Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.4434/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), e, per essa, quale procuratrice, Parte_1 P.IVA_1 [...]
a socio unico, (C.F. , elettivamente domiciliata in Acireale Parte_2 P.IVA_2 Corso Sicilia n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiarenza, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Acireale viale Controparte_1 C.F._1 Principe Amedeo n.21, presso lo studio dell'Avv. Stefania Valenti e dell'Avv. Sante Brischetto che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria;
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. , (C.F. RT C.F._2 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Acireale viale Principe Amedeo n.21 presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Stefania Valenti e dell'Avv. Sante Brischetto che, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di intervento volontario;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania via Parte_3 C.F._4 Musumeci n.137, presso lo studio dell'Avv. Santo Finocchiaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Daniela Giannone, per procura in calce all'atto di intervento volontario;
TERZI INTERVENUTI Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 16.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.6.2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio , formulando le sgeuenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'avvenuta Controparte_1 accettazione tacita dell'eredità del defunto IG. da parte del convenuto IG. RT [...]
, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, consentire ad di CP_1 Parte_1 provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero di qualsiasi responsabilità per il Conservatore. Condannare il convenuto-resistente alla refusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese
1
Con memoria depositata in data 30.9.2024, si è tempestivamente costituito in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente ritenendola infondata in fatto e diritto, per intervenuta rinuncia all'eredità dei genitori, senza il compimento di alcun atto comportante accettazione espressa o tacita di eredità.
Con la medesima memoria sono intervenuti volontariamente in giudizio e RT
, in qualità di eredi, per rappresentazione del padre , dei nonni Controparte_3 Controparte_1
e testamentari della nonna i quali non si sono opposti alla pronuncia, RT Persona_1 nei loro confronti, di accettazione tacita dell'eredità di ai fini della continuità delle RT
trascrizioni.
E' poi intervenuto , quale erede del padre avendo interesse alla Parte_3 RT decisione sulla validità della rinuncia all'eredità paterna posta in essere dal fratello . Controparte_1
All'udienza del 14 ottobre 2024, sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
Con la memoria autorizzata ex art.281 duodecies co.4 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno al ricorso introduttivo, aggiungendo “Solo in via di estremo subordine, nella remota e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Decidente non dovesse accogliere la domanda formulata da nei confronti del IG. , preso atto di quanto asserito Pt_1 Controparte_1 dai terzi intervenuti nei loro scritti difensivi, si chiede che venga accertata e dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del defunto IG. da parte degli intervenuti IGg.ri RT
e , che a tal fine hanno dichiarato di non opporsi, e, per RT Controparte_3
l'effetto, consentire ad di provvedere alla trascrizione dell'emanando Parte_1
provvedimento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di qualsiasi responsabilità per il Conservatore. Condannare, altresì, il IG. al risarcimento del Controparte_1 danno per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c.”.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e posta in decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c all'udienza del 16.6.2025.
Ciò premesso, in diritto, si osserva quanto quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità dell'attuale titolare del credito fondiario di far accertare la qualità di erede in capo al resistente , al fine di poter procedere all'esecuzione Controparte_1
immobiliare avente ad oggetto beni pervenuti per successione.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che qualora sia sottoposto a pignoramento un
2 diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato è possibile richiedere la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o
527 c.c., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza (Cass.11638/2014).
Incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità
(Cass. civ., sez. lav., n. 10525/2010; Cass. civ., sez. II, n. 11634/1991).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La ricorrente, cessionaria del in relazione al credito nascente da un contratto di Controparte_4
mutuo fondiario, stipulato con atto pubblico del 23.12.2010 con la società
[...]
ha chiesto di accertare la qualità di erede del defunto Controparte_5 [...]
deceduto in data 23.4.2015 in capo a al fine di ripristinare la continuità delle CP_2 Controparte_1 trascrizioni, per proseguire l'azione esecutiva.
La parte ricorrente ha già instaurato nei confronti di e (madre e Persona_1 Parte_3
fratello di ) un procedimento sommario di cognizione innanzi al Tribunale di Catania, Controparte_1
iscritto con il N.R.G. 2440/2022 definito con ordinanza del 19.4.2023, non impugnata, trascritta in data
15.5.2023 ai nn. 23341/17568, che ha dichiarato “che e hanno Persona_1 Parte_3 accettato tacitamente, quali eredi legittimi, l'eredità in morte di , deceduto in Acireale RT in data 23.4.2015”.
Il ricorrente in tale sede ha richiesto analogo accertamento nei confronti del resistente Controparte_1 per intervenuta accettazione tacita dell'eredità del padre, ritenendo priva di effetti la rinuncia all'eredità effettuata nell'anno 2020 e, cioè, in epoca successiva all'esecuzione del pignoramento.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver notificato, in data 30.10.2017, a Persona_1 [...]
e il titolo esecutivo, specificando, in riferimento a , che la Pt_3 Controparte_1 Controparte_1 notifica veniva eseguita “ex art. 477 c.p.c. in qualità di erede del IG. ”. Ha dedotto, RT altresì, di aver, nel mese di dicembre dell'anno 2017, notificato atto di precetto e, nel mese di gennaio
3 dell'anno 2018, atto di pignoramento del bene immobile oggetto di ipoteca.
La ricorrente sostiene che l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di Controparte_1
sarebbe comprovata dalla mancata opposizione avverso la notificazione del titolo spedito in forma esecutiva eseguita ex art. 477 c.p.c. e della ritenuta acquiescenza, dalla mancata opposizione avverso l'atto di precetto, dalla mancata opposizione avverso l'atto di pignoramento e dalla circostanza che
, unitamente alla propria madre avrebbe disposto del bene immobile Controparte_1 Persona_1 concedendolo in comodato d'uso gratuito a che, a seguito della delazione Parte_3
testamentaria del padre e successivamente della madre, il resistente risulterebbe comproprietario del bene immobile oggetto di ipoteca volontaria, e che lo stesso è stato nel possesso dei beni ereditari.
Il resistente, dal suo canto, ha documentato la rinuncia attraverso il deposito dell'atto di rinuncia in data
11.11.2020, registrato a Catania il 12.11.2020 al n. 32655, rep. n. 71587, racc. n. 47368, con il quale ha dichiarato di rinunciare all'eredità del padre , e dell'atto di rinuncia del 21.03.2023, RT
registrato a Catania il 22.03.2023 al n. 10287, rep. n. 79879, racc. n. 54544, con il quale ha dichiarato di rinunciare all'eredità della madre . Ha dedotto di non avere mai posto in essere atti di Persona_1
accettazione tacita.
Sulla base della produzione documentale agli atti, non trova riscontro quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla circostanza che sia stato nel possesso dei beni ereditari atteso che, nella Controparte_1 relazione del 31.7.2020 del custode giudiziario Avv. Roberto Li Mura, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.148/2018 R.G.E., si legge soltanto che (e non ) “ha Parte_3 CP_1 dichiarato di occupare l'immobile pignorato a titolo di comodato d'uso gratuito, unitamente alla moglie ed al figlio di anni 15”.
Si rileva poi che nel procedimento N.R.G. 2440/2022 fu la stessa ricorrente, a chiedere l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del defunto esclusivamente nei RT
confronti di e , pur convenendo in giudizio anche , e Persona_1 Parte_3 Controparte_1 come si legge nell'ordinanza “Per come dedotto e documentato dal ricorrente, inoltre, Controparte_1
nel 2020 - e quindi in epoca successiva all'esecuzione del suddetto pignoramento - ha rinunciato all'eredità del padre ” (pag. 4 ordinanza - all.12 parte ricorrente). RT
Né sono state dedotte condotte tali da concretizzare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità in riferimento al disposto degli artt. 476 e 477 c.c.
Nessuna valenza concludente, peraltro, può essere attribuita al lasso temporale trascorso tra l'apertura della successione e la rinuncia medesima, ovvero, la mancata opposizione avverso gli atti esecutivi notificati. Si rileva sul punto che neanche l'ordinanza emessa nei confronti degli altri chiamati CP_6
4 e ha valorizzato, ai fini dell'accettazione tacita, tali circostanze. Le stesse Per_1 Parte_3 tutt'al più anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente attengono ad un profilo prettamente processuale e non al profilo sostanziale dell'accettazione tacita dell'eredità. Si specifica infatti che la mancata contestazione mediante costituzione in giudizio non vale a fare assumere la qualità di erede in capo al chiamato, seppur rilevi sotto il profilo processuale.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della qualità di erede di RT
avanzata nei confronti di , tenuto conto della intervenuta rinuncia alla detta eredità. Per Controparte_1
le medesime ragioni, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
Va invece accolta la domanda formulata in subordine dal ricorrente nei confronti degli intervenienti e , in assenza di contestazione sul punto da parte degli RT Controparte_3
intervenienti, che si dichiarano eredi di per rappresentazione del padre rinunciante. RT
La strumentalità del presente giudizio rispetto alla pendente procedura esecutiva immobiliare, alla luce della condotta extraprocessuale del resistente e all'intervento spontaneo degli eredi, giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda avanzata nei confronti di;
Controparte_1
accoglie la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di e RT CP_3
e, per l'effetto, dichiara che e hanno accettato
[...] RT Controparte_3
tacitamente l'eredità di , nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 23.04.2015; RT
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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