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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3959/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGIOVANNI UGO , elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANGIOVANNI UGO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA ROSA ALBA , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S. GOTTARDO, 91 20900 MONZA presso il difensore avv.
NUNZIATA ROSA ALBA
OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “annullarsi o revocarsi il D.I. n. 3155 / 2022 del 22.09.2022 emesso dal Tribunale di
Como per i motivi di cui alle lettere B) e C); rigettare in ogni caso la domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla lettera B) e, rigettarsi in ogni caso la domanda, previo accertamento dell'inadempimento parziale di cui al motivo sub C). Con riserva di azione per risarcimento danni in separata sede. Con richiesta di rigetto, sin in questa sede e comunque, della istanza di provvisoria esecuzione perché il giudizio è di pronta soluzione, nonché l'opposizione fondata su prova scritta;
condannare parte opposta alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge, in favore dell'avvocato Ugo Sangiovanni, antistatario.”
Per l'opposta: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte:
In via preliminare: • per i motivi esposti, accertata la mancanza di prova scritta e di pronta soluzione dell'opposizione promossa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
1355/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21.09.2022 e pubblicato il 22.09.2022. In via
pagina 1 di 6 principale: • per i motivi esposti accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.; • per i motivi esposti respingere l'opposizione e le domande tutte avanzate da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto nulle, inammissibili, generiche nonché infondate in fatto e diritto e per l'effetto • condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento a favore di ON S.p.a. Milano della somma ad oggi ancora dovuta (tenendo conto dell'acconto di euro 60.000,00 già corrisposto), di euro 158.403,85 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
09.10.02 dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso: • condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella diversa che sarà liquidata, anche in via equitativa, dal
Tribunale adito.
Il tutto con vittoria di spese legali anche in relazione alla fase monitoria.”
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio ON S.p.a. Milano al fine di ottenere la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3155/2022, emesso dal Tribunale di Como il 22.09.2022 a favore di ON S.p.a.
Milano per l'importo complessivo di € 218.403,85 oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fornitura di materiali edili esplicitati nelle fatture nn. 4998 del 30.04.2021, 5789 del 21.05.2021, 6051 del 28.05.2021, 10092 del 09.09.2021, 10093 del 09.09.2021, 10094 del 09.09.2021, 10098 del
09.09.2021 e 10826 del 29.09.2021 più rispettivi DDT. A sostegno dell'opposizione ha Parte_1
dedotto che:
- in data 30.09.2022 aveva corrisposto a ON S.p.a. Milano, l'importo di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di acconto;
- in data 5.10.2022. la aveva inviato, a mezzo email al rappresentante della ON S.p.a. Parte_1
Milano una proposta di accordo con relativo piano di rientro che prevedeva il pagamento di € 10.000 mensili a mezzo di assegni, per i successivi cinque mesi con la promessa di formulare un ulteriore piano di rientro per la somma residua entro il 20.04.2023. In cambio aveva chiesto a Parte_1
ON S.p.a. Milano di rinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo n. 3155/2022;
- in data 19.10.2022 il legale rappresentante pro tempore della , su invito della società Parte_1
ON S.p.a. Milano, si era recato presso la loro sede a Como, per pagare, in via transattiva, secondo le modalità proposte e nell'occasione, ON S.p.a. Milano aveva accettato gli assegni da €
10.000 con la conferma, intervenuta tra i due legali rappresentanti, e , di rispettare anche i CP_2 CP_3
contenuti delle scritture private, con espresso riferimento al “ritiro del decreto ingiuntivo”;
pagina 2 di 6 - in data 20.10.2022 non avendo ricevuto alcuna quietanza o atto confermativo degli accordi presi il giorno precedente, aveva inviato a ON S.p.a. Milano una dichiarazione sottoscritta in cui si specificava quanto concordato, ossia che era debitrice nei confronti ON S.p.a. Milano Parte_1 per la somma di € 218.403,85, che aveva consegnato titoli in acconto per € 60.000 e si Parte_1
impegnava a proporre il nuovo piano di rientro entro Aprile 2023, chiedendo altresì conferma della rinuncia di ON S.p.a. Milano al decreto ingiuntivo 1355/2022;
- lo stesso giorno ON S.p.a. Milano aveva risposto confermando la propria disponibilità a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo, senza rinunciarvi, a condizione che il pagamento di tutti i titoli sarebbe andato a buon fine e che entro i termini pattuiti avrebbe formulato una proposta Parte_1
soddisfacente di rientro del credito residuo;
- dunque, sarebbe intervenuto un accordo transattivo;
- il materiale fornito da ON S.p.a. Milano, in ogni caso non sarebbe stato conforme all'ordine del
17.12.2020 in quanto lo spessore delle facciate esterne dei pannelli consegnati sarebbero di 0,38 mm anziché di 0,50 mm come richiesto, mentre le facciate interne sarebbero di 0,27 mm invece che di 0,40 mm;
- tali contestazioni sarebbero state mosse dai legali dell'impresa committente per la quale Parte_1 aveva aderito all'offerta dei suddetti materiali, con lettera del 12.10.2021.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese.
Tempestivamente costituita in giudizio, l'opposta ha dedotto che:
- alcuna contestazione in merito alla suddetta fornitura è mai stata formulata da prima del Parte_1
presente giudizio;
- nonostante la consegna sia stata eseguita regolarmente si è resa inadempiente e così è stato Parte_1
anche dopo il sollecito di pagamento inviato con pec del 07.04.2022;
- solo a seguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, prendeva contatti direttamente Parte_1
con ON S.p.a. Milano per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia e corrispondeva con assegno in data 30.09.2022 la somma di euro 10.000,00 a titolo di acconto per poi consegnare altri cinque assegni di € 10.000,00 ciascuno datati rispettivamente 31.10.2022, 30.11.2022,
28.02.2023, 31.03.2023 e 30.04.2023 impegnandosi a proporre prima della scadenza dell'ultimo assegno un ulteriore piano di rientro per il residuo dovuto e chiedendo di rinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo;
- con mail del 19.10.2022 inviata a ON S.p.a. Milano, si riconosceva espressamente Parte_1
debitrice del complessivo importo di € 218.403,85, dando atto di aver consegnato titoli in acconto per pagina 3 di 6 complessivi € 60.000,00 ed impegnandosi nuovamente a proporre un nuovo piano di rientro per il residuo nel mese di aprile 2023;
- con mail del 20.10.2022 ON S.p.a. Milano, in persona del Dott. Controparte_4
comunicava a la propria disponibilità a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo, a Parte_1
condizione che tutti i titoli consegnati venissero realmente incassati e che prima della scadenza dell'ultimo titolo venisse proposto un nuovo piano di rientro, come proposto dalla stessa Parte_1
Nella medesima mail si specificava però che, come da precedenti intese, il decreto ingiuntivo sarebbe rimasto pienamente valido ed efficace non potendo, ovviamente, ON S.p.a. rinunciarvi in assenza dell'integrale pagamento del dovuto;
- con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec in data 31.10.2022, conveniva Parte_1
quindi in giudizio ON S.p.a. Milano innanzi all'intestato Tribunale per vedere annullato il decreto ingiuntivo in oggetto;
- ad oggi, ha quindi corrisposto il minor importo di € 60.000,00, risultando quindi ancora Parte_1
debitrice di ON S.p.a. Milano, a titolo di capitale, del complessivo importo di € 158.403,85.
L'opposta ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in via principale l'avvenuta decadenza dell'opponente dal diritto di garanzia ex art. 1495
c.c., il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda in essa contenuta, con conseguente condanna al pagamento del credito residuo per l'importo di € 158.403,85, oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 5.000,00.
- All'udienza del 17.05.2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c per un importo di € 120.000,00 che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere all'opposta secondo un piano rateale concordato tra le parti.
- All'udienza del 12.07.2023 il giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 29.11.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
- Con ordinanza del 30.11.2023 il giudice ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e ha fissato l'udienza del 16.01.2024 per la precisazione delle conclusioni, a sua volta rinviata dall'odierno giudice all'udienza del 13.02.2024.
- All'udienza del 13.02.2024, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
L'opponente ha agito in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei propri Parte_1 confronti adducendo in primo luogo un intervenuto accordo transattivo con l'opposta e in secondo luogo la scoperta di vizi relativi ai materiali consegnati che darebbero luogo a inadempimento parziale.
pagina 4 di 6 Quanto all'invocato accordo transattivo, non emerge dagli atti il perfezionamento di tale accordo né tantomeno la volontà dell'opposta di rinunciare al decreto ingiuntivo, così come richiesto dall'opponente in sede di proposta, ma piuttosto una disponibilità a “non metterlo in esecuzione” e “a condizione che il pagamento di tutti i titoli a noi consegnati vada a buon fine e che, prima della scadenza dell'ultimo titolo, formuliate un piano di rientro satisfattivo del nostro intero credito, oltre interessi e spese legali.”. Si rammenta a tal proposito l'art. 1327 co. 5 c.c. ai sensi del quale “un accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. Stante dunque la non conformità del riscontro alla proposta avanzata e l'assenza tra gli atti di causa dell'accettazione da parte di
[...]
della controproposta avanzata da ON S.p.a. Milano, appare chiaro che non possa essersi Pt_1
configurato alcun accordo transattivo.Venendo poi alla fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo, va premesso innanzitutto in tema di responsabilità contrattuale, che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la “fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che abbia acquistato del materiale edilizio da ON Parte_1
S.p.a. Milano. L'opponente ha infatti espressamente riconosciuto il proprio debito allegando una proposta transattiva in cui si dichiarava debitrice della somma di € 218.403,85 e nondimeno non ha mai contestato le fatture poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo. A fronte di quanto sopra, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, mentre la società opponente, non ha di fatto contestato né la fonte dell'obbligazione né l'esistenza del credito, limitandosi ad allegare genericamente l'esistenza di alcune difformità inerenti alle misure dei materiali consegnati, astrattamente contenute in alcune comunicazioni, tramite SMS, non sufficienti a provare tali vizi. Né tantomeno può ritenersi sufficiente la perizia tecnica relativa alla stima dei costi di eliminazione di vizi sulla ristrutturazione di due capannoni, dalla quale non emerge alcun collegamento con i materiali che di fatto ON S.p.a. Milano aveva consegnato a È rimasta dunque Parte_1 priva di riscontro probatorio l'allegazione dell'opponente da cui si dovrebbe evincere l'inadempimento di parte opposta.
Risulta infine pacifico tra le parti che abbia corrisposto a ON S.p.a. Milano a titolo di Parte_1 acconto, la somma di € 60.000,00 che pertanto deve essere detratta dal credito di € 218.403,85 oggetto del decreto ingiuntivo.
Si ritiene dunque fondato il credito vantato dall'odierna opposta e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo del credito originario.
pagina 5 di 6 Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché non vi è evidenza del fatto che l'opponente abbia agito in mala fede o con colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo 1355/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21.09.2022;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Parte_1
€ 158.403,85 oltre interessi in favore di ON S.p.a. Milano in persona del legale rappresentante pro tempore;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sopportate da ON S.p.a. Milano nel presente procedimento , spese che liquida in €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Como, 29 maggio 2025 Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3959/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANGIOVANNI UGO , elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SANGIOVANNI UGO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA ROSA ALBA , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S. GOTTARDO, 91 20900 MONZA presso il difensore avv.
NUNZIATA ROSA ALBA
OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “annullarsi o revocarsi il D.I. n. 3155 / 2022 del 22.09.2022 emesso dal Tribunale di
Como per i motivi di cui alle lettere B) e C); rigettare in ogni caso la domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla lettera B) e, rigettarsi in ogni caso la domanda, previo accertamento dell'inadempimento parziale di cui al motivo sub C). Con riserva di azione per risarcimento danni in separata sede. Con richiesta di rigetto, sin in questa sede e comunque, della istanza di provvisoria esecuzione perché il giudizio è di pronta soluzione, nonché l'opposizione fondata su prova scritta;
condannare parte opposta alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge, in favore dell'avvocato Ugo Sangiovanni, antistatario.”
Per l'opposta: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte:
In via preliminare: • per i motivi esposti, accertata la mancanza di prova scritta e di pronta soluzione dell'opposizione promossa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
1355/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21.09.2022 e pubblicato il 22.09.2022. In via
pagina 1 di 6 principale: • per i motivi esposti accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.; • per i motivi esposti respingere l'opposizione e le domande tutte avanzate da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto nulle, inammissibili, generiche nonché infondate in fatto e diritto e per l'effetto • condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento a favore di ON S.p.a. Milano della somma ad oggi ancora dovuta (tenendo conto dell'acconto di euro 60.000,00 già corrisposto), di euro 158.403,85 o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
09.10.02 dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso: • condannare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella diversa che sarà liquidata, anche in via equitativa, dal
Tribunale adito.
Il tutto con vittoria di spese legali anche in relazione alla fase monitoria.”
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio ON S.p.a. Milano al fine di ottenere la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3155/2022, emesso dal Tribunale di Como il 22.09.2022 a favore di ON S.p.a.
