Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/09/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e la dichiarazione di illegittimità:
del silenzio - inadempimento serbato dall’Azienda sanitaria locale “Città di Torino” concretizzatosi il 2 giugno 2024, rispetto alla missiva a mezzo PEC inviata dalla Kcs Caregiver Coop. soc. in data 2 maggio 2024, con cui è stata avanzata richiesta di adozione di un espresso provvedimento di presa in carico di tutte le rette insolute da parte dell’ASL “Città di Torino” a far data dal 01 luglio 2023; oltre ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto e per l’accertamento e la condanna dell’obbligo a provvedere, in relazione alla suddetta istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero l’accertamento della corretta interpretazione della disposizione 4.1.7. del Capitolato Speciale e la dichiarazione della modalità di gestione delle rette insolute degli ospiti inseriti nelle RR.SS.AA. di Via Spalato, Via Gradisca e Via Plava, secondo cui il recupero, con la relativa assunzione del rischio di insoluto, delle somme dovute per le rette degli ospiti delle RR.SS.AA. non è onere ed a carico del gestore KCS Caregiver, quanto piuttosto dell’ASL “Città di Torino”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9.04.2025 la ricorrente - Cooperativa Sociale aggiudicataria del Lotto 1 della gara indetta dall’ASL “Città di Torino”, riferito alla gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative in complessivi n. 291 posti letto presso le RSA della Città di Torino, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Città di Torino sulla missiva dalla stessa inviata in data 2.05.2024 (doc. 1 ricorrente) per l’adozione di un provvedimento di presa in carico di tutte le rette insolute da parte dell’ASL a far data dal 01 luglio 2023, con conseguente condanna a provvedere sull’istanza entro un termine, la cui determinazione è rimessa al Collegio, e richiesta di nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva all’Amministrazione.
In via subordinata, la ricorrente chiede l’individuazione di un criterio di risarcimento del danno dalla stessa subito ovvero di disporre, ai sensi della legge n. 241/1990, la corresponsione di un equo indennizzo per il pregiudizio arrecato alla ricorrente.
2. La parte istante rappresenta come secondo la lex specialis di gara, in particolare secondo l’art. 4.1.7 del Capitolato Speciale “‘Prestazioni di natura alberghiera, servizi ausiliari, complementari e altro a carico della ditta aggiudicataria”, l’aggiudicatario si debba occupare di tutte le pratiche amministrative, tra le quali anche la riscossione delle rette degli ospiti e i rapporti con il Comune di Torino. Non sarebbe tuttavia previsto che l’aggiudicatario si debba assumere il rischio della mancata riscossione delle rette alberghiere da parte degli utenti né che la propria remunerazione derivi direttamente dall’utenza.
2.1. La richiesta di presa in carico delle rette insolute è del 2.05.2024, con conseguente silenzio inadempimento maturato a far data dal 1.06.2024, atteso che l’ASL resistente è sempre rimasta silente. Al cospetto di tale comportamento la ricorrente, accertata l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione resistente, chiede la condanna a provvedere sull’istanza del 2.05.2024
3. I motivi di diritto a sostegno del ricorso sono i seguenti:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4.1.7. del Capitolato speciale. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost..
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4.1.7 del Capitolato speciale. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost..
4. In data 29.05.2025 l’Amministrazione resistente – non costituitasi in giudizio – ha replicato alla ricorrente (all. 3 parte ricorrente), rappresentando di non accogliere l’istanza formulata dall’aggiudicataria.
4.1. Nella camera di consiglio del 18.06.2025 la ricorrente ha preannunciato l’impugnazione, con atto di motivi aggiunti, della sopravvenuta nota adottata dall’ASL resistente, chiedendo apposito rinvio.
4.2. Il Collegio ha assegnato la causa in decisione.
5. Considerata la replica dell’ASL resistente sull’istanza formulata dall’aggiudicataria ricorrente, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., sul ricorso proposto da KCS ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..
La risposta trasmessa dall’ASL Città di Torino comporta infatti la cessazione del silenzio-inadempimento, presupposto fattuale del giudizio instaurato dalla ricorrente.
5.2. Fermo quanto sopra, l’impugnazione del diniego di presa in carico adottato dall’ASL, come preannunciato dalla ricorrente, comporta la necessità di disporre la conversione del rito che sarà necessario per l’esame delle questioni di legittimità che saranno sollevate con i preannunciati motivi aggiunti.
6. Le spese di giudizio della presente fase processuale possono essere compensate, stante la particolarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Converte il rito della presente controversia da rito camerale a rito ordinario per lo scrutinio delle censure di illegittimità oggetto dei preannunciati motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO