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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4168/2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Carmelo Moschella, per procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Urzì Brancati;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.07.2022 la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il precetto notificatole in data l'11.07.2022 unitamente alla sentenza n. 815/2022 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il 12 aprile 2022, rilasciata con formula esecutiva il 13.06.2022 in favore degli Avv.ti ed Urzì Brancati, quali CP_3
distrattari, con il quale gli opposti avevano precettato «la Controparte_5
[..
[...]
[...] , in persona del legale rappresentate pro tempore (p. iva ), con sede
[...] P.IVA_1
legale in Piazza Unione Europea, affinché adempia alle seguenti statuizioni CP_1
contenute in sentenza: - Provveda nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto ad assumere la sig.ra alle proprie dipendenze con contratto Controparte_2
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mantenendo inalterate qualifica, mansione ed anzianità di servizio maturate, con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c.; - Provveda, nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, al versamento della relativa contribuzione previdenziale all'INPS territorialmente competente;
- Provveda, a corrispondere alla ricorrente, nel perentorio termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le retribuzioni medio tempore maturate dal 01.03.2019 all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde perceptum relativo al periodo dal 01.03.2019 al
19.04.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Provveda, nel perentorio termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, al pagamento del complessivo importo di € 5.846,01…».
Premessa la natura pubblica di essa società per essere ente strumentale del Comune di
Messina, eccepiva la nullità del precetto per violazione dell'art. 14, comma 1. d.l.
669/1996, convertito con l. 30/1997 e s.m.i., che prevede un termine dilatorio per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti degli enti pubblici, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, i quali hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito eccepiva l'erroneità della sentenza di cui al precetto opposto, assumendo che la stessa era stata appellata.
Chiedeva pertanto- previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto - di ritenere e dichiarare che l'atto di precetto, con riferimento alla richiesta di pagamento somme, è stato notificato in violazione delle previsioni dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con Legge 28.02.1997, n. 30, e s.m.i. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, la nullità del precetto opposto con ogni consequenziale statuizione. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto opposto, stante la palese erroneità della sentenza. Con vittoria di spese e compensi.
2.- Nella resistenza dei convenuti, rigettata l'istanza di sospensione per assenza del requisito dell'asserita natura pubblica dell'ente, l'udienza del 17.04.2025 veniva sostituita
2 dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente va dato atto che, come documentato da parte opponente, nelle more del presente procedimento, la sentenza posta a fondamento del precetto oggi opposto è stata integralmente riformata con sentenza n. 171/2025 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina – Sezione Lavoro nel giudizio n. R.G. n. 254/2022.
Stante il venir meno del titolo posto a base dello stesso, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento del precetto opposto.
4.- Tenuto conto della sopravvenuta revoca del titolo posto a base del precetto opposto, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dispone l'annullamento del precetto opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
3
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4168/2022 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto”;
PROMOSSO DA
, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Carmelo Moschella, per procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Urzì Brancati;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.07.2022 la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il precetto notificatole in data l'11.07.2022 unitamente alla sentenza n. 815/2022 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il 12 aprile 2022, rilasciata con formula esecutiva il 13.06.2022 in favore degli Avv.ti ed Urzì Brancati, quali CP_3
distrattari, con il quale gli opposti avevano precettato «la Controparte_5
[..
[...]
[...] , in persona del legale rappresentate pro tempore (p. iva ), con sede
[...] P.IVA_1
legale in Piazza Unione Europea, affinché adempia alle seguenti statuizioni CP_1
contenute in sentenza: - Provveda nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto ad assumere la sig.ra alle proprie dipendenze con contratto Controparte_2
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mantenendo inalterate qualifica, mansione ed anzianità di servizio maturate, con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c.; - Provveda, nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, al versamento della relativa contribuzione previdenziale all'INPS territorialmente competente;
- Provveda, a corrispondere alla ricorrente, nel perentorio termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le retribuzioni medio tempore maturate dal 01.03.2019 all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde perceptum relativo al periodo dal 01.03.2019 al
19.04.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Provveda, nel perentorio termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, al pagamento del complessivo importo di € 5.846,01…».
Premessa la natura pubblica di essa società per essere ente strumentale del Comune di
Messina, eccepiva la nullità del precetto per violazione dell'art. 14, comma 1. d.l.
669/1996, convertito con l. 30/1997 e s.m.i., che prevede un termine dilatorio per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti degli enti pubblici, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, i quali hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito eccepiva l'erroneità della sentenza di cui al precetto opposto, assumendo che la stessa era stata appellata.
Chiedeva pertanto- previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto - di ritenere e dichiarare che l'atto di precetto, con riferimento alla richiesta di pagamento somme, è stato notificato in violazione delle previsioni dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con Legge 28.02.1997, n. 30, e s.m.i. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, la nullità del precetto opposto con ogni consequenziale statuizione. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'inammissibilità del precetto opposto, stante la palese erroneità della sentenza. Con vittoria di spese e compensi.
2.- Nella resistenza dei convenuti, rigettata l'istanza di sospensione per assenza del requisito dell'asserita natura pubblica dell'ente, l'udienza del 17.04.2025 veniva sostituita
2 dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente va dato atto che, come documentato da parte opponente, nelle more del presente procedimento, la sentenza posta a fondamento del precetto oggi opposto è stata integralmente riformata con sentenza n. 171/2025 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina – Sezione Lavoro nel giudizio n. R.G. n. 254/2022.
Stante il venir meno del titolo posto a base dello stesso, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento del precetto opposto.
4.- Tenuto conto della sopravvenuta revoca del titolo posto a base del precetto opposto, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dispone l'annullamento del precetto opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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