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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSE nn. r.g. 1268/2023 e 470/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 24/05/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. PELLEGRINO MARCO e l' avv. PROSPERI MARINA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Per l'Avv. NALDI PAOLO ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili di I Grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 1268/2023 e 470/2025 promosse da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO MARCO e dall'Avv. PROSPERI MARINA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in BOLOGNA, Via Rizzoli n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO NALDI;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 18/10/2023, , in qualità di socio-lavoratore Parte_1
della (consorziata di ) in forza di contratto di lavoro con questa CP_3 CP_1 sottoscritto l'8/3/2017, a tempo indeterminato a far data dal 1/10/2017 e cessato il 30/3/2019, con mansioni di autista livello 4 CCNL Logistica “Trasporto e spedizioni merci” (doc.ti 9 e 10 ricorso) nell'ambito dell'appalto tra il e la committente (oggi CP_1 Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, intervenuta volontaria nel presente giudizio), ha CP_2
convenuto in giudizio il e la società resistente affinché venisse accertata la sussistenza CP_1 di una illecita intermediazione di manodopera e l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo al pagina 2 di 19 (a far data dal 3.11.2015 ovvero da quella accertata in corso di causa) o, in alternativa, CP_1
l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra il e la CP_1
cooperativa formale datrice di lavoro, in ragione della unicità organizzativa e produttiva CP_3
delle imprese, del potere gestionale e decisionale sul personale esercitato di fatto dal e CP_1 dai suoi responsabili, dell'uso promiscuo dei lavoratori e delle loro prestazioni, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal G.d.L. del Tribunale di Bologna con riferimento alla posizione di altri lavoratori e cooperative consorziate (v. doc.ti 20, 21, 23 ricorso).
Ha inoltre agito in questa sede per il pagamento, anche ai sensi della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro svolto dal 8/3/2017 al 30/3/2019 nell'ambito dell'appalto con (oggi Controparte_4 [...]
), a causa delle illegittime trattenute operate in busta paga, della parziale liquidazione delle ore CP_2
di lavoro effettivamente svolte (dalle 7:15 alle 18:00), nonché a titolo di indennità di trasferta, ferie, permessi, ratei tredicesima e quattordicesima, come da conteggi prodotti in giudizio (v. doc. 27 ricorso).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che tra il ricorrente ed il si è costituito un rapporto di CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 03.11.2015, o dalla differente data che risulterà in corso di causa, per lo svolgimento di mansioni di autista, livello 4 S del Ccnl
Logistica; 2) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del sig. Parte_1
alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati, pari complessivamente ad Euro 21.705,57, o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare , in CP_1
solido con pagare al sig. la somma di cui sopra, o la diversa somma che Controparte_2 Pt_1
dovesse risultare in corso di causa;
In via subordinata rispetto alla domanda n. 1 3) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del , quale co-datore di CP_1
lavoro del ricorrente, per tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il proprio formale datore di lavoro, come descritto nella parte in fatto del presente ricorso;
In ogni caso Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Costituitesi nel presente giudizio, e hanno contestato le pretese CP_1 Controparte_2
avversarie chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, il ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro a sé imputabile e CP_1 di un intento fraudolento o simulatorio con la consorziata, deducendo che l'attività lavorativa prestata pagina 3 di 19 dal sig. in qualità di socio-lavoratore della fosse da quest'ultima autonomamente Pt_1 CP_3 gestita nell'ambito di un normale affidamento di incarichi tra il consorzio (che forniva servizi di vario genere alle cooperative, per esempio per il noleggio dei mezzi di trasporto o l'emissione delle buste paga dei lavoratori) e le società consorziate;
ha ribadito, inoltre, la piena legittimità delle trattenute applicate in busta paga al sig. in forza di delibera dello stato di crisi della Pt_1 Parte_2
estromessa dal in data 20.11.2020 (v. doc.ti 6 e 9 memoria ) e non
[...] CP_1 CP_1
oggetto di impugnazione da parte dei soci, nonché in forza degli accordi sindacali sottoscritti tra le parti interessate (v. doc. 11 memoria ); ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: CP_1
“nel merito, voglia il Tribunale di Modena quale Giudice del Lavoro rigettare del domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa. nella denegatissima ipotesi in cui trovasse accoglimento la domanda di parte ricorrente, riconoscere la responsabilità solidale di in qualità di Controparte_4
committen- te con la appaltatrice e le cooperative consorziate affidatarie dei servizi in CP_1 ossequio alla disciplina ex art 29 del Dlgs 276/2003.”.
Con memoria di costituzione del 12/01/2024, ha eccepito l'intervenuta decadenza Controparte_2 dal termine biennale di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, stante l'avvenuta cessazione del contratto di appalto con in data 1/7/2019 (v. doc. 1 memoria e ha CP_1 CP_2 contestato la natura retributiva dei crediti rivendicati dal ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Rigettare siccome inammissibile per intervenuta decadenza la domanda proposta da con il ricorso cui si resiste nei confronti di Parte_1 [...]
