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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2579/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2579/2019
tra
, elettivamente domiciliato in Barrafranca, via Montenero n.112 presso lo studio Parte_1
dell'avv. G. Aiello che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione;
- opponente -
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
S. Dolce per procura generale alle liti;
- opposti -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.12.2019 il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa come guardiano di animali (ovini e caprini) a tempo determinato per l'anno 2015, nel periodo dal
6/8/2015 al 31/12/2015, e per l'anno 2016, nel periodo dal 27/6/2016 al 31/10/2016, alle dipendenze della SI.ra , titolare dell'omonima ditta, con sede legale in Via Valguarnera n. 38, Parte_2
Barrafranca, P.Iva n. P.IVA_1
Esponeva di aver regolarmente presentato domanda di disoccupazione agricola n. 2016698613544 e n. 2017733303455, che venivano accolte, cosicché, l'ente provvedeva a pagare, rispettivamente, CP_2
la somma di euro 1.398,94 e 1.563,72.
Lamentava che inaspettatamente, però, con note del 7/5/2019, di equipollente contenuto, l'ente resistente aveva richiesto al ricorrente la restituzione di quanto erogato a titolo di disoccupazione agricola, sulla scorta della asserita revoca di dette prestazioni.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di cui sopra per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_2
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Ammessa la prova orale chiesta in ricorso, autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_2
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_2
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale (ditta TE Filippa) risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica. A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Essendo stati indicati 2 testi, la prova orale veniva dunque ammessa dal decidente al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio.
D'altra parte, dalla lettura dei verbali dell'attività istruttoria delegata al GOP, emerge come gli esiti della stessa non siano idonei o comunque sufficienti a supportare la tesi attorea, nei termini citati.
Così dei due testi indicati, ammessi ed escussi, l'uno ( Piazza Costantino) ha dichiarato soltanto: ho
condotto i terreni agricoli confinanti con quelli di contrada Bucciaria zona Santa Parte_2
Croce, in Barrafranca;
confermo che vedevo lavorare il sig. nell'accudire le pecore;
Parte_1
si è vero io conosco il sig. che ha più o meno la mia stessa età, lo vedevo accudire il gregge. Parte_1
Dunque il teste non è stato chiamato a rispondere su circostanze dirimenti come l' orario di lavoro del ricorrente o la sottoposizione al potere direttivo della , ma si è limitato a dire Pt_2
genericamente che vedeva l'Imprescia accudire il gregge in un dato periodo.
L' altro teste ( , l'unico chiamato a deporre su diverse circostanze di rilievo attinenti Testimone_1
agli aspetti temporali e sostanziali della prestazione lavorativa asseritamente resa, non è stato in grado di riferire alcunchè ed ha risposto di non ricordare nulla in ordine alle stesse.
Si sarebbe dunque trattato di acclarare la fondatezza degli assunti attorei sulla scorta della deposizione di due testi dei quali l'uno ha dichiarato genericamente di aver visto il ricorrente accudire le pecore e l'atro ha dichiarato di non ricordare nulla.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 15/1/2025.