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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4886/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.4886/25 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Andreozzi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.03.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fratini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 le parti, premesso che con sentenza n. 7419/2022 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle seguenti condizioni: “1. I figli minori ed saranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con dimora abituale e collocamento prevalente presso la madre.
Anche il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Per_3 con la madre.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, stile di vita, amicizie e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e del benessere e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, di Via Guido Alessi, 15, verrà assegnata alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto.
4. Il padre CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli , ed liberamente e Per_3 Per_1 Per_2 tenuto conto degli impegni e della volontà dei minori. Si stabilisce comunque che il padre vedrà e terrà con sé i figli: - un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, orientativamente il mercoledì fino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola,
e, nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, o alle 17.00, fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
- per 30 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera, alternativamente di anno in anno;
- tutte le festività infrasettimanali alternate di anno dalla mattina alla sera;
- il giorno della festa del papà e quello del compleanno del sig. anche se coincidenti con i giorni di frequentazione Pt_1 padre-figli; - , ed , inoltre, trascorreranno il giorno del Per_3 Per_1 Per_2 loro compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo;
- i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della festa della mamma anche se coincidenti con i giorni di frequentazione padre-figli.
5. Il signor s'impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00
(seicento/00), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat.
6. Il sig. inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 per , SO ed come da protocollo del Tribunale Civile di Per_3 Per_2
2 Roma. Nelle spese andranno comprese le spese scolastiche, mediche, non garantite dal servizio sanitario nazionale, sportive e ludiche e dei trasporti. Nei periodi in cui non c'è scuola le parti dovranno dividere al 50% i costi per eventuali centri estivi, per la baby sitter e per l'eventuale servizio di prescuola.
7. Le parti divideranno al 50% tutte le spese universitarie del figlio che frequenterà Per_3 una Università privata LUMSA e divideranno al 50% tutte le spese riferibili alla stessa, iscrizioni, libri, tasse, etc;
8. Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Pt_1
la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Roma Via Guido CP_1
Alessi, 15, e la sig.ra , di contro, si obbliga ad acquistare, accendendo CP_1 un mutuo ipotecario, tale quota di proprietà versando al sig. la somma Pt_1 omnicomprensiva di € 85.000,00, con costi notarili a carico della acquirente. Come sopra già dedotto il sig. in data 07.07.2021 (e quindi entro la data del Pt_1 rogito), estinguerà il mutuo a lui intestato, del quale la sig.ra è garante, CP_1
e provvederà a cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile a sua cura e spese. Tale accordo patrimoniale deve essere considerato come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede l'applicazione delle esenzioni ai sensi di legge.
9. Entrambi i ricorrenti provvederanno autonomamente al loro personale mantenimento. 10. Che le parti sono intenzionate ad accertare la validità o meno del proprio matrimonio anche in sede canonica, con eventuali costi a carico della signora (laddove il CP_1 sig. intenda difendersi in tale sede, tali costi saranno a suo carico). 11. I Pt_1 coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli”, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “il signor mpegna CP_2
a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli ed , la somma mensile di euro 430,00 Per_1 Per_2
(quattrocentotrenta/00), € 215,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione
Istat. - il diritto di visita (solo in relazione alla figlia ), fermo restando in Per_2 linea di principio il giorno del mercoledì, potrà essere modificato con il giovedì,
3 nel rispetto degli impegni della madre e della figlia, previa comunicazione da inviare entro la giornata di lunedì e ferme restando le turnazioni lavorative delle parti;
- ciascuna parte pagherà senza ritardi le spese straordinarie previamente concordate dei figli nel momento in cui si dovranno affrontare. Restano ferme tutte le altre condizioni previste nella sentenza di divorzio”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, stanti l'equità e la congruità delle stesse nell'interesse della prole.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 4886/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 7419/2022 del Tribunale di Roma, in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.4886/25 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.04.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Andreozzi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.03.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fratini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025 le parti, premesso che con sentenza n. 7419/2022 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle seguenti condizioni: “1. I figli minori ed saranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con dimora abituale e collocamento prevalente presso la madre.
Anche il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Per_3 con la madre.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, stile di vita, amicizie e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e del benessere e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, di Via Guido Alessi, 15, verrà assegnata alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto.
4. Il padre CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli , ed liberamente e Per_3 Per_1 Per_2 tenuto conto degli impegni e della volontà dei minori. Si stabilisce comunque che il padre vedrà e terrà con sé i figli: - un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, orientativamente il mercoledì fino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola,
e, nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, o alle 17.00, fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
- per 30 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera, alternativamente di anno in anno;
- tutte le festività infrasettimanali alternate di anno dalla mattina alla sera;
- il giorno della festa del papà e quello del compleanno del sig. anche se coincidenti con i giorni di frequentazione Pt_1 padre-figli; - , ed , inoltre, trascorreranno il giorno del Per_3 Per_1 Per_2 loro compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo;
- i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della festa della mamma anche se coincidenti con i giorni di frequentazione padre-figli.
5. Il signor s'impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00
(seicento/00), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat.
6. Il sig. inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 per , SO ed come da protocollo del Tribunale Civile di Per_3 Per_2
2 Roma. Nelle spese andranno comprese le spese scolastiche, mediche, non garantite dal servizio sanitario nazionale, sportive e ludiche e dei trasporti. Nei periodi in cui non c'è scuola le parti dovranno dividere al 50% i costi per eventuali centri estivi, per la baby sitter e per l'eventuale servizio di prescuola.
7. Le parti divideranno al 50% tutte le spese universitarie del figlio che frequenterà Per_3 una Università privata LUMSA e divideranno al 50% tutte le spese riferibili alla stessa, iscrizioni, libri, tasse, etc;
8. Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Pt_1
la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Roma Via Guido CP_1
Alessi, 15, e la sig.ra , di contro, si obbliga ad acquistare, accendendo CP_1 un mutuo ipotecario, tale quota di proprietà versando al sig. la somma Pt_1 omnicomprensiva di € 85.000,00, con costi notarili a carico della acquirente. Come sopra già dedotto il sig. in data 07.07.2021 (e quindi entro la data del Pt_1 rogito), estinguerà il mutuo a lui intestato, del quale la sig.ra è garante, CP_1
e provvederà a cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile a sua cura e spese. Tale accordo patrimoniale deve essere considerato come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto si chiede l'applicazione delle esenzioni ai sensi di legge.
9. Entrambi i ricorrenti provvederanno autonomamente al loro personale mantenimento. 10. Che le parti sono intenzionate ad accertare la validità o meno del proprio matrimonio anche in sede canonica, con eventuali costi a carico della signora (laddove il CP_1 sig. intenda difendersi in tale sede, tali costi saranno a suo carico). 11. I Pt_1 coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli”, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “il signor mpegna CP_2
a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli ed , la somma mensile di euro 430,00 Per_1 Per_2
(quattrocentotrenta/00), € 215,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione
Istat. - il diritto di visita (solo in relazione alla figlia ), fermo restando in Per_2 linea di principio il giorno del mercoledì, potrà essere modificato con il giovedì,
3 nel rispetto degli impegni della madre e della figlia, previa comunicazione da inviare entro la giornata di lunedì e ferme restando le turnazioni lavorative delle parti;
- ciascuna parte pagherà senza ritardi le spese straordinarie previamente concordate dei figli nel momento in cui si dovranno affrontare. Restano ferme tutte le altre condizioni previste nella sentenza di divorzio”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, stanti l'equità e la congruità delle stesse nell'interesse della prole.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 4886/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 7419/2022 del Tribunale di Roma, in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 27.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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