Nel merito e salvo gravame: 2) Rigettare siccome infondata, o come meglio vista, la CP_2
domanda proposta da nei confronti di In via subordinata Parte_1 Controparte_2 condizionata e riconvenzionale”: 3) nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento della domanda proposta dal al n. 3) delle conclusioni del ricorso, previa ogni opportuna Pt_1
declaratoria, dichiarare che la convenuta , come rappresentata, è tenuta in via di CP_1
regresso ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 a manlevare da ogni pretesa del ricorrente Controparte_2
per tali titoli, condannandola a rifonderle quanto sarà eventualmente tenuta a pagare al ricorrente per retribuzioni, interessi, compensi e spese. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.”.
All'udienza del 26/3/2024, le parti hanno manifestato volontà conciliativa pervenendo a un accordo transattivo su proposta di questo Giudicante ex art. 185 bis e 420 c.p.c., rinviando la formalizzazione all'esito dell'esecuzione dei pagamenti concordati, i quali, tuttavia sono stati solo parzialmente pagina 4 di 19 rispettati dalle società convenute con pagamento in favore del ricorrente di € 1.400,00 quota capitale ed € 875,47 (inclusi accessori) per contributo spese legali da parte di e di € 5.772,00 da CP_2
parte di . CP_1
All'udienza del 13/2/2025, il Giudicante ha preso atto dell'apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
, disponendo la separazione della causa intrapresa nei confronti di quest'ultimo e CP_1
disponendone l'interruzione.
E' proseguita la causa tra , venendo istruita mediante assunzione dei testi Pt_3 CP_2
ammessi.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'INTERRUZIONE DELLA CAUSA E SULLA DOMANDA DI MANLEVA
All'udienza del 13.02.2025 il Gop designato per la celebrazione dell'udienza, giusta l'intervenuta messa in liquidazione giudiziale di , ha disposto la separazione della causa intercorrente CP_1 fra quest'ultimo soggetto e dichiarandone l'interruzione e disponendo la prosecuzione della Pt_1
controversia tra il medesimo e Pt_1 Controparte_2
La decisione è corretta.
E' pacifico, infatti, nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio
(Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n.32228).
Nel caso di specie, trattasi di cause scindibili, giacché l'accertamento della titolarità del rapporto in capo a ben avrebbe potuto essere compiuto incidenter tantum. CP_1
Piuttosto, avrebbe dovuto essere disposta la separazione e l'interruzione anche della domanda riconvenzionale trasversale, incombente cui si provvede in questa sede.
SULLA TITOLARITA' DEL RAPPORTO
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con sulla CP_1 base dell'accertamento della ricorrenza di una intermediazione illecita di manodopera in favore del
[...]
, quale unico datore di lavoro effettivo, o, in via alternativa, di un centro unico di CP_1
imputazione di interessi tra il e le cooperative consorziate. CP_1
La domanda è procedibile anche nei confronti di , sottoposto alla procedura di CP_1
liquidazione giudiziale. pagina 5 di 19 In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come in caso di dichiarazione di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - al contrario dell'ipotesi di fallimento, dove la domanda è attratta nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2005,
n.11674).
Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa
(come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria
(retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo
(Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di pagina 6 di 19 trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)”
(Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto pagina 7 di 19 in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.
Mancando tali requisiti si è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018,
Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass. n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della
Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante”
(Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass. n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema pagina 8 di 19 di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n.
29889; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Anche l'esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 cod. civ. che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del “datore di lavoro”, e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i suoi poteri
(direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente (CORTE DI CASSAZIONE –
Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, pagina 9 di 19 si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. civ., sez. lav.
1.4.99 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 19.6.98 n. 6137; Cass. civ., sez. lav., 31.7.17 n. 19023; Cass. civ. sez. lav., 7.6.17 n. 14175).
L'onere di fornire la prova della ricorrenza di siffatte condizioni grava sulla parte ricorrente, richiedendo non solo rilievi formali e documentali ma anche il riscontro del concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti e i rispettivi dipendenti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come le circostanze dedotte in merito alla fittizietà degli appalti de quibus e alla mancata titolarità del rapporto in capo alla (ovvero alle CP_3
altre Cooperative affiliate a ) possono essere inferire, in primo luogo, sulla base delle CP_1
sentenze versate in atti.
Come è noto, il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove atipiche se idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio.
(Cassazione civile sez. I, 06/04/2023, n.9507).
Specificamente, ai fini del convincimento del giudice, "la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice, che costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile è
pagina 10 di 19 tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio" (Cass. n. 840/2015. Cfr. anche Cass. n.
4652/2011).
Si intende far riferimento, innanzi tutto, alla sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Bologna, relativa a una serie di lavoratori impiegati negli appalti gestiti da , formalmente alle dipendenze di CP_1
varie cooperative fittizie quali Zeta Servizi, Il Tra, CT, SU, Supremo, CO, Bisenzio,
la quale – peraltro – compendia gli accertamenti compiuti nel corso di altri procedimenti: “ CP_3
(…) Le risultanze istruttorie del presente procedimento hanno trovato piena conferma in ulteriori pronunce rese dall'intestato Tribunale all'esito di procedimenti di analogo oggetto, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Con ordinanza del 13.10.2021 (procedimento R.G.L.
n. 1370/2019), il Tribunale di Bologna - sezione lavoro, ha accertato incidentalmente - in base al principio della ragione più liquida - la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro fra e le cooperative convenute: “occorre osservare che l'istruttoria svolta ha CP_1
comprovato, oltre ogni dubbio, che nell'appalto CWS, cui erano addetti gli odierni ricorrenti, si faceva un uso promiscuo del personale formalmente dipendente delle diverse cooperative consorziate. E' altresì emerso che i ricorrenti ricevevano quotidianamente e ordinariamente istruzioni sullo svolgimento delle proprie mansioni da soggetti , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
che non erano dipendenti della formale datrice di lavoro Bisenzio, bensì di altre società consorziate
(rispettivamente SU, CO e LT), e che all'appalto CWS erano stabilmente addetti con mansione di autisti anche lavoratori e dipendenti di altra cooperativa (in Persona_4 Per_5 particolare della , formalmente del tutto estranea all'affidamento dell'appalto). E' poi emerso CP_3
che il reale centro decisionale per la , come per tutte le altre consorziate e per il Parte_4
, era rappresentato dalla persona di , rappresentante legale del CP_5 CP_6
, il quale assumeva tutte le decisioni rilevanti ai fini della gestione degli appalti acquisiti CP_5
dal , mentre il legale rappresentante e gli amministratori della non CP_1 Parte_4 risultano essere aver espletato alcuna effettiva funzione direttiva … Nel caso in esame, a quanto detto sopra, si aggiunge la considerazione che le risultanze testimoniali hanno evidenziato la sussistenza di qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla collaborazione sinergica che caratterizza i Gruppi di
Imprese, ed in particolare hanno evidenziato un'assoluta e totale compenetrazione di mezzi, attività ed organizzazione, con movimentazione continua dei dipendenti dall'una all'altra cooperativa facenti parte del , mediante sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro, in mancanza di ragioni CP_1
oggettive connesse al cambio di appalto o attività, che fanno che sì che lo schema consortile appaia uno schermo fragile, stante la totale compenetrazione societaria evidenziata”. Con sentenza n.
769.2021, il Tribunale di Bologna - sezione lavoro (procedimento R.G.L. n. 1371/2019), ha accertato
pagina 11 di 19 la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera posta in essere dal : “Il reale CP_5
datore di lavoro dei ricorrenti, dal momento del subentro del nel contratto di appalto CP_1
con CWS, è sempre stato lo stesso . Le Cooperative, prive di beni strumentali e di CP_1 un'autonoma organizzazione, sono società fittizie, “emanazioni” del , gli amministratori CP_5
delle cooperative dei meri collaboratori di amministratore del , risulta contratto CP_6 CP_5
di noleggio del furgone, la sede di tutte è la stessa del , i lavoratori delle convenute CP_5 vengono trasferiti da una cooperativa all'altra a seconda delle esigenze del ”. CP_5
È, dunque, emerso come parte convenuta abbia utilizzato l'istituto consortile per finalità che vanno oltre la mera organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese di cui agli artt. 2602 cc. e seguenti. Sebbene sia connaturato nell'istituto del
il perseguimento di un fine comune e, dunque, un certo grado di compenetrazione CP_1 dell'attività del nei confronti delle imprese consorziate, queste ultime non possono perdere CP_1
la loro autonomia e indipendenza aziendale, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il contratto di di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta l'assorbimento delle CP_1
imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione CP_1
comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate” (ex multis Cass. Civ. sent. n.
1636/2014). Nel caso in esame assistiamo, al contrario, ad un effettivo inglobamento, da parte del
[...]
, delle cooperative consorziate le quali risultano prive di una propria e reale autonomia CP_1
imprenditoriale. I dipendenti delle cooperative sono, di fatto, dipendenti del il quale - nel CP_1
costante controllo della gestione degli appalti affidati - impartiva direttive in merito alle modalità di svolgimento dei lavori e adibiva i lavoratori ai vari appalti in base alle proprie esigenze ed indipendentemente dalla formale datrice di lavoro;
forniva i mezzi necessari all'espletamento delle attività e curava gli aspetti “amministrativi” relativi alla gestione dei rapporti (gestione assenze, ferie, assunzioni, pagamento retribuzioni, ecc….). Inoltre, esercitava il potere disciplinare sui dipendenti delle cooperative”.
