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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr. Maura STASSANO Presidente Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere Sciolta la riserva assunta all'udienza del 26/05/2025, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 926/2023 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001 proposta DA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia ope legis in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
OPPONENTE CONTRO
( ) in qualità di CP_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Beniamino Mastursi e Antonella Villani ed elettivamente domiciliato come da pec;
OPPOSTO FATTO Con ricorso depositato in data 17/07/2023 CP_1 proponeva ai sensi della legge n. 89/2001 domanda di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo:
1)instaurato davanti al Tribunale di Salerno da Controparte_2 nei confronti di , (in qualità di CP_3 CP_1 legale rappresentante dell'A.T.I. ) e Controparte_4 CP_5
(in proprio e nella qualità di amministratore del
[...]
Condominio) con atto di citazione notificato in data 24/12/2003;
-deciso con sentenza n. 438/2016 depositata in data 02/02/2016 (che riconosceva la responsabilità delle imprese e di Controparte_4
per i danni derivati all'attore in regione CP_3 dell'esecuzione del contratto di appalto per cui è causa e, per l'effetto, li condannava, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 22.250,00 oltre interessi e spese di lite;
rigettava la domanda attorea nei confronti di e Controparte_5
1 condannava parte attrice al pagamento delle spese sostenute dal
); CP_5
2)proseguito in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Salerno da con atto di citazione in appello CP_1 notificato in data 29/02/2016;
-deciso con sentenza n. 1781/2021 depositata in data 20/12/2021 (che rigettava l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
condannava , CP_1 nella qualità di legale rappresentante dell'A.T.I. , Controparte_4 al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore di e eredi di;
Controparte_6 CP_7 Controparte_2 compensava le spese tra e ). CP_1 CP_3
Con decreto monocratico depositato in data 14/09/2023, il Giudice designato determinava l'indennizzo in € 4.400,00 in favore del ravvisando un ritardo di anni 10, mesi 9 e giorni 20. CP_1
Con atto di opposizione depositato in data 12/10/2023 il
[...]
impugnava il decreto, eccependo la mancata Parte_1 applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 89/2001 in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi con riferimento al secondo grado del giudizio in verifica. Evidenziava, in particolare, che alla data del 31 ottobre 2016 il giudizio di secondo grado non aveva ancora superato la durata ragionevole e che la condizione di ammissibilità del ricorso andava valutata in relazione al singolo grado. In subordine, chiedeva di limitare l'inammissibilità della domanda quanto meno al secondo grado del giudizio presupposto, con conseguente accoglimento parziale del ricorso. L'opponente impugnava altresì il decreto monocratico in relazione al quantum, evidenziando che il Giudice designato aveva omesso di applicare la diminuzione di un terzo di cui all'art. 2 bis, comma 1 ter, relativamente alla soccombenza del CP_1
Il deduceva poi che il computo della durata del processo Parte_1 in verifica effettuato nel decreto monocratico era errato.
Eccepiva, infine, che andava detratto il rinvio dal 09/06/2016 al 24/11/2016 (pari a mesi 5 e giorni 15), disposto nel giudizio presupposto su espressa richiesta dell'appellante per procedere alla rinotifica dell'atto di appello. Chiedeva quindi la revoca del decreto monocratico e il ridimensionamento dell'indennizzo spettante al CP_1
2 Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 12/06/2024, deduceva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In data 26/05/2025 la Corte riservava la decisione.
DIRITTO L'opposizione del va parzialmente accolta. Parte_1
Il primo motivo di opposizione non può essere accolto, in quanto ai fini dei rimedi preventivi va considerato il giudizio nel suo complesso. Secondo la S.C., “ avendo alla data del 31 ottobre 2016 il processo presupposto già superato il limite complessivo della durata ragionevole (non potendo porsi riferimento solo al non già decorso termine di un anno del giudizio di rinvio alla predetta data del 31 ottobre 2016, come erroneamente ha fatto la Corte di appello, poiché il termine ordinario – ovvero di durata ragionevole - di sei anni relativo ai precedenti tre gradi era già stato superato), non poteva applicarsi il disposto del comma 1 dell'art. 2 della stessa legge sull'obbligatorietà dell'esperimento dei rimedi preventivi” (Cass. n. 14561/2024);
“Benché il comma 2-bis dell'art. 2, l. n. 89 del 2001 abbia individuato "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi
e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosene una valutazione sintetica e complessiva, altrimenti rivelandosi inutile la previsione di un termine massimo di durata ragionevole dell'intero giudizio sancita dall'art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001 (Cass., Sez. VI-2, 5 ottobre 2016, n. 19938).” (Cass. n. 25833/2024). Nel caso di specie il processo in verifica è pacificamente iniziato in data 24/12/2003, sicché alla data del 31/10/2016 era stato ampiamente superato il quinquennio di durata ragionevole previsto dalla legge per i giudizi che si articolano complessivamente in due gradi (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado), dovendosi effettuare una valutazione unitaria del processo. Di conseguenza, l'attuale opposto non era tenuto all'esperimento dei rimedi preventivi nel secondo grado del giudizio in verifica.
Le altre censure del sono invece fondate. Parte_1
Dalla durata del processo presupposto va detratto il rinvio disposto per la rinotifica dell'atto di appello (dal 09/06/2016 al 24/11/2016, corrispondente a mesi 5 e giorni 15).
3 Come affermato dalla S.C., “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo civile, ai fini della individuazione del "dies a quo" di quest'ultimo occorre avere riguardo dalla data di notificazione della citazione o di deposito del ricorso, ma dalla durata complessiva dello stesso va detratto il tempo necessario per la rinnovazione della notificazione o per l'integrazione del contraddittorio allorquando l'incompletezza o erroneità della notificazione dell'atto introduttivo siano imputabili alla parte” (Cass. n. 24745/2016).
Parimenti va detratto il rinvio disposto per l'astensione degli avvocati dalle udienze (dal 09/01/2008 al 08/04/2009, cioè 1 anno e 3 mesi), come già rilevato nel decreto monocratico e comunque ammesso anche dal in questa fase di opposizione. CP_1
I rinvii disposti per effetto della astensione degli avvocati dalle udienze, invero, non sono addebitabili all'organizzazione dell'ufficio giudiziario ma sono imputabili invece ad una scelta consapevole del difensore, come tale addebitabile, in sede di equa riparazione, alla parte rappresentata che lamenti la irragionevole durata del processo nel quale la detta astensione è avvenuta (Cass. n. 18118 del 15 settembre 2015); “Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacchè la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta, detto rinvio restando riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria" (Cass. n. 2148/2003; n. 15143/2005; n. 29000/2005; più di recente: Cass. n. 7323 del 2015).
Si rammenta, infine, che -per espressa disposizione di legge- non può tenersi conto, ai fini della durata del processo presupposto, del periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (v. art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020, come modificato da art. 3 DL 28/2020 conv in legge n. 70/2020).
Dalla durata complessiva del giudizio in verifica vanno quindi detratti, oltre ai 5 anni di durata ragionevole (3 anni per il 1° grado e 2 anni per il 2° grado), anche i periodi sopra indicati.
4 L'indennizzo spettante al va peraltro ridotto, come eccepito CP_1 dal opponente, ai sensi dell'art. 2 bis, co. 1 ter, legge n. Parte_1
89/2001, secondo cui “La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”. Nel caso di specie la sentenza n. 438/2016 del Tribunale di Salerno ha condannato e al pagamento, in CP_1 CP_3 favore dell'attore, della somma di € 22.250,00 oltre interessi e spese di lite, per i danni derivati a . Controparte_2
La sentenza della Corte di Appello n. 1781/2021, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello del e lo ha CP_1 condannato al pagamento delle spese del secondo grado. Ne consegue che sussiste il presupposto indicato dal citato art. 2 bis, co. 1 ter, per l'applicare la riduzione di 1/3, in quanto il è CP_1 risultato integralmente soccombente in entrambi i gradi del giudizio in verifica.
Circa i criteri per la quantificazione dell'indennizzo, vanno applicati l'art. 2 bis legge n. 89/2001 (da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo) e i commi da 1 bis a 3 del medesimo art. 2 bis legge n. 89/2001 (numero di parti del processo, esito del giudizio, valore della causa, nonché divieto di attribuire un indennizzo superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice). Nel caso di specie il criterio adottato nel decreto monocratico (€ 400 per ciascuna quota annua) appare conforme a tali parametri e non è stato comunque censurato da nessuna delle parti nel presente giudizio di opposizione.
Di conseguenza, nel caso di specie emergono complessivi anni 10, mesi 10 e giorni 15 di ritardo rispetto alla ragionevole durata del processo;
applicando la riduzione di 1/3, in quanto il ricorrente è risultato soccombente nel processo in verifica (art. 2 bis, co. 1 ter, legge n. 89/2001), l'indennizzo è pari ad € 2.933,34 (rientrante nei limiti del valore del processo in verifica).
In conclusione, il decreto monocratico va revocato, dovendosi liquidare in favore di l'importo di € 2.933,34. CP_1
Gli interessi legali (espressamente chiesti nel ricorso: Cass. n. 15732/2016) spettano dalla data di deposito del ricorso per equa
5 riparazione (17/07/2023); non spetta la rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione (Cass. civ., sez. I, n. 8712/2006, Cass. civ., sez. I, n. 18150/2011).
Le spese del procedimento seguono la soccombenza ma sono compensate per metà in ragione del ridimensionamento della somma effettivamente spettante. Il va altresì condannato al pagamento delle spese per gli Parte_1 esborsi documentati e collegati con la presente procedura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, così provvede: 1)accoglie l'opposizione nei limiti sopra specificati e per l'effetto, revocato il decreto monocratico, condanna il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in
[...] favore di ( ) in CP_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale della somma di
€ 2.933,34 oltre interessi dal 17/07/2023; 2)rigetta ogni ulteriore domanda proposta da;
CP_1
3)condanna il , in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, al pagamento degli esborsi per € 69,32 e alla rifusione di metà delle competenze legali, liquidate per intero in € 1.458,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché IVA e CNA come per legge, compensando la restante metà;
4)manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 26/05/2025.
IL CONS. ESTENSORE Dr. Lia Di Benedetto IL PRESIDENTE
Dr. Maura Stassano
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