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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 806 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Sant'Omero (TE) alla via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI
(c.f. ) fax 086188602 che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f.: ; p.e.c. C.F._3
t) ed (c.f.: Email_2 Controparte_2
), giusta procura generale alle liti per atto del dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo ( fax: 0861 336419). Il CP_1 sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_2
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione per assenza a visita di revisione operata dall' nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_1
poiché infondata e fatto e diritto per i motivi esposti;
[...] 2) Conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione n. 15026953 in CP_1 favore della Sig.ra e alla corresponsione alla stessa di tutti i ratei non corrisposti Pt_1 dalla mensilità di febbraio 2023 fino alla data della eventuale visita di revisione oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice Unico del Lavoro –
- Rigettare l'avverso ricorso perché illegittimo e/o infondato o, in ogni caso, indimostrato.
- Con condanna della ricorrente alle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 8.4.2025 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la illegittimità della sospensione della prestazione pensionistica avvenuta a febbraio 2023, senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione preventiva, ed ottenere il ripristino della prestazione n. 15026953 ed il pagamento dei ratei non corrisposti da febbraio 2023 fino alla visita di revisione.
A sostegno della domanda rappresentava che dal mese di aprile dell'anno 2010 veniva riconosciuta soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex art. 1
L. 18/80 e che dal febbraio 2023 aveva subito la sospensione della prestazione pensionistica, senza ricevere alcun invito a visita di revisione e senza alcuna comunicazione preventiva, sottolineando come la sospensione non consentiva nemmeno la riproposizione di una eventuale nuova domanda amministrativa.
Deduceva la illegittimità della suddetta sospensione, nonostante la presenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione.
Concludeva, dunque, come sopra trascritto.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1 il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, sottolineava come fosse stata sospesa solo la erogazione della indennità di accompagnamento, riconosciuta nel 2020 insieme alla inabilità civile, atteso che dal 2022 la prestazione di inabilità era stata trasformata al compimento dei 67 anni in importo assegno sociale, rilevando, invece, la erroneità al riferimento contenuto nel ricorso alla pensione n.
15026953, che identificava l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che era
2 regolarmente erogato alla ricorrente e che era prestazione assolutamente diversa dalla prestazione di invalidità civile. Quanto al merito della causa sottolineava che l' aveva CP_1 invitato la ricorrente a visita di revisione con lettera del 17.1.2023, e che a seguito della sua ingiustificata assenza, ne veniva disposta la sospensione. Rilevava che dai verbali dei quali doveva essere in possesso la ricorrente, si evinceva che sia l'indennità di accompagnamento, che lo status di handicap grave ex lege 104/1992, fossero soggetti a revisione, così come – nei verbali – fosse altresì riportata la scadenza dei riconoscimenti sanitari. Aggiungeva che dalle schermate in atti emergeva che la ricorrente avesse cambiato indirizzo di residenza senza comunicarlo all' (così disattendendo il dovere di collaborazione con l'Istituto), motivo CP_1 per il quale non aveva ricevuto l'invito del 17.1.2023, né si era preoccupata del motivo per il quale non veniva convocata a visita. Per tale ragione le erano stati inviati due verbali di sospensione, datati 4.2.2023, uno relativo all'indennità di accompagnamento, l'altro per la legge 104/92.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del
24.6.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione della prestazione pensionistica, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione a visita di revisione, e di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva.
Nelle conclusioni del ricorso la ricorrente indica la prestazione n. 15026953, chiedendone il ripristino.
L' si è costituito in giudizio precisando che il riferimento alla prestazione n. CP_1
15026953 sia errato, ed assumendo la infondatezza della domanda, in ragione della omessa collaborazione da parte della ricorrente, nel non aver comunicato il proprio cambio di residenza, motivo della mancata percezione della comunicazione a visita, e di non essersi preoccupata della mancata convocazione a visita di revisione, nel termine di scadenza indicato nei verbali sanitari.
3 Prima di passare al merito della controversia, è necessario precisare la prestazione sanitaria per la quale è stata disposta la sospensione di pagamento.
Dai documenti di causa (cfr. doc. 1 fas. ric.) risulta che la ricorrente sia titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, categoria IO n. 15026953 che, però, non è stato inciso dalla sospensione per cui è causa, sicchè la indicazione contenuta nel ricorso appare sotto tale profilo errata. Al riguardo, valga rilevare che la parte ricorrente si è limitata a depositare solo il prospetto delle prestazioni riconosciute, senza depositare i verbali sanitari di riconoscimento delle prestazioni sanitarie oggetto del contendere, il che avrebbe anche permesso di comprendere la data di revisione eventualmente prevista. La medesima lacuna documentale è stata integrata dall'ente previdenziale resistente che avrebbe avuto, invece, tutto l'interesse a provare la data di scadenza della revisione.