E' d'uopo richiamare altresì la sentenza del Tribunale di Padova, n. 281/2024, avente a oggetto due lavoratori formalmente dipendenti della (come il ricorrente) impiegati presso l'appalto CP_3
Magris di Padova: “ (…) La medesima situazione vi era nella gestione dell'appalto Magris di Padova dove erano occupati i ricorrenti, formalmente assunti da diverse Cooperative del CP_1
(quanto meno , CT e secondo quanto riferito dal teste ), che venivano però CP_3 CP_7 Tes_1
tutti diretti, coordinati e organizzati dalla sig.ra , che agiva quale responsabile del Persona_6
pagina 12 di 19 . Il teste ha dichiarato infatti che “La responsabile era che da CP_1 Tes_1 Testimone_2
quello che so lavorava per queste stesse ditte. Eravamo in tanti che facevamo questo lavoro, una quindicina di persone ... ADR la responsabile è stata sempre la , che era responsabile di Per_6
tutti gli autisti. ADR Con la ho chiuso il contratto il 31.10.2019, ho poi stipulato subito il CP_3
contratto con la CT 1.11.2019; ho chiuso il contratto il 31.11.2020 e stipulato il nuovo con CP_7
l'1.12.2020, fino al 30.4.2022, responsabile sempre la ... ADR La ci dava le Per_6 Per_6
indicazioni su dove andare a fare le consegne;
era responsabile del magazzino. Ci rivolgevamo alla
anche per le ferie, i permessi”. Il teste ha perciò confermato che l'unica Per_6 Tes_1
responsabile degli autisti del è sempre stata , sempre rimasta nei vari CP_1 Testimone_2
passaggi dalla , alla Coop. CT e infine alla Coop. Prince. I ricorrenti tra il 2019 ed CP_3
il 2021 hanno sempre lavorato alle formali dipendenze della (anche quando CP_3 Tes_1 passava alle dipendenze di CT e , sicché presso l'appalto Magris di Padova operavano CP_7
contemporaneamente diverse cooperative del e la era la responsabile di CP_1 Per_6
tutti gli autisti, indipendentemente da quale fosse la cooperativa formale datrice di lavoro degli stessi.
(…) 9.5 In sintesi, è stato provato che gli amministratori delle varie cooperative erano di fatto dei meri collaboratori del sig. amministratore del , il quale in concreto ha avuto CP_6 CP_1 il potere decisionale e la gestione non solo il , ma anche dell'attività dei lavoratori CP_1
formalmente dipendenti delle diverse cooperative. I dipendenti delle cooperative consorziate erano assolutamente fungibili fra di loro e potevano essere assegnati a qualsiasi appalto gestito dal
, anche se la cooperativa datrice di lavoro del dipendente non stava operando nell'appalto. CP_1
Gli amministratori delle cooperative sono sempre gli stessi soggetti, che si sono alternati nelle varie cariche direttive, con cariche direttive anche all'interno del Poli Consorzio. Le cooperative affidatarie degli appalti e formali datrici di lavoro dei ricorrenti erano, quindi, prive di una reale autonoma gestionale e decisionale. È provato che le cooperative consorziate fossero privi di propri mezzi, in quanto i mezzi utilizzati per l'attività di trasporto erano, appunto, di proprietà della resistente e noleggiati alle consorziate. È, ulteriormente, emerso che le vicende delle cooperative fossero irrilevanti per l'attività del nella gestione degli appalti dati in affidamento. CP_1
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che i ricorrenti - e, in generale, tutti i lavoratori delle varie cooperative - erano fra loro assolutamente fungibili nei vari appalti affidati alle cooperative, indipendentemente da chi fosse stata la formale datrice di lavoro, sulla base delle esigenze dell'appaltatore . L'istituto consortile è stato utilizzato per finalità ultronee rispetto alla CP_1
mera organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese di cui agli artt. 2602 cc. e seguenti (...) Al contrario, nel caso di specie, le cooperative
pagina 13 di 19 consorziate erano prive di una propria e reale autonomia imprenditoriale: i dipendenti delle cooperative erano, di fatto, dipendenti del il quale - nel costante controllo della gestione CP_1
degli appalti affidati - impartiva direttive in merito alle modalità di svolgimento dei lavori e adibiva i lavoratori ai vari appalti in base alle proprie esigenze ed indipendentemente dalla formale datrice di lavoro;
forniva i mezzi necessari all'espletamento delle attività e curava gli aspetti “amministrativi” relativi alla gestione dei rapporti (gestione assenze, ferie, assunzioni, pagamento retribuzioni, ecc….).
Le cooperative consorziate erano, dunque, meri soggetti interposti (enti, di fatto, “vuoti”) nella gestione dei rapporti di lavoro con i ricorrenti, il cui reale datore di lavoro è sempre stato il
[...]
, quale ente interponente.
9.6. In definitiva, fondata è pertanto la domanda, svolta dai CP_1 ricorrenti in via principale, volta all'accertamento della sussistenza ex art. 2094 c.c. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a , effettivo datore di lavoro, in CP_1
ragione della illecita interposizione delle Cooperative che si sono via via succedute quali formali datori di lavoro”.
