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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 – ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2712 dell'anno 2024 TRA
, nato ad Andria il [...], in [...] genitore esercente la responsabilità Parte_1 su , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Marzano, Controparte_1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 15.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.04.2024 il ricorrente, in qualità di genitore esercente la responsabilità su divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, dopo aver proposto accertamento tecnico Controparte_1 preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto della figlia a beneficiare dell'indennità di frequenza. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio CP_2 richiesto.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri CP_2 requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono. L'indennità di frequenza, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, spetta ai minori degli anni 18, in stato di bisogno economico, nei confronti dei quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore, che frequentino in maniera continua o anche periodica di centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati oppure scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido o centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. Il beneficiario deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che non Parte_2 abbia una ridotta capacità di svolgere i compiti e le funzioni tipici della propria età e che, pertanto, la stessa non possa beneficiare dell'indennità di frequenza. In particolare, il CTU ha evidenziato che “ presenta un profilo cognitivo ai limiti inferiori della Pt_2 norma, con punteggi alla WISC IV che indicano difficoltà in vari ambiti (comprensione verbale, ragionamento visuo-percettivo, memoria di lavoro, velocità di elaborazione). Alla perizia medico-legale mostra un buon rapporto con i pari, orientamento temporale e spaziale nella norma, eloquio sciolto e comprensibile. Non ci sono prove di disabilità motorie o relazionali significative.
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Durante il periodo di frequenza anni 2021-23 presso il Centro Diurno Socio-educativo per minori Per_1
ha beneficiato di interventi educativi e riabilitativi mirati, utilizzando strumenti compensativi e Pt_2 dispensativi per affrontare le sue difficoltà specifiche. Questi interventi hanno portato a miglioramenti significativi nel metodo di studio e nelle relazioni sociali. Sono stati forniti:
Software specifici per DSA;
Training riabilitativo per lettura e scrittura;
Strumenti compensativi (sintesi vocale, calcolatrice, videoscrittura con correttore ortografico, tabelle dei verbi, formule matematiche, ecc.);
Misure dispensative adeguate, nel rispetto delle linee guida per i DSA. La ragazza ha mostrato un graduale miglioramento nella gestione degli strumenti compensativi, nell'acquisizione di strategie di apprendimento e nel potenziamento delle capacità di autoregolazione. Inoltre, ha evidenziato un buon livello di interazione sociale e una progressiva crescita nella gestione dell'autonomia personale e relazionale” (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia). Lo stesso ha poi concluso che “Alla luce dell'analisi clinica e documentale, non si rilevano elementi tali da giustificare il riconoscimento dell'Indennità di Frequenza. Infatti la paziente presenta un profilo cognitivo ai limiti della norma: le difficoltà specifiche nell'apprendimento vengono adeguatamente supportate da misure compensative e dispensative. L'inserimento scolastico e sociale appare adeguato, con progressi significativi nel tempo. Non si riscontrano elementi che configurino una compromissione tale da determinare una condizione di invalidità ai fini del riconoscimento dell'indennità richiesta” (cfr. CTU in atti, alla quale si rinvia). Ebbene, le conclusioni rassegnate dal Consulente appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, dal momento che il CTU ha dimostrato di aver valutato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, le condizioni obiettive della ed i miglioramenti dalla stessa riportati Pt_1 a seguito degli interventi terapeutici a cui è stata sottoposta. Dunque, le valutazioni sopra riportate sono inidonee ad integrare il requisito sanitario utile per ottenere la provvidenza richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della parte ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la dichiarazione CP_2 di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04.04.2024 da
[...]
, in qualità di genitore esercente la responsabilità su nei confronti dell' , Parte_1 Parte_2 CP_2 rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_2
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2 Così deciso in Trani il 15.09.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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