della stradella de quo;
9) Condannare parte convenuta alla rimozione della grondaia e/o incassamento della grondaia nel muro e/o la sua allocazione in prossimità del punto più largo della passaggio;
10) Riconoscere gli atti di turbativa realizzati dai sig.ri a danno degli istanti con gli automezzi, e a CP_1
causa della presenza sulla stradella di corpi morti;
11) Ordinare la rimozione delle piante, vasi, cassette pietre ed altri corpi morti collocati dai sig.ri sulla stradella appartenente ai sig.ri CP_1 [...]
e ; 12) Disporre ispezione sui luoghi ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 244 e 245 c.p.c. al fine di verificare la presenza sulla stradella de quo della grondaia e del pluviale, dei tubi interrati, nonché dei corpi morti, vasi, etc;
13) Riconoscere che a seguito di tali vessazioni il sig. ha subito intimi patimenti Parte_1
economicamente indennizzabili ai sensi dell'art. 2059 c.c. da quantificarsi in via equitativa;
14) Accertare l'apertura nell'edificio appartenente ai sig.ri di una luce e la sua trasformazione in CP_1
veduta (in prossimità del lato est) con affaccio sulla proprietà dei sig.ri in violazione dell'art. 905 c.c.; 15) Per l'effetto condannare Pt_1
i convenuti al ripristino dell'apertura osservando le originarie dimensioni;
16) Accertare e verificare l'interramento dei tubi da parte
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dei sig.ri , lungo tutta la stradella in proprietà dei sig.ri privi CP_1 Pt_1
di qualsivoglia uso e funzione come descritti in narrativa;
17) Per
l'effetto condannare gli odierni convenuti alla rimozione dei tubi ivi insistenti con ripristino originario dei luoghi;
18) In subordine, ordinare l'apposizione delle sbarre, dotate di congegno di apertura telecomandata e di chiavi per ordinare il passaggio dei mezzi;
… 20) con vittoria di spese e compensi di giudizio, da liquidarsi direttamente nei confronti del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato i primi e non riscosso i secondi.”
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale del 05.01.2012 si costituivano , CP_1 [...]
e chiedendo: “1) Pt_3 Parte_4 Parte_5
Preliminarmente dichiarare la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della proposta azione e delle domande nella stessa contenute. 2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di procedibilità o presupposto dell'azione giudiziaria per le motivazioni di cui alla premessa. 3) Ancora in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt.163 n.3 e 164 – IV comma c.p.c. per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. 4) Nel merito dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata la proposta azione e le domande nella stessa contenute rigettandole, con qualsiasi statuizione e con la motivazione che apparirà più
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giusta. 5) In via del tutto gradata contenere le richieste attoree nei limiti del giusto e del provato. 6) In Via Riconvenzionale 6.1) Ritenere
e dichiarare i Sig.ri , e CP_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, essere tutti comproprietari della viella oggetto di Parte_5
causa o, in subordine solo coloro di essi che dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, per le motivazioni di cui alla premessa;
6.2) ritenere e dichiarare il diritto dei GG.ri
[...]
, e , quali CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
comproprietari della viella de quo, a mantenere inalterato l'attuale stato dei luoghi, con riferimento sia ai pluviali, sia alle tubazioni, sia alle dimensioni delle aperture prospicienti il detto bene comune;
6.3) ritenere e dichiarare i Sig.ri , CP_1 Parte_3 [...]
e , essere tutti o, in subordine solo Pt_4 Parte_5
coloro di essi che dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, proprietari esclusivi del marciapiede adiacente alle loro abitazioni, quale pertinenza esclusiva delle stesse, per le motivazioni di cui alla premessa 6.4) in via subordinata, ritenere e dichiarare acquisito, per intervenuta usucapione, il diritto dei Sig.ri
, e , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti o, in subordine solo alcuni di essi, a mantenere occupato il sopradetto marciapiede con oggetti, ornamentali e non, di loro esclusiva proprietà; 6.5) ordinare l'inibizione dei sig.ri Pt_1
dall'attività di scavo, all'interno della cisterna esistente nel sottosuolo della viella oggetto di causa, per le motivazioni di cui alla
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premessa ed il ripristino dello stato originario dei luoghi, ossia il riempimento con materiale inerte della stessa ed il ripristino del massetto in cemento ivi preesistente;
6.6) conseguentemente ordinare, ai sig.ri la rimozione del manufatto in lamierato, Pt_1
realizzato senza il consenso dei comproprietari o, in subordine, di consegnare ai sig.ri , e CP_1 Parte_3 Parte_4
, tutti comproprietari, o solo a coloro di essi che Parte_5
dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, copia della chiave di apertura dello stesso;
6.7) ordinare ai Sig.ri odierni Pt_1
attori, la riduzione in ripristino ex art. 2933 c.c. dell'apertura, ampliata dai medesimi, alle dimensioni originali ed il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. 7) Emettere ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale. 8) Con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e C.P.A”.
All'udienza del 26.07.2012 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc.
Con le memorie 183 comma 6, n. 1, cpc gli attori ad integrazione delle domande svolte chiedevano: “22) ritenere e dichiarare generica e comunque non provata la domanda di usucapione proposta dai convenuti;
23) Accertare che i sig. , e prima di loro CP_1
la sig.ra , non hanno mai detenuto, posseduto o Parte_7
occupato stradella privata, con annesso marciapiede, senza uscita che si diparte dalla statale S. Antonio all'altezza del civico 125 costeggiata a nord dal fabbricato appartenente ai Sig.ri ed a CP_1
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sud dai sig.ri di pertinenza della particella 254 Foglio 17, con Pt_1
annesso atrio. 24) Ritenere e dichiarare che gli attori hanno sempre conservato la piena disponibilità della predetta stradella che si diparte dalla statale S. Antonio all'altezza del civico 125 costeggiata a nord dal fabbricato appartenente ai Sig.ri ed a sud dai sig.ri CP_1
di pertinenza della particella 254 Foglio 17, con annesso atrio Pt_1
ed hanno sempre posto in essere comportamenti comprovanti la loro volontà a comportarsi come proprietari;
25) ritenere e dichiarare che i comportamenti posti in essere dai sig. manifestati in Pt_1
modo palese e pubblico, hanno di fatto interrotto l'eventuale termine per la maturazione dell'usucapione; 26)
Conseguentemente rigettare le domande di parte convenuta in quanto infondate in fatto in fatto ed in diritto per assoluta mancanza dei presupposti di legge per la dichiarazione di usucapione del fabbricato per cui è causa;
27) Rigettare l'eccezione di impossibilità di improcedibilità del petitorio per la persistenza del giudizio possessorio in quanto quest'ultimo giudizio risulta ampiamente definito e non soggetto oltremodo a reclamo;
28) Rigettare la domanda di inibizione dell'attività di scavo all'interno della cisterna in quanto la proprietà della cisterna è per tabulas degli odierni attori e pertanto possono usufruirne a lori piacimento;
29) Rigettare la richiesta di rimozione del manufatto in lamierato in quanto di proprietà e comunque nella esclusiva disponibilità degli odierni attori;
30) A seguito della domanda riconvenzionale azionata si
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chiede l'accoglimento della condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata”.
Con note ex art. 183, 6° comma, c.p.c. -1° termine, del 10.10.2012,
a parziale modifica e precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, i convenuti precisavano che: “come già evidenziato alla lettera A) punto 1 della comparsa di costituzione, il
, odierno convenuto, è proprietario esclusivo di quella CP_1
porzione del fabbricato risultante dalla ristrutturazione della
“casetta in via stradella con sfogo, confinante con vicolo cieco” dal medesimo acquistata “con tutti i diritti annessi, connessi, attinenze e pertinenze” giusto atto di divisione e vendita datato 30.05.1970, rogato in notar al tempo in catasto individuata all'art. 4234 Per_2
foglio 17 particelle 252 e 263 (cfr. contratto all.to). Orbene, come risulta dal tenore letterario del succitato atto di acquisto, il
[...]
è proprietario esclusivo dello “sfogo” annesso alla CP_1
predetta casetta, il quale confina con il vicolo oggetto di causa.
Qualora dovesse risultare, in corso di causa ed in seguito a disponenda CTU, che tale sfogo coincide con lo slargo antistante l'area urbana, di cui alla predetta lettera A punto 5- della predetta comparsa di costituzione e risposta, ossia antistante l'area urbana
“estesa circa metri quadrati 59, confinante con fabbricato germani
… spiazzo in comproprietà con terzi, restante area della CP_1
società venditrice e con posti macchina …”), sin da ora e sempre a specificazione delle domande già formulate, hanno chiesto che
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codesto On. Tribunale adito inibisse agli attori il passaggio su di esso slargo, sia a piedi che con mezzi meccanici, ed in particolare nello svolgimento delle manovre di accesso e regresso dal varco carraio dapprima inesistente, realizzato dagli stessi attori in violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali, mediante l'allargamento di una preesistente apertura sul tratto di facciata prospiciente la viella de quo, del quale se ne era già chiesta, sempre in via riconvenzionale, la riduzione in ripristino ex art. 2933 c.c. con riduzione della apertura alla originaria dimensione, oltre al risarcimento del danno non avendo i predetti attori alcun diritto e/o servitù di passaggio sul bene in proprietà esclusiva del Sig.
[...]
”. CP_1
Con provvedimento del 18.03.2013 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di e degli attori, oltre la prova CP_1
testimoniale chiesta dalle parti.
Espletati detti incombenti, escussi i testi, con provvedimento del
12.04.2018 si disponeva che “... vista la richiesta avanzata da parte attrice in ordine alla revoca dell'ordinanza resa il 16.11.2015 dal precedente giudice istruttore, con riguardo alla limitazione della prova testimoniale a due testi per parte, ritenendo necessaria l'audizione degli ulteriori testi indicati nella propria memoria istruttoria e la conseguente analoga richiesta avanzata dalla parte convenuta;
ritenute le stesse meritevoli di accoglimento, stante la complessità dei fatti oggetto della presente controversia” quindi
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revocava in parte l'ordinanza del 16.11.2015 e ammetteva gli ulteriori testi indicati dalle parti nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.
Con provvedimento del 28.09.2022 era poi ammessa CTU al fine di:
“descrivere lo stato dei luoghi verificando la esistenza, sulla stradella contesa, la presenza di grondaia, pluviale nonché di tubi interrati, corpi morti e, in quest'ultimo caso, stabilire se siano o meno rimovibili;
accertare quanto indicato dalla parte convenuta ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla memoria n. 2 del 9.11.2012” e veniva nominato all'uopo l'ing. che, in data 06.10.2022, Persona_3
accettava l'incarico prestando giuramento di rito.
Depositata la relazione finale in data 10.05.2023, all'udienza del
27.09.2023 il Giudice disponeva che il CTU rispondesse “... ai rilievi di parte attrice di cui alle note del 20.07.2023 limitatamente a quelli che non ha già riscontrato nella relazione finale di CTU;
ai rilievi sollevati dalla parte convenuta di cui al verbale odierno connessi alle note di parte attrice prima richiamate”.
In data 15.12.2023 erano depositati i “chiarimenti definitivi” e alla successiva udienza del 19.12.2023 il Giudice richiamava il CTU affinché desse ulteriori ed opportune delucidazioni.
Depositate le ulteriori spiegazioni, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
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per depositare memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Erano poi depositate le comparse conclusionali e gli ultimi scritti difensivi di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c”
(Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
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processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Le eccezioni preliminari di parte convenuta sono infondate e vanno rigettate.
Sull'eccezione di improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, si osserva.
Il giudizio è stato incardinato in data 9.09.2011 periodo in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del Dlgs 28/2010
“nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. Invero, il TAR Lazio con ordinanza del 12.04.2011 aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli, ivi compreso l'art.5, del Dlgs 28/2010. Con la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega legislativa del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Ritenuta l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, l'eccezione appare infondata e va rigettata per intervenuta incostituzionalità della norma.
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Lo stesso dicasi con riferimento all'eccezione di difetto di procedibilità ai sensi dell'art. 705 cpc.
L'art. 705 c.p.c. disciplina il rapporto fra il giudizio possessorio e giudizio petitorio, disponendo che il convenuto del giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
Nel caso di specie, il giudizio possessorio deciso con ordinanza del
02.08.2011 aveva ad oggetto: “un manufatto in lamierato avente forma circolare e chiuso con un lucchetto che sporgeva rispetto all'area di passaggio”, mentre il giudizio de quo ha come petitum la cessazione di turbative nell'esercizio della servitù. Per costante orientamento della Suprema Corte di cassazione: “il divieto di proporre il giudizio petitorio da parte del soggetto convenuto nel giudizio possessorio non rileva quando i due giudizi non riguardano la stessa questione e hanno ciascuno un petitum diverso” (Cass. sez. II, sentenza n. 5242 del 29.05.1999).
Anche l'eccezione di: “nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt.163 n.3 e 164 – IV comma c.p.c. per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda” è infondata e va rigettata.
Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ.,
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sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. sentenza n. 11751/2013).
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e il comportamento delle controparti (le quali hanno articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta nullità, con il consequenziale rigetto dell'eccezione.
Ciò premesso al fine di inquadrare la fattispecie, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù. Ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, un rapporto di servizio tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.
La servitù di passaggio, come nel caso di specie, è quella servitù che
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concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio
Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge
(servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato.
In tema di servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c. “colui che ha diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”. Sul punto:
“l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale dele espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione…” (Cass. ordinanza n. 20696 del 09.08.2018).
Quindi, nel caso di specie, parte attrice chiede “: 1) Accertare che la servitù è stata costituita attraverso sentenza della Corte D'Appello di
Messina n. 272 del 15.6.1936 con passaggio a piedi o bestie da soma
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e non faculta i sig.ri dall'esercizio del passaggio con mezzi CP_1
meccanici (moto, autovetture, motocarri etc); 2) Per tale verso negare l'esercizio del diritto di servitù effettuato dai sig.ri con CP_1
l'ausilio di mezzi meccanici e altri veicoli”.
Dal canto loro i convenuti asseriscono: “… dallo stesso titolo indicato da parte attrice quale costitutivo del diritto di proprietà si evince che i sig.ri semmai sono titolari di un diritto di Pt_1
comproprietà con altri;
ed invero si evidenzia che gli odierni convenuti quali proprietari di diverse unità immobiliari site nei luoghi oggetto di causa, risultano essere non solo, da tempo immemorabile, titolari di servitù di passaggio in detta viella, dapprima con “vettura carica” e successivamente con “mezzi meccanici”, … ma addirittura titolari del diritto di comproprietà della stessa”.
Le predette domande attoree di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo sono inammissibili.
La Corte d'appello di Messina con Sentenza del 15/06/1936 Rep. n.
277, prodotta agli atti da parte attrice, si è già pronunciata sulla proprietà sia del vicolo che dello slargo. Testualmente si legge:
“Dichiara che il vicolo con l'atrietto, di cui nella citazione originaria e negli atti della causa è privato di e Persona_4 [...]
(danti causa degli odierni attori) “dichiara che questi Parte_1
ha diritto di passare anche con carro. Vieta al medesimo di lasciare il carro in deposito nel vico o nell'atrio. Dichiara che Parte_7
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(dante causa degli odierni convenuti) ha diritto di passaggio del vicolo e atrio a piede e con vettura carica”.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., “il contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Il giudicato intervenuto tra due parti fa stato in relazione ai fatti accertati, a condizione che si tratti di fatti che costituivano i presupposti logici e giuridici posti a fondamento del rapporto giuridico dedotto e che la pronuncia giudiziale proceda a un accertamento effettivo del fatto. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando
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sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Civ. S.U. 6689/1995).
L'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, si riferisce sempre a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio o comunque in sede di gravame, che è la sede naturale per la revisio prioris instantiae.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la
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cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007; Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass.
SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Per quanto sopra esposto, alla rilevata violazione del principio del ne bis in idem, consegue l'inammissibilità delle domande attoree formulate ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza della Corte d'appello di
Messina del 15/06/1936 Rep. n. 277.
Consegue, altresì, il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti ai punti 6.1): “Ritenere e dichiarare i Sig.ri
[...]
, e , essere CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti comproprietari della viella oggetto di causa o, in subordine solo coloro di essi che dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, per le motivazioni di cui alla premessa” e 6.2) “ritenere e dichiarare il diritto dei GG.ri , CP_1 Parte_3 [...]
e , quali comproprietari della viella de Pt_4 Parte_5
quo, a mantenere inalterato l'attuale stato dei luoghi, con riferimento sia ai pluviali, sia alle tubazioni, sia alle dimensioni delle aperture prospicienti il detto bene comune” delle conclusioni della comparsa di costituzione avendo già, sul punto, statuito la predetta sentenza della Corte di Appello di Messina.
Le domande di cui ai punti 4) e 5) delle conclusioni dell'atto
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introduttivo sono infondate e vanno rigettate.
Il CTU in risposta al mandato: “Accertare e dichiarare che la costruzione e l'attuale presenza sulla stradella in proprietà dei sig.ri di un pluviale con grondaia a distanza di oltre 15 cm dal muro Pt_1
di collocazione con connesso restringimento dello spazio di transito sulla stradella” ha accertato che “... Sul lato nord-est della stradella de quo, in corrispondenza del fabbricato censito alla part. 717 è presente un pluviale, posto a circa 95 cm dallo spigolo del fabbricato, collegato alla superiore grondaia che raccoglie l'acqua piovana del balcone del piano primo di proprietà del sig.
[...]
(vedasi all. B - foto n.ri 33, 34, 35 e 36). Nell'all. D - Pt_6
Rappresentazione dei luoghi - tale pluviale è rappresentato con la lettera O. Tale pluviale confluisce in una sorta di pozzetto e risulta poi collegato alla condotta fognaria passante nella stradella (vedasi all. B - foto n. 6). Tale pluviale ha un diametro di 8 cm ed è distaccato dalla parete si soli 6 cm, per cui lo spazio complessivamente occupato dal pluviale è di 14 cm dal muro (vedasi all. B - foto n. 37)”
(cfr. relazione pag. 15). Il CTU si è quindi espresso:“...In primis è da evidenziare che il pluviale è posizionato sul marciapiede e non sulla stradella (vedasi all. B - foto n.ri 33, 34 e 35), pertanto l'ampiezza del passaggio della stradella non è influenzato dalla presenza del pluviale de quo. L'ampiezza della stradella in tale zona è di circa 170 cm poiché vi è un restringimento della stessa stradella dovuto sia all'allargamento dell'immobile degli attori nel lato sud-ovest della
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stradella e sia alla presenza di una pietra alla base del muro che restringe lo spazio disponibile (vedasi all. B - foto n.ri 33, 38, 39 e 40).
Nell'all. D - Rappresentazione dei luoghi - si evince chiaramente il restringimento della stradella del muro di cinta dell'immobile degli attori in corrispondenza del pluviale di scarico” (cfr. relazione pag.
16). Il CTU poi, a seguito di osservazioni, ha precisato: “si ripete che il pluviale de quo è a servizio dell'immobile a piano primo, il cui proprietario dal 19.07.2022 è il sig. , il quale, volendo, Parte_6
potrebbe adottare un diverso sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. In definitiva, il sottoscritto
CTU conferma il contenuto del par.
2.g di pag. 16, rimandando all'ill.mo Giudice la facoltà di decidere se il marciapiede sia transitabile o meno anche dai mezzi a motore” (cfr. pag. 37).
Per quanto sopra le domande vanno rigettate.
Quelle formulate ai punti 6), 7) e 8) delle conclusioni dell'atto introduttivo, volte ad accertare che l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sull'immobile dei sig.ri abbia comportato un CP_1
restringimento dell'ampiezza del passaggio della stradella oggetto di causa, sono, invece, fondate e vanno accolte con i limiti di seguito esposti.
Il CTU ha accertato che “...I convenuti sig.ri hanno ristrutturato CP_1
il loro immobile, ma gli unici lavori che avrebbero potuto interessare il restringimento dell'ampiezza del passaggio nella stradella de quo, sono i lavori di rifinitura dei n. 3 pilastri esistenti nella stradella.
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Ebbene in parecchie fotografie allegate negli atti di causa si intravedono tali pilastri in cls allo stato rustico, mentre oggi tali pilastri appaiono rifiniti e tinteggiati (vedasi all. B - foto n.ri 41, 42, 43
e 44). Pertanto, l'unico restringimento possibile dell'ampiezza del passaggio nella stradella è lo spessore dello strato di rifinitura dei pilastri. Si deve comunque precisare che uno dei tre pilastri è ubicato sul marciapiede e pertanto il suo ispessimento non influisce sul passaggio nella parte carrabile della stradella. Solamente i lavori di rifinitura dei due pilastri lato ovest hanno potuto influire sul restringimento del passaggio carrabile della stradella. Nell'all. D -
Rappresentazione dei luoghi - tali due pilastri sono evidenziati con le lettere A e B. Si evince chiaramente che la misura minore del passaggio carrabile è in corrispondenza del primo pilastro più vicino alla strada Statale S. Antonio, dove è stata misurata una luce libera tra pilastro e marciapiede di 1,87 ml mentre in corrispondenza del secondo pilastro tale misura è 1,97 ml. Si precisa comunque che lo spessore della rifinitura dei pilastri con malta cementizia di tipo rasante è compresa entro uno/due centimetri per ogni lato dei pilastri” (cfr. relazione pag. 17). Il CTU, a seguito di contestazioni, ha confermato: “... il contenuto del par.
2.h di pag. 17 con la precisazione che nell'ultimo capoverso la misura va intesa come se fosse scritta a numero (Si precisa comunque che lo spessore della rifinitura dei pilastri con malta cementizia di tipo rasante è compresa entro 1/2 cm per ogni lato dei pilastri - leggasi mezzo centimetro -)
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(cfr. relazione pag. 38).
In sede di chiarimenti integrativi, il tecnico incaricato CTU si è espresso nei seguenti termini: “i due pilastri posti all'ingresso della stradella erano già presenti in quella determinata posizione prima che il sig. ristrutturasse il proprio immobile;
Tali pilastri, per CP_1
come si evince dalle foto prodotte negli atti di causa, anche da parte attrice, si trovavano all'epoca allo stato rustico, con il calcestruzzo a vista;
il sig. durante i lavori di ristrutturazione del proprio CP_1
immobile, ha rifinito tali pilastri già esistenti, operando così un restringimento del passaggio, precisando che tale restringimento è dovuto esclusivamente allo strato di rifinitura di tali pilastri” (cfr. pag.
5 e 6 relazione chiarimenti integrativi).
In merito poi alla ristrutturazione effettuata dai convenuti, il teste ha detto che “Con riferimento alle circostanze P) Parte_6
(vero o no che prima della ristrutturazione dei pilastri la Pala gommata in uso alla famiglia transitava sulla Stradella); Q) Pt_1
(vero o no che i pilastri posti all'ingresso della Stradella e che sostengono il terrazzino posto all'ingresso della stradella sono in sede di ristrutturazione nell'anno 2006 stati ispessiti); R) (vero o no che a seguito di tale restringimento il mezzo Pala gommata anche per tale motivo non può più transitare) della predetta memoria posso dire che nell'anno 2006 è stata effettuata una ricostruzione del terrazzino di proprietà dei e i pilastri sono stati irrobustiti ed CP_1
ispessiti restringendo di fatto la Stradella così non è stato più
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possibile il transito sulla predetta Stradella della Pala gommata che prima invece poteva accedere alla Stradella”. Pt_8
Sul restringimento della stradella ha riferito anche il teste Tes_1
, cugino di , che, escusso all'udienza del
[...] Parte_1
26.01.2017, ha dichiarato: “… Vera la circostanza di cui alla lettera sub P) (vero o no che prima della ristrutturazione dei pilastri la Pala gommata in uso alla famiglia transitava sulla Stradella); Vera la Pt_1
circostanza di cui alla lettera sub Q) (vero o no che i pilastri posti all'ingresso della Stradella e che sostengono il terrazzino posto all'ingresso della stradella sono in sede di ristrutturazione nell'anno
2006 stati ispessiti) e ciò lo deduco dal fatto che il mezzo Pala
Gommata prima entrava ed ora non entra più. Sulla circostanza di cui alla lettera sub. R (vero o no che a seguito di tale restringimento il mezzo Pala gommata anche per tale motivo non può più transitare) essa è vera e mi riporto a quanto già detto… Preciso a chiarimento che la Pala Gommata l'ho vista passare per la stradella guidata dal sig. . La pala in questione era gialla non posso definire Parte_6
le dimensioni della stessa. Preciso che la pala gommata è stata presa e guidata da me stesso da Barcellona P.G. sino l'ingresso della stradella. Successivamente la pala gommata è stata condotta all'interno della stradella dal sig. . Preciso che la pala Parte_6
gommata di cui trattasi corrisponde a quella agli atti del fascicolo e che mi viene esibita di cui allegato 12 prodotta con le memorie II termine di parte attrice. Non ricordo perché non entrai la pala
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gommata all'interno della stradella ma ricordo che la stessa entrasse rimanendo poco spazio ai lati della stessa. Preciso che successivamente, anche se non so stabilire quando mio cugino mi disse che la Pala Gommata non passava attraverso l'ingresso della stradella e quindi insieme abbiamo misurato la larghezza dell'ingresso che era inferiore alla larghezza della pala gommata”.
È stato, dunque, provato che la realizzazione dei pilastri ad opera dei convenuti ha di fatto ristretto l'ampiezza del passaggio della stradella oggetto di causa e, pertanto, si ordina ai convenuti di provvedere al ripristino del prospetto dei pilastri per come accertato nella relazione di CTU da intendersi parte integrante di codesta sentenza.
Anche le domande di cui ai punti 10) e 11) dell'atto di citazione volte ad ottenere la rimozione dei corpi morti collocati dai sulla CP_1
stradella di proprietà degli attori è fondata e va accolta.
In relazione ai corpi morti lungo la stradella il CTU ha accertato che
“ … sul marciapiede, all'ingresso della stradella, accanto al pilastro,
è presente un bidone in plastica nero (vedasi all. B - foto n. 47), e tale bidone è facilmente rimovibile;
• sul marciapiede, in corrispondenza dell'ingresso al civico n. 109, è presente una “giara” in terracotta con una pianta (vedasi all. B - foto n.ri 12 e 46), ed anche tale “giara” è facilmente rimovibile;
• all'inizio dello slargo del vicolo, nell'angolo dell'immobile censito alla part. 717, è presente una grossa pietra
(vedasi all. B - foto n.ri 34 e 35), ed anche tale pietra è rimovibile” (cfr.
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relazione pag. 31). Sul punto, il teste , figlio di Parte_6 [...]
e , escusso all'udienza del 16.05.2016 ha Parte_1 Parte_2
dichiarato: “… Sulle circostanze di cui alle lett. B) (vero o no che quando il vicolo era occupato da vasi di grosse dimensioni il passaggio era inibito al transito dei mezzi) e C) ( vero o no che solo a seguito della rimozione di tali vasi è stato possibile transitare con i mezzi) della predetta memoria posso dire che nell'anno 2007 ho avuto modo di riscontrare la presenza di grossi vasi lungo la stradella per cui è causa, posti dai sig.ri per come successivamente CP_1
confermatomi dagli stessi, che ostruivano il transito a qualunque mezzo e ciò sino al 2.10.2007, allorché sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato tale situazione ed in presenza dei quali il
[...]
ha tentato di aggredirmi e mi ha minacciato unitamente alla CP_1
mia famiglia di morte. In detta occasione, parte dei predetti vasi, anche a seguito dell'intervento dei vicini, sono stati spostati così permettendo l'accesso con la motoape al cortile ma non al garage.
Preciso che nel 2007, io e mio padre abbiamo provato ad entrare nella stradella con la motoape e che la via di accesso ostruita dai predetti grossi vasi la abbiamo lasciata in sosta sulla predetta stradella, sino al 2.10.2007 in attesa di poter passare”. Il teste ha, altresì, riferito: “Confermo la circostanza di cui alla lettera e) (vero o no che il mezzo Volkswagen TO e Opel Frontiera sono stati in uso alla famiglia ) e preciso che il signor hai posizionato le CP_1 CP_1
piante e i vasi oltre lungo tutto il passaggio della Stradella anche
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sull'attiguo marciapiede e nello slargo sopraindicato. Preciso che ancora oggi parte del predetto materiale è presente sui luoghi, mentre altro materiale vario viene collocato temporaneamente sopra nei luoghi oggetto di causa. Con riferimento alle circostanze
H) (vero o no che più volte i signori hanno richiesto Pt_1
l'eliminazione dei vasi e del materiale insistente sulla Stradella sul marciapiede e sullo spazio) e I) (vero o no che nel Febbraio 2011 è intervenuto un colloquio tra e CP_1 Parte_6
sull'utilizzo della Stradella) confermo quanto già sopra dichiarato, mentre con riferimento alla lettera L) (vero o no che il CP_1
ha minacciato in tale occasione il ammonendolo a Parte_6
non transitare sulla Stradella) che sia nell'anno 2007 che nell'anno
2011 il ha minacciato sia me che i miei familiari di non CP_1
transitare sulla Stradella. Confermo la circostanza di cui alla lettera
M) (Vero o no che ancora fino all'anno 2007 la Stradella era intransitabile con la motoape in uso ai per la posizione di vasi Pt_1
di grossa portata e corpi morti lungo tutta la stradella) per come sopra riferito… Confermo la circostanza di cui alla lettera S) (vero o no che a seguito della posizione delle piante nello spiazzo i signori potevano accedere al proprio cortile ma non al garage) come Pt_1
sopra già riferito”.
Il teste ha anche parlato delle turbative realizzate dai sig.ri a CP_1
danno degli attori con propri automezzi impedendo agli stessi di entrare all'interno della stradella di loro proprietà (cfr. dep. In atti).
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La presenza di grossi vasi che impedivano l'accesso alla stradella oggetto di causa è stata ugualmente confermata dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 15.07.2022, che così si è espresso: Tes_2
“nulla so dire circa la circostanza a) che mi viene letta mentre posso confermare come vera la circostanza b) il vicolo adiacente alla in zona Sant'Antonino in Barcellona P. G. e si trova sulla sinistra in direzione Palermo ed era occupato da vasi di grosse dimensioni che non ricordo dove fossero collocati di preciso;
… mentre riguardo i vasi ricordo che si trovassero lungo la stradella ma non so dire chi li avesse posizionati;
… preciso che i fatti a mia conoscenza possono riferirsi al mio intervento come “pronto intervento dei Carabinieri” che all'epoca svolgevo del nucleo radiomobile avvenuto nel 2007 che è stato il mio unico intervento;
… riguardo la circostanza m) ricordo che quando intervenni, i vasi erano collocati spostati verso la sinistra rispetto al senso di marcia ed a mio sommesso giudizio l'accesso alla stessa era possibile per un piccolo mezzo;
per quanto premesso nulla so riferire sulle restanti circostanze che mi vengono lette e posso aggiungere che in occasione dell'intervento di cui ho riferito è stato redatto relativa annotazione di servizio che, esibitami poiché agli atti del fascicolo di parte attrice, confermo nel contenuto e nella sottoscrizione a mia firma”.
Non sussistendo motivazioni logiche-giuridiche che possano giustificare e/o legittimare il comportamento dei convenuti, si è pertanto indotti a ritenere fondate le domande di parte attrice e, per
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l'effetto, si dispone l'immediata rimozione di tutti gli oggetti dei Torre posizionati sulla stradella e marciapiedi di proprietà dei Pt_1
Esaminando la domanda di parte attrice tendente ad ottenere che:
“...a seguito di tali vessazioni il sig. ha subito intimi Parte_1
patimenti economicamente indennizzabili ai sensi dell'art. 2059 c.c. da quantificarsi in via equitativa”, la stessa è infondata e va rigettata.
Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico.
Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale;
danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
La Suprema Corte, inoltre, con le storiche "sentenze di San Martino", ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva
(Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).
L'accertamento del danno non patrimoniale esige necessariamente la prova dell'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità ma anche le disutilità che ne sono conseguite.
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Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita riguardo asserite lesioni di diritti alla salute o altri beni primari della persona, restando la pretesa generica ed indimostrata.
La domanda va quindi rigettata.
Al punto 14) delle conclusioni dell'atto introduttivo parte attrice chiede di “Accertare l'apertura nell'edificio appartenente ai sig.ri di una luce e la sua trasformazione in veduta (in prossimità del CP_1
lato est) con affaccio sulla proprietà dei sig.ri in violazione Pt_1
dell'art. 905 c.c.” e per l'effetto la condanna dei convenuti al ripristino dell'apertura osservando le originarie dimensioni.
Le domande sono fondate e vanno accolte.
Ai sensi dell'art. 905 c.c. non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. In tema di rispetto delle distanze legali per l'apertura di luci e vedute, le prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c. si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17480 del 04 luglio 2018).
Il Ctu ha accertato che “L'apertura de quo è una finestra aperta dal sig. nel prospetto ovest del suo immobile (part. 250) CP_1
prospettante sul vicolo oggetto di causa. Tale apertura è ubicata
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sotto il terrazzino presente nella stradella ed è posizionata accanto la porta di ingresso identificata al civico n. 107 (vedasi all. B - foto n.ri
45, 46 e 47). Nell'all. D - Rappresentazione dei luoghi - tale finestra è evidenziata con la lettera T. Tale apertura ha una larghezza di 105 cm ed un'altezza di 163 cm, misure queste al rustico, poiché ancora manca lo strato di rifinitura. L'altezza da terra di tale apertura è nettamente inferiore ai ml. 2,00 previsti da pavimento per legge e pertanto si configura chiaramente come finestra-veduta.
Analizzando gli elaborati grafici della Concessione Edilizia n.
180/2002 con cui il sig. ha avuto autorizzati i lavori di CP_1
ristrutturazione del proprio immobile, si evince che nello stato
“esistente”, prima dei lavori, esisteva già una finestra nello stesso prospetto, ma essa era maggiormente distaccata rispetto alla porta d'ingresso; mentre nello stato “ristrutturato”, post lavori, tale finestra è spostata vicino alla porta d'ingresso, ma con una larghezza inferiore, evincibile graficamente, rispetto a quanto oggi misurato in loco” (cfr. relazione pag. 18).
Il teste ha riferito: “Confermo la circostanza di cui Parte_6
alla lettera T) (vero o no che nel 2006 nell'edificio appartenente ai signori con affaccio sulla Stradella era prima posizionata CP_1
un'apertura la cui base era posta ad un'altezza dal terrano di circa
1,60 cm e aveva una larghezza di circa 40 cm) preciso che si trattava di una piccola apertura simile ad un punto luce probabilmente di un bagno. Confermo la circostanza di cui alla lettera U) (vero o no che
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tale apertura dopo la modifica è stata occultata per tanto tempo con un pannello che rendeva invisibile la parte retrostante) preciso che un pannello in legno occultava la nuova apertura sopra descritta.
Confermo la circostanza di cui alla lettera V) (Vero o no che circa un anno il pannello è stato rimosso mostrando le modifiche apportate) preciso che tale pannello in legno è stato rimosso nell'anno 2010 o nell'anno 2011. Confermo la circostanza di cui alla lettera Z) (vero o no che i sig.ri hanno richiesto la riduzione dell'apertura) sulla Pt_1
base di quanto riferitomi da mio padre e per come ho potuto appurare anche in virtù di una raccomandata inviata al Torre da mio padre signor . Pt_1
Nel caso di specie, l'apertura realizzata dai convenuti viola l'art. 905
c.c. e, pertanto, essi devono ripristinare lo stato dei luoghi.
Anche le domande di cui ai punti 16) e 17) dell'atto introduttivo sono fondate e vanno accolte.
Nella relazione di CTU a pag. 8) testualmente si legge: “Dai saggi eseguiti è emerso che al di sotto della stradella sono presenti diverse tubazioni, e più precisamente un tubo di scarico fognario passante nell'asse della stradella, un tubo in polietilene di adduzione dell'acqua, due tubi corrugati rossi, di cui uno per il passaggio della rete telefonica e uno per il passaggio dei cavi elettrici, il tubo di adduzione del gas metano ed inoltre sono stati rinvenuti due tubi in polietilene vuoti, posizionati a perdere, senza alcuna funzione (vedasi all. B - foto n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). In
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corrispondenza del marciapiede sono posizionati i pozzetti di ispezione con coperchio in ghisa (vedasi all. B - foto n.ri 11 e 12)”.
Il teste , figlio di e , Parte_6 Parte_1 Parte_2
escusso all'udienza del 16.05.2016 ha confermato “... la circostanza di cui alla lettera B delle memorie ex art. 183. Comma 6,
2 termine di parte attrice (a- vero o no che nell'annualità 2010 sono stati passati dei tubi interrati lungo tutta la stradella) posso precisare che, se non ricordo male nel mese di giugno sono stato contattato telefonicamente da mio padre che il sig. unitamente CP_1
al figlio tavano procedendo ad effettuare uno scavo Parte_3
lungo la stradella oggetto di causa per collocarvi dei tubi. Nella immediatezza mi sono portato sul luogo e ho potuto constatare di persona tale circostanza ed ho anche effettuato una riproduzione video”.
La domanda è pertanto fondata. Conseguentemente si ordina ai convenuti, in solido, di rimuovere i “due tubi in polietilene vuoti, posizionati a perdere, senza alcuna funzione” per come accertato dal nominato CTU.
Per quanto concerne le domande riconvenzionali di parte convenuta, si osserva.
La domanda volta ad ottenere: “6.3) ritenere e dichiarare i Sig.ri
[...]
, e , essere CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
tutti o, in subordine solo coloro di essi che dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, proprietari esclusivi del marciapiede
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adiacente alle loro abitazioni, quale pertinenza esclusiva delle stesse, per le motivazioni di cui alla premessa”, è infondata e va rigettata.
Ed infatti, nella relazione di CTU si legge: “Nella Sentenza presente in atti a pag. 7 è riportata la descrizione del vicolo oggetto di causa:
“dalla via Statale si diparte un vicolo largo m. 3 e lungo m. 11,60”.
Ebbene dalle misure prese in loco nei ml. 3,00 di larghezza del vicolo
è compresa anche la larghezza del marciapiedi, e pertanto si ritiene che il marciapiedi, alla stessa stregua della stradella, sia di proprietà degli attori. Sicuramente il marciapiede rientra nello spazio in cui i convenuti possono effettuare l'accesso ed il regresso, poiché per accedere ai loro immobili di cui ai civici n. 107 e 109 devono necessariamente attraversare il marciapiede” (cfr. pag.10).
Anche la domanda volta ad ottenere, in via subordinata, lo
“...acquisito, per intervenuta usucapione, il diritto dei Sig.ri
[...]
, e , tutti o, CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in subordine solo alcuni di essi, a mantenere occupato il sopradetto marciapiede con oggetti, ornamentali e non, di loro esclusiva proprietà” è infondata e va rigettata.
L'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza
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circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni.
Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso,
è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164
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c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016).
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n.
975).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
A tal fine, decisive appaiono le risultanze della prova testimoniale.
Il teste , figlio di e Testimone_3 CP_1 Parte_5
nonché il nipote di e e cugino di Parte_3 Parte_4 [...]
e , escusso all'udienza del 11.09.2017 ha Parte_1 Parte_2
dichiarato: “… È vera anche la circostanza di cui alla lettera D della predetta memoria (d- vero o no che i signori hanno sempre CP_1
utilizzato ed utilizzano ancora oggi il marciapiede adiacente alla predetta Stradella funzionale ai di loro immobili per ivi collocarvi svariate tipologie di oggetti, ornamentali e non, di loro esclusiva
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pertinenza)”.
Il teste si è limitato a confermare la circostanza Testimone_3
relativa all'utilizzazione del marciapiedi senza null'altro aggiungere.
Il teste , cognato di e di Testimone_4 CP_1 [...]
escusso all'udienza del 11.09.2017 ha dichiarato: “… E' Pt_3
vera la circostanza di cui alla lettera D) e preciso che le piante per un periodo si trovavano pure nel lato opposto.”
Il teste escusso all'udienza del 20.09.2022 ha Testimone_5
dichiarato: “… preciso che io abito in zona a circa dieci metri di distanza dai luoghi da circa trent'anni; mentre prima ho abitato in via
Saia Carrisi;
confermo che ho visto sul marciapiede della stradella diversi vasi collocati dai;
ciò per diverso tempo;
di recente però CP_1
non ne ho visti più”.
I testi escussi hanno riferito sull'utilizzo del marciapiedi da parte dei convenuti ma non è stata data prova dell'interversione del possesso. Sul punto: “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi, tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi
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conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass. sez. II, sentenza n. 7337 del 20.05.2002; Cass. Civ. sentenza n. 4701 del 12.05.1999).
Dall'istruttoria è emerso che l'utilizzo del marciapiedi da parte dei convenuti era osteggiato dai proprietari. Il teste ha Parte_6
dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al punto 5 della memoria
183, comma 6, n. 3 cpc (vero o no che il nel corso di un CP_1
colloquio a casa del con il signor , Controparte_2 Parte_6
figlio del , in data 12 Febbraio 2011 ha più volte Parte_1
ribadito di essere stato per anni invitato dalla famiglia a Pt_1
eliminare i vasi apposti sul loro vicolo perché ne ostruivano il passaggio e che approfittando del rapporto fraterno negava la richiesta per futili motivi) preciso di aver in quell'occasione, in mia presenza, il signor ha minacciato me e la mia famiglia CP_1
dicendomi che se non gli lasciavo fare ciò che voleva avrebbe risolto a modo suo”.
L'attore sottoposto ad interrogatorio formale, Parte_1
all'udienza del 16.06.2014, ha asserito essere “ ...vera la circostanza di cui alla lettera D delle memorie 183) cpc 2 termine depositata dai convenuti (vero o no che i signori hanno sempre CP_1
utilizzato ed utilizzano ancora oggi il marciapiede adiacente alla predetta Stradella funzionale ai di loro immobili per ivi collocarvi svariate tipologie di oggetti, ornamentali e non, di loro esclusiva pertinenza) preciso che nel tempo ho invitato i a rimuovere tali CP_1
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oggetti anche alla presenza dei carabinieri e talune volte li hanno tolti del tutto e poi rimessi”.
Nessuna prova ha fornito parte convenuta in relazione all'eventuale interversione del possesso.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, le risultanze istruttorie inducono, chi scrive, a ritenere che la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta vada rigettata.
In tale decisione sono assorbite le domande di cui a punti dal 22) al
26) delle memorie 183, comma 6, n. 1 cpc di parte attrice.
Per quanto concerne la domanda di cui al punto “6.5) ordinare l'inibizione dei sig.ri dall'attività di scavo, all'interno della Pt_1
cisterna esistente nel sottosuolo della viella oggetto di causa, per le motivazioni di cui alla premessa ed il ripristino dello stato originario dei luoghi, ossia il riempimento con materiale inerte della stessa ed il ripristino del massetto in cemento ivi preesistente”, la stessa è infondata e va rigettata.
Con riferimento allo stato della cisterna il nominato CTU ha accertato che la stessa “...è chiusa da un coperchio in lamiera di forma semicircolare bloccato con un lucchetto (vedasi all. B - foto n.
21). Tale coperchio poggia su una struttura in calcestruzzo dello spessore di circa 17 cm che costituisce la parte sommitale della cisterna stessa (vedasi all. B - foto n.ri 30 e 31). In occasione del primo sopralluogo è stato aperto dal sig. il coperchio della Pt_1
cisterna ed è stato osservato che la cisterna era quasi totalmente
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piena, infatti solamente lo spessore della bocca della cisterna era privo di materiale al suo interno (vedasi all. B - foto n.ri 22 e 23).
Durante il secondo sopralluogo la cisterna è stata parzialmente svuotata per verificare lo stato delle pareti (vedasi all. B - foto n.ri 24,
25, 26 e 27). In tale occasione è stato constatato che le pareti sono realizzate in pietra e malta cementizia, e la parte interna della cisterna risulta anche intonacata (vedasi all. B - foto n.ri 28 e 29).
Dopo l'operazione di scavo, la cisterna è stata nuovamente riempita con lo stesso materiale prima estratto, terra e materiale di risulta. Da quanto osservato è da escludere sia un indebolimento della sede stradale e sia un pericolo della stabilità strutturale della stessa cisterna” (cfr. relazione pag. 14).
A seguito di richiesta di chiarimento formulata da parte convenuta circa “... se lo svuotamento della cisterna possa o meno comportare per il futuro un indebolimento della sede stradale sovrastante e/o un pericolo per la stabilità strutturale della stessa”, il CTU ha affermato:
“conferma quanto già espresso a pag. 14, ovvero che allo stato odierno con la cisterna piena di terra e materiale da risulta è da escludere sia un indebolimento della sede stradale e sia un pericolo della stabilità strutturale della stessa cisterna. Sicuramente se la cisterna venisse in futuro svuotata, in tal caso, sotto l'azione statica e dinamica dei mezzi a motore che transitano nella stradella, non può escludersi un possibile cedimento del muro di contenimento della cisterna e di conseguenza anche della sede stradale”.
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In sede di chiarimenti definitivi il CTU ha precisato: “… È vero che allo stato odierno le pareti della cisterna sono integre (anche se in realtà in sede di operazioni peritali è stato verificato solo la parte superiore, senza scendere in profondità), ma è altrettanto vero che qualsiasi spinta verticale, orizzontale o inclinata che agisce sulle pareti della cisterna è oggi bilanciata con una forza uguale e contraria dalla terra e dal materiale presente nella cisterna. In caso di svuotamento della cisterna, solamente le pareti stesse della cisterna devono reagire ai carichi verticali, orizzontali o inclinati che derivano dai carichi agenti sul manto della stradella, ed in tal caso, in base all'entità del carico e della pressione, la resistenza delle pareti della cisterna non potrebbe essere assicurata. In ogni caso il quesito posto dall'ill.mo Giudice è mirato alle condizioni attuali della cisterna e pertanto le ipotesi di probabili o possibili cambiamenti futuri dello stato della cisterna non è contemplato dal mandato affidato al sottoscritto CTU” (cfr. relazione pag. 8).
Alla luce delle pregresse argomentazioni la domanda è infondata e va respinta.
Dal rigetto della predetta domanda consegue quello della successiva domanda volta ad ottenere: “6.6) conseguentemente ordinare, ai sig.ri la rimozione del manufatto in lamierato, Pt_1
realizzato senza il consenso dei comproprietari o, in subordine, di consegnare ai sig.ri , e CP_1 Parte_3 Parte_4
, tutti comproprietari, o solo a coloro di essi che Parte_5
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dovessero risultare tali all'esito del presente giudizio, copia della chiave di apertura dello stesso”.
La domanda di condanna degli attori alla “riduzione in ripristino ex art. 2933 c.c. dell'apertura, ampliata dai medesimi, alle dimensioni originali ed il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa”
è infondata e va anch'essa respinta.
Parte convenuta non ha adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del
18.05.2010).
Sul punto il teste ha riferito: “Con riferimento alla Testimone_3
circostanza di cui alla lettera I) (vero o no che il e Parte_1
sono fatti leciti modificare un'apertura preesistente sul Parte_2
tratto di facciata della propria unità immobiliare prospicente la viella de quo realizzando un varco più ampio) essa è vera ma specifico che la detta apertura era assestante e non veniva mai utilizzata;
fino a quando iniziati i conflitti tra le famiglie nell'anno 2009, Parte_9
hanno iniziato anche ad accedervi con una motoape. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera J) (vero o no che solo dopo l'anno 2007 il signor e hanno Parte_1 Parte_2
iniziato per la prima volta ad utilizzare il predetto varco per far
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accedere all'interno della propria unità immobiliare un proprio mezzo meccanico (moto ape) utilizzando per ovviare al dislivello ivi esistente dapprima delle rampe (tavole) in legno e successivamente dei rampini in metallo) la confermo riportandomi a quanto appena detto”.
Nessuna prova è stata fornita sulle dimensioni originarie dell'apertura e su quelle successive all'asserito ampliamento.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Occorre, infine, evidenziare che con note ex art. 183, 6° comma,
c.p.c. -1° termine, del 10.10.2012, a parziale modifica e precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, i convenuti precisavano che: “come già evidenziato alla lettera A) punto 1 della comparsa di costituzione, il , odierno convenuto, è CP_1
proprietario esclusivo di quella porzione del fabbricato risultante dalla ristrutturazione della “casetta in via stradella con sfogo, confinante con vicolo cieco” dal medesimo acquistata “con tutti i diritti annessi, connessi, attinenze e pertinenze” giusto atto di divisione e vendita datato 30.05.1970, rogato in notar al Per_2
tempo in catasto individuata all'art. 4234 foglio 17 particelle 252 e
263 (cfr. contratto all.to). Orbene, come risulta dal tenore letterario del succitato atto di acquisto, il è proprietario CP_1
esclusivo dello “sfogo” annesso alla predetta casetta, il quale confina con il vicolo oggetto di causa. Qualora dovesse risultare, in corso di causa ed in seguito a disponenda CTU, che tale sfogo
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coincide con lo slargo antistante l'area urbana, di cui alla predetta lettera A punto 5- della predetta comparsa di costituzione e risposta, ossia antistante l'area urbana “estesa circa metri quadrati 59, confinante con fabbricato germani … spiazzo in comproprietà CP_1
con terzi, restante area della società venditrice e con posti macchina
…”), sin da ora e sempre a specificazione delle domande già formulate, hanno chiesto che codesto On. Tribunale adito inibisse agli attori il passaggio su di esso slargo, sia a piedi che con mezzi meccanici, ed in particolare nello svolgimento delle manovre di accesso e regresso dal varco carraio dapprima inesistente, realizzato dagli stessi attori in violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali, mediante l'allargamento di una preesistente apertura sul tratto di facciata prospiciente la viella de quo, del quale se ne era già chiesta, …”.
La domanda è inammissibile, risultando nuova rispetto quelle formulate in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Sulle domande formulate dalle parti con le rispettive prime memorie, ex art. 183 comma 6 cpc si osserva.
La memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. 9880/2016;
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Cass. 3806/2016; Cass. 25409/2013; Cass. 3567/2011), evento, quest'ultimo, possibile solo entro la prima udienza ex art. 183 comma 5 cpc.
L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova“, come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda “modificata” – che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata – va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali ma non anche di domanda nuova (Cass. civ., Sez. 3, 26/06/2018, n. 16807).
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., Sez. U,
15/06/2015, n. 12310- Rv. 635536).
Alla luce delle pregresse argomentazioni la domanda è inammissibile.
La domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte attrice nelle memorie 183 comma 6, 1 cpc è, non solo inammissibile per
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quanto sopra detto, ma anche infondata non sussistendo i presupposti di legge che sono la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave.
Quest'ultima si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza
(Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
In considerazione dell'entità del parziale accoglimento delle domande attoree, del rigetto delle domande riconvenzionali di parte convenuta, le spese processuali vengono compensate nella misura del 50%, ponendo a carico dei convenuti la restante metà. Le spese sono quindi liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 tenuto conto delle argomentazioni svolte in atti e le motivazioni che hanno determinato la decisione nei termini
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esposti, sulla base del valore della causa individuato in quello del valore indeterminabile – complessità bassa.
Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico delle le parti in solido, visto che la stessa è stata disposta su istanza delle medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1132/2011 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Dichiara, per il principio del ne bis in idem, inammissibili le domande degli attori formulate ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo;
3. Dichiara, per il principio del ne bis in idem, inammissibili le domande riconvenzionali dei convenuti di cui ai punti
6.1) e 6.2) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
4. Rigetta le domande di cui ai punti 4) e 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo relative alla presenza sulla stradella in proprietà dei sig.ri di un pluviale con grondaia a Pt_1
distanza di oltre 15 cm dal muro di collocazione con connesso restringimento dello spazio di transito sulla
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stradella, per le ragioni sopra esposte;
5. Dichiara che i lavori di ristrutturazione sull'immobile dei sig.ri ha causato un restringimento dell'ampiezza CP_1
del passaggio sulla stradella oggetto di causa, che impedisce al sig. , la possibilità di Parte_1
attraversare la stradella con il proprio mezzo agricolo;
6. Condanna, per l'effetto, i convenuti, in solido, al ripristino del prospetto dei pilastri posti all'ingresso della stradella de quo per come accertato nella relazione di CTU da intendersi parte integrante di codesta sentenza;
7. Riconosce gli atti di turbativa realizzati dai sig.ri a CP_1
danno degli istanti con gli automezzi e a causa della presenza sulla stradella di corpi morti;
8. Ordina, per l'effetto, ai convenuti, in solido, a provvedere alla rimozione delle piante, vasi, cassette pietre ed altri corpi morti collocati dai sig.ri sulla stradella CP_1
appartenente ai sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
9. Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
10. Accoglie la domanda di parte attrice di cui al punto
14) delle conclusioni dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 905 c.c.;
11. Condanna, per l'effetto, i convenuti, in solido, al ripristino dell'apertura oggetto di causa osservando le
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originarie dimensioni;
12. Accoglie la domanda di cui al punto 16) delle conclusioni dell'atto introduttivo di parte attrice;
13. Ordina, per l'effetto, ai convenuti, in solido, di rimuovere i “due tubi in polietilene vuoti, posizionati a perdere, senza alcuna funzione” per come accertato dal nominato CTU;
14. Rigetta la domanda riconvenzionale di cui al punto n. 6.3) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta per le ragioni di cui in parte motiva;
15. Rigetta la domanda dei convenuti volta ad ottenere il diritto di usucapione dei Sig.ri , CP_1 [...]
e , tutti o, in Pt_3 Parte_4 Parte_5
subordine solo alcuni di essi, a mantenere occupato il sopradetto marciapiede con oggetti, ornamentali e non, di loro esclusiva proprietà, per le ragioni di cui in parte motiva;
16. Rigetta le domande riconvenzionali di cui ai punti
6.5); 6.6); 6.7) per le ragioni di cui in parte motiva;
17. Dichiara inammissibile la domanda formulata dai convenuti nelle memorie 183, comma 6, n1 cpc per le ragioni di cui in parte motiva;
18. Rigetta la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti ex art. 96 cpc non sussistendo i presupposti di
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legge;
19. Rigetta nel resto;
20. Condanna i convenuti , CP_1 [...]
e , in solido, al Pt_3 Parte_4 Parte_5
pagamento di metà delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva €.
1.904,50, compensando la restante metà, oltre Spese generali e oneri fiscali;
21. Le spese di CTU vengono poste definitivamente, in solido a carico delle parti in causa e, fra esse in parti uguali.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 20/02/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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