Anche l'istruttoria documentale e testimoniale condotta nel presente procedimento ha corroborato la suddetta ricostruzione, sia nel complesso che con specifico riferimento alla e alla CP_3 posizione dell'odierno ricorrente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, “Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero” stesso, ha disposto lo scioglimento ex 2545-septiesdecies del codice civile della
[...]
per mancanza dello scopo mutualistico. CP_3
E' documentato che abbia lavorato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, per la Parte_1
consorziata al , con mansioni autista livello 4 CCNL Logistica (doc. 9 CP_3 CP_1
ricorso, contratto di lavoro e doc. 10 busta paga, ricorso – nelle buste paga con intestazione
[...]
risulta qualifica socio lavoratore e contratto di lavoro trasporto e spedizioni merci). CP_3
E' pacifico che, come socio lavoratore, sia stato impiegato nell'ambito dell'appalto con
[...]
con mansioni autista (poi fusione per incorporazione, deposito atto di CP_8 Controparte_2
fusione con memoria del 12.1.2024) – circostanza confermata anche dal teste , già Persona_2
CP_ responsabile personale di e consorziate (sul cap. 8 su mansioni: “Sì, l'ho introdotto io in Pt_1 [...]
e, non avendo esperienza, lo abbiamo messo a lavorare su perché era un lavoro più CP_1 CP_4 semplice”; verbale del 13.2.2025)
In memoria di costituzione, (pagine 72 e 73) conferma come provvedesse a procacciare CP_1
contratti di trasporto/appalto di servizi per le cooperative, alla organizzazione servizi, ai contratti di noleggio mezzi per il trasporto con le cooperative, a fornire loro servizi di emissione buste paga e gestione personale.
pagina 14 di 19 I testi escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capp. 17-19 in merito alla promiscuità organizzativa [17) È vero che il affidava ai sig.ri e CP_1 Persona_3 Persona_1
la gestione di tutti i dipendenti delle varie cooperative consorziate operanti (quanto Persona_2
meno) in Emilia Romagna, nonché la verifica, con i committenti degli appalti, del buon andamento dei servizi appaltati? 18) È vero che era ai sig.ri e in Persona_3 Persona_1 Persona_2
qualità di responsabili del , che i dipendenti delle varie cooperative aderenti al CP_1 [...]
si rivolgevano per la richiesta di ferie e permessi, per ricevere le buste paga, le viacard e le CP_1
tessere carburante e in generale per ogni problematica relativa allo svolgimento del lavoro, a prescindere da quale fosse il proprio formale datore di lavoro? 19) È vero che i sig.ri Persona_3
e rispondevano del loro operato direttamente al sig. Persona_1 Persona_2 CP_6
oppure, a seconda delle situazioni, ad altri suoi collaboratori, come la sig.ra ]. CP_9
Particolarmente significativa la deposizione del teste “sul cap. 18: “sì, eravamo il calderone Per_2
dove si riversavano tutte le necessità degli autisti e il filtro per gli uffici di Pistoia, quindi dalla richiesta di ferie, al tagliando di un furgone o a questioni disciplinari o preferenze sull'attività lavorativa passava tutto attraverso noi, verso gli uffici di Pistoia dove poi ognuno per competenza avallava le nostre decisioni, per le ferie (sul punto cfr. doc. 41 ricorso, email di che è il legale rappresentante di CP_6 Testimone_3 [...]
, rivolta alle maestranze delle cooperative con cui fornisce indicazioni su programmazione CP_1 ferie del personale consorziate) per l'operatività o per i mezzi per es. ” CP_9 Persona_7
(…) “io sono stato per dipendente di due cooperative, prima con CO e poi con CP_1
ma non è che io avessi un responsabile di riferimento della cooperativa, per es. quando sono CP_3
stato responsabile io ero responsabile di tutti gli autisti di , a prescindere dalla CP_1
cooperativa nella quale lavorassi io e lavorassero loro”.
Sulla base di tale compendio istruttorio, si ritiene di poter accertare la titolarità del rapporto in capo a
, giusta l'esercizio da parte di quest'ultimo delle prerogative datoriali e l'inconsistenza CP_1
del soggetto terzo intermediario.
SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DI Controparte_2
L'art. 29, d.lgs. 276/2003, al comma 2, prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
pagina 15 di 19 E' pacifico che come socio lavoratore, sia stato impiegato nell'ambito dell'appalto con Pt_1 [...]
con mansioni autista (poi fusione per incorporazione, deposito atto Controparte_8 Controparte_2
di fusione con memoria del 12.1.2024).
, nella memoria di costituzione tempestivamente depositata nel giudizio a quo, ha sollevato CP_2
eccezione di decadenza ex art. 29 cit., in quanto sarebbe decorso oltre un biennio tra la data di cessazione del rapporto tra e la (1.7.2019) e la data di deposito Controparte_4 CP_3
telematico del ricorso (29.7.2022), in assenza di qualsivoglia impedimento stragiudiziale del citato termine decadenziale.
In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto
(Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7815). ha allegato che l'appalto di con sarebbe proseguito anche Pt_1 CP_4 CP_1
successivamente al 01.07.2019 e, quanto meno, fino al mese di marzo 2022.
La committente non ha contestato tale affermazione, né si è messa in prova sul punto, come sarebbe stato suo onere, giacché l'individuazione del dies a quo costituisce uno dei fatti costituzioni dell'eccezione sollevata.
