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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2910/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli – II Sezione Civile, n. 5006/2022, pubblicata il 18 maggio
2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montaruli (codice fiscale , in virtù della C.F._1
procura in atti -appellante-
E
(2) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. nonché, anche con poteri disgiunti, dall'avv.
Edoardo Volino (codice fiscale ), in virtù della procura in C.F._3
atti -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Si premette in fatto che in data 13 gennaio 2004 veniva addebitata sul conto corrente presso la Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. intestato ai coniugi e un assegno bancario dell'importo Controparte_1 Controparte_2
di € 3.000,00 che veniva incassato da In data 23 settembre 2004 Parte_2
i coniugi trasferivano con bonifico bancario a la CP_1 CP_2 Parte_2
somma di € 17.000,00.
In data 31 gennaio 2006 figlio dei coniugi Persona_1 CP_1
cessava dal servizio presso la Guardia di Finanza ed in data 21 CP_2
febbraio 2006 si iscriveva all'albo degli avvocati di Bergamo.
Con raccomandata del 25 novembre – 2 dicembre 2008 i CP_1
chiedevano a di restituire loro entro e non oltre il successivo 20 Parte_2
dicembre la somma di € 20.000, che assumevano di avergli dato a mutuo.
I.2. Con atto di citazione del 18 novembre 2009, e Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2 Pt_2 chiedendone la condanna a restituire loro la somma di € 20.000,00 oltre
[...]
interessi legali, risarcimento danni e spese di lite.
Non si costituiva parte convenuta.
Ammessa ed espletata la prova per testi con l'escussione del solo figlio degli attori, con la sentenza n. 3069/2016 il Tribunale di Persona_1
Napoli dichiarava nullo l'intero procedimento, per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, ordinandone la cancellazione dal ruolo.
Nelle more, i coniugi con contratto stipulato il 30 luglio Controparte_3
2019 cedevano alla Armonya Capital Partner S.r.l. il credito da loro ventato nei confronti di con tutti gli accessori. Parte_2
II.1. A seguito di tali eventi, la Armonya Capital Partner S.r.l., con ricorso ex art. 702 bis cpc e pedissequo decreto, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano chiedendo di: Parte_2
“accertare e dichiarare che tra i signori e Controparte_1 [...]
(danti causa dell'odierna ricorrente), da una parte ed il sig. CP_2 Pt_2
dall'altra è stato stipulato un contratto di mutuo per l'importo di €
[...]
20.000,00 (…) e per l'effetto condannare alla restituzione della Parte_2
somma in denaro pari ad € 20.000,00 (…) ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice”; “in via subordinata, ritenere e dichiarare privo di giustificazione causale
l'arricchimento del signor in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1
(danti causa dell'odierna ricorrente) e per l'effetto Controparte_2
condannare il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, Parte_2
la domma di € 20.000,00 (…) ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice”;
“in ogni caso, per la vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e cpa nella misura di legge”.
II.2. Il Tribunale di Milano, preso atto che la ricorrente aveva aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli sollevata dalla controparte, dichiarava la propria incompetenza assegnando un termine alle parti per la riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli ritenuto competente.
III.1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
riassumeva il giudizio sommario di cognizione dinnanzi al Tribunale di Napoli.
III.2. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Parte_2
la improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento della procedura di convenzione di negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché prova di riscontro probatorio e, comunque, infondata, inammissibile e improponibile;
con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
III.3. Mutato il rito sommario di cognizione in rito ordinario e precisate le conclusioni, in assenza di attività istruttoria svolta, il Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, con la sentenza n. 5006/2022, pubblicata il 20 maggio 2022, così decideva:
“Rigetta la domanda principale;
Dichiara inammissibile la domanda subordinata;
Condanna la società attrice a rimborsare al convenuto le spese di giudizio;
IV.1 Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 25 novembre 2022 notificato il 20 giugno 2022- proponeva appello la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
articolando i motivi di censura come di seguito rubricati:
1. ERRATA VALUTAZIONE DEL QUADRO INDIZIARIO E PROBATORIO”
2. ERRATA VALUTAZIONE DELLA INAMMISSIBILITA' DELLA SOMANDA
SUBORDINATA DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO;
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte, in accoglimento dell'appello e riforma della impugnata sentenza:
“in via principale nel merito
accertato e dichiarato che l'avv. è tenuto a restituire la Parte_2
somma di € 20.000,00 oltre interessi, per i motivi tutti di cui in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5006/2022 (R.G. n.
