Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 30 agosto 2023
Parere sospensivo 11 marzo 2025
Parere sospensivo 20 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 11 novembre 2025
Parere definitivo 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 11/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00190/2025 e data 11/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01211/2024
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione e del merito.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- avverso il provvedimento con il quale e' stata disposta la revoca per l'anno 2023 nelle graduatorie g.a.e. per la classe di concorso a054;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato il 12 settembre 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;
Premesso che con nota del Presidente della Sezione in data 23 settembre 2024 il Ministero dell’istruzione e del merito è stato sollecitato a “riferire tempestivamente sull’istanza di sospensiva, in modo che il ricorso possa essere trattato quanto prima da questa Sezione, almeno per quanto concerne tale istanza” ;
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora pervenuto riscontro e che con nota in data 27 settembre 2024 la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero riferente ha sollecitato l’Ufficio scolastico regionale per il -OMISSIS- a fornire gli elementi di valutazione riguardanti il contenzioso, ai fini della trattazione nel merito;
Considerato che secondo quanto emerge dal ricorso, il provvedimento impugnato con il quale è stata disposta la revoca per l'anno 2023 dalle graduatorie g.a.e. si fonderebbe su una “sentenza sfavorevole” la cui esistenza risulta essere sconosciuta al ricorrente;
Considerato che la mera acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale, a cura dell’amministrazione riferente, consentirebbe di accertare l’esistenza o meno della menzionata condanna, così favorendo l’adozione da parte di questo Collegio, di provvedimenti, anche di natura cautelare, fondati su comprovati elementi;
Vista la nota in data 9 dicembre 2024 con la quale il ricorrente ha nuovamente richiesto l’esame, quanto meno della istanza sospensiva, e ritenuto, tuttavia, opportuno assegnare al predetto Ministero un termine di trenta giorni per l’invio della richiesta relazione, rinviando ad adunanza che sarà fissata dal Presidente della Sezione.
Nelle more è sospesa l’espressione del parere.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni determinazione in rito e nel merito, sospende l’espressione del parere e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Rinvia, per il prosieguo della trattazione dell’affare, all’adunanza che sarà fissata dal Presidente della Sezione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.