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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/08/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N.221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 aprile 2023 da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Enrica De Salvo, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro l' Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA MELOGRANI, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
t Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.602/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: pensione indiretta di vecchiaia
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Accertare e dichiarare il diritto della signora alla pensione indiretta del coniuge con Parte_2 Parte_3
decorrenza della data della domanda del 07.10.2020 e per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta prestazione nella misura CP_1
che risulterà di giustizia, con decorrenza dalla data di novembre 2020 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Spese, diritti ed onorari rifusi di entrambi i gradi di giudizio da liquidare al sottoscritto patrocinio che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari.”
Conclusioni per parte appellata : “rigettare il ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.602/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la propria domanda tesa all'ottenimento della pensione di vecchiaia indiretta.
pag. 2/9 Con memoria depositata il 13 luglio 2023 si è costituito l' chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Non sono controverse le circostanze in fatto rilevanti ai fini della decisione.
La signora in data 7.10.2020 aveva presentato domanda di Parte_1
pensione indiretta a seguito del decesso intervenuto in data 31.07.2020 del coniuge ., nato il [...], quindi, ultrasettantenne al Per_1
momento del decesso.
Con provvedimento dell'8.10.2020 l' comunicava il rigetto della CP_1
domanda perché “alla data di morte non risultano in favore del familiare almeno n. 780 contributi settimanali. In favore del familiare risultano infatti complessivamente, nel periodo dal 01.10.2000 al 07.11.2013 n. 674 contributi settimanali di cui n. 674 nella gestione dei lavoratori dipendenti.
Nei 5 anni precedenti la data di morte del familiare non risultano almeno n. 156 contributi settimanali. In favore del familiare risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.08.2015 al 31.07.2002 n. 0 contributi settimanali di cui n. 0 nella gestione dei lavoratori dipendenti”.
2) Il giudice patavino nel rigettare la domanda dell'odierna appellante ha rilevato che “la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato, alla data del decesso, abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la stessa data del decesso. L'art. 2 del decreto legislativo n. 503
pag. 3/9 del 1992, infatti, ha confermato tali requisiti dettati dalla normativa previgente. Nella fattispecie concreta, è pacifico che, alla data del decesso, non risulta perfezionato il requisito di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, atteso che nel periodo 1.10.2000 - 7.11.2013, risultano accreditati 674 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti;
e non risulta soddisfatto nemmeno il requisito alternativo di almeno 156 contributi settimanali nei 5 anni precedenti il decesso.”.
3) Appella la decisione la signora sulla scorta del seguente motivo. Pt_4
Premette che il coniuge avrebbe avuto tiolo per conseguire la pensione di vecchiaia contributiva, atteso il pacifico conseguimento del requisito contributivo. Con la conseguenza che una richiesta dello stesso avrebbe determinato il diritto alla prestazione e, nel caso di decesso, quella dell'appellante alla pensione di reversibilità.
Ciò posto richiama la previsione dell'art. 2 del r.d.l. 14.4.1939 n. 636 che assicura anche al superstite un trattamento pensionistico derivante da quello a cui l'assicurato aveva o avrebbe avuto diritto. Nel caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato, l'art. 9 del regio decreto citato richiede che l'assicurato, all'atto del decesso, potesse far valere almeno i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.
Rammenta, poi, che mentre l chiede almeno 5 anni di contribuzione CP_1
di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte oppure 15 anni in qualsiasi epoca, il sistema previdenziale “si è negli anni evoluto e profondamente modificato tanto da passare da un sistema retributivo a un sistema contributivo con la legge n. 335/1995. Nel sistema contributivo è prevista la possibilità di ottenere la pensione anche solo con 5 anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca successiva al 1996, a prescindere pag. 4/9 dall'importo del trattamento, al compimento del settantesimo anno di età
(requisito anagrafico soggetto all'adeguamento alla speranza di vita e quindi dal 2019 pari a 71 anni) ed è questa pensione che sarebbe spettata al coniuge della ricorrente considerata l'età anagrafica e la contribuzione maturata quale indicata anche dall' . CP_1
Conclude la ricognizione del dato normativo osservando che la normativa vigente non limita o esclude il diritto alla pensione indiretta in presenza dei requisiti dell'assistito per la pensione contributiva indicata, non potendo trovare applicazione nel caso di specie i requisiti contributivi previsti dall'art. 9 del R.D. n. 636/1939, riferiti ad altri tipi di pensione.
4) L'appello è fondato.
La regola per il conseguimento della pensione indiretta è enunciata dall'art.2 del r.d.l. n.636 del 1939 che nella prima parte recita:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato.”.
Il principio, quindi, ha portata generale e si applica a tutti i casi in cui all'assicurato avesse maturato i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.
Al riguardo non vi sono ragioni per non applicare al caso in esame il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione secondo cui “7. Se il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, e pertanto, alla morte di quest'ultimo, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai supersiti jure proprio (così Cass. Sez. L
pag. 5/9 sentenza n. 25858 del 16.10.2018; in precedenza, altresì Cass. Sez. 2, n.
1294 del 7.5.94, Sez. L n. 593 del 24.1.1984, n. 12034 del 6.11.1992, n.
17077 del 22.8.2005, n. 23569 del 12.9.08), è pur vero che la prestazione è richiesta sulla base della posizione assicurativa del dante causa, sicché da quest'ultima trae le condizioni di maturazione.
8.…, come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv.
466859 - 01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio
1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n.
1171). La ragione di tale disciplina unitaria dipende dal fatto che l'assicurazione obbligatoria ha la funzione di tutelare i soggetti protetti in una situazione di bisogno, che nel caso della pensione ai superstiti coincide con la morte del capofamiglia.
9. I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta (per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.” (in motivazione Cass.
n.26443 del 2021).
pag. 6/9 Nel caso di specie è dato pacifico che il de cuius aveva provveduto a versare la contribuzione per un quinquennio dal 2000 in poi ed aveva raggiunto l'età anagrafica utile per conseguire la pensione di vecchiaia contributiva ai sensi dell'art.24 comma 7 del d.l. n.201 del 2011 secondo cui “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.”.
Non può sovvertire tale ricostruzione del dato normativo, operata sul piano sistematico, la previsione speciale che regola secondo l'art.9 del r.d.l n.636
pag. 7/9 del 1939 (come modificato dall'art.2 deln.218 del 1952 a cui rinvia l'art.13 dello stesso r.d.l.) i presupposti soggettivi della pensione indiretta, valorizzato dall' . CP_1
La sua applicazione, invero, porterebbe ad un conflitto di norme in quanto rispetto al principio della Corte di Cassazione sopra enunciato, l'art.13 è divenuto incompatibile con il regime introdotto dalla successiva disciplina sopra richiamata in tema di pensione di vecchiaia contributiva. Nel conflitto tra le disposizioni citate, quindi, deve essere data prevalenza alla disciplina del 2011 in quanto l'unica che assicura coerenza rispetto al principio sovraordinato dell'art.2 del r.d.l. cit. secondo la lettura che la
Corte di Cassazione ha compiuto del regime pensionistico IVS e della ratio a cui è ispirato.
In ragione della domanda presentata in data 7 ottobre 2020, pertanto, sussiste il diritto a riconoscere il trattamento pensionistico invocato dall'appellante dal mese successivo, maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 1, comma 783, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dal
121° giorno successivo alla domanda.
5) Le spese di lite di entrambi i gradi, attesa la novità della questione vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata a) dichiara il diritto di alla pensione indiretta del coniuge Parte_1
con decorrenza della data della domanda del 7 ottobre 2020; Parte_3
pag. 8/9 b) condanna l' al pagamento della predetta prestazione con decorrenza CP_1
dal rateo di novembre 2020 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a partire dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 aprile 2023 da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Enrica De Salvo, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro l' Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA MELOGRANI, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
t Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.602/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: pensione indiretta di vecchiaia
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Accertare e dichiarare il diritto della signora alla pensione indiretta del coniuge con Parte_2 Parte_3
decorrenza della data della domanda del 07.10.2020 e per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta prestazione nella misura CP_1
che risulterà di giustizia, con decorrenza dalla data di novembre 2020 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Spese, diritti ed onorari rifusi di entrambi i gradi di giudizio da liquidare al sottoscritto patrocinio che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari.”
Conclusioni per parte appellata : “rigettare il ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.602/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la propria domanda tesa all'ottenimento della pensione di vecchiaia indiretta.
pag. 2/9 Con memoria depositata il 13 luglio 2023 si è costituito l' chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Non sono controverse le circostanze in fatto rilevanti ai fini della decisione.
La signora in data 7.10.2020 aveva presentato domanda di Parte_1
pensione indiretta a seguito del decesso intervenuto in data 31.07.2020 del coniuge ., nato il [...], quindi, ultrasettantenne al Per_1
momento del decesso.
Con provvedimento dell'8.10.2020 l' comunicava il rigetto della CP_1
domanda perché “alla data di morte non risultano in favore del familiare almeno n. 780 contributi settimanali. In favore del familiare risultano infatti complessivamente, nel periodo dal 01.10.2000 al 07.11.2013 n. 674 contributi settimanali di cui n. 674 nella gestione dei lavoratori dipendenti.
Nei 5 anni precedenti la data di morte del familiare non risultano almeno n. 156 contributi settimanali. In favore del familiare risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.08.2015 al 31.07.2002 n. 0 contributi settimanali di cui n. 0 nella gestione dei lavoratori dipendenti”.
2) Il giudice patavino nel rigettare la domanda dell'odierna appellante ha rilevato che “la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato, alla data del decesso, abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la stessa data del decesso. L'art. 2 del decreto legislativo n. 503
pag. 3/9 del 1992, infatti, ha confermato tali requisiti dettati dalla normativa previgente. Nella fattispecie concreta, è pacifico che, alla data del decesso, non risulta perfezionato il requisito di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, atteso che nel periodo 1.10.2000 - 7.11.2013, risultano accreditati 674 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti;
e non risulta soddisfatto nemmeno il requisito alternativo di almeno 156 contributi settimanali nei 5 anni precedenti il decesso.”.
3) Appella la decisione la signora sulla scorta del seguente motivo. Pt_4
Premette che il coniuge avrebbe avuto tiolo per conseguire la pensione di vecchiaia contributiva, atteso il pacifico conseguimento del requisito contributivo. Con la conseguenza che una richiesta dello stesso avrebbe determinato il diritto alla prestazione e, nel caso di decesso, quella dell'appellante alla pensione di reversibilità.
Ciò posto richiama la previsione dell'art. 2 del r.d.l. 14.4.1939 n. 636 che assicura anche al superstite un trattamento pensionistico derivante da quello a cui l'assicurato aveva o avrebbe avuto diritto. Nel caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato, l'art. 9 del regio decreto citato richiede che l'assicurato, all'atto del decesso, potesse far valere almeno i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.
Rammenta, poi, che mentre l chiede almeno 5 anni di contribuzione CP_1
di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte oppure 15 anni in qualsiasi epoca, il sistema previdenziale “si è negli anni evoluto e profondamente modificato tanto da passare da un sistema retributivo a un sistema contributivo con la legge n. 335/1995. Nel sistema contributivo è prevista la possibilità di ottenere la pensione anche solo con 5 anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca successiva al 1996, a prescindere pag. 4/9 dall'importo del trattamento, al compimento del settantesimo anno di età
(requisito anagrafico soggetto all'adeguamento alla speranza di vita e quindi dal 2019 pari a 71 anni) ed è questa pensione che sarebbe spettata al coniuge della ricorrente considerata l'età anagrafica e la contribuzione maturata quale indicata anche dall' . CP_1
Conclude la ricognizione del dato normativo osservando che la normativa vigente non limita o esclude il diritto alla pensione indiretta in presenza dei requisiti dell'assistito per la pensione contributiva indicata, non potendo trovare applicazione nel caso di specie i requisiti contributivi previsti dall'art. 9 del R.D. n. 636/1939, riferiti ad altri tipi di pensione.
4) L'appello è fondato.
La regola per il conseguimento della pensione indiretta è enunciata dall'art.2 del r.d.l. n.636 del 1939 che nella prima parte recita:
“L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato.”.
Il principio, quindi, ha portata generale e si applica a tutti i casi in cui all'assicurato avesse maturato i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.
Al riguardo non vi sono ragioni per non applicare al caso in esame il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione secondo cui “7. Se il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, e pertanto, alla morte di quest'ultimo, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai supersiti jure proprio (così Cass. Sez. L
pag. 5/9 sentenza n. 25858 del 16.10.2018; in precedenza, altresì Cass. Sez. 2, n.
1294 del 7.5.94, Sez. L n. 593 del 24.1.1984, n. 12034 del 6.11.1992, n.
17077 del 22.8.2005, n. 23569 del 12.9.08), è pur vero che la prestazione è richiesta sulla base della posizione assicurativa del dante causa, sicché da quest'ultima trae le condizioni di maturazione.
8.…, come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv.
466859 - 01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio
1980, n. 157; Cass. 23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n.
1171). La ragione di tale disciplina unitaria dipende dal fatto che l'assicurazione obbligatoria ha la funzione di tutelare i soggetti protetti in una situazione di bisogno, che nel caso della pensione ai superstiti coincide con la morte del capofamiglia.
9. I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta (per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.” (in motivazione Cass.
n.26443 del 2021).
pag. 6/9 Nel caso di specie è dato pacifico che il de cuius aveva provveduto a versare la contribuzione per un quinquennio dal 2000 in poi ed aveva raggiunto l'età anagrafica utile per conseguire la pensione di vecchiaia contributiva ai sensi dell'art.24 comma 7 del d.l. n.201 del 2011 secondo cui “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.”.
Non può sovvertire tale ricostruzione del dato normativo, operata sul piano sistematico, la previsione speciale che regola secondo l'art.9 del r.d.l n.636
pag. 7/9 del 1939 (come modificato dall'art.2 deln.218 del 1952 a cui rinvia l'art.13 dello stesso r.d.l.) i presupposti soggettivi della pensione indiretta, valorizzato dall' . CP_1
La sua applicazione, invero, porterebbe ad un conflitto di norme in quanto rispetto al principio della Corte di Cassazione sopra enunciato, l'art.13 è divenuto incompatibile con il regime introdotto dalla successiva disciplina sopra richiamata in tema di pensione di vecchiaia contributiva. Nel conflitto tra le disposizioni citate, quindi, deve essere data prevalenza alla disciplina del 2011 in quanto l'unica che assicura coerenza rispetto al principio sovraordinato dell'art.2 del r.d.l. cit. secondo la lettura che la
Corte di Cassazione ha compiuto del regime pensionistico IVS e della ratio a cui è ispirato.
In ragione della domanda presentata in data 7 ottobre 2020, pertanto, sussiste il diritto a riconoscere il trattamento pensionistico invocato dall'appellante dal mese successivo, maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 1, comma 783, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dal
121° giorno successivo alla domanda.
5) Le spese di lite di entrambi i gradi, attesa la novità della questione vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata a) dichiara il diritto di alla pensione indiretta del coniuge Parte_1
con decorrenza della data della domanda del 7 ottobre 2020; Parte_3
pag. 8/9 b) condanna l' al pagamento della predetta prestazione con decorrenza CP_1
dal rateo di novembre 2020 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a partire dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 9/9