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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3471/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 ottobre 2024 da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto n. 106 nello studio dall'avv. C.F._2
Maria Simona Luigia Pedde (C.F. ) che li rappresentata e difende in virtù di C.F._3
procura rilasciata in foglio separato da considerarsi un tutt'uno con il ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, continuerà a vivere con la Persona_1
genitrice presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nel Pt_1
pagina 1 di 4 rispetto delle esigenze di durante la sua permanenza in Italia previo accordo con la Persona_1
; Pt_1
c) verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad euro 550,00 Persona_1
importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
d) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ecc) nell'interesse del figlio Persona_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
e) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
I ricorrenti, decorsi i termini di legge, chiedono rimettersi la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, concludendo perché il Tribunale:
1.a) dichiari che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70;
1.b) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, si pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in data 22.12.2005 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palau atto n. 12
[...]
parte I Serie Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Palau, e confermi che
a) il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, continuerà a vivere con la Persona_1
genitrice presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nel Pt_1
rispetto delle esigenze di durante la sua permanenza in Italia previo accordo con la Persona_1
; Pt_1
b) verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad euro 550,00 Persona_1
importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
c) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ecc) nell'interesse del figlio Persona_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
pagina 2 di 4 d) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento”.
All'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Palau, il Parte_1 Parte_2
22.12.2005, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (n. 12 parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2005) con il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio
(La 03/02/2006) che vive con la madre in Burgos, riconosciuto Persona_2 Per_3
portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L.104/92, in quanto affetto da
“disturbo dello spettro autistico”, che attualmente frequenta la classe V del Liceo Galileo Galilei, indirizzo scienze umane in Macomer.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo delle parti all'interesse del figlio, maggiore di età ma portatore di condizione di disabilità (a cui si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori ex art. 337 septies c.p.c.) in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 3 di 4 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale tra , (C.F. nata Parte_1 C.F._1
a Nuoro, il 23.07.1979 residente in [...] e per
[...]
, (C.F. ), nato in [...], il [...] residente Parte_2 C.F._2
a Springfield MO, 7034 West Farm rd 140, che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Palau, il 22.12.2005, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12 parte I
Serie Ufficio 1 dell'anno 2005, alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Palau (Sassari) per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 ottobre 2024 da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto n. 106 nello studio dall'avv. C.F._2
Maria Simona Luigia Pedde (C.F. ) che li rappresentata e difende in virtù di C.F._3
procura rilasciata in foglio separato da considerarsi un tutt'uno con il ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, continuerà a vivere con la Persona_1
genitrice presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nel Pt_1
pagina 1 di 4 rispetto delle esigenze di durante la sua permanenza in Italia previo accordo con la Persona_1
; Pt_1
c) verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad euro 550,00 Persona_1
importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
d) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ecc) nell'interesse del figlio Persona_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
e) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
I ricorrenti, decorsi i termini di legge, chiedono rimettersi la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, concludendo perché il Tribunale:
1.a) dichiari che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70;
1.b) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, si pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
in data 22.12.2005 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palau atto n. 12
[...]
parte I Serie Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Palau, e confermi che
a) il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, continuerà a vivere con la Persona_1
genitrice presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita nel Pt_1
rispetto delle esigenze di durante la sua permanenza in Italia previo accordo con la Persona_1
; Pt_1
b) verserà a entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad euro 550,00 Persona_1
importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
c) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ecc) nell'interesse del figlio Persona_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
pagina 2 di 4 d) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento”.
All'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Palau, il Parte_1 Parte_2
22.12.2005, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (n. 12 parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2005) con il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio
(La 03/02/2006) che vive con la madre in Burgos, riconosciuto Persona_2 Per_3
portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L.104/92, in quanto affetto da
“disturbo dello spettro autistico”, che attualmente frequenta la classe V del Liceo Galileo Galilei, indirizzo scienze umane in Macomer.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza dell'accordo delle parti all'interesse del figlio, maggiore di età ma portatore di condizione di disabilità (a cui si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori ex art. 337 septies c.p.c.) in quanto garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 3 di 4 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale tra , (C.F. nata Parte_1 C.F._1
a Nuoro, il 23.07.1979 residente in [...] e per
[...]
, (C.F. ), nato in [...], il [...] residente Parte_2 C.F._2
a Springfield MO, 7034 West Farm rd 140, che hanno contratto matrimonio con rito civile in
Palau, il 22.12.2005, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12 parte I
Serie Ufficio 1 dell'anno 2005, alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Palau (Sassari) per l'annotazione della presente sentenza;
2. dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
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