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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1578/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1578/2024
Oggi 10.04.2025 alle ore 13:19 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. GIUSEPPE CAFORIO;
Parte_1
per l'avv. ANGELICA AMBROGI, in sostituzione dell'avv. FEDERICA Controparte_1
APOLLONIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Caforio, nel riportarsi alle proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo, precisa che non condivide il contenuto dell'ordinanza del 10.10.2024, laddove non prende atto del fatto che la sentenza è passata in giudicato, riconoscendo che il medesimo titolo azionato per l'intervento nella causa principale poi è stato utilizzato per notificare il precetto, rendendo vano la decisione del primo giudice che aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva.
L'avv. Ambrogi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento, e contesta l'odierna verbalizzazione della controparte, precisando che un conto è la legittimazione attiva e quindi al titolarità del credito e altro conto è l'inammissibilità dell'intervento di cui alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1578/2024 promossa da:
c.f rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Caforio (c.f. ), presso il cui studio in Perugia, via Bartolo n. 10, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. e p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
e, per essa, la procuratrice speciale c.f. e p. iva giusta procura speciale CP_2 P.IVA_2 del 17.08.2020 autenticata dal dott. , Notaio in Milano, n. 44920 rep. e n. 14270 racc., Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il 19.08.2020 al n. 65086 serie 1T, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio (c.f. Controparte_3
) e Pier Luigi Boscia (c.f. ), presso lo studio dei quali C.F._3 C.F._4 in Roma, via Barberini n. 47, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(p. iva RO
); P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA NON COSTITUITA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato il 21.03.2024, con cui è stato intimato alla stessa e alla società , di pagare, in solido tra RO loro, la somma di € 45.884,00, in forza della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1727/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto opposto per le ragioni espresse in narrativa;
In via principale, Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto CP_1 opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte attrice opponente, in particolare, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole eccependo, come unico motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
desumibile dalla stessa sentenza n. 1727/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data CP_1
18.11.2023, azionata con il precetto opposto, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di per non essere stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento dell'intervento Controparte_1 spiegato ex art. 111 c.p.c., con la conseguenza che l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non presenta i requisiti necessari per dimostrare la titolarità del crediti ceduti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2024 si è costituita in giudizio per mezzo della procuratrice speciale la quale, nel contestare tutto Controparte_1 CP_2 quanto esposto dalla controparte, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e richiesta: - in via preliminare: 1) rigettare
l'avversa istanza di sospensione inaudita altera parte dell'atto di precetto in quanto nel caso di specie non sussistono i requisiti essenziali previsti dalla legge del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutti i motivi sopra esposti. - nel merito: 1) accertare e dichiarare che Controparte_5 ha ceduto il credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n.
003/619866 aperto presso la Controparte_6
vantato nei confronti della società e della Sig.ra
[...] RO nei confronti di con contratto del 28.12.2022 e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare che è titolare del credito ceduto da derivante Controparte_1 Controparte_5 dal contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 aperto presso la
[...]
vantato nei confronti Controparte_6 della società e della Sig.ra e quindi da RO Parte_1 ritenersi soggetto dotato di legittimazione attiva. 2) rigettare l'opposizione formulata dalla Sig.ri
per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso, con vittoria di Parte_2 spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Specificamente, la convenuta, dopo avere ripercorso le vicende fattuali e processuali tra le parti, ha evidenziato: che vi è differenza tra la legittimazione ad intervenire nel processo e la titolarità del
3 credito che, nel caso di specie, sussiste in capo a relativamente al rapporto di conto Controparte_1 corrente ordinario n. 003/619866 ceduto;
che la sentenza n. 1727/2023 ha dichiarato unicamente l'inammissibilità dell'intervento di nel giudizio n. 4111/2017 R.G., senza in alcun Controparte_1 modo incidere sulla titolarità del credito vantato dall'opposta; che la piena legittimazione ad agire in via esecutiva e la titolarità della posizione creditoria in capo a è dimostrata dal Controparte_1 contratto di cessione del 28.12.2022 da quest'ultima stipulato con la cedente 2018-2 – da CP_5 cui si evince a pag. 19 il numero identificativo del credito ceduto vantato nei confronti di
[...]