5732/2020), pubblicata il 20.05.2022, accogliendo le domande originariamente proposte da e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1
alla restituzione della somma in denaro pari ad € 20.000,00 Parte_2
(ventimila/00), ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal
D.lgs. 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice ex art. 1284, comma 4, c.c.;
- in via subordinata
- ritenuto e dichiarato privo di giustificazione causale l'arricchimento dell'avv. in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(danti causa dell'odierna parte attrice appellante) per i motivi tutti di cui in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5006/2022 (R.G. n.
5732/2020), pubblicata il 20.05.2022, accogliendo le domande originariamente proposte da e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1
a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, la somma di € Parte_2
20.000,00 (ventimila/00), ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs. 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice ex art. 1284, comma 4, c.c.
- in ogni caso Con vittoria di competenze e spese del primo grado di giudizio e del presente” (cfr. pag. 28-29 dell'atto di appello).
IV.2 Con comparsa di risposta all'appello del 04 novembre 2022 si è costituito in giudizio deducendo, in via preliminare la violazione Parte_2
degli artt. 342, 348 bis, 348 ter e 343 c.p.c. ed eccependo altresì, nel merito, la sua inammissibilità e improponibilità, nonché la sua infondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
IV.3. All'udienza del 15 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60
+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica a cura delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello della sollevata dalla Parte_1
difesa di parte appellata, Parte_2
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa dell'appellato, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2.Nel merito, il Tribunale di Napoli, con l'impugnata decisione - disattese, in via preliminare, le eccezioni sollevate dal convenuto, quanto al rito sommario prescelto, all' improcedibilità della domanda, ed alla legittimazione attiva di parte attrice- ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla di restituzione della somma asseritamente Parte_1
concessa a mutuo (da e suoi dante causa) Controparte_1 Controparte_2
a Parte_2
In particolare, ha osservato che “avendo parte convenuta descritto dettagliatamente una causa idonea a giustificare di non dover restituire la somma ricevuta, parte attrice è tenuta a dimostrare di avere diritto a che le venga restituita (in questo caso, quale avente causa dagli originari creditori), mentre non si deve indagare se il convenuto abbia diritto a trattenere il denaro ricevuto: l'onere della prova ricade sulla società attrice”, e tale onere, secondo l'opinione del Giudicante, non sarebbe stato adeguatamente soddisfatto, perché l' “unico potenziale elemento probatorio” risultava esser la prova testimoniale resa da figlio degli originari creditori- Persona_1 peraltro e poco pertinente- nel diverso giudizio poi dichiarato CP_4
nullo.
Infine, il Giudice ha respinto la domanda di ingiustificato arricchimento di parte convenuta, promossa dall'attrice in via subordinata, perché inammissibile, in base al principio enunciato dalla Suprema Corte a mente del quale: “ l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo esser stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (cfr. sentenza). Nel caso concreto, essendo stata rigettata la domanda principale di adempimento del contratto di mutuo, perché non sufficientemente provata, quella subordinata è stata correttamente giudicata inammissibile.
3.Con il primo motivo di impugnazione– rubricato “Errata valutazione del quadro indiziario e probatorio” (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) – l'
[...]
cessionaria del credito asseritamente vantato da Parte_1
e nei confronti di lamenta la Controparte_1 Controparte_2 CP_5
erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto inadeguata e incompleta la prova offerta dalla parte attrice ovvero la testimonianza resa dal figlio degli originari attori, nell'ambito Persona_1
del precedente giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli e conclusosi con sentenza di nullità dell'intero procedimento ed ordine di cancellazione della causa dal ruolo, senza considerare però che si trattava comunque, all'epoca, di un ufficiale in congedo della Guardia di finanza e di un avvocato.
Inoltre, aggiunge, non avrebbe tenuto in debito conto le dichiarazioni dello stesso che aveva ammesso la ricezione della somma da parte dei Parte_2
né il suo contegno complessivo, tant'è “dalla prima richiesta Controparte_3
di restituzione del prestito, già formalizzata nel lontano 2008, sino alla instaurazione della procedura nel 2019, ha ritenuto di non dovere replicare alle istanze istruttorie, neppure dopo essere stato raggiunto da una prima citazione in giudizio nel 2009”.
Di contro, sostiene l'inattendibilità della prospettazione della tesi di controparte (secondo cui la somma pretesa in restituzione dai coniugi CP_1
prima e dalla avrebbe costituito la quota del Parte_1
giovane per la compartecipazione all'associazione Persona_1
professionale di fatto costituita con il collega figlio dei e Pt_2 Controparte_3
ai tempi maresciallo della Guardia di Finanza presso il nucleo di Milano, per lo svolgimento dell'attività forense in Napoli) perché supportata da mere e lacunose asserzioni (nella specie, non veniva chiarito perché la quota associativa non era stata versata da ma dai suoi genitori, si Persona_1
sosteneva che l'associazione professionale andasse male, anche se il saldo del conto corrente utilizzato per l'amministrazione della stessa era in costante crescita).
Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio.
3.1. Giova rammentare, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, in tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo, peraltro, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione, allorquando l'accipiens", ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità. L'attore, pertanto, è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. ordinanza, 08-01-
2018, n. 180, Ca5ss ordinanza 30944 del 29/11/2018 e Cass. 27372/2021,
Cass. civ. Sez. III, 13/03/2013, n. 6295 Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
3.2. Ciò̀ posto, venendo al caso in esame, in assenza di prova del contratto di finanziamento, le allegazioni dell'odierna appellante,
[...]
in uno agli elementi di prova offerti, non appaiono Parte_1
sufficienti a ritenere dimostrati, non tanto la consegna da parte dei CP_1
della somma di denaro di € 20.000,00 nelle mani di quanto Parte_2
piuttosto il titolo in base al quale sarebbe stata effettuata detta consegna e dal quale deriverebbe l'obbligo della vantata restituzione. Come ha sapientemente argomentato il primo Giudice, “avendo parte attrice descritto dettagliatamente una causa idonea a giustificare di non dovere restituire la somma ricevuta, parte attrice è tenuta a dimostrare di avere diritto
a che le venga restituita (…)”.
Ebbene, il solo elemento di prova a supporto della tesi di parte ricorrente (secondo la quale la somma da essi consegnata allo sarebbe Pt_2
stata concessa a titolo di mutuo) è rappresentato dalla testimonianza del figlio,
, il quale , in realtà, si è limitato a riferire all'istruttore di “sapere Per_1
che i genitori avevano prestato la somma allo , senza però specificare Pt_2
“in che modo sarebbe venuto a saperlo: in particolare, non ha precisato se avesse assistito alla discussione in cui il suo amico ed i suoi genitori si sarebbero messi d'accordo per il prestito, oppure se la circostanza gli fosse stata riferita dai suoi genitori stessi, oppure dal suo amico”.
Trattandosi di una deposizione, all'evidenza generica, il Tribunale ha ritenuto che non fosse probante (“ poiché un teste deve chiarire con quali modalità sia venuto a conoscere i fatti che riferisce – se non lo fa, la deposizione è incompleta” (“si deve ritenere che detta deposizione non provi adeguatamente che la somma fu consegnata al convenuto dai danti causa della società attrice”) così pervenendo al rigetto della domanda principale di restituzione.
In assenza di concrete ed ulteriori argomentazioni e prove offerte dalla atte a sconfessare le ragioni in fatto e in Parte_1
diritto su cui fonda la decisione del Tribunale di Napoli, la sentenza impugnata va confermata. 4.Con il secondo motivo di gravame – rubricato “sull'errata valutazione della inammissibilità della domanda subordinata” (cfr. pag. 23 dell'atto di appello) - la assume l'erroneità della decisione Parte_1
appellata nella parte in cui il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.,proposta, in via subordinata, nei confronti di in particolare, deduce che, poiché per Parte_2
ammissione dello stesso gli era stata consegnata la somma di 20.000,00 Pt_2
in esecuzione di un contratto di “associazione professionale di fatto” nullo per l'indeterminatezza e/o impossibilità giuridica dell'oggetto, per la riconosciuta contrarietà del contratto a norma di legge, si sarebbe comunque realizzato uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione e, nel contempo i coniugi originari creditori, danti causa della ricorrente, avrebbero subito un CP_1
impoverimento consistito nel danno patrimoniale arrecato dalla diminuzione delle proprie risorse finanziarie e nella conseguenziale mancata utilizzazione delle stesse. Pertanto, a dire dell'appellante – contrariamente a quanto poi ritenuto dal Tribunale- sarebbe stata sicuramente esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento.
Anche il secondo motivo di appello va respinto.
4.1. Ai fini del rispetto della regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità̀ derivante dall'illiceità̀ del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità̀ precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto) (cfr. Cass. SS UU n. 33954/ 2023).
4.2. Come visto, parte ricorrente ha proposto una domanda di adempimento contrattuale, fondata su un titolo (asserito contratto di mutuo concesso da parte dei coniugi senza offrire elementi di prova Controparte_3
sufficienti in merito alla sua fondatezza, tant'è che è stata respinta dal Giudice osservando che: “L'unico elemento potenzialmente probatorio fornito dall'attrice, del fatto che la somma venne consegnata a a titolo di mutuo, Pt_2
è costituito dalla deposizione testimoniale…resa da figlio di Persona_1
coloro i quali in quel giudizio erano gli attori” (Cfr. pag. 5) ed evidenziando come “il che certamente non lo rendeva incapace a testimoniare, però impone una particolare prudenza nel valutare se sia attendibile o meno, per l'ovvio suo interessa a incrementare il patrimonio dei propri genitori” (Cfr. pag. 6).
Ha, poi, proposto, in via subordinata, nell'atto di citazione, “in via subordinata, ritenere e dichiarare privo di giustificazione causale
l'arricchimento del signor in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1
(danti causa dell'odierna ricorrente) e per l'effetto Controparte_2 condannare il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, Parte_2
la domma di € 20.000,00 (…) ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali”.
Essendo stata respinta la domanda principale di adempimento contrattuale, in applicazione dei principi di diritto enunciati al capo che precede, in difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2041 c.c., la domanda subordinata di pagamento dell'indebito oggettivo, nei confronti del convenuto
è stata correttamente dal Giudice dichiarata inammissibile. Parte_2
Anche sotto tale profilo, la decisione appare corretta e va confermata.
5. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellante, Parte_1
e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n.
55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1- bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 25 novembre 2022, notificato il 20 giugno 2022- dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 5006/2022 del Tribunale di Napoli- II Sezione
[...]
Civile, pubblicata il 20 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_2
spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2910/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli – II Sezione Civile, n. 5006/2022, pubblicata il 18 maggio
2022, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Montaruli (codice fiscale , in virtù della C.F._1
procura in atti -appellante-
E
(2) (codice fiscale ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. nonché, anche con poteri disgiunti, dall'avv.
Edoardo Volino (codice fiscale ), in virtù della procura in C.F._3
atti -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Si premette in fatto che in data 13 gennaio 2004 veniva addebitata sul conto corrente presso la Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. intestato ai coniugi e un assegno bancario dell'importo Controparte_1 Controparte_2
di € 3.000,00 che veniva incassato da In data 23 settembre 2004 Parte_2
i coniugi trasferivano con bonifico bancario a la CP_1 CP_2 Parte_2
somma di € 17.000,00.
In data 31 gennaio 2006 figlio dei coniugi Persona_1 CP_1
cessava dal servizio presso la Guardia di Finanza ed in data 21 CP_2
febbraio 2006 si iscriveva all'albo degli avvocati di Bergamo.
Con raccomandata del 25 novembre – 2 dicembre 2008 i CP_1
chiedevano a di restituire loro entro e non oltre il successivo 20 Parte_2
dicembre la somma di € 20.000, che assumevano di avergli dato a mutuo.
I.2. Con atto di citazione del 18 novembre 2009, e Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2 Pt_2 chiedendone la condanna a restituire loro la somma di € 20.000,00 oltre
[...]
interessi legali, risarcimento danni e spese di lite.
Non si costituiva parte convenuta.
Ammessa ed espletata la prova per testi con l'escussione del solo figlio degli attori, con la sentenza n. 3069/2016 il Tribunale di Persona_1
Napoli dichiarava nullo l'intero procedimento, per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, ordinandone la cancellazione dal ruolo.
Nelle more, i coniugi con contratto stipulato il 30 luglio Controparte_3
2019 cedevano alla Armonya Capital Partner S.r.l. il credito da loro ventato nei confronti di con tutti gli accessori. Parte_2
II.1. A seguito di tali eventi, la Armonya Capital Partner S.r.l., con ricorso ex art. 702 bis cpc e pedissequo decreto, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano chiedendo di: Parte_2
“accertare e dichiarare che tra i signori e Controparte_1 [...]
(danti causa dell'odierna ricorrente), da una parte ed il sig. CP_2 Pt_2
dall'altra è stato stipulato un contratto di mutuo per l'importo di €
[...]
20.000,00 (…) e per l'effetto condannare alla restituzione della Parte_2
somma in denaro pari ad € 20.000,00 (…) ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice”; “in via subordinata, ritenere e dichiarare privo di giustificazione causale
l'arricchimento del signor in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1
(danti causa dell'odierna ricorrente) e per l'effetto Controparte_2
condannare il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, Parte_2
la domma di € 20.000,00 (…) ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice”;
“in ogni caso, per la vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e cpa nella misura di legge”.
II.2. Il Tribunale di Milano, preso atto che la ricorrente aveva aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli sollevata dalla controparte, dichiarava la propria incompetenza assegnando un termine alle parti per la riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli ritenuto competente.
III.1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
riassumeva il giudizio sommario di cognizione dinnanzi al Tribunale di Napoli.
III.2. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Parte_2
la improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento della procedura di convenzione di negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché prova di riscontro probatorio e, comunque, infondata, inammissibile e improponibile;
con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
III.3. Mutato il rito sommario di cognizione in rito ordinario e precisate le conclusioni, in assenza di attività istruttoria svolta, il Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, con la sentenza n. 5006/2022, pubblicata il 20 maggio 2022, così decideva:
“Rigetta la domanda principale;
Dichiara inammissibile la domanda subordinata;
Condanna la società attrice a rimborsare al convenuto le spese di giudizio;
IV.1 Avverso detta decisione – con atto di citazione per l'udienza del 25 novembre 2022 notificato il 20 giugno 2022- proponeva appello la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
articolando i motivi di censura come di seguito rubricati:
1. ERRATA VALUTAZIONE DEL QUADRO INDIZIARIO E PROBATORIO”
2. ERRATA VALUTAZIONE DELLA INAMMISSIBILITA' DELLA SOMANDA
SUBORDINATA DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO;
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte, in accoglimento dell'appello e riforma della impugnata sentenza:
“in via principale nel merito
accertato e dichiarato che l'avv. è tenuto a restituire la Parte_2
somma di € 20.000,00 oltre interessi, per i motivi tutti di cui in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5006/2022 (R.G. n.
5732/2020), pubblicata il 20.05.2022, accogliendo le domande originariamente proposte da e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1
alla restituzione della somma in denaro pari ad € 20.000,00 Parte_2
(ventimila/00), ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal
D.lgs. 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice ex art. 1284, comma 4, c.c.;
- in via subordinata
- ritenuto e dichiarato privo di giustificazione causale l'arricchimento dell'avv. in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(danti causa dell'odierna parte attrice appellante) per i motivi tutti di cui in narrativa, riformare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5006/2022 (R.G. n.
5732/2020), pubblicata il 20.05.2022, accogliendo le domande originariamente proposte da e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1
a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, la somma di € Parte_2
20.000,00 (ventimila/00), ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal dovuto sino al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al saggio previsto dal D.lgs. 321/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo, da versare alla ricorrente, odierna creditrice ex art. 1284, comma 4, c.c.
- in ogni caso Con vittoria di competenze e spese del primo grado di giudizio e del presente” (cfr. pag. 28-29 dell'atto di appello).
IV.2 Con comparsa di risposta all'appello del 04 novembre 2022 si è costituito in giudizio deducendo, in via preliminare la violazione Parte_2
degli artt. 342, 348 bis, 348 ter e 343 c.p.c. ed eccependo altresì, nel merito, la sua inammissibilità e improponibilità, nonché la sua infondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
IV.3. All'udienza del 15 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60
+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica a cura delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello della sollevata dalla Parte_1
difesa di parte appellata, Parte_2
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa dell'appellato, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2.Nel merito, il Tribunale di Napoli, con l'impugnata decisione - disattese, in via preliminare, le eccezioni sollevate dal convenuto, quanto al rito sommario prescelto, all' improcedibilità della domanda, ed alla legittimazione attiva di parte attrice- ha rigettato integralmente la domanda proposta dalla di restituzione della somma asseritamente Parte_1
concessa a mutuo (da e suoi dante causa) Controparte_1 Controparte_2
a Parte_2
In particolare, ha osservato che “avendo parte convenuta descritto dettagliatamente una causa idonea a giustificare di non dover restituire la somma ricevuta, parte attrice è tenuta a dimostrare di avere diritto a che le venga restituita (in questo caso, quale avente causa dagli originari creditori), mentre non si deve indagare se il convenuto abbia diritto a trattenere il denaro ricevuto: l'onere della prova ricade sulla società attrice”, e tale onere, secondo l'opinione del Giudicante, non sarebbe stato adeguatamente soddisfatto, perché l' “unico potenziale elemento probatorio” risultava esser la prova testimoniale resa da figlio degli originari creditori- Persona_1 peraltro e poco pertinente- nel diverso giudizio poi dichiarato CP_4
nullo.
Infine, il Giudice ha respinto la domanda di ingiustificato arricchimento di parte convenuta, promossa dall'attrice in via subordinata, perché inammissibile, in base al principio enunciato dalla Suprema Corte a mente del quale: “ l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo esser stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (cfr. sentenza). Nel caso concreto, essendo stata rigettata la domanda principale di adempimento del contratto di mutuo, perché non sufficientemente provata, quella subordinata è stata correttamente giudicata inammissibile.
3.Con il primo motivo di impugnazione– rubricato “Errata valutazione del quadro indiziario e probatorio” (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) – l'
[...]
cessionaria del credito asseritamente vantato da Parte_1
e nei confronti di lamenta la Controparte_1 Controparte_2 CP_5
erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto inadeguata e incompleta la prova offerta dalla parte attrice ovvero la testimonianza resa dal figlio degli originari attori, nell'ambito Persona_1
del precedente giudizio promosso innanzi al Tribunale di Napoli e conclusosi con sentenza di nullità dell'intero procedimento ed ordine di cancellazione della causa dal ruolo, senza considerare però che si trattava comunque, all'epoca, di un ufficiale in congedo della Guardia di finanza e di un avvocato.
Inoltre, aggiunge, non avrebbe tenuto in debito conto le dichiarazioni dello stesso che aveva ammesso la ricezione della somma da parte dei Parte_2
né il suo contegno complessivo, tant'è “dalla prima richiesta Controparte_3
di restituzione del prestito, già formalizzata nel lontano 2008, sino alla instaurazione della procedura nel 2019, ha ritenuto di non dovere replicare alle istanze istruttorie, neppure dopo essere stato raggiunto da una prima citazione in giudizio nel 2009”.
Di contro, sostiene l'inattendibilità della prospettazione della tesi di controparte (secondo cui la somma pretesa in restituzione dai coniugi CP_1
prima e dalla avrebbe costituito la quota del Parte_1
giovane per la compartecipazione all'associazione Persona_1
professionale di fatto costituita con il collega figlio dei e Pt_2 Controparte_3
ai tempi maresciallo della Guardia di Finanza presso il nucleo di Milano, per lo svolgimento dell'attività forense in Napoli) perché supportata da mere e lacunose asserzioni (nella specie, non veniva chiarito perché la quota associativa non era stata versata da ma dai suoi genitori, si Persona_1
sosteneva che l'associazione professionale andasse male, anche se il saldo del conto corrente utilizzato per l'amministrazione della stessa era in costante crescita).
Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio.
3.1. Giova rammentare, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, in tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo, peraltro, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione, allorquando l'accipiens", ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità. L'attore, pertanto, è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. ordinanza, 08-01-
2018, n. 180, Ca5ss ordinanza 30944 del 29/11/2018 e Cass. 27372/2021,
Cass. civ. Sez. III, 13/03/2013, n. 6295 Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
3.2. Ciò̀ posto, venendo al caso in esame, in assenza di prova del contratto di finanziamento, le allegazioni dell'odierna appellante,
[...]
in uno agli elementi di prova offerti, non appaiono Parte_1
sufficienti a ritenere dimostrati, non tanto la consegna da parte dei CP_1
della somma di denaro di € 20.000,00 nelle mani di quanto Parte_2
piuttosto il titolo in base al quale sarebbe stata effettuata detta consegna e dal quale deriverebbe l'obbligo della vantata restituzione. Come ha sapientemente argomentato il primo Giudice, “avendo parte attrice descritto dettagliatamente una causa idonea a giustificare di non dovere restituire la somma ricevuta, parte attrice è tenuta a dimostrare di avere diritto
a che le venga restituita (…)”.
Ebbene, il solo elemento di prova a supporto della tesi di parte ricorrente (secondo la quale la somma da essi consegnata allo sarebbe Pt_2
stata concessa a titolo di mutuo) è rappresentato dalla testimonianza del figlio,
, il quale , in realtà, si è limitato a riferire all'istruttore di “sapere Per_1
che i genitori avevano prestato la somma allo , senza però specificare Pt_2
“in che modo sarebbe venuto a saperlo: in particolare, non ha precisato se avesse assistito alla discussione in cui il suo amico ed i suoi genitori si sarebbero messi d'accordo per il prestito, oppure se la circostanza gli fosse stata riferita dai suoi genitori stessi, oppure dal suo amico”.
Trattandosi di una deposizione, all'evidenza generica, il Tribunale ha ritenuto che non fosse probante (“ poiché un teste deve chiarire con quali modalità sia venuto a conoscere i fatti che riferisce – se non lo fa, la deposizione è incompleta” (“si deve ritenere che detta deposizione non provi adeguatamente che la somma fu consegnata al convenuto dai danti causa della società attrice”) così pervenendo al rigetto della domanda principale di restituzione.
In assenza di concrete ed ulteriori argomentazioni e prove offerte dalla atte a sconfessare le ragioni in fatto e in Parte_1
diritto su cui fonda la decisione del Tribunale di Napoli, la sentenza impugnata va confermata. 4.Con il secondo motivo di gravame – rubricato “sull'errata valutazione della inammissibilità della domanda subordinata” (cfr. pag. 23 dell'atto di appello) - la assume l'erroneità della decisione Parte_1
appellata nella parte in cui il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.,proposta, in via subordinata, nei confronti di in particolare, deduce che, poiché per Parte_2
ammissione dello stesso gli era stata consegnata la somma di 20.000,00 Pt_2
in esecuzione di un contratto di “associazione professionale di fatto” nullo per l'indeterminatezza e/o impossibilità giuridica dell'oggetto, per la riconosciuta contrarietà del contratto a norma di legge, si sarebbe comunque realizzato uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione e, nel contempo i coniugi originari creditori, danti causa della ricorrente, avrebbero subito un CP_1
impoverimento consistito nel danno patrimoniale arrecato dalla diminuzione delle proprie risorse finanziarie e nella conseguenziale mancata utilizzazione delle stesse. Pertanto, a dire dell'appellante – contrariamente a quanto poi ritenuto dal Tribunale- sarebbe stata sicuramente esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento.
Anche il secondo motivo di appello va respinto.
4.1. Ai fini del rispetto della regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità̀ derivante dall'illiceità̀ del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità̀ precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto) (cfr. Cass. SS UU n. 33954/ 2023).
4.2. Come visto, parte ricorrente ha proposto una domanda di adempimento contrattuale, fondata su un titolo (asserito contratto di mutuo concesso da parte dei coniugi senza offrire elementi di prova Controparte_3
sufficienti in merito alla sua fondatezza, tant'è che è stata respinta dal Giudice osservando che: “L'unico elemento potenzialmente probatorio fornito dall'attrice, del fatto che la somma venne consegnata a a titolo di mutuo, Pt_2
è costituito dalla deposizione testimoniale…resa da figlio di Persona_1
coloro i quali in quel giudizio erano gli attori” (Cfr. pag. 5) ed evidenziando come “il che certamente non lo rendeva incapace a testimoniare, però impone una particolare prudenza nel valutare se sia attendibile o meno, per l'ovvio suo interessa a incrementare il patrimonio dei propri genitori” (Cfr. pag. 6).
Ha, poi, proposto, in via subordinata, nell'atto di citazione, “in via subordinata, ritenere e dichiarare privo di giustificazione causale
l'arricchimento del signor in danno dei signori e Parte_2 Controparte_1
(danti causa dell'odierna ricorrente) e per l'effetto Controparte_2 condannare il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di indennizzo, Parte_2
la domma di € 20.000,00 (…) ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali”.
Essendo stata respinta la domanda principale di adempimento contrattuale, in applicazione dei principi di diritto enunciati al capo che precede, in difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2041 c.c., la domanda subordinata di pagamento dell'indebito oggettivo, nei confronti del convenuto
è stata correttamente dal Giudice dichiarata inammissibile. Parte_2
Anche sotto tale profilo, la decisione appare corretta e va confermata.
5. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico della società appellante, Parte_1
e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n.
55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1- bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto – con citazione per l'udienza del 25 novembre 2022, notificato il 20 giugno 2022- dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 5006/2022 del Tribunale di Napoli- II Sezione
[...]
Civile, pubblicata il 20 maggio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
B) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_2
spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo