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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 2706/22e 3288/22 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Pellegrino Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Romano Ciccone OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, con distinti atti, dall'avv. Anna Oliva ed CP_2
Elisa Nannucci
OPPOSTO E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2016 0015110218, 371
2016 0016561321, 371 2017 0013877139, 371 20170015768473, 371 2018 0014714122, 371 2018
0019088960, sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 20229002270750 ricevuta il 19.4.22, e dei quali eccepiva la decadenza dalla iscrizione a ruolo per intempestiva notifica e-in ogni caso- la prescrizione quinquennale successiva alla notifica, nonché gli avvisi di addebito n.
37120112001772768, 37120120005974858, 37120130006926875, 37120130015004333,
37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355, 37120150006729723,
37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, 37120170013877139,
37120170015768473, 37120180014714122, 37120180019088960, 37120210000521455,
37120210001286580, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200000747 ricevuta il 16.6.22, e dei quali avvisi eccepiva l'omessa notifica nonché la maturata prescrizione successiva alla notifica. Quanto agli avvisi n. 37120120005974858,
37120130006926875, eccepiva altresì che gli stessi fossero già oggetto di separato e pendente giudizio avente rgn. 5853/2020. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì chiedendo rigettarsi l'avverso ricorso. CP_4
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_3
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_3
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora preliminarmente si evidenzia che per gli avvisi n. 371 2016 0015110218, 371
20170015768473, 371 2018 0014714122 -di cui al procedimento rgn 2706/22- è stata dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito giudicante come da ordinanza del 13.6.23 cui si rimanda per semplicità (tuttavia, tali avvisi sono stati oggetto di impugnazione anche nel procedimento rgn.
3288/22 rimesso alla scrivente solo successivamente alla trattazione della prima udienza dal precedente giudicante e, pertanto, non è stato possibile rilevare nuovamente rispetto ad essi l'incompetenza).
Tanto chiarito, in ordine agli avvisi n. 371 2016 0016561321, 371 2017 0013877139, 371 2018
0019088960, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta che presuppone la verifica dell'avvenuta notifica degli avvisi impugnati. CP_ Si osserva, al riguardo, che l' ha prodotto le pec inoltrate all' opponente ed aventi ad oggetto i primi due avvisi di addebito impugnati (v. pec allegate al ricorso e da ultimo quelle allegate alle note di udienza del 15.4.25 acquisite ex art. 421 cpc), nonché l'avviso di ricevimento del 4.1.19 della raccomandata afferente all'avviso di addebito n. 371 2018 0019088960. La suddetta documentazione non è mai stata specificamente contestata dal ricorrente né tantomeno disconosciuta. D'altronde, anche in ricorso, parte istante non eccepisce l'omessa notifica ma solo la decadenza per notifica avvenuta oltre i termini perentori normativamente prescritti. E' evidente, tuttavia, che tali vizi formali non possano essere eccepiti in ragione della tardività della spiegata opposizione (tenuto conto della ritualità delle notifiche) rispetto alla data di notifica dei singoli avvisi qui opposti.
Rispetto a tali avvisi, pertanto, resta da vagliare unicamente l'eccepita prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dei singoli titoli, in quanto fattispecie estintiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c..
Orbene, i tre avvisi in commento (rispettivamente notificati in data 18.11.16, 24.11.17, 4.1.19) sono contenuti nella intimazione di pagamento n. 071 2019 9019872469 notificata in data 26.4.19, come da pec prodotta da (cfr. busta telematica pec allegata alle note di udienza del 27.2.25 ed CP_4
acquisita ex art. 421 cpc, avendo già versato in atti- al momento della costituzione- il relativo pdf).
Nulla di specifico ha, al riguardo, contestato l'istante. Tali avvisi sono da ultimo contenuti nella intimazione del 19.4.22 impugnata nell'odierno giudizio, sicchè la prescrizione risulta validamente interrotta per tutti e tre gli avvisi.
Quanto agli avvisi impugnati nel giudizio rgn 3288/22, parte istante ha eccepito l'omessa notifica e la prescrizione successiva.
Preliminarmente, giova precisare che in ordine agli avvisi n. 37120120005974858,
37120130006926875, parte istante si limita a dedurre che siano oggetto già di un giudizio pendente, rgn. 5853/2020.
Si osserva, tuttavia, che di essi parte istante non ha dedotto fosse stata disposta la sospensione della esecutorietà, sicchè non appare illegittimo l'inserimento dei medesimi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata, con evidente finalità interruttiva della prescrizione. Oltretutto, il suddetto giudizio risulta definito (come da consultazione dell'archivio informatico) con sentenza n. 534/23 di inammissibilità della opposizione per carenza di interesse ad agire.
Tanto chiarito, per gli avvisi n. 37120112001772768, 37120120005974858, 37120130006926875,
37120130015004333, 37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355,
37120150006729723, 37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, si evidenzia che sono tutti contenuti nel prospetto di sintesi del provvedimento di definizione agevolata (ed annesso rateizzo), prodotto da ed afferente alla istanza di adesione dell'istante CP_4
del 15.3.17 presentata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L.
225/2016. Trattasi di documentazione rispetto alla quale parte istante nulla di specifico ha osservato o contestato, né disconosciuto.
Orbene, la richiesta di adesione ed il successivo provvedimento di accoglimento di dimostrano CP_4 che l'istante fosse pienamente a conoscenza dei suddetti avvisi, donde va respinta l'eccezione di omessa notifica.
Rispetto ad essi va vagliata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica medesima.
Giova rammentare che l'avviso più risalente n. 37120112001772768 risulta notificato in data
5.10.2011, il n. 37120120005974858 in data 20.6.12, il n. 37120130006926875 in data 27.11.13, il n. 37120130015004333 in data 10.2.14, mentre i restanti risultano notificati tra il 2014 e il 2016.
Orbene, il primo avviso risulta altresì inserito nel preavviso di fermo n. 071 2014 000010336 ritualmente notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 30.6.14 (cfr. prod. , sicchè la CP_4
prescrizione è stata validamente interrotta, dapprima, mercè tale preavviso e poi con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 15.3.17 (giammai oggetto di contestazione).
Il termine ha ricominciato poi a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata del 30.9.18.
Ciò, in quanto, con la presentazione della predetta istanza di adesione alla definizione agevolata, in data 15.3.17, entro il quinquennio dalla data di notifica del preavviso del 30.6.14, la parte opponente ha riconosciuto il proprio debito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa
l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi”
(cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01).
Tale effetto interruttivo si conserva fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento prevista dal piano di rateizzazione predisposto da (cfr. su fattispecie simile, sentenza Corte di Appello di CP_4
Napoli 7346/2018). Pertanto, dal 30.9.18 ha ripreso a decorrere il termine prescrizionale, validamente interrotto dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22
Analogamente, per i restanti avvisi n. 37120120005974858, 37120130006926875,
37120130015004333, 37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355,
37120150006729723, 37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, la prescrizione è stata validamente interrotta, dapprima, con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 15.3.17 e ha poi ripreso a decorrere dal 30.9.18. Infine è stata nuovamente interrotta con la comunicazione preventiva del 16.6.22. Quanto agli avvisi n. 37120170013877139, 37120170015768473, essi risultano ritualmente
CP_ notificati a mezzo pec rispettivamente del 24.11.17 e 15.12.17 (cfr. prod. , sicchè va respinta l'eccezione di omessa notifica.
Egualmente va respinta l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica in quanto entrambi gli avvisi risultano inseriti nella intimazione di pagamento n. 071 2019 9019872469 ritualmente notificata a mezzo pec del 26.4.19 (cfr. prod. e, da ultimo, pec acquisite ex art. CP_4
421 cpc e prodotte in allegato alle note dell'udienza odierna). Il termine è stato, poi, da ultimo interrotto con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22.
Gli avvisi n. 37120180014714122, 37120180019088960 risultano ritualmente notificati a mezzo CP_ raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente del 4.1.19 e 30.1.19 (cfr. prod. su cui parte istante nulla di specifico ha osservato o contestato, né disconosciuto). Anche per essi, dunque, va respinta l'eccezione di omessa notifica. Del pari va respinta l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, atteso che entrambi gli avvisi risultano inseriti nel preavviso di fermo n. 07180 2019 00048757 ritualmente notificato a mezzo pec del 5.8.19 (cfr. prod. Ader e busta telematica, acquisita ex art. 421 cpc, allegata alle note depositate per l'odierna udienza). Il termine è stato poi ulteriormente interrotto con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata del 16.6.22.
L'avviso di addebito n. 37120210000521455 risulta ritualmente notificato a mezzo pec del 30.9.21, sicchè rispetto ad esso va respinta l'eccezione di omessa notifica oltre quella di prescrizione successiva alla notifica, giammai maturata dacchè validamente interrotta mercè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22. CP_ Infine, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120210001286580, si osserva che l' benchè all'uopo onerata, non ha versato in atti la “busta telematica” contenente la pec di notifica del predetto avviso. Invero ha prodotto, in allegato al ricorso, il solo pdf e l'”avvenuta consegna” in formato xml da cui, tuttavia, non è possibile risalire all'effettivo contenuto della busta. In altri termini, è precluso all'odierno giudicante verificare che effettivamente quella pec contenesse, come allegato, l'avviso impugnato.
Ne consegue che, rispetto a tale avviso, debba accogliersi l'eccezione di omessa notifica con conseguente nullità dell'avviso opposto.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 13082/11 secondo cui “la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07). Le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito n.
37120210001286580;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 29.4.25
IL GIUDICE
dr.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 2706/22e 3288/22 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Pellegrino Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Romano Ciccone OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, con distinti atti, dall'avv. Anna Oliva ed CP_2
Elisa Nannucci
OPPOSTO E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371 2016 0015110218, 371
2016 0016561321, 371 2017 0013877139, 371 20170015768473, 371 2018 0014714122, 371 2018
0019088960, sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 20229002270750 ricevuta il 19.4.22, e dei quali eccepiva la decadenza dalla iscrizione a ruolo per intempestiva notifica e-in ogni caso- la prescrizione quinquennale successiva alla notifica, nonché gli avvisi di addebito n.
37120112001772768, 37120120005974858, 37120130006926875, 37120130015004333,
37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355, 37120150006729723,
37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, 37120170013877139,
37120170015768473, 37120180014714122, 37120180019088960, 37120210000521455,
37120210001286580, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200000747 ricevuta il 16.6.22, e dei quali avvisi eccepiva l'omessa notifica nonché la maturata prescrizione successiva alla notifica. Quanto agli avvisi n. 37120120005974858,
37120130006926875, eccepiva altresì che gli stessi fossero già oggetto di separato e pendente giudizio avente rgn. 5853/2020. CP_ Si costituiva l' eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì chiedendo rigettarsi l'avverso ricorso. CP_4
All'udienza odierna la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_3
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_3
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora preliminarmente si evidenzia che per gli avvisi n. 371 2016 0015110218, 371
20170015768473, 371 2018 0014714122 -di cui al procedimento rgn 2706/22- è stata dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito giudicante come da ordinanza del 13.6.23 cui si rimanda per semplicità (tuttavia, tali avvisi sono stati oggetto di impugnazione anche nel procedimento rgn.
3288/22 rimesso alla scrivente solo successivamente alla trattazione della prima udienza dal precedente giudicante e, pertanto, non è stato possibile rilevare nuovamente rispetto ad essi l'incompetenza).
Tanto chiarito, in ordine agli avvisi n. 371 2016 0016561321, 371 2017 0013877139, 371 2018
0019088960, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta che presuppone la verifica dell'avvenuta notifica degli avvisi impugnati. CP_ Si osserva, al riguardo, che l' ha prodotto le pec inoltrate all' opponente ed aventi ad oggetto i primi due avvisi di addebito impugnati (v. pec allegate al ricorso e da ultimo quelle allegate alle note di udienza del 15.4.25 acquisite ex art. 421 cpc), nonché l'avviso di ricevimento del 4.1.19 della raccomandata afferente all'avviso di addebito n. 371 2018 0019088960. La suddetta documentazione non è mai stata specificamente contestata dal ricorrente né tantomeno disconosciuta. D'altronde, anche in ricorso, parte istante non eccepisce l'omessa notifica ma solo la decadenza per notifica avvenuta oltre i termini perentori normativamente prescritti. E' evidente, tuttavia, che tali vizi formali non possano essere eccepiti in ragione della tardività della spiegata opposizione (tenuto conto della ritualità delle notifiche) rispetto alla data di notifica dei singoli avvisi qui opposti.
Rispetto a tali avvisi, pertanto, resta da vagliare unicamente l'eccepita prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dei singoli titoli, in quanto fattispecie estintiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c..
Orbene, i tre avvisi in commento (rispettivamente notificati in data 18.11.16, 24.11.17, 4.1.19) sono contenuti nella intimazione di pagamento n. 071 2019 9019872469 notificata in data 26.4.19, come da pec prodotta da (cfr. busta telematica pec allegata alle note di udienza del 27.2.25 ed CP_4
acquisita ex art. 421 cpc, avendo già versato in atti- al momento della costituzione- il relativo pdf).
Nulla di specifico ha, al riguardo, contestato l'istante. Tali avvisi sono da ultimo contenuti nella intimazione del 19.4.22 impugnata nell'odierno giudizio, sicchè la prescrizione risulta validamente interrotta per tutti e tre gli avvisi.
Quanto agli avvisi impugnati nel giudizio rgn 3288/22, parte istante ha eccepito l'omessa notifica e la prescrizione successiva.
Preliminarmente, giova precisare che in ordine agli avvisi n. 37120120005974858,
37120130006926875, parte istante si limita a dedurre che siano oggetto già di un giudizio pendente, rgn. 5853/2020.
Si osserva, tuttavia, che di essi parte istante non ha dedotto fosse stata disposta la sospensione della esecutorietà, sicchè non appare illegittimo l'inserimento dei medesimi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata, con evidente finalità interruttiva della prescrizione. Oltretutto, il suddetto giudizio risulta definito (come da consultazione dell'archivio informatico) con sentenza n. 534/23 di inammissibilità della opposizione per carenza di interesse ad agire.
Tanto chiarito, per gli avvisi n. 37120112001772768, 37120120005974858, 37120130006926875,
37120130015004333, 37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355,
37120150006729723, 37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, si evidenzia che sono tutti contenuti nel prospetto di sintesi del provvedimento di definizione agevolata (ed annesso rateizzo), prodotto da ed afferente alla istanza di adesione dell'istante CP_4
del 15.3.17 presentata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L.
225/2016. Trattasi di documentazione rispetto alla quale parte istante nulla di specifico ha osservato o contestato, né disconosciuto.
Orbene, la richiesta di adesione ed il successivo provvedimento di accoglimento di dimostrano CP_4 che l'istante fosse pienamente a conoscenza dei suddetti avvisi, donde va respinta l'eccezione di omessa notifica.
Rispetto ad essi va vagliata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica medesima.
Giova rammentare che l'avviso più risalente n. 37120112001772768 risulta notificato in data
5.10.2011, il n. 37120120005974858 in data 20.6.12, il n. 37120130006926875 in data 27.11.13, il n. 37120130015004333 in data 10.2.14, mentre i restanti risultano notificati tra il 2014 e il 2016.
Orbene, il primo avviso risulta altresì inserito nel preavviso di fermo n. 071 2014 000010336 ritualmente notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 30.6.14 (cfr. prod. , sicchè la CP_4
prescrizione è stata validamente interrotta, dapprima, mercè tale preavviso e poi con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 15.3.17 (giammai oggetto di contestazione).
Il termine ha ricominciato poi a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata del 30.9.18.
Ciò, in quanto, con la presentazione della predetta istanza di adesione alla definizione agevolata, in data 15.3.17, entro il quinquennio dalla data di notifica del preavviso del 30.6.14, la parte opponente ha riconosciuto il proprio debito.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità a cui si intende prestare adesione “Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa
l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi”
(cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985 (Rv. 439452 - 01).
Tale effetto interruttivo si conserva fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento prevista dal piano di rateizzazione predisposto da (cfr. su fattispecie simile, sentenza Corte di Appello di CP_4
Napoli 7346/2018). Pertanto, dal 30.9.18 ha ripreso a decorrere il termine prescrizionale, validamente interrotto dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22
Analogamente, per i restanti avvisi n. 37120120005974858, 37120130006926875,
37120130015004333, 37120130015004434000, 37120140000798966, 37120140011539355,
37120150006729723, 37120150008353074, 37120160015110218, 37120160016561321, la prescrizione è stata validamente interrotta, dapprima, con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 15.3.17 e ha poi ripreso a decorrere dal 30.9.18. Infine è stata nuovamente interrotta con la comunicazione preventiva del 16.6.22. Quanto agli avvisi n. 37120170013877139, 37120170015768473, essi risultano ritualmente
CP_ notificati a mezzo pec rispettivamente del 24.11.17 e 15.12.17 (cfr. prod. , sicchè va respinta l'eccezione di omessa notifica.
Egualmente va respinta l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica in quanto entrambi gli avvisi risultano inseriti nella intimazione di pagamento n. 071 2019 9019872469 ritualmente notificata a mezzo pec del 26.4.19 (cfr. prod. e, da ultimo, pec acquisite ex art. CP_4
421 cpc e prodotte in allegato alle note dell'udienza odierna). Il termine è stato, poi, da ultimo interrotto con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22.
Gli avvisi n. 37120180014714122, 37120180019088960 risultano ritualmente notificati a mezzo CP_ raccomandata con avviso di ricevimento rispettivamente del 4.1.19 e 30.1.19 (cfr. prod. su cui parte istante nulla di specifico ha osservato o contestato, né disconosciuto). Anche per essi, dunque, va respinta l'eccezione di omessa notifica. Del pari va respinta l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica, atteso che entrambi gli avvisi risultano inseriti nel preavviso di fermo n. 07180 2019 00048757 ritualmente notificato a mezzo pec del 5.8.19 (cfr. prod. Ader e busta telematica, acquisita ex art. 421 cpc, allegata alle note depositate per l'odierna udienza). Il termine è stato poi ulteriormente interrotto con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata del 16.6.22.
L'avviso di addebito n. 37120210000521455 risulta ritualmente notificato a mezzo pec del 30.9.21, sicchè rispetto ad esso va respinta l'eccezione di omessa notifica oltre quella di prescrizione successiva alla notifica, giammai maturata dacchè validamente interrotta mercè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 16.6.22. CP_ Infine, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120210001286580, si osserva che l' benchè all'uopo onerata, non ha versato in atti la “busta telematica” contenente la pec di notifica del predetto avviso. Invero ha prodotto, in allegato al ricorso, il solo pdf e l'”avvenuta consegna” in formato xml da cui, tuttavia, non è possibile risalire all'effettivo contenuto della busta. In altri termini, è precluso all'odierno giudicante verificare che effettivamente quella pec contenesse, come allegato, l'avviso impugnato.
Ne consegue che, rispetto a tale avviso, debba accogliersi l'eccezione di omessa notifica con conseguente nullità dell'avviso opposto.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 13082/11 secondo cui “la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07). Le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito n.
37120210001286580;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 29.4.25
IL GIUDICE
dr.ssa Fabrizia Di Palma