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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10459 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 46913/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. GRIMALDI DIEGO) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse annullato l'avviso di addebito n. 39720240021846113000, notificato in data 17/12/2024, per la somma di euro 30.836,55, per il periodo di tempo compreso dall'01/2017 al 12/2023, dichiarando la inesistenza della relativa obbligazione contributiva, o in via subordinata, ordinare all'ente impositore il ricalcolo dell'avviso di addebito in ragione delle somme eventualmente ancora dovute somme;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che dall' 01/01/2017 era stato iscritto nella gestione degli esercenti attività commerciali e, quindi tenuto al versamento dei relativi contributi, per essere socio della S.a.s. “Antica Norcineria di EO SI, la quale aveva dichiarato
(nella dichiarazione dei redditi Unico 2018 SP) che l'attività da lui svolta nell'impresa costituisse occupazione prevalente, contrariamente a quanto risultante dai documenti versati in atti;
che, con atto pubblico notarile, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il
14/01/2020 aveva ceduto tutte le sue quote di partecipazione alla S.a.s. “Antica Norcineria di EO SI;
che il 29/06/2022, la S.a.s. “Antica Norcineria di EO
SI veniva cancellata d'ufficio dal Registro Imprese;
che comunque non vi fossero i presupposti per l'iscrizione della gestione commercianti. Eccepiva la prescrizione quinquennale (per i contributi richiesti dal gennaio 2017 alla data della cessione delle quote societarie del 13/01/2020), tenuto conto della notifica dell'avviso avvenuta il 17/12/2024 e della sospensione di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale, cosicchè gli unici contributi astrattamente richiedibili dall' erano quelli relativi al periodo corrente CP_1
dall'08/02/2019 al 13/01/2020, comunque non dovuti per assenza dei presupposti per l'iscrizione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente con decorrenza 14.01.2020, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav., n. 11650/2024 del
18.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5907/2024, che aveva dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti a partire dalla cessione delle quote societarie avvenuta il 14.01.2020, come documentata mediante deposito dell'atto notarile e dell'attestazione negativa di iscrizione personale del ricorrente alla Camera di Commercio.
Eccepiva l'insussistenza delle avverse doglianze quanto alla prescrizione, avendo la predetta sentenza accertato che non fossero dovuti i contributi maturati a partire dal gennaio 2017 al
15.3.2018, per intervenuta prescrizione e quelli maturati dal 14.1.2020 al 31.12.2022 per aver ceduto le quote.
pagina 2 di 6 Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'avviso di addebito in contestazione, come da documentazione versata in atti, in esecuzione della sentenza n. 11650/2024 del 18.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5907/2024, relativamente ai contributi maturati a partire dal gennaio 2017 al 15.3.2018, per intervenuta prescrizione quinquennale, e quelli maturati dal
14.1.2020 al 31.12.2022 per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, in ragione della avvenuta cessione delle quote e della successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La materia del contendere, pertanto, rimane circoscritta al ridotto arco temporale afferente i contributi maturati nel periodo compreso dal 16.3.2018 al 13.1.2020.
Ebbene, la parte ricorrente, in sede di deposito delle note di trattazione scritta, confermando le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, non ha contestato l'avversa richiesta di cessazione della materia del contendere, per la parte oggetto dei provvedimenti di annullamento parziale, insistendo nelle conclusioni, rassegnate in via principale e in via subordinata, sull'an del debito residuo e sul quantum dello stesso.
A questo proposito, deve darsi atto che la documentazione versata in atti (cfr. docc. allegati al ricorso) evidenzia che il ricorrente rivestisse nella s.a.s., poi pacificamente cessata, il ruolo di socio accomandante, il quale notoriamente, non risponde illimitatamente analogamente al socio accomandatario e ai soci delle società di persone.
Conseguentemente, avrebbe dovuto dedurre e provare che il ricorrente sia stato CP_1
concretamente coinvolto nella gestione e nella amministrazione della società, al fine di poterlo legittimamente iscrivere nella gestione commercianti. Nulla di tutto ciò è emerso dagli atti di causa.
pagina 3 di 6 Difatti, a fronte di tale situazione documentale offerta da parte ricorrente, l'ente previdenziale non ha allegato e provato alcuna specifica e concreta circostanza atta a dimostrare la effettiva abitualità e prevalenza dell'attività sociale svolta da parte del ricorrente, nonostante fosse suo preciso onere, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1). Tale norma espressamente prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' Controparte_2
prevalente.”
Ne consegue che occorre fare riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera personale in misura prevalente. E colui che nell'ambito di una società rivesta la qualità di socio, potrà essere iscritto nella gestione commercianti qualora in concreto risulti lo svolgimento della attività di commercializzazione in misura abituale e pagina 4 di 6 prevalente;
l'onere della prova di tale circostanza rimane a carico dell' che dovrà CP_1
decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (cfr. fra le più risalenti, Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 854; nello stesso senso, 5 ottobre 2007, n. 20886; 8 gennaio 2008, n. 149. N.3835/2016).
In realtà, alcun documento rilevante a tale scopo è stato prodotto da dal quale poter CP_1
individuare la situazione predetta, facente capo alla parte ricorrente per il periodo per cui è causa, dalla quale poter rilevare la prevalenza ed abitualità prescritte.
Nulla è stato provato, né si è chiesto di provare, sulla effettiva e concreta attività svolta dalla parte ricorrente, sulla effettiva coincidenza del lavoro prestato rispetto a quanto previsto nell'oggetto sociale;
nulla sulla situazione reddituale personale della ricorrente relativa all'arco temporale di cui all'avviso di addebito per cui è causa, per la parte non oggetto di annullamento in via amministrativa.
Pertanto, essendoci una contestazione sulla sussistenza dei requisiti per tale iscrizione, in assenza di dimostrazione dei presupposti, debbono quindi essere dichiarati non dovuti i contributi rivendicati per l'arco temporale compreso fra il marzo 2018 e il gennaio 2020.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo sia al parziale annullamento del debito previdenziale in via amministrativa, sia alla mancata prova della sussistenza dei requisiti dell'iscrizione per il periodo non annullato.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ai contributi di cui all'avviso di addebito n. 39720240021846113000, relativamente ai periodi aprile 2017 – 15 marzo
2018 e 14 gennaio 2020 – settembre 2023;
- accoglie l'opposizione per il residuo, dichiarando non dovuti i contributi afferenti alla
Gestione Commercianti per il periodo compreso fra il 16 marzo 2018 e il 13 gennaio 2020; pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.784,00 a CP_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 08 ottobre 2025
Il giudice
IA LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 46913/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. GRIMALDI DIEGO) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse annullato l'avviso di addebito n. 39720240021846113000, notificato in data 17/12/2024, per la somma di euro 30.836,55, per il periodo di tempo compreso dall'01/2017 al 12/2023, dichiarando la inesistenza della relativa obbligazione contributiva, o in via subordinata, ordinare all'ente impositore il ricalcolo dell'avviso di addebito in ragione delle somme eventualmente ancora dovute somme;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che dall' 01/01/2017 era stato iscritto nella gestione degli esercenti attività commerciali e, quindi tenuto al versamento dei relativi contributi, per essere socio della S.a.s. “Antica Norcineria di EO SI, la quale aveva dichiarato
(nella dichiarazione dei redditi Unico 2018 SP) che l'attività da lui svolta nell'impresa costituisse occupazione prevalente, contrariamente a quanto risultante dai documenti versati in atti;
che, con atto pubblico notarile, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il
14/01/2020 aveva ceduto tutte le sue quote di partecipazione alla S.a.s. “Antica Norcineria di EO SI;
che il 29/06/2022, la S.a.s. “Antica Norcineria di EO
SI veniva cancellata d'ufficio dal Registro Imprese;
che comunque non vi fossero i presupposti per l'iscrizione della gestione commercianti. Eccepiva la prescrizione quinquennale (per i contributi richiesti dal gennaio 2017 alla data della cessione delle quote societarie del 13/01/2020), tenuto conto della notifica dell'avviso avvenuta il 17/12/2024 e della sospensione di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale, cosicchè gli unici contributi astrattamente richiedibili dall' erano quelli relativi al periodo corrente CP_1
dall'08/02/2019 al 13/01/2020, comunque non dovuti per assenza dei presupposti per l'iscrizione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente con decorrenza 14.01.2020, in esecuzione a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav., n. 11650/2024 del
18.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5907/2024, che aveva dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti a partire dalla cessione delle quote societarie avvenuta il 14.01.2020, come documentata mediante deposito dell'atto notarile e dell'attestazione negativa di iscrizione personale del ricorrente alla Camera di Commercio.
Eccepiva l'insussistenza delle avverse doglianze quanto alla prescrizione, avendo la predetta sentenza accertato che non fossero dovuti i contributi maturati a partire dal gennaio 2017 al
15.3.2018, per intervenuta prescrizione e quelli maturati dal 14.1.2020 al 31.12.2022 per aver ceduto le quote.
pagina 2 di 6 Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'avviso di addebito in contestazione, come da documentazione versata in atti, in esecuzione della sentenza n. 11650/2024 del 18.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5907/2024, relativamente ai contributi maturati a partire dal gennaio 2017 al 15.3.2018, per intervenuta prescrizione quinquennale, e quelli maturati dal
14.1.2020 al 31.12.2022 per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, in ragione della avvenuta cessione delle quote e della successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La materia del contendere, pertanto, rimane circoscritta al ridotto arco temporale afferente i contributi maturati nel periodo compreso dal 16.3.2018 al 13.1.2020.
Ebbene, la parte ricorrente, in sede di deposito delle note di trattazione scritta, confermando le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, non ha contestato l'avversa richiesta di cessazione della materia del contendere, per la parte oggetto dei provvedimenti di annullamento parziale, insistendo nelle conclusioni, rassegnate in via principale e in via subordinata, sull'an del debito residuo e sul quantum dello stesso.
A questo proposito, deve darsi atto che la documentazione versata in atti (cfr. docc. allegati al ricorso) evidenzia che il ricorrente rivestisse nella s.a.s., poi pacificamente cessata, il ruolo di socio accomandante, il quale notoriamente, non risponde illimitatamente analogamente al socio accomandatario e ai soci delle società di persone.
Conseguentemente, avrebbe dovuto dedurre e provare che il ricorrente sia stato CP_1
concretamente coinvolto nella gestione e nella amministrazione della società, al fine di poterlo legittimamente iscrivere nella gestione commercianti. Nulla di tutto ciò è emerso dagli atti di causa.
pagina 3 di 6 Difatti, a fronte di tale situazione documentale offerta da parte ricorrente, l'ente previdenziale non ha allegato e provato alcuna specifica e concreta circostanza atta a dimostrare la effettiva abitualità e prevalenza dell'attività sociale svolta da parte del ricorrente, nonostante fosse suo preciso onere, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 (che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1). Tale norma espressamente prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' Controparte_2
prevalente.”
Ne consegue che occorre fare riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera personale in misura prevalente. E colui che nell'ambito di una società rivesta la qualità di socio, potrà essere iscritto nella gestione commercianti qualora in concreto risulti lo svolgimento della attività di commercializzazione in misura abituale e pagina 4 di 6 prevalente;
l'onere della prova di tale circostanza rimane a carico dell' che dovrà CP_1
decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (cfr. fra le più risalenti, Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 854; nello stesso senso, 5 ottobre 2007, n. 20886; 8 gennaio 2008, n. 149. N.3835/2016).
In realtà, alcun documento rilevante a tale scopo è stato prodotto da dal quale poter CP_1
individuare la situazione predetta, facente capo alla parte ricorrente per il periodo per cui è causa, dalla quale poter rilevare la prevalenza ed abitualità prescritte.
Nulla è stato provato, né si è chiesto di provare, sulla effettiva e concreta attività svolta dalla parte ricorrente, sulla effettiva coincidenza del lavoro prestato rispetto a quanto previsto nell'oggetto sociale;
nulla sulla situazione reddituale personale della ricorrente relativa all'arco temporale di cui all'avviso di addebito per cui è causa, per la parte non oggetto di annullamento in via amministrativa.
Pertanto, essendoci una contestazione sulla sussistenza dei requisiti per tale iscrizione, in assenza di dimostrazione dei presupposti, debbono quindi essere dichiarati non dovuti i contributi rivendicati per l'arco temporale compreso fra il marzo 2018 e il gennaio 2020.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo sia al parziale annullamento del debito previdenziale in via amministrativa, sia alla mancata prova della sussistenza dei requisiti dell'iscrizione per il periodo non annullato.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ai contributi di cui all'avviso di addebito n. 39720240021846113000, relativamente ai periodi aprile 2017 – 15 marzo
2018 e 14 gennaio 2020 – settembre 2023;
- accoglie l'opposizione per il residuo, dichiarando non dovuti i contributi afferenti alla
Gestione Commercianti per il periodo compreso fra il 16 marzo 2018 e il 13 gennaio 2020; pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.784,00 a CP_1
titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 08 ottobre 2025
Il giudice
IA LI
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