Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. Giordano Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Luigi Scarpello;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, CP_1
Manuela Varani e Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2021 la ricorrente conveniva in giudizio l' Controparte_2
impugnando i provvedimenti di reiezione e conseguente restituzione delle somme
[...]
erogate per la prestazione di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005, 2006 e 2007.
A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola Eurosud s.r.l., effettuando 102 giornate dal 01.01.2005 al
31.12.2007, e di aver ricevuto da (senza precisare in quali date) missiva con richiesta di CP_1
restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005 (per
€ 1.550,88), 2006 (per € 553,09) e 2007 (per € 1.415,52), divenuta asseritamente indebito a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate per cui è causa.
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito l'improponibilità dell'azione giudiziaria per omessa CP_1 previa presentazione delle relative domande amministrative di prestazione, nonché l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 cod. proc. civ. per omessa presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale e la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 38 del CP_1
D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito nella l. 15.7.2011 n. 111 e dell'art. 22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola.
In proposito, precisava come, con sentenza n.1/14, il Tribunale di Castrovillari avesse rigettato l'opposizione spiegata dalla avverso il verbale di accertamento ispettivo del Controparte_3
20.06.2008 da cui è scaturita la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli della ricorrente.
* * *
In via preliminare ed assorbente, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. Ebbene, sulla scorta dell'oramai consolidato orientamento della
Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, deve precisarsi che grava proprio sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita (cfr. Cass. 11.2.2016, n. 2739 così massimata: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
Innanzitutto, occorre precisare che, come chiarito dall'istituto resistente, l'indebito scaturisce dalla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e non, come invece sostiene la ricorrente, dalle giornate svolte solo nel periodo dall'1.1.2005 al 31.12.2007. Occorre osservare che la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente con riferimento alla sussistenza degli elementi costituivi delle prestazioni invocate. Nel caso di specie, la parte ricorrente neppure ha dedotto, nel ricorso introduttivo, la ricorrenza dei requisiti di legge necessari a trattenere le indennità percepite per gli anni 2005, 2006 e 2007 ma si è limitata a ribadire la sussistenza delle giornate svolte come bracciante agricola dall'1.1.2005 al 31.12.2007 alle dipendenze della azienda agricola Eurosud s.r.l. e non ha provato, né offerto di provare, le condizioni richieste ex lege per poter reclamare e confermare il proprio diritto alla non restituzione dell'indebito per cui è causa.
In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro descritto dalla ricorrente per il numero di giornate asseritamente svolte e, conseguentemente, manca ogni presupposto per esaminare l'eventuale sussistenza del diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione, nonché eventualmente accessorie, o a trattenere somme già percepite relative alla stessa indennità.
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo
Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro.
Diversamente, la ricorrente, pur essendo stata ammessa alla prova per testi con provvedimento reso all'udienza del 9.6.2022, risulta esserne decaduta per omessa prova dell'avvenuta intimazione nei confronti del medesimo teste richiesto per l'udienza del 2.5.2023, così come eccepito dall' e CP_1 dichiarato all'udienza del 16.4.2024.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite. Castrovillari, 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.