e di (rapporto n. 0959520007252) -, dalla RO Parte_1 dichiarazione di cessione del credito derivante dal contratto di apertura credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 facente capo alla società e, quindi, RO anche alla sig.ra (quale fideiussore), nonché dalla dichiarazione del 10.07.2024, Parte_1 sottoscritta da quale mandataria di ove si attesta, con Parte_3 Controparte_5 riguardo alla posizione che il conto corrente ordinario n. RO
003/619866, indicato nella dichiarazione di cessione del 27.06.2023, è riconducibile al rapporto n.
0959520007252 indicato nel contratto di cessione del 28.12.2022; che, pertanto, il difetto di legittimazione attiva di rilevato dal Tribunale di Perugia con la sentenza n. Controparte_1
1727/2023, pubblicata il 15.11.2023, è da ritenersi limitato all'intervento nel giudizio n. 4111/2017
R.G., ed è comunque ampiamente superato dalla documentazione prodotta nel presente procedimento.
Con decreto ex art. 171-ter c.p.c. è stata rimessa la valutazione dell'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente all'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il giorno
10.10.2024, che è stata confermata.
Con ordinanza del 14.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione e, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
1.Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di RO
, non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in
[...] opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c..
2. Quanto al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
2.1 La sentenza n. 1727/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 15.11.2023, resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 4111/2017 R.G., posta alla base del precetto opposto e dalla quale l'odierna attrice opponente fa discendere l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a nel minacciare l'avvio dell'esecuzione forzata con il Controparte_1 predetto atto di precetto, con riferimento all'eccezione sollevata in quel giudizio di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta, ha così statuito: “Deve invece opinarsi diversamente rispetto alla cessione da a Infatti, nella Controparte_5 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05/01/2023, si dà atto del trasferimento di “ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento, che alla
4 data del 1 Novembre 2022, soddisfino tutti i seguenti criteri: (a) sono crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
(b) sono crediti denominati in euro;
(c) sono crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati come “non performing”, ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice dei Conti); (d) crediti assistiti da ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta unicamente
a garanzia del Credito oggetto di Cessione;
(e) i relativi mutuatari ceduti non siano banche e/o altri istituti finanziari;
(f) sono crediti di cui è divenuta titolare per averli Controparte_5 precedentemente acquisiti in forza di un contratto di cessione, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, firmato in data 7 dicembre 2018 e per il quale è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2018 al foglio n. 144, come individuati nell'Allegato 1 al Contratto di Cessione;
e (g) i relativi mutuatari ceduti sono individuati attraverso l'indicazione del rispettivo NDG nell'elenco pubblicato dalla Cessionaria nella relativa sezione del sito internet https://www.130servicing.com/”. La descrizione sopra esposta prevede, quale presupposto della cessione, anche la presenza di una ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta unicamente
a garanzia del credito oggetto di cessione, la cui esistenza nel caso di specie è rimasta del tutto sfornita di dimostrazione da parte dell'intervenuta Conseguentemente, l'intervento Controparte_1 di questa deve ritenersi inammissibile, non essendo stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento del diritto di intervento ex art. 111 c.p.c.”.
2.1.1 Ad avviso di questo Tribunale, dal contenuto della predetta sentenza emerge come il giudice si sia limitato semplicemente a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di nel Controparte_1 giudizio n. 4111/2017 R.G., per non essere stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento del diritto di intervento ex art. 111 c.p.c., senza in alcun modo statuire precipuamente in merito alla titolarità della posizione creditoria e alla mancata prova della cessione, avendo evidenziato soltanto l'assenza di prova dell'ipoteca volontaria a garanzia del credito ceduto. In altri termini, la declaratoria, in quel giudizio, di inammissibilità dell'intervento spiegato da non è affatto idonea Controparte_1 ad incidere sulla titolarità della posizione creditoria in capo alla stessa essendosi Controparte_1 limitato il giudice della causa n. 4111/2017 R.G. a rilevare la mancata dimostrazione del presupposto costituito dall'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito oggetto di cessione, ritenendo, sulla base di ciò, che non avesse fornito, in quel giudizio, la prova della legittimazione ad agire Controparte_1 mediante atto di intervento ex art. 111 c.p.c..
2.2 Ciò posto, deve ritenersi sussistente la prova della titolarità del diritto ceduto in capo a
[...]
in forza del contratto di cessione del 28.12.2022 stipulato con la cedente BCC NPLS 2018- CP_1
2 s.r.l..
2.2.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che,
5 trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive:
è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
2.2.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che
6 lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto
(cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
2.2.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti” (Cass. n. 31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023;
n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
2.2.4 Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass.
n. 220/2023 citata).
2.2.5 Nella tematica qui affrontata è intervenuta nuovamente di recente la Suprema Corte per
“rettamente” intendere i precedenti della stessa in cui si è fatto riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa (cfr. in particolare Cass. n.
17944/2023, nella cui motivazione si afferma: “Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: <
58, secondo comma, del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
7 essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
(…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente
8 una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”).
Alla luce di quanto descritto, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare i seguenti principi di diritto:
“In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma
2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
2.2.6 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a Controparte_1
a seguito della cessione in blocco del 28.12.2022. Ed invero, parte convenuta opposta non si è semplicemente limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte
9 Seconda, n. 2 del 05.01.2023, ma altresì depositato la seguente documentazione: a) il contratto di cessione stipulato tra 2018-2 s.r.l. e in data 28.12.2022, con allegato CP_5 Controparte_1
Elenco dei crediti ceduti, in cui a pag. 19 è indicato il numero identificativo de credito ceduto vantato nei confronti di e della sig.ra quale fideiussore RO Parte_1
(rapporto n. 0959520007252) (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte convenuta); b) la dichiarazione di cessione del 27.06.2023, sottoscritta da quale mandataria della cedente Parte_3 [...]
in cui si dichiara e attesta che, tra i crediti oggetto di cessione in favore di CP_5 CP_1
di cui al contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al
[...] combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, stipulato in data 28.12.2022, “rientrano anche i crediti vantati nei confronti di .R.L., derivanti da: RO
• contratto di apertura credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 aperto presso la
[...]
” (cfr. allegato n. 6 delle Controparte_6 produzioni documentali di parte convenuta opposta); c) la dichiarazione del 10.07.2024 sottoscritta da quale mandataria di in cui, in relazione alla “ Parte_3 Controparte_5 [...]
.L. - NDG 4078346 - N° PRATICA Parte_4 RO
3189833”, si attesta che “il conto corrente ordinario n. 003/619866, indicato nella dichiarazione di cessione del 27.06.2023, è riconducibile al rapporto n. 0959520007252 indicato nel contratto di Cont cessione, stipulato in data 28.12.2022, tra e (cfr. doc. Controparte_7 Controparte_1
n. 7 di parte convenuta). Trattasi di elementi che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano a ritenere che è titolare del credito per cui è causa di cui Controparte_1 all'operazione di cessione in blocco del 28.12.2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice opponente;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e l'attività effettivamente svolta in sede decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
RO
2. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da Parte_1
3. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.260,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
10 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18:10 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
11
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1578/2024
Oggi 10.04.2025 alle ore 13:19 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. GIUSEPPE CAFORIO;
Parte_1
per l'avv. ANGELICA AMBROGI, in sostituzione dell'avv. FEDERICA Controparte_1
APOLLONIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Caforio, nel riportarsi alle proprie conclusioni di cui all'atto introduttivo, precisa che non condivide il contenuto dell'ordinanza del 10.10.2024, laddove non prende atto del fatto che la sentenza è passata in giudicato, riconoscendo che il medesimo titolo azionato per l'intervento nella causa principale poi è stato utilizzato per notificare il precetto, rendendo vano la decisione del primo giudice che aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva.
L'avv. Ambrogi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento, e contesta l'odierna verbalizzazione della controparte, precisando che un conto è la legittimazione attiva e quindi al titolarità del credito e altro conto è l'inammissibilità dell'intervento di cui alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1578/2024 promossa da:
c.f rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Caforio (c.f. ), presso il cui studio in Perugia, via Bartolo n. 10, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. e p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
e, per essa, la procuratrice speciale c.f. e p. iva giusta procura speciale CP_2 P.IVA_2 del 17.08.2020 autenticata dal dott. , Notaio in Milano, n. 44920 rep. e n. 14270 racc., Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il 19.08.2020 al n. 65086 serie 1T, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio (c.f. Controparte_3
) e Pier Luigi Boscia (c.f. ), presso lo studio dei quali C.F._3 C.F._4 in Roma, via Barberini n. 47, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(p. iva RO
); P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA NON COSTITUITA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato il 21.03.2024, con cui è stato intimato alla stessa e alla società , di pagare, in solido tra RO loro, la somma di € 45.884,00, in forza della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1727/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, In via preliminare, Sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto opposto per le ragioni espresse in narrativa;
In via principale, Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del precetto CP_1 opposto. In ogni caso, condannare l'opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite ed i compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte attrice opponente, in particolare, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole eccependo, come unico motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
desumibile dalla stessa sentenza n. 1727/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data CP_1
18.11.2023, azionata con il precetto opposto, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di per non essere stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento dell'intervento Controparte_1 spiegato ex art. 111 c.p.c., con la conseguenza che l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non presenta i requisiti necessari per dimostrare la titolarità del crediti ceduti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2024 si è costituita in giudizio per mezzo della procuratrice speciale la quale, nel contestare tutto Controparte_1 CP_2 quanto esposto dalla controparte, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e richiesta: - in via preliminare: 1) rigettare
l'avversa istanza di sospensione inaudita altera parte dell'atto di precetto in quanto nel caso di specie non sussistono i requisiti essenziali previsti dalla legge del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutti i motivi sopra esposti. - nel merito: 1) accertare e dichiarare che Controparte_5 ha ceduto il credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n.
003/619866 aperto presso la Controparte_6
vantato nei confronti della società e della Sig.ra
[...] RO nei confronti di con contratto del 28.12.2022 e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare che è titolare del credito ceduto da derivante Controparte_1 Controparte_5 dal contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 aperto presso la
[...]
vantato nei confronti Controparte_6 della società e della Sig.ra e quindi da RO Parte_1 ritenersi soggetto dotato di legittimazione attiva. 2) rigettare l'opposizione formulata dalla Sig.ri
per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso, con vittoria di Parte_2 spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Specificamente, la convenuta, dopo avere ripercorso le vicende fattuali e processuali tra le parti, ha evidenziato: che vi è differenza tra la legittimazione ad intervenire nel processo e la titolarità del
3 credito che, nel caso di specie, sussiste in capo a relativamente al rapporto di conto Controparte_1 corrente ordinario n. 003/619866 ceduto;
che la sentenza n. 1727/2023 ha dichiarato unicamente l'inammissibilità dell'intervento di nel giudizio n. 4111/2017 R.G., senza in alcun Controparte_1 modo incidere sulla titolarità del credito vantato dall'opposta; che la piena legittimazione ad agire in via esecutiva e la titolarità della posizione creditoria in capo a è dimostrata dal Controparte_1 contratto di cessione del 28.12.2022 da quest'ultima stipulato con la cedente 2018-2 – da CP_5 cui si evince a pag. 19 il numero identificativo del credito ceduto vantato nei confronti di
[...]
e di (rapporto n. 0959520007252) -, dalla RO Parte_1 dichiarazione di cessione del credito derivante dal contratto di apertura credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 facente capo alla società e, quindi, RO anche alla sig.ra (quale fideiussore), nonché dalla dichiarazione del 10.07.2024, Parte_1 sottoscritta da quale mandataria di ove si attesta, con Parte_3 Controparte_5 riguardo alla posizione che il conto corrente ordinario n. RO
003/619866, indicato nella dichiarazione di cessione del 27.06.2023, è riconducibile al rapporto n.
0959520007252 indicato nel contratto di cessione del 28.12.2022; che, pertanto, il difetto di legittimazione attiva di rilevato dal Tribunale di Perugia con la sentenza n. Controparte_1
1727/2023, pubblicata il 15.11.2023, è da ritenersi limitato all'intervento nel giudizio n. 4111/2017
R.G., ed è comunque ampiamente superato dalla documentazione prodotta nel presente procedimento.
Con decreto ex art. 171-ter c.p.c. è stata rimessa la valutazione dell'istanza di sospensione formulata da parte attrice opponente all'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il giorno
10.10.2024, che è stata confermata.
Con ordinanza del 14.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione e, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
1.Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di RO
, non costituitasi in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in
[...] opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c..
2. Quanto al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
2.1 La sentenza n. 1727/2023 del Tribunale di Perugia, pubblicata in data 15.11.2023, resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 4111/2017 R.G., posta alla base del precetto opposto e dalla quale l'odierna attrice opponente fa discendere l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a nel minacciare l'avvio dell'esecuzione forzata con il Controparte_1 predetto atto di precetto, con riferimento all'eccezione sollevata in quel giudizio di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta opposta, ha così statuito: “Deve invece opinarsi diversamente rispetto alla cessione da a Infatti, nella Controparte_5 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05/01/2023, si dà atto del trasferimento di “ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento, che alla
4 data del 1 Novembre 2022, soddisfino tutti i seguenti criteri: (a) sono crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
(b) sono crediti denominati in euro;
(c) sono crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati come “non performing”, ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice dei Conti); (d) crediti assistiti da ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta unicamente
a garanzia del Credito oggetto di Cessione;
(e) i relativi mutuatari ceduti non siano banche e/o altri istituti finanziari;
(f) sono crediti di cui è divenuta titolare per averli Controparte_5 precedentemente acquisiti in forza di un contratto di cessione, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, firmato in data 7 dicembre 2018 e per il quale è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2018 al foglio n. 144, come individuati nell'Allegato 1 al Contratto di Cessione;
e (g) i relativi mutuatari ceduti sono individuati attraverso l'indicazione del rispettivo NDG nell'elenco pubblicato dalla Cessionaria nella relativa sezione del sito internet https://www.130servicing.com/”. La descrizione sopra esposta prevede, quale presupposto della cessione, anche la presenza di una ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta unicamente
a garanzia del credito oggetto di cessione, la cui esistenza nel caso di specie è rimasta del tutto sfornita di dimostrazione da parte dell'intervenuta Conseguentemente, l'intervento Controparte_1 di questa deve ritenersi inammissibile, non essendo stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento del diritto di intervento ex art. 111 c.p.c.”.
2.1.1 Ad avviso di questo Tribunale, dal contenuto della predetta sentenza emerge come il giudice si sia limitato semplicemente a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di nel Controparte_1 giudizio n. 4111/2017 R.G., per non essere stata dimostrata la legittimazione attiva a fondamento del diritto di intervento ex art. 111 c.p.c., senza in alcun modo statuire precipuamente in merito alla titolarità della posizione creditoria e alla mancata prova della cessione, avendo evidenziato soltanto l'assenza di prova dell'ipoteca volontaria a garanzia del credito ceduto. In altri termini, la declaratoria, in quel giudizio, di inammissibilità dell'intervento spiegato da non è affatto idonea Controparte_1 ad incidere sulla titolarità della posizione creditoria in capo alla stessa essendosi Controparte_1 limitato il giudice della causa n. 4111/2017 R.G. a rilevare la mancata dimostrazione del presupposto costituito dall'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito oggetto di cessione, ritenendo, sulla base di ciò, che non avesse fornito, in quel giudizio, la prova della legittimazione ad agire Controparte_1 mediante atto di intervento ex art. 111 c.p.c..
2.2 Ciò posto, deve ritenersi sussistente la prova della titolarità del diritto ceduto in capo a
[...]
in forza del contratto di cessione del 28.12.2022 stipulato con la cedente BCC NPLS 2018- CP_1
2 s.r.l..
2.2.1 In primo luogo, occorre precisare che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che,
5 trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive:
è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”).
2.2.2 In secondo luogo, si evidenzia che la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che
6 lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto
(cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
2.2.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti” (Cass. n. 31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021; Cass. n. 220/2023;
n. 21821/2023). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione e la disponibilità del titolo esecutivo azionato dal cessionario rappresenta un elemento utile per provare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata).
2.2.4 Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass.
n. 220/2023 citata).
2.2.5 Nella tematica qui affrontata è intervenuta nuovamente di recente la Suprema Corte per
“rettamente” intendere i precedenti della stessa in cui si è fatto riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa (cfr. in particolare Cass. n.
17944/2023, nella cui motivazione si afferma: “Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: <
58, secondo comma, del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può
7 essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
(…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente
8 una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”).
Alla luce di quanto descritto, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare i seguenti principi di diritto:
“In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma
2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
2.2.6 Ebbene, nella fattispecie concreta, alla luce della documentazione in atti, sussistono idonei e validi elementi che inducono a ritenere sussistente la titolarità del credito in capo a Controparte_1
a seguito della cessione in blocco del 28.12.2022. Ed invero, parte convenuta opposta non si è semplicemente limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte
9 Seconda, n. 2 del 05.01.2023, ma altresì depositato la seguente documentazione: a) il contratto di cessione stipulato tra 2018-2 s.r.l. e in data 28.12.2022, con allegato CP_5 Controparte_1
Elenco dei crediti ceduti, in cui a pag. 19 è indicato il numero identificativo de credito ceduto vantato nei confronti di e della sig.ra quale fideiussore RO Parte_1
(rapporto n. 0959520007252) (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte convenuta); b) la dichiarazione di cessione del 27.06.2023, sottoscritta da quale mandataria della cedente Parte_3 [...]
in cui si dichiara e attesta che, tra i crediti oggetto di cessione in favore di CP_5 CP_1
di cui al contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al
[...] combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, stipulato in data 28.12.2022, “rientrano anche i crediti vantati nei confronti di .R.L., derivanti da: RO
• contratto di apertura credito in conto corrente ordinario n. 003/619866 aperto presso la
[...]
” (cfr. allegato n. 6 delle Controparte_6 produzioni documentali di parte convenuta opposta); c) la dichiarazione del 10.07.2024 sottoscritta da quale mandataria di in cui, in relazione alla “ Parte_3 Controparte_5 [...]
.L. - NDG 4078346 - N° PRATICA Parte_4 RO
3189833”, si attesta che “il conto corrente ordinario n. 003/619866, indicato nella dichiarazione di cessione del 27.06.2023, è riconducibile al rapporto n. 0959520007252 indicato nel contratto di Cont cessione, stipulato in data 28.12.2022, tra e (cfr. doc. Controparte_7 Controparte_1
n. 7 di parte convenuta). Trattasi di elementi che, complessivamente e unitariamente considerati e valutati, portano a ritenere che è titolare del credito per cui è causa di cui Controparte_1 all'operazione di cessione in blocco del 28.12.2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice opponente;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e l'attività effettivamente svolta in sede decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
RO
2. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da Parte_1
3. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.260,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
10 Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 18:10 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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