Va specificato come siano irrilevanti in questo giudizio le vicende afferenti i rapporti tra la
Committente e la giusta la fittizietà di tale soggetto e la riconducibilità dei rapporti di CP_3
lavoro e di appalto a . Dunque, è alle interazioni tra la committente e questo ultimo CP_1 soggetto che deve aversi riguardo quanto all'individuazione del dies a quo in parola.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Il ricorrente ha asserito di aver maturato differenze retributive a titolo di paga base, 13ma e 14ma mensilità, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, indennità di trasferta e TFR per il periodo marzo 2017 – marzo 2019, quantificate in € 21.705,57.
pagina 16 di 19 Le rivendicazioni retributive di si appuntano, in primo luogo, sulle trattenute operate in busta Pt_1
paga, in parte derivanti, ex art. 6, l. 142/2001, dalla deliberazione dello stato di crisi da parte della cooperativa “secondo i parametri dei minimi contributivi previsti dagli accordi di prossimità”, in parte consistenti in un “Apporto gratuito e volontario” dai soci alle cooperative “per consentire un abbattimento dei costi del lavoro per i rapporti di lavoro che si concludono prima del 31.12. e tale devoluzione avverrà al momento della cessazione del rapporto lavorativo/societario” (cfr. memoria
, pp. 77-78). CP_1
Le trattenute sono illegittime, in virtù, in primo luogo, dell'accertamento della titolarità del rapporto in capo a un soggetto diverso, peraltro non rivestente la forma giuridica della cooperativa.
In secondo luogo, è ben vero che l'assemblea, ai sensi nell'art. 6 c. 1 l. 142/2001 e nell'art. 9 del regolamento interno, può deliberare, in situazioni di crisi aziendale, “forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico”, tuttavia la cooperativa è onerata – per determinare tale eccezione alla generale l'inderogabilità del trattamento economico - della dimostrazione dell'effettività ello stato di crisi, della temporaneità dello stesso e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla: nel caso in esame, le delibere richiamate risultano del tutto generiche e apodittiche nell'indicare lo stato di crisi (e non è allegato in giudizio alcun dato economico, finanziario, patrimoniale e contabile a sostegno) e la funzionalità delle misure a darvi soluzione (tanto è vero che lo stato di crisi risulta una condizione permanente della società); ne consegue che, in mancanza degli stringenti presupposti, la deroga ai minimi contrattuali risulta contraria a norme imperative e le delibera nulle per illiceità dell'oggetto.
Come messo ben in evidenza da parte ricorrente, inoltre, la Cooperativa, costituita il 19.11.2015, risulta aver iniziato l'attività il 3.10.2016, deliberando invece il piano di crisi in data 26.9.2016, quando non sarebbe stata ancora attiva ancora attiva (v. doc. 44 ricorso, visura + doc. 56 atto costitutivo e delibera
2018 su proroga stato di crisi, verbale proroga stato di crisi fino ad approvazione bilancio 2020 v. doc.
10 comparsa ). CP_1
Ciò posto, non è contestato che le differenze retributive siano state calcolate sulla base dei fatti rappresentati in busta paga e con l'applicazione del CCNL Logistica.
Ebbene, tra i crediti oggetto di responsabilità solidale non può ritenersi compresa l'indennità sostitutiva di ferie, ex festività e permessi, in quanto non rientrante nella nozione di "trattamenti retributivi", di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che esula da tale nozione "l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a pagina 17 di 19 compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio
2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass.
8 luglio 2008, n. 18707)" (cfr. Cass., 19 maggio 2016, n. 10354); analoghe conclusioni devono essere raggiunte circa l'indennità per permessi non goduti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/02/2022, n. 5247).
Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), che ha invece natura retributiva, per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa nella flessibilità della sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire (così Cass., 19 maggio 2016, n. 10354, cit., nonché Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546;
Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, occorre invece valutare "caso per caso", sulla base delle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro, potendo rientrare negli obblighi di solidarietà patrimoniale del committente, giusta la natura retributiva, ove costituisca una specifica e sistematica modalità di esecuzione del lavoro (cfr. CdA Bologna, sent. n. 500/200).
Nel caso di specie, non è contestato (ma comunque confermato dal teste che il sig. si Per_2 Pt_1 occupasse di trasportare i boccioni dell'acqua per conto della Società CP_4 Controparte_4
recandosi intorno alle 7,15 presso il magazzino di di Castelvetro (MO), facendo il carico CP_4
dei boccioni e partendo per il giro di consegne in tutta l'Emilia Romagna, provvedendo alla consegna al piano per ogni cliente.
Sulla base di ciò, è possibile inferire la natura retributiva dell'elemento de quo.
Tirando le fila del discorso, la committente risulta debitrice ex art. 29 cit. nei confronti di Pt_1
dell'importo di € 20574,26, da cui devono essere sottratte le somme pagate in corso di causa, pari a €
5.772,00 ed € 1.400, per un dovuto residuo di € 13.402,26, su cui decorrono gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al saldo, sulle somme via via rivalutate.
SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 18 di 19 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 5400,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dall'importo va detratto quanto pagato dalla committente in corso di causa, pari a € 874,47.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che tra e si è costituito un rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno 8 marzo 2017 e fino al
31 marzo 2019 per lo svolgimento di mansioni di autista, livello 4 S del Ccnl Logistica;
2) ON , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 dell'importo di 13.402,26, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) DISPONE la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale trasversale spiegata da nei confronti di e ne dichiara l'interruzione; Controparte_2 CP_1
4) ON e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
elle spese di lite, liquidate in € 4525,53, oltre rimb. forf. IVA e CPA. Parte_1
Modena, 24 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSE nn. r.g. 1268/2023 e 470/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 24/05/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. PELLEGRINO MARCO e l' avv. PROSPERI MARINA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Per l'Avv. NALDI PAOLO ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili di I Grado riunite, iscritte ai nn. r.g. 1268/2023 e 470/2025 promosse da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO MARCO e dall'Avv. PROSPERI MARINA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in BOLOGNA, Via Rizzoli n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO NALDI;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 18/10/2023, , in qualità di socio-lavoratore Parte_1
della (consorziata di ) in forza di contratto di lavoro con questa CP_3 CP_1 sottoscritto l'8/3/2017, a tempo indeterminato a far data dal 1/10/2017 e cessato il 30/3/2019, con mansioni di autista livello 4 CCNL Logistica “Trasporto e spedizioni merci” (doc.ti 9 e 10 ricorso) nell'ambito dell'appalto tra il e la committente (oggi CP_1 Controparte_4 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, intervenuta volontaria nel presente giudizio), ha CP_2
convenuto in giudizio il e la società resistente affinché venisse accertata la sussistenza CP_1 di una illecita intermediazione di manodopera e l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo al pagina 2 di 19 (a far data dal 3.11.2015 ovvero da quella accertata in corso di causa) o, in alternativa, CP_1
l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra il e la CP_1
cooperativa formale datrice di lavoro, in ragione della unicità organizzativa e produttiva CP_3
delle imprese, del potere gestionale e decisionale sul personale esercitato di fatto dal e CP_1 dai suoi responsabili, dell'uso promiscuo dei lavoratori e delle loro prestazioni, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal G.d.L. del Tribunale di Bologna con riferimento alla posizione di altri lavoratori e cooperative consorziate (v. doc.ti 20, 21, 23 ricorso).
Ha inoltre agito in questa sede per il pagamento, anche ai sensi della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro svolto dal 8/3/2017 al 30/3/2019 nell'ambito dell'appalto con (oggi Controparte_4 [...]
), a causa delle illegittime trattenute operate in busta paga, della parziale liquidazione delle ore CP_2
di lavoro effettivamente svolte (dalle 7:15 alle 18:00), nonché a titolo di indennità di trasferta, ferie, permessi, ratei tredicesima e quattordicesima, come da conteggi prodotti in giudizio (v. doc. 27 ricorso).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che tra il ricorrente ed il si è costituito un rapporto di CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 03.11.2015, o dalla differente data che risulterà in corso di causa, per lo svolgimento di mansioni di autista, livello 4 S del Ccnl
Logistica; 2) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del sig. Parte_1
alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati, pari complessivamente ad Euro 21.705,57, o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare , in CP_1
solido con pagare al sig. la somma di cui sopra, o la diversa somma che Controparte_2 Pt_1
dovesse risultare in corso di causa;
In via subordinata rispetto alla domanda n. 1 3) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del , quale co-datore di CP_1
lavoro del ricorrente, per tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il proprio formale datore di lavoro, come descritto nella parte in fatto del presente ricorso;
In ogni caso Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Costituitesi nel presente giudizio, e hanno contestato le pretese CP_1 Controparte_2
avversarie chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, il ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro a sé imputabile e CP_1 di un intento fraudolento o simulatorio con la consorziata, deducendo che l'attività lavorativa prestata pagina 3 di 19 dal sig. in qualità di socio-lavoratore della fosse da quest'ultima autonomamente Pt_1 CP_3 gestita nell'ambito di un normale affidamento di incarichi tra il consorzio (che forniva servizi di vario genere alle cooperative, per esempio per il noleggio dei mezzi di trasporto o l'emissione delle buste paga dei lavoratori) e le società consorziate;
ha ribadito, inoltre, la piena legittimità delle trattenute applicate in busta paga al sig. in forza di delibera dello stato di crisi della Pt_1 Parte_2
estromessa dal in data 20.11.2020 (v. doc.ti 6 e 9 memoria ) e non
[...] CP_1 CP_1
oggetto di impugnazione da parte dei soci, nonché in forza degli accordi sindacali sottoscritti tra le parti interessate (v. doc. 11 memoria ); ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: CP_1
“nel merito, voglia il Tribunale di Modena quale Giudice del Lavoro rigettare del domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa. nella denegatissima ipotesi in cui trovasse accoglimento la domanda di parte ricorrente, riconoscere la responsabilità solidale di in qualità di Controparte_4
committen- te con la appaltatrice e le cooperative consorziate affidatarie dei servizi in CP_1 ossequio alla disciplina ex art 29 del Dlgs 276/2003.”.
Con memoria di costituzione del 12/01/2024, ha eccepito l'intervenuta decadenza Controparte_2 dal termine biennale di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, stante l'avvenuta cessazione del contratto di appalto con in data 1/7/2019 (v. doc. 1 memoria e ha CP_1 CP_2 contestato la natura retributiva dei crediti rivendicati dal ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Rigettare siccome inammissibile per intervenuta decadenza la domanda proposta da con il ricorso cui si resiste nei confronti di Parte_1 [...]
Nel merito e salvo gravame: 2) Rigettare siccome infondata, o come meglio vista, la CP_2
domanda proposta da nei confronti di In via subordinata Parte_1 Controparte_2 condizionata e riconvenzionale”: 3) nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento della domanda proposta dal al n. 3) delle conclusioni del ricorso, previa ogni opportuna Pt_1
declaratoria, dichiarare che la convenuta , come rappresentata, è tenuta in via di CP_1
regresso ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 a manlevare da ogni pretesa del ricorrente Controparte_2
per tali titoli, condannandola a rifonderle quanto sarà eventualmente tenuta a pagare al ricorrente per retribuzioni, interessi, compensi e spese. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.”.
All'udienza del 26/3/2024, le parti hanno manifestato volontà conciliativa pervenendo a un accordo transattivo su proposta di questo Giudicante ex art. 185 bis e 420 c.p.c., rinviando la formalizzazione all'esito dell'esecuzione dei pagamenti concordati, i quali, tuttavia sono stati solo parzialmente pagina 4 di 19 rispettati dalle società convenute con pagamento in favore del ricorrente di € 1.400,00 quota capitale ed € 875,47 (inclusi accessori) per contributo spese legali da parte di e di € 5.772,00 da CP_2
parte di . CP_1
All'udienza del 13/2/2025, il Giudicante ha preso atto dell'apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
, disponendo la separazione della causa intrapresa nei confronti di quest'ultimo e CP_1
disponendone l'interruzione.
E' proseguita la causa tra , venendo istruita mediante assunzione dei testi Pt_3 CP_2
ammessi.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'INTERRUZIONE DELLA CAUSA E SULLA DOMANDA DI MANLEVA
All'udienza del 13.02.2025 il Gop designato per la celebrazione dell'udienza, giusta l'intervenuta messa in liquidazione giudiziale di , ha disposto la separazione della causa intercorrente CP_1 fra quest'ultimo soggetto e dichiarandone l'interruzione e disponendo la prosecuzione della Pt_1
controversia tra il medesimo e Pt_1 Controparte_2
La decisione è corretta.
E' pacifico, infatti, nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si propaga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio
(Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n.32228).
Nel caso di specie, trattasi di cause scindibili, giacché l'accertamento della titolarità del rapporto in capo a ben avrebbe potuto essere compiuto incidenter tantum. CP_1
Piuttosto, avrebbe dovuto essere disposta la separazione e l'interruzione anche della domanda riconvenzionale trasversale, incombente cui si provvede in questa sede.
SULLA TITOLARITA' DEL RAPPORTO
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con sulla CP_1 base dell'accertamento della ricorrenza di una intermediazione illecita di manodopera in favore del
[...]
, quale unico datore di lavoro effettivo, o, in via alternativa, di un centro unico di CP_1
imputazione di interessi tra il e le cooperative consorziate. CP_1
La domanda è procedibile anche nei confronti di , sottoposto alla procedura di CP_1
liquidazione giudiziale. pagina 5 di 19 In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come in caso di dichiarazione di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - al contrario dell'ipotesi di fallimento, dove la domanda è attratta nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2005,
n.11674).
Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa
(come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria
(retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo
(Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di pagina 6 di 19 trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)”
(Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto pagina 7 di 19 in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.
Mancando tali requisiti si è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018,
Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass. n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della
Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante”
(Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass. n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema pagina 8 di 19 di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n.
29889; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Anche l'esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 cod. civ. che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del “datore di lavoro”, e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i suoi poteri
(direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente (CORTE DI CASSAZIONE –
Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, pagina 9 di 19 si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. civ., sez. lav.
1.4.99 n. 3136; Cass. civ., sez. lav., 19.6.98 n. 6137; Cass. civ., sez. lav., 31.7.17 n. 19023; Cass. civ. sez. lav., 7.6.17 n. 14175).
L'onere di fornire la prova della ricorrenza di siffatte condizioni grava sulla parte ricorrente, richiedendo non solo rilievi formali e documentali ma anche il riscontro del concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti e i rispettivi dipendenti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come le circostanze dedotte in merito alla fittizietà degli appalti de quibus e alla mancata titolarità del rapporto in capo alla (ovvero alle CP_3
altre Cooperative affiliate a ) possono essere inferire, in primo luogo, sulla base delle CP_1
sentenze versate in atti.
Come è noto, il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove atipiche se idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti.
Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio.
(Cassazione civile sez. I, 06/04/2023, n.9507).
Specificamente, ai fini del convincimento del giudice, "la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice, che costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile è
pagina 10 di 19 tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio" (Cass. n. 840/2015. Cfr. anche Cass. n.
4652/2011).
Si intende far riferimento, innanzi tutto, alla sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Bologna, relativa a una serie di lavoratori impiegati negli appalti gestiti da , formalmente alle dipendenze di CP_1
varie cooperative fittizie quali Zeta Servizi, Il Tra, CT, SU, Supremo, CO, Bisenzio,
la quale – peraltro – compendia gli accertamenti compiuti nel corso di altri procedimenti: “ CP_3
(…) Le risultanze istruttorie del presente procedimento hanno trovato piena conferma in ulