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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Giovanni in Fiore, Via Parte_1
Bovio n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Lammirato che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: reiterazione contratti a termine, risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito
una illegittima reiterazione di contratti a termine da parte del e per l'effetto CP_2
dichiarare illegittima l'apposizione del termine che ha dato luogo alla precarizzazione del
rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che la ricorrente in virtù dell'illegittimo
comportamento da parte del ha subito danni configurabili come perdita di CP_2
“chance” secondo i principi stabiliti dalla sopra richiamate sentenza e per l'effetto
1 condannare il al pagamento dei danni subiti dalla ricorrente nella misura di €. CP_2
17.877,00 calcolati secondo i principi espressi dalla S. C. di Cassazione per come meglio
riportato in narrativa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in
favore del procuratore sottoscritto nella sua qualità di distrattario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come collaboratrice scolastica per il resistente per gli a.s. 2007/2008, 2008/2009, CP_1
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 con diversi contratti a tempo determinato;
che l'apposizione del termine era illegittima;
che, in ragione dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato,
spettava il risarcimento del danno, da quantificarsi ex art. 32, comma 5, della legge
183/2010. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la parte ricorrente era stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione con decorrenza 1.9.2022, sicché non spettava il risarcimento del danno;
che non vi era stata alcuna illegittimità nella reiterazione dei contratti a termine su organico di fatto;
che la ricorrente non aveva svolto attività lavorativa sovrapponibile a quella degli assunti con contratto a tempo indeterminato, avendo fruito di periodo di riposo maggiori;
che al momento dell'immissione in ruolo era prevista la valutazione del servizio preruolo;
che non vi erano state allegazioni sul perpetrarsi di abuso ai danni della ricorrente
2 e sui danni risarcibili;
che sussisteva la prescrizione per la pretesa azionata in giudizio;
che non erano chiariti i criteri di calcolo della somma chiesta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve evidenziarsi che non sussiste compiuta contestazione specifica di parte ricorrente in ordine alla circostanza affermata dalla parte resistente per cui i contratti a tempo determinato sono avvenuti in riferimento all'organico di fatto - dovendosi anzi evidenziare la genericità delle argomentazioni di parte, anche nel ricorso introduttivo - sicché
occorreva la prospettazione di ulteriori elementi di fatto in ordine all'abuso della contrattazione a termine (cfr. Cass. Sez. Lav. 22552/2016: “Va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine
stipulati nel settore scolastico su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee. Il
diritto al risarcimento del danno sussiste qualora il lavoratore dimostri, non solo il
superamento del limite di durata di trentasei mesi, ma anche che il concreto ricorso ai
contratti a termine è improprio o distorto, non sussistendo in concreto le esigenze
temporanee presunte dal legislatore in riferimento a tali tipologie di contratti”).
La Suprema Corte ha ancora affermato, nella sentenza indicata: “Posta l'illegittimità della
reiterazione dei contratti a termine stipulati con il personale docente per la copertura di
cattedre e posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico e che abbiano avuto durata complessiva,
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, al cospetto del divieto di conversione
3 in rapporto a tempo indeterminato, è proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e
idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione
del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista dalla l. n. 107 del 2015,
ferma la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni ulteriori, l'onere
dell'allegazione e della prova dei quali grava interamente sul docente” (cfr. tra le ultime
Cass. Sez. Lav. 18695/2024).
Ciò posto, deve dirsi che non residuano ipotesi di danno risarcibile, evidenziandosi che la ricorrente ha lavorato senza sostanziale soluzione di continuità dal 2017 (nelle note scritte depositate il 16.10.2023 pare legare l'illegittimità del comportamento del al CP_1
periodo successivo al 2017) ed è stata poi assunta a tempo indeterminato, in modo tale che l'intervenuta assunzione deve considerarsi quale misura equivalente, idonea in ogni caso a sanzionare debitamente l'eventuale abuso, anche ai fini della compatibilità
dell'ordinamento interno al diritto dell'UE.
Non è configurabile, in tal modo, un danno per il quale possa operare una valutazione presuntiva di esistenza del danno medesimo, rimanendo la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.
Nel caso in esame, sul presupposto per cui il danno da perdita di chance di lavoro deve escludersi in ragione dell'intervenuta assunzione e della continuità del rapporto di lavoro,
la parte ricorrente non ha allegato in maniera compiuta e non ha provato ulteriori profili di danno risarcibili.
Oltretutto, dallo stato matricolare emerge che l'immissione in ruolo è avvenuta a seguito di concorso per soli titoli, sicché deve presumersi la valutazione dei contratti a tempo determinato della ricorrente (e, dunque, una correlazione causale tra contrattazione a tempo determinato e immissione in ruolo) che, in merito, ha svolto argomentazioni incompiute e
4 generiche, anche nel ricorso introduttivo in cui non ha caratterizzato la sua domanda in riferimento all'immissione in ruolo già avvenuta al momento della proposizione del ricorso.