Milano per l'importo complessivo di € 218.403,85 oltre agli interessi e spese legali, in relazione alla fornitura di materiali edili esplicitati nelle fatture nn. 4998 del 30.04.2021, 5789 del 21.05.2021, 6051 del 28.05.2021, 10092 del 09.09.2021, 10093 del 09.09.2021, 10094 del 09.09.2021, 10098 del
09.09.2021 e 10826 del 29.09.2021 più rispettivi DDT. A sostegno dell'opposizione ha Parte_1
dedotto che:
- in data 30.09.2022 aveva corrisposto a ON S.p.a. Milano, l'importo di € 10.000,00 a Parte_1
titolo di acconto;
- in data 5.10.2022. la aveva inviato, a mezzo email al rappresentante della ON S.p.a. Parte_1
Milano una proposta di accordo con relativo piano di rientro che prevedeva il pagamento di € 10.000 mensili a mezzo di assegni, per i successivi cinque mesi con la promessa di formulare un ulteriore piano di rientro per la somma residua entro il 20.04.2023. In cambio aveva chiesto a Parte_1
ON S.p.a. Milano di rinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo n. 3155/2022;
- in data 19.10.2022 il legale rappresentante pro tempore della , su invito della società Parte_1
ON S.p.a. Milano, si era recato presso la loro sede a Como, per pagare, in via transattiva, secondo le modalità proposte e nell'occasione, ON S.p.a. Milano aveva accettato gli assegni da €
10.000 con la conferma, intervenuta tra i due legali rappresentanti, e , di rispettare anche i CP_2 CP_3
contenuti delle scritture private, con espresso riferimento al “ritiro del decreto ingiuntivo”;
pagina 2 di 6 - in data 20.10.2022 non avendo ricevuto alcuna quietanza o atto confermativo degli accordi presi il giorno precedente, aveva inviato a ON S.p.a. Milano una dichiarazione sottoscritta in cui si specificava quanto concordato, ossia che era debitrice nei confronti ON S.p.a. Milano Parte_1 per la somma di € 218.403,85, che aveva consegnato titoli in acconto per € 60.000 e si Parte_1
impegnava a proporre il nuovo piano di rientro entro Aprile 2023, chiedendo altresì conferma della rinuncia di ON S.p.a. Milano al decreto ingiuntivo 1355/2022;
- lo stesso giorno ON S.p.a. Milano aveva risposto confermando la propria disponibilità a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo, senza rinunciarvi, a condizione che il pagamento di tutti i titoli sarebbe andato a buon fine e che entro i termini pattuiti avrebbe formulato una proposta Parte_1
soddisfacente di rientro del credito residuo;
- dunque, sarebbe intervenuto un accordo transattivo;
- il materiale fornito da ON S.p.a. Milano, in ogni caso non sarebbe stato conforme all'ordine del
17.12.2020 in quanto lo spessore delle facciate esterne dei pannelli consegnati sarebbero di 0,38 mm anziché di 0,50 mm come richiesto, mentre le facciate interne sarebbero di 0,27 mm invece che di 0,40 mm;
- tali contestazioni sarebbero state mosse dai legali dell'impresa committente per la quale Parte_1 aveva aderito all'offerta dei suddetti materiali, con lettera del 12.10.2021.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese.
Tempestivamente costituita in giudizio, l'opposta ha dedotto che:
- alcuna contestazione in merito alla suddetta fornitura è mai stata formulata da prima del Parte_1
presente giudizio;
- nonostante la consegna sia stata eseguita regolarmente si è resa inadempiente e così è stato Parte_1
anche dopo il sollecito di pagamento inviato con pec del 07.04.2022;
- solo a seguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, prendeva contatti direttamente Parte_1
con ON S.p.a. Milano per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia e corrispondeva con assegno in data 30.09.2022 la somma di euro 10.000,00 a titolo di acconto per poi consegnare altri cinque assegni di € 10.000,00 ciascuno datati rispettivamente 31.10.2022, 30.11.2022,
28.02.2023, 31.03.2023 e 30.04.2023 impegnandosi a proporre prima della scadenza dell'ultimo assegno un ulteriore piano di rientro per il residuo dovuto e chiedendo di rinunciare ad azionare il decreto ingiuntivo;
- con mail del 19.10.2022 inviata a ON S.p.a. Milano, si riconosceva espressamente Parte_1
debitrice del complessivo importo di € 218.403,85, dando atto di aver consegnato titoli in acconto per pagina 3 di 6 complessivi € 60.000,00 ed impegnandosi nuovamente a proporre un nuovo piano di rientro per il residuo nel mese di aprile 2023;
- con mail del 20.10.2022 ON S.p.a. Milano, in persona del Dott. Controparte_4
comunicava a la propria disponibilità a non mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo, a Parte_1
condizione che tutti i titoli consegnati venissero realmente incassati e che prima della scadenza dell'ultimo titolo venisse proposto un nuovo piano di rientro, come proposto dalla stessa Parte_1
Nella medesima mail si specificava però che, come da precedenti intese, il decreto ingiuntivo sarebbe rimasto pienamente valido ed efficace non potendo, ovviamente, ON S.p.a. rinunciarvi in assenza dell'integrale pagamento del dovuto;
- con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec in data 31.10.2022, conveniva Parte_1
quindi in giudizio ON S.p.a. Milano innanzi all'intestato Tribunale per vedere annullato il decreto ingiuntivo in oggetto;
- ad oggi, ha quindi corrisposto il minor importo di € 60.000,00, risultando quindi ancora Parte_1
debitrice di ON S.p.a. Milano, a titolo di capitale, del complessivo importo di € 158.403,85.
L'opposta ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e in via principale l'avvenuta decadenza dell'opponente dal diritto di garanzia ex art. 1495
c.c., il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda in essa contenuta, con conseguente condanna al pagamento del credito residuo per l'importo di € 158.403,85, oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 5.000,00.
- All'udienza del 17.05.2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c per un importo di € 120.000,00 che l'opponente avrebbe dovuto corrispondere all'opposta secondo un piano rateale concordato tra le parti.
- All'udienza del 12.07.2023 il giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 29.11.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
- Con ordinanza del 30.11.2023 il giudice ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e ha fissato l'udienza del 16.01.2024 per la precisazione delle conclusioni, a sua volta rinviata dall'odierno giudice all'udienza del 13.02.2024.
- All'udienza del 13.02.2024, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
L'opponente ha agito in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei propri Parte_1 confronti adducendo in primo luogo un intervenuto accordo transattivo con l'opposta e in secondo luogo la scoperta di vizi relativi ai materiali consegnati che darebbero luogo a inadempimento parziale.
pagina 4 di 6 Quanto all'invocato accordo transattivo, non emerge dagli atti il perfezionamento di tale accordo né tantomeno la volontà dell'opposta di rinunciare al decreto ingiuntivo, così come richiesto dall'opponente in sede di proposta, ma piuttosto una disponibilità a “non metterlo in esecuzione” e “a condizione che il pagamento di tutti i titoli a noi consegnati vada a buon fine e che, prima della scadenza dell'ultimo titolo, formuliate un piano di rientro satisfattivo del nostro intero credito, oltre interessi e spese legali.”. Si rammenta a tal proposito l'art. 1327 co. 5 c.c. ai sensi del quale “un accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. Stante dunque la non conformità del riscontro alla proposta avanzata e l'assenza tra gli atti di causa dell'accettazione da parte di
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della controproposta avanzata da ON S.p.a. Milano, appare chiaro che non possa essersi Pt_1
configurato alcun accordo transattivo.Venendo poi alla fondatezza del credito oggetto del decreto ingiuntivo, va premesso innanzitutto in tema di responsabilità contrattuale, che il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la “fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).Nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti che abbia acquistato del materiale edilizio da ON Parte_1
S.p.a. Milano. L'opponente ha infatti espressamente riconosciuto il proprio debito allegando una proposta transattiva in cui si dichiarava debitrice della somma di € 218.403,85 e nondimeno non ha mai contestato le fatture poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo. A fronte di quanto sopra, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto ai propri oneri probatori e di allegazione, mentre la società opponente, non ha di fatto contestato né la fonte dell'obbligazione né l'esistenza del credito, limitandosi ad allegare genericamente l'esistenza di alcune difformità inerenti alle misure dei materiali consegnati, astrattamente contenute in alcune comunicazioni, tramite SMS, non sufficienti a provare tali vizi. Né tantomeno può ritenersi sufficiente la perizia tecnica relativa alla stima dei costi di eliminazione di vizi sulla ristrutturazione di due capannoni, dalla quale non emerge alcun collegamento con i materiali che di fatto ON S.p.a. Milano aveva consegnato a È rimasta dunque Parte_1 priva di riscontro probatorio l'allegazione dell'opponente da cui si dovrebbe evincere l'inadempimento di parte opposta.
Risulta infine pacifico tra le parti che abbia corrisposto a ON S.p.a. Milano a titolo di Parte_1 acconto, la somma di € 60.000,00 che pertanto deve essere detratta dal credito di € 218.403,85 oggetto del decreto ingiuntivo.
Si ritiene dunque fondato il credito vantato dall'odierna opposta e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo del credito originario.
pagina 5 di 6 Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché non vi è evidenza del fatto che l'opponente abbia agito in mala fede o con colpa grave.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo 1355/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 21.09.2022;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Parte_1
€ 158.403,85 oltre interessi in favore di ON S.p.a. Milano in persona del legale rappresentante pro tempore;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sopportate da ON S.p.a. Milano nel presente procedimento , spese che liquida in €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Como, 29 maggio 2025 Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
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