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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2024, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 643/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 19/05/1983, residente in [...] elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig. - CF – nato a [...] ed in data 03/05/1982, Controparte_1 C.F._3 residente in [...] a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO
LUCIA ALESSANDRA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 13 settembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2024 - che i ricorrenti, in ed in data 01/09/2024, contraevano Parte_2 matrimonio secondo il rito concordatario, con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Lamezia Terme al n. 96, parte II, serie A, Uff.1, anno 2012 (vedi allegato in atti);
- che, i coniugi avevano intanto fissato la dimora coniugale nel Comune di Gizzeria, Via degli Oleandri presso l'immobile di cui risultavano essere comproprietari, coperto da mutuo cointestato;
2
- che dalla loro unione era nata una figlia, a nome in data 14 giugno 2015 in Lamezia CP_2
Terme, allo stato – dunque – ancora minorenne;
- che, i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti, non necessitando – pertanto - di alcun mantenimento per sé;
- che, da tempo gli stessi coniugi, per ragioni difficilmente sintetizzabili ed incomprensioni varie riconoscevano pacificamente il venir meno dell'affectio coniugalis e, pertanto, attestavano essere del tutto venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Tanto premesso ed esposto in fatto, rilevata la concorde volontà di separarsi, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, chiedevano al Tribunale adito - previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge - di volere omologare la loro separazione consensuale, proponendo ed accettando i seguenti patti e condizioni, da porre a base del verbale di conciliazione:
- i coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
- assegnazione della casa coniugale alla madre;
- la figlia minore sarà stabilmente collocata presso la madre ed il padre, lavoratore fuori Regione, potrà tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: due giorni infrasettimanali, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
- il padre , corrisponderà a titolo di assegno perequativo, per il mantenimento della figlia Controparte_1 minore, alla GN , la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), con adeguamento Parte_1 automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese.
Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i coniugi;
- l'assegno UNICO, di importo totale di € 233,50 sarà diviso al 50% tra i coniugi, ossia quota parte di € 116,75;
- il mutuo cointestato sarà versato da ciascuna parte per la propria quota ossia € 280,17 (l'importo per intero della rata è di € 561,34);
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
- spese di giudizio compensate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 643 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA ALESSANDRA - CF , giusta procura in atti e di cui al C.F._4 citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale 3
relatore della controversia in oggetto e - con provvedimento emesso in data 31 luglio 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 17 settembre 2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 13 settembre 2024, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 31 luglio 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore 4
convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro congiuntamente richiesto dalle parti medesime sin dal deposito del ricorso introduttivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 643 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
19/05/1983, residente in [...] elettivamente domicilia, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - Controparte_1
CF – nato a [...] ed in data 03/05/1982, residente in [...]C.F._3
OLEANDRI 88040 GIZZERIA, rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA ALESSANDRA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - Parte_1
CF - nata a [...], in data [...], residente a [...]C.F._1
88040 GIZZERIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF - e sig. C.F._2
- CF - nato a [...], in data [...], residente Controparte_1 C.F._3 in VIA DEGLI OLEANDRI 88040 GIZZERIA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA
ALESSANDRA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti C.F._4
e concordate condizioni:
- i coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- la figlia minore sarà stabilmente collocata presso la madre ed il padre, lavoratore fuori Regione, potrà tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: due giorni infrasettimanali, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con 5
eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
- il padre, corrisponderà - a titolo di assegno perequativo, per il mantenimento della Controparte_1 figlia minore, alla GNa - la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), con Parte_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese.
Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i coniugi;
- l'assegno UNICO, di importo totale di € 233,50 sarà diviso al 50% tra i coniugi, ossia quota parte di € 116,75;
- il mutuo cointestato sarà versato da ciascuna parte per la propria quota ossia € 280,17 (l'importo per intero della rata è di € 561,34);
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 96, parte II, serie A, uff. 1, anno 2012 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 643/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 19/05/1983, residente in [...] elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig. - CF – nato a [...] ed in data 03/05/1982, Controparte_1 C.F._3 residente in [...] a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO
LUCIA ALESSANDRA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 13 settembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2024 - che i ricorrenti, in ed in data 01/09/2024, contraevano Parte_2 matrimonio secondo il rito concordatario, con atto successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Lamezia Terme al n. 96, parte II, serie A, Uff.1, anno 2012 (vedi allegato in atti);
- che, i coniugi avevano intanto fissato la dimora coniugale nel Comune di Gizzeria, Via degli Oleandri presso l'immobile di cui risultavano essere comproprietari, coperto da mutuo cointestato;
2
- che dalla loro unione era nata una figlia, a nome in data 14 giugno 2015 in Lamezia CP_2
Terme, allo stato – dunque – ancora minorenne;
- che, i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti, non necessitando – pertanto - di alcun mantenimento per sé;
- che, da tempo gli stessi coniugi, per ragioni difficilmente sintetizzabili ed incomprensioni varie riconoscevano pacificamente il venir meno dell'affectio coniugalis e, pertanto, attestavano essere del tutto venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Tanto premesso ed esposto in fatto, rilevata la concorde volontà di separarsi, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, chiedevano al Tribunale adito - previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge - di volere omologare la loro separazione consensuale, proponendo ed accettando i seguenti patti e condizioni, da porre a base del verbale di conciliazione:
- i coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
- assegnazione della casa coniugale alla madre;
- la figlia minore sarà stabilmente collocata presso la madre ed il padre, lavoratore fuori Regione, potrà tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: due giorni infrasettimanali, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
- il padre , corrisponderà a titolo di assegno perequativo, per il mantenimento della figlia Controparte_1 minore, alla GN , la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), con adeguamento Parte_1 automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese.
Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i coniugi;
- l'assegno UNICO, di importo totale di € 233,50 sarà diviso al 50% tra i coniugi, ossia quota parte di € 116,75;
- il mutuo cointestato sarà versato da ciascuna parte per la propria quota ossia € 280,17 (l'importo per intero della rata è di € 561,34);
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
- spese di giudizio compensate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 643 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF
[...] C.F._1
- e sig. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA ALESSANDRA - CF , giusta procura in atti e di cui al C.F._4 citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale 3
relatore della controversia in oggetto e - con provvedimento emesso in data 31 luglio 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 17 settembre 2024 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 13 settembre 2024, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 31 luglio 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore 4
convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro congiuntamente richiesto dalle parti medesime sin dal deposito del ricorso introduttivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 643 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
19/05/1983, residente in [...] elettivamente domicilia, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - Controparte_1
CF – nato a [...] ed in data 03/05/1982, residente in [...]C.F._3
OLEANDRI 88040 GIZZERIA, rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA ALESSANDRA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - Parte_1
CF - nata a [...], in data [...], residente a [...]C.F._1
88040 GIZZERIA, rappresentata e difesa dall'Avv. BORELLI MARIA PAOLA - CF - e sig. C.F._2
- CF - nato a [...], in data [...], residente Controparte_1 C.F._3 in VIA DEGLI OLEANDRI 88040 GIZZERIA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CITTADINO LUCIA
ALESSANDRA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti C.F._4
e concordate condizioni:
- i coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
- assegna la casa coniugale alla madre;
- la figlia minore sarà stabilmente collocata presso la madre ed il padre, lavoratore fuori Regione, potrà tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: due giorni infrasettimanali, con eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con 5
eventuale pernotto presso l'abitazione del padre che provvederà ad accompagnarla alla scuola l'indomani; un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
- il padre, corrisponderà - a titolo di assegno perequativo, per il mantenimento della Controparte_1 figlia minore, alla GNa - la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), con Parte_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese.
Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i coniugi;
- l'assegno UNICO, di importo totale di € 233,50 sarà diviso al 50% tra i coniugi, ossia quota parte di € 116,75;
- il mutuo cointestato sarà versato da ciascuna parte per la propria quota ossia € 280,17 (l'importo per intero della rata è di € 561,34);
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 96, parte II, serie A, uff. 1, anno 2012 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)