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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1484/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 17.03.2025
Alle ore 09.51, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene Persona_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. MISINO MARIA TERESA . Controparte_1
È presente per l'avv. GRAZIANA LOPETUSO in sostituzione Controparte_2
dell' avv. INCHINGOLO ROBERTO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. MISINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. LOPETUSO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto dell'appello proposto per tutti i motivi esposti.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 17.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza
1 del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1484/2023 del Ruolo Generale
tra
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Misino, Controparte_1
con studio in in Via Piave n. 65, come da procura alle liti in atti e con domicilio digitale eletto CP_1
all'indirizzo PEC in atti
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Inchingolo come da procura alle liti in atti e Controparte_2
presso il suo studio in Andria, via Jacopone da Todi, elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace – risarcimento danni”
CONCLUSIONI: precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.2.2022, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di il Controparte_2 CP_1
in persona del Sindaco p.t., perché fosse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
sinistro in suo danno accaduto in sul lungomare Ugo Paternostro all'altezza del civico 34, il CP_1
17.8.2021 alle ore 8.45 allorquando, mentre camminava con il marito ed alcuni amici, cadeva al suolo a causa di una buca coperta da fogliame, riportando frattura trimalleolare scomposta”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il contestando la domanda attorea Controparte_1
sia in punto di an che di quantum e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu medico legale, il Giudice di Pace di con CP_1
2 sentenza nr. 24/2023 del 26.1.2023 (corretta con decreto ex art. 287 c.p.c. il 17.2.2023), accoglieva integralmente la domanda condannando il al pagamento in favore della della somma CP_1 CP_2
richiesta, di € 5.000,00, oltre accessori, alla rifusione delle spese di lite, liquidate con distrazione, e di ctu.
Avverso la ridetta sentenza, con atto notificato il giorno 22.3.2023, il interponeva Controparte_1
appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.6.2023, si è costituita deducendo Controparte_3
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione.
Istruito il giudizio mediante produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 26.1.2023.
Nel merito, l'appello è fondato.
La decisione del primo giudice è corretta nella parte in cui sulla base dell'istruttoria svolta, ha ritenuto provato il fatto storico della caduta della nelle circostanze di tempo e di luogo riportate CP_2
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Non vi è dubbio infatti che la sia caduta sulla pubblica via il 17.8.2021 alle 8.45, come si CP_2
3 evince dalle riproduzioni fotografiche (allegato B), come confermato dal teste escusso e come risulta dalla relazione di pronto soccorso che registra l'accesso della alle ore 10,00 del 17.8.2021 e CP_2
riporta di una caduta accidentale per strada.
E tuttavia, il primo giudice ha errato nel ritenere che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al difetto di manutenzione e custodia della sede stradale da parte dell'ente che ne è proprietario, ovvero il
. Controparte_1
Emerge dalla visione delle riproduzioni fotografiche allegate dalla in primo grado (allegato B) CP_2
che la caduta è avvenuta su un tratto di marciapiede occupato da un rilevante ammasso di aghi di pino secchi assolutamente visibile ed evitabile all'ora mattutina e di piena luce in cui è avvenuto il sinistro
(alle 8.45 del 17.8.2021).
La nel percorrere il Lungomare Paternostro, giunta all'altezza del civico 34, pur potendosi CP_2
perfettamente rendere conto della anomalia rappresentata da un abbondante cumulo di aghi di pino secchi in un punto del marciapiede ove insiste un palo della pubblica illuminazione, vi ha messo il piede sopra, rovinando al suolo.
Scostati gli aghi di pino dal coniuge della che ha scattato le fotografie prodotte in atti (come CP_2
riferito dal teste , si sono avveduti che al di sotto di quel cumulo vi erano mattonelle mancanti. Tes_1
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051
c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato> (Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.12943).
risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
4 causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile> (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile>
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Come detto, la , in una mattina di agosto, in condizioni di luce piena e totale visibilità, CP_2
nell'incedere, anziché scansare il cumulo di aghi di pino, vi ha camminato sopra, inciampando e rovinando al suolo.
Va quindi imputato alla un comportamento colposo, eziologicamente idoneo a recidere il CP_2
nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno.
E tanto alla luce del più recente orientamento di legittimità, inaugurato a partire dalla sentenza a sezioni unite n. n. 20943 del 30/06/2022, e confermato negli arresti successivi a mente del quale, riferendosi all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c.,
comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
5 Nel caso di specie, la condotta della , inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, costituisce il CP_2
fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita.
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria avanzata da CP_2
va rigettata.
[...]
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile,
sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2
luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497;
Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
Le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico di , così come le spese di ctu liquidate in primo grado. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1484/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t. con atto di citazione Controparte_1
notificato il 22.3.2023 e per l'effetto in riforma della sentenza 24/2023 del 26.1.2023 (emendata ex art. 287 c.p.c. il 17.2.2023) del Giudice di Pace di , rigetta la domanda risarcitoria avanzata CP_1
da in primo grado;
Controparte_2
2. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di ctu e delle spese Controparte_2
di lite che liquida per il primo grado in € 1.265,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
e per questo grado di appello in € 147,00 per esborsi ed € 1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso
6 forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti .
Trani, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 17.03.2025
Alle ore 09.51, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene Persona_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. MISINO MARIA TERESA . Controparte_1
È presente per l'avv. GRAZIANA LOPETUSO in sostituzione Controparte_2
dell' avv. INCHINGOLO ROBERTO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. MISINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. LOPETUSO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto dell'appello proposto per tutti i motivi esposti.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 17.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza
1 del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1484/2023 del Ruolo Generale
tra
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Misino, Controparte_1
con studio in in Via Piave n. 65, come da procura alle liti in atti e con domicilio digitale eletto CP_1
all'indirizzo PEC in atti
-appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Inchingolo come da procura alle liti in atti e Controparte_2
presso il suo studio in Andria, via Jacopone da Todi, elettivamente domiciliata
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace – risarcimento danni”
CONCLUSIONI: precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.2.2022, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di il Controparte_2 CP_1
in persona del Sindaco p.t., perché fosse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
sinistro in suo danno accaduto in sul lungomare Ugo Paternostro all'altezza del civico 34, il CP_1
17.8.2021 alle ore 8.45 allorquando, mentre camminava con il marito ed alcuni amici, cadeva al suolo a causa di una buca coperta da fogliame, riportando frattura trimalleolare scomposta”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il contestando la domanda attorea Controparte_1
sia in punto di an che di quantum e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu medico legale, il Giudice di Pace di con CP_1
2 sentenza nr. 24/2023 del 26.1.2023 (corretta con decreto ex art. 287 c.p.c. il 17.2.2023), accoglieva integralmente la domanda condannando il al pagamento in favore della della somma CP_1 CP_2
richiesta, di € 5.000,00, oltre accessori, alla rifusione delle spese di lite, liquidate con distrazione, e di ctu.
Avverso la ridetta sentenza, con atto notificato il giorno 22.3.2023, il interponeva Controparte_1
appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.6.2023, si è costituita deducendo Controparte_3
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione.
Istruito il giudizio mediante produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 26.1.2023.
Nel merito, l'appello è fondato.
La decisione del primo giudice è corretta nella parte in cui sulla base dell'istruttoria svolta, ha ritenuto provato il fatto storico della caduta della nelle circostanze di tempo e di luogo riportate CP_2
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Non vi è dubbio infatti che la sia caduta sulla pubblica via il 17.8.2021 alle 8.45, come si CP_2
3 evince dalle riproduzioni fotografiche (allegato B), come confermato dal teste escusso e come risulta dalla relazione di pronto soccorso che registra l'accesso della alle ore 10,00 del 17.8.2021 e CP_2
riporta di una caduta accidentale per strada.
E tuttavia, il primo giudice ha errato nel ritenere che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al difetto di manutenzione e custodia della sede stradale da parte dell'ente che ne è proprietario, ovvero il
. Controparte_1
Emerge dalla visione delle riproduzioni fotografiche allegate dalla in primo grado (allegato B) CP_2
che la caduta è avvenuta su un tratto di marciapiede occupato da un rilevante ammasso di aghi di pino secchi assolutamente visibile ed evitabile all'ora mattutina e di piena luce in cui è avvenuto il sinistro
(alle 8.45 del 17.8.2021).
La nel percorrere il Lungomare Paternostro, giunta all'altezza del civico 34, pur potendosi CP_2
perfettamente rendere conto della anomalia rappresentata da un abbondante cumulo di aghi di pino secchi in un punto del marciapiede ove insiste un palo della pubblica illuminazione, vi ha messo il piede sopra, rovinando al suolo.
Scostati gli aghi di pino dal coniuge della che ha scattato le fotografie prodotte in atti (come CP_2
riferito dal teste , si sono avveduti che al di sotto di quel cumulo vi erano mattonelle mancanti. Tes_1
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051
c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato> (Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.12943).
risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
4 causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile> (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile>
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Come detto, la , in una mattina di agosto, in condizioni di luce piena e totale visibilità, CP_2
nell'incedere, anziché scansare il cumulo di aghi di pino, vi ha camminato sopra, inciampando e rovinando al suolo.
Va quindi imputato alla un comportamento colposo, eziologicamente idoneo a recidere il CP_2
nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno.
E tanto alla luce del più recente orientamento di legittimità, inaugurato a partire dalla sentenza a sezioni unite n. n. 20943 del 30/06/2022, e confermato negli arresti successivi a mente del quale, riferendosi all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c.,
comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
5 Nel caso di specie, la condotta della , inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, costituisce il CP_2
fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita.
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria avanzata da CP_2
va rigettata.
[...]
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile,
sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2
luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497;
Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
Le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico di , così come le spese di ctu liquidate in primo grado. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1484/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t. con atto di citazione Controparte_1
notificato il 22.3.2023 e per l'effetto in riforma della sentenza 24/2023 del 26.1.2023 (emendata ex art. 287 c.p.c. il 17.2.2023) del Giudice di Pace di , rigetta la domanda risarcitoria avanzata CP_1
da in primo grado;
Controparte_2
2. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di ctu e delle spese Controparte_2
di lite che liquida per il primo grado in € 1.265,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
e per questo grado di appello in € 147,00 per esborsi ed € 1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso
6 forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti .
Trani, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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