Le prestazioni sanitarie sospese sono, invece, l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ex lege 104/1992, rispetto alle quali, come detto, mancano i relativi verbali di accertamento.
Ed è, dunque, rispetto a tali prestazioni che è necessario esaminare il merito della domanda.
Non essendo stati prodotti i verbali sanitari di accertamento, non è dato conoscere la scadenza del periodo di riconoscimento o l'eventuale data prevista per la revisione.
Quello che, però, è possibile accertare è che la sospensione della prestazione pensionistica
è avvenuta senza che fosse stato garantito il perfezionamento della comunicazione di invito a visita di revisione nei confronti della ricorrente.
L' , infatti, ha depositato la lettera del 17.1.2023 con cui invitava la ricorrente alla CP_1 visita di revisione per il giorno 3.2.2023, ma senza produrre l'avviso di ricevimento, sicchè non vi è alcuna prova del suo invio ed a maggior ragione della sua ricezione.
Le medesime considerazioni riguardano le lettere del 4.2.2023 con cui sono state sospese, rispettivamente, l'indennità di accompagnamento e la prestazione ex legge n. 104/1992, rispetto alle quali non risultano prodotte le relative relate di notifica.
Appare, dunque, evidente che la ricorrente non abbia avuto alcuna regolare comunicazione dell'invito a revisione.
Né è possibile contestare alla pensionata la mancata collaborazione nei confronti dell' , in quanto la ricorrente non ha cambiato il proprio indirizzo di residenza, essendo, CP_1 al contrario, la variazione dell'indirizzo, da via Roma n. 67 a via Bruni 5, il frutto di una variazione toponomastica stradale, rispetto alla quale non vi era alcun onere di
4 comunicazione, essendo una variazione non dipendente dalla ricorrente e, dunque, alla stessa non certo imputabile nei confronti dell' . CP_1
In conclusione, la domanda merita accoglimento, con conseguente diritto della ricorrente al ripristino della prestazione pensionistica oggetto di illegittima sospensione.
Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e liquidate secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa e la decisione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 806/2025 così provvede:
• Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione pensionistica relativa alla indennità di accompagnamento e quella riconosciuta ai sensi della CP_ legge n. 104/1992 e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio a far data dell'avvenuta revoca e fino alla definizione dell'iter di revisione, nell'ambito del quale verificare la sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti;
• Condanna l' a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 24/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Sant'Omero (TE) alla via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI
(c.f. ) fax 086188602 che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f.: ; p.e.c. C.F._3
t) ed (c.f.: Email_2 Controparte_2
), giusta procura generale alle liti per atto del dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo ( fax: 0861 336419). Il CP_1 sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_2
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della prestazione per assenza a visita di revisione operata dall' nei confronti della Sig.ra CP_1 Pt_1
poiché infondata e fatto e diritto per i motivi esposti;
[...] 2) Conseguentemente condannare l' al ripristino della prestazione n. 15026953 in CP_1 favore della Sig.ra e alla corresponsione alla stessa di tutti i ratei non corrisposti Pt_1 dalla mensilità di febbraio 2023 fino alla data della eventuale visita di revisione oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - Giudice Unico del Lavoro –
- Rigettare l'avverso ricorso perché illegittimo e/o infondato o, in ogni caso, indimostrato.
- Con condanna della ricorrente alle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 8.4.2025 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la illegittimità della sospensione della prestazione pensionistica avvenuta a febbraio 2023, senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione preventiva, ed ottenere il ripristino della prestazione n. 15026953 ed il pagamento dei ratei non corrisposti da febbraio 2023 fino alla visita di revisione.
A sostegno della domanda rappresentava che dal mese di aprile dell'anno 2010 veniva riconosciuta soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex art. 1
L. 18/80 e che dal febbraio 2023 aveva subito la sospensione della prestazione pensionistica, senza ricevere alcun invito a visita di revisione e senza alcuna comunicazione preventiva, sottolineando come la sospensione non consentiva nemmeno la riproposizione di una eventuale nuova domanda amministrativa.
Deduceva la illegittimità della suddetta sospensione, nonostante la presenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione.
Concludeva, dunque, come sopra trascritto.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1 il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, sottolineava come fosse stata sospesa solo la erogazione della indennità di accompagnamento, riconosciuta nel 2020 insieme alla inabilità civile, atteso che dal 2022 la prestazione di inabilità era stata trasformata al compimento dei 67 anni in importo assegno sociale, rilevando, invece, la erroneità al riferimento contenuto nel ricorso alla pensione n.
15026953, che identificava l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che era
2 regolarmente erogato alla ricorrente e che era prestazione assolutamente diversa dalla prestazione di invalidità civile. Quanto al merito della causa sottolineava che l' aveva CP_1 invitato la ricorrente a visita di revisione con lettera del 17.1.2023, e che a seguito della sua ingiustificata assenza, ne veniva disposta la sospensione. Rilevava che dai verbali dei quali doveva essere in possesso la ricorrente, si evinceva che sia l'indennità di accompagnamento, che lo status di handicap grave ex lege 104/1992, fossero soggetti a revisione, così come – nei verbali – fosse altresì riportata la scadenza dei riconoscimenti sanitari. Aggiungeva che dalle schermate in atti emergeva che la ricorrente avesse cambiato indirizzo di residenza senza comunicarlo all' (così disattendendo il dovere di collaborazione con l'Istituto), motivo CP_1 per il quale non aveva ricevuto l'invito del 17.1.2023, né si era preoccupata del motivo per il quale non veniva convocata a visita. Per tale ragione le erano stati inviati due verbali di sospensione, datati 4.2.2023, uno relativo all'indennità di accompagnamento, l'altro per la legge 104/92.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del
24.6.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità della sospensione della prestazione pensionistica, assumendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione a visita di revisione, e di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva.
Nelle conclusioni del ricorso la ricorrente indica la prestazione n. 15026953, chiedendone il ripristino.
L' si è costituito in giudizio precisando che il riferimento alla prestazione n. CP_1
15026953 sia errato, ed assumendo la infondatezza della domanda, in ragione della omessa collaborazione da parte della ricorrente, nel non aver comunicato il proprio cambio di residenza, motivo della mancata percezione della comunicazione a visita, e di non essersi preoccupata della mancata convocazione a visita di revisione, nel termine di scadenza indicato nei verbali sanitari.
3 Prima di passare al merito della controversia, è necessario precisare la prestazione sanitaria per la quale è stata disposta la sospensione di pagamento.
Dai documenti di causa (cfr. doc. 1 fas. ric.) risulta che la ricorrente sia titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, categoria IO n. 15026953 che, però, non è stato inciso dalla sospensione per cui è causa, sicchè la indicazione contenuta nel ricorso appare sotto tale profilo errata. Al riguardo, valga rilevare che la parte ricorrente si è limitata a depositare solo il prospetto delle prestazioni riconosciute, senza depositare i verbali sanitari di riconoscimento delle prestazioni sanitarie oggetto del contendere, il che avrebbe anche permesso di comprendere la data di revisione eventualmente prevista. La medesima lacuna documentale è stata integrata dall'ente previdenziale resistente che avrebbe avuto, invece, tutto l'interesse a provare la data di scadenza della revisione.
Le prestazioni sanitarie sospese sono, invece, l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ex lege 104/1992, rispetto alle quali, come detto, mancano i relativi verbali di accertamento.
Ed è, dunque, rispetto a tali prestazioni che è necessario esaminare il merito della domanda.
Non essendo stati prodotti i verbali sanitari di accertamento, non è dato conoscere la scadenza del periodo di riconoscimento o l'eventuale data prevista per la revisione.
Quello che, però, è possibile accertare è che la sospensione della prestazione pensionistica
è avvenuta senza che fosse stato garantito il perfezionamento della comunicazione di invito a visita di revisione nei confronti della ricorrente.
L' , infatti, ha depositato la lettera del 17.1.2023 con cui invitava la ricorrente alla CP_1 visita di revisione per il giorno 3.2.2023, ma senza produrre l'avviso di ricevimento, sicchè non vi è alcuna prova del suo invio ed a maggior ragione della sua ricezione.
Le medesime considerazioni riguardano le lettere del 4.2.2023 con cui sono state sospese, rispettivamente, l'indennità di accompagnamento e la prestazione ex legge n. 104/1992, rispetto alle quali non risultano prodotte le relative relate di notifica.
Appare, dunque, evidente che la ricorrente non abbia avuto alcuna regolare comunicazione dell'invito a revisione.
Né è possibile contestare alla pensionata la mancata collaborazione nei confronti dell' , in quanto la ricorrente non ha cambiato il proprio indirizzo di residenza, essendo, CP_1 al contrario, la variazione dell'indirizzo, da via Roma n. 67 a via Bruni 5, il frutto di una variazione toponomastica stradale, rispetto alla quale non vi era alcun onere di
4 comunicazione, essendo una variazione non dipendente dalla ricorrente e, dunque, alla stessa non certo imputabile nei confronti dell' . CP_1
In conclusione, la domanda merita accoglimento, con conseguente diritto della ricorrente al ripristino della prestazione pensionistica oggetto di illegittima sospensione.
Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e liquidate secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa e la decisione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 806/2025 così provvede:
• Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione pensionistica relativa alla indennità di accompagnamento e quella riconosciuta ai sensi della CP_ legge n. 104/1992 e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio a far data dell'avvenuta revoca e fino alla definizione dell'iter di revisione, nell'ambito del quale verificare la sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti;
• Condanna l' a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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