La domanda deve essere dunque rigettata per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità e complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Giovanni in Fiore, Via Parte_1
Bovio n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Lammirato che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: reiterazione contratti a termine, risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito
una illegittima reiterazione di contratti a termine da parte del e per l'effetto CP_2
dichiarare illegittima l'apposizione del termine che ha dato luogo alla precarizzazione del
rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che la ricorrente in virtù dell'illegittimo
comportamento da parte del ha subito danni configurabili come perdita di CP_2
“chance” secondo i principi stabiliti dalla sopra richiamate sentenza e per l'effetto
1 condannare il al pagamento dei danni subiti dalla ricorrente nella misura di €. CP_2
17.877,00 calcolati secondo i principi espressi dalla S. C. di Cassazione per come meglio
riportato in narrativa;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in
favore del procuratore sottoscritto nella sua qualità di distrattario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come collaboratrice scolastica per il resistente per gli a.s. 2007/2008, 2008/2009, CP_1
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 con diversi contratti a tempo determinato;
che l'apposizione del termine era illegittima;
che, in ragione dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato,
spettava il risarcimento del danno, da quantificarsi ex art. 32, comma 5, della legge
183/2010. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la parte ricorrente era stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione con decorrenza 1.9.2022, sicché non spettava il risarcimento del danno;
che non vi era stata alcuna illegittimità nella reiterazione dei contratti a termine su organico di fatto;
che la ricorrente non aveva svolto attività lavorativa sovrapponibile a quella degli assunti con contratto a tempo indeterminato, avendo fruito di periodo di riposo maggiori;
che al momento dell'immissione in ruolo era prevista la valutazione del servizio preruolo;
che non vi erano state allegazioni sul perpetrarsi di abuso ai danni della ricorrente
2 e sui danni risarcibili;
che sussisteva la prescrizione per la pretesa azionata in giudizio;
che non erano chiariti i criteri di calcolo della somma chiesta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve evidenziarsi che non sussiste compiuta contestazione specifica di parte ricorrente in ordine alla circostanza affermata dalla parte resistente per cui i contratti a tempo determinato sono avvenuti in riferimento all'organico di fatto - dovendosi anzi evidenziare la genericità delle argomentazioni di parte, anche nel ricorso introduttivo - sicché
occorreva la prospettazione di ulteriori elementi di fatto in ordine all'abuso della contrattazione a termine (cfr. Cass. Sez. Lav. 22552/2016: “Va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine
stipulati nel settore scolastico su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee. Il
diritto al risarcimento del danno sussiste qualora il lavoratore dimostri, non solo il
superamento del limite di durata di trentasei mesi, ma anche che il concreto ricorso ai
contratti a termine è improprio o distorto, non sussistendo in concreto le esigenze
temporanee presunte dal legislatore in riferimento a tali tipologie di contratti”).
La Suprema Corte ha ancora affermato, nella sentenza indicata: “Posta l'illegittimità della
reiterazione dei contratti a termine stipulati con il personale docente per la copertura di
cattedre e posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico e che abbiano avuto durata complessiva,
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, al cospetto del divieto di conversione
3 in rapporto a tempo indeterminato, è proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e
idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione
del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista dalla l. n. 107 del 2015,
ferma la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni ulteriori, l'onere
dell'allegazione e della prova dei quali grava interamente sul docente” (cfr. tra le ultime
Cass. Sez. Lav. 18695/2024).
Ciò posto, deve dirsi che non residuano ipotesi di danno risarcibile, evidenziandosi che la ricorrente ha lavorato senza sostanziale soluzione di continuità dal 2017 (nelle note scritte depositate il 16.10.2023 pare legare l'illegittimità del comportamento del al CP_1
periodo successivo al 2017) ed è stata poi assunta a tempo indeterminato, in modo tale che l'intervenuta assunzione deve considerarsi quale misura equivalente, idonea in ogni caso a sanzionare debitamente l'eventuale abuso, anche ai fini della compatibilità
dell'ordinamento interno al diritto dell'UE.
Non è configurabile, in tal modo, un danno per il quale possa operare una valutazione presuntiva di esistenza del danno medesimo, rimanendo la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.
Nel caso in esame, sul presupposto per cui il danno da perdita di chance di lavoro deve escludersi in ragione dell'intervenuta assunzione e della continuità del rapporto di lavoro,
la parte ricorrente non ha allegato in maniera compiuta e non ha provato ulteriori profili di danno risarcibili.
Oltretutto, dallo stato matricolare emerge che l'immissione in ruolo è avvenuta a seguito di concorso per soli titoli, sicché deve presumersi la valutazione dei contratti a tempo determinato della ricorrente (e, dunque, una correlazione causale tra contrattazione a tempo determinato e immissione in ruolo) che, in merito, ha svolto argomentazioni incompiute e
4 generiche, anche nel ricorso introduttivo in cui non ha caratterizzato la sua domanda in riferimento all'immissione in ruolo già avvenuta al momento della proposizione del ricorso.
La domanda deve essere dunque rigettata per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità e complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5