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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7455/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
MA ST, con l'avv. MARTORANA ELENA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
25/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
02/08/1981 e MA ST nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il 03/07/2010 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa familiare sita in Via Ciardi n. 5 a Treviso viene temporaneamente assegnata alla signora
TI, con l'arredo in essa esistente, presso la quale anche i figli manterranno la residenza anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre il 30 settembre 2025, la signora TI
rilascerà la casa ex familiare e si trasferirà in un altro immobile sito nel comune di Treviso. La signora
TI preleverà i propri effetti personali e i coniugi si divideranno di comune accordo gli arredi e tutti gli altri beni mobili presenti nella casa.
3. L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso avranno anche la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a tutte le decisioni su questioni di corrente amministrazione, mentre le decisioni di maggiore rilevanza, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di ciascun figlio. 4. ferma la massima disponibilità dei genitori affinché i bimbi godano il più possibile di entrambi, il papà potrà e dovrà tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dal pomeriggio nel periodo estivo al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso i centri estivi e un giorno alla settimana, dal pomeriggio dopo la scuola fino al mattino successive.
5. Durante le festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie nel primo periodo (dal primo giorno di interruzione delle lezioni al 31 dicembre) e quelle nel secondo periodo (dal 1° gennaio al 6 gennaio), quelle di Pasqua (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, oltre a metà dei giorni di vacanza scolastica in tale periodo), quelle di carnevale (metà dei giorni) e tutte le altre festività previste dal calendario nazionale in modo alternato con ciascun genitore. I giorni di Natale e della Vigilia verranno trascorsi insieme dai genitori con i figli, salvo accordi diversi. Per le festività Natalizie prossime 2024 figli staranno nel primo periodo con la madre e con il padre il secondo. Qualora durante vacanze indicate i genitori lavorassero dei figli si occuperà la babysitter e la relativa spesa verrà divisa al 50% tra i medesimi.
6. Durante le ferie estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Durante l'anno ciascun genitore avrà due settimane, anche non consecutive, a propria disposizione senza i figli e sarà l'altro genitore ad occuparsene in toto.
8. Le parti concordano che, nell'eventualità di una nuova relazione sentimentale, ciascun genitore si impegna a introdurre il/la nuovo/a compagno/a nella vita dei figli con gradualità, tenendo conto della loro età, sensibilità ed esigenze emotive. Tale introduzione dovrà avvenire in un clima di serenità e rispetto, con l'obiettivo prioritario di tutelare il benessere psicologico ed emotivo dei minori.
9. Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00 mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il 10 di ogni mese.
10. I genitori si faranno carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione.
11. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre. 12. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli.
13. La signora TI si impegna a continuare a versare 2/3 della rata mensile del mutuo stipulato con Credit Agricole Friuladria ovvero verserà la somma di € 900,00= mensili fino alla data di rilascio dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2025. Qualora la sig.ra TI dovesse nel frattempo vendere uno degli immobili di sua proprietà verserà per il pagamento del mutuo in questione la minor somma di € 450,00 fino alla data di rilascio dell'immobile. Nel caso in cui il rogito per la vendita fosse successivo al rilascio dell'immobile, il signor si impegna ad assumersi Pt_1
integralmente tutte le obbligazioni nei confronti degli istituti bancari derivanti dai mutui indicati al paragrafo 7 delle premesse del ricorso, a partire dalla data effettiva di rilascio dell'immobile, tenendo indenne la signora TI da ogni pretesa degli Istituti. Il signor rimborserà gli importi versati Pt_1
dalla signora TI per il mutuo con Credit Agricol Friuladria a partire dal 1° gennaio 2025 fino alla data di rilascio dell'immobile.
14. Al fine di risolvere in via transattiva ogni contrasto insorto tra i coniugi e di regolare in modo definitivo la loro situazione economica e patrimoniale — tenendo conto delle somme versate da entrambi per il pagamento delle rate dei mutui contratti, nonché delle spese sostenute per l'arredo dell'immobile e per il mantenimento della famiglia — il signor si impegna a corrispondere alla signora TI, Pt_1
entro la data di rilascio da parte di quest'ultima della casa ex familiare, la somma di € 83.660,00= oltre gli importi che la sig.ra TI verserà per il pagamento dei ratei del mutuo fino alla data di rilascio dell'immobile coniugale.
15. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 25/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7455/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
MA ST, con l'avv. MARTORANA ELENA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
25/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
02/08/1981 e MA ST nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il 03/07/2010 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa familiare sita in Via Ciardi n. 5 a Treviso viene temporaneamente assegnata alla signora
TI, con l'arredo in essa esistente, presso la quale anche i figli manterranno la residenza anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre il 30 settembre 2025, la signora TI
rilascerà la casa ex familiare e si trasferirà in un altro immobile sito nel comune di Treviso. La signora
TI preleverà i propri effetti personali e i coniugi si divideranno di comune accordo gli arredi e tutti gli altri beni mobili presenti nella casa.
3. L'affido dei figli sarà condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso avranno anche la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente a tutte le decisioni su questioni di corrente amministrazione, mentre le decisioni di maggiore rilevanza, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di ciascun figlio. 4. ferma la massima disponibilità dei genitori affinché i bimbi godano il più possibile di entrambi, il papà potrà e dovrà tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dal pomeriggio nel periodo estivo al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso i centri estivi e un giorno alla settimana, dal pomeriggio dopo la scuola fino al mattino successive.
5. Durante le festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie nel primo periodo (dal primo giorno di interruzione delle lezioni al 31 dicembre) e quelle nel secondo periodo (dal 1° gennaio al 6 gennaio), quelle di Pasqua (la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, oltre a metà dei giorni di vacanza scolastica in tale periodo), quelle di carnevale (metà dei giorni) e tutte le altre festività previste dal calendario nazionale in modo alternato con ciascun genitore. I giorni di Natale e della Vigilia verranno trascorsi insieme dai genitori con i figli, salvo accordi diversi. Per le festività Natalizie prossime 2024 figli staranno nel primo periodo con la madre e con il padre il secondo. Qualora durante vacanze indicate i genitori lavorassero dei figli si occuperà la babysitter e la relativa spesa verrà divisa al 50% tra i medesimi.
6. Durante le ferie estive, i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le settimane verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. Durante l'anno ciascun genitore avrà due settimane, anche non consecutive, a propria disposizione senza i figli e sarà l'altro genitore ad occuparsene in toto.
8. Le parti concordano che, nell'eventualità di una nuova relazione sentimentale, ciascun genitore si impegna a introdurre il/la nuovo/a compagno/a nella vita dei figli con gradualità, tenendo conto della loro età, sensibilità ed esigenze emotive. Tale introduzione dovrà avvenire in un clima di serenità e rispetto, con l'obiettivo prioritario di tutelare il benessere psicologico ed emotivo dei minori.
9. Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro
800,00 mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il 10 di ogni mese.
10. I genitori si faranno carico ciascuno del 50% delle spese straordinarie applicando i criteri indicati dal protocollo del Tribunale di Treviso per la loro individuazione e gestione.
11. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre. 12. Le parti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per i figli.
13. La signora TI si impegna a continuare a versare 2/3 della rata mensile del mutuo stipulato con Credit Agricole Friuladria ovvero verserà la somma di € 900,00= mensili fino alla data di rilascio dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2025. Qualora la sig.ra TI dovesse nel frattempo vendere uno degli immobili di sua proprietà verserà per il pagamento del mutuo in questione la minor somma di € 450,00 fino alla data di rilascio dell'immobile. Nel caso in cui il rogito per la vendita fosse successivo al rilascio dell'immobile, il signor si impegna ad assumersi Pt_1
integralmente tutte le obbligazioni nei confronti degli istituti bancari derivanti dai mutui indicati al paragrafo 7 delle premesse del ricorso, a partire dalla data effettiva di rilascio dell'immobile, tenendo indenne la signora TI da ogni pretesa degli Istituti. Il signor rimborserà gli importi versati Pt_1
dalla signora TI per il mutuo con Credit Agricol Friuladria a partire dal 1° gennaio 2025 fino alla data di rilascio dell'immobile.
14. Al fine di risolvere in via transattiva ogni contrasto insorto tra i coniugi e di regolare in modo definitivo la loro situazione economica e patrimoniale — tenendo conto delle somme versate da entrambi per il pagamento delle rate dei mutui contratti, nonché delle spese sostenute per l'arredo dell'immobile e per il mantenimento della famiglia — il signor si impegna a corrispondere alla signora TI, Pt_1
entro la data di rilascio da parte di quest'ultima della casa ex familiare, la somma di € 83.660,00= oltre gli importi che la sig.ra TI verserà per il pagamento dei ratei del mutuo fino alla data di rilascio dell'immobile coniugale.
15. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 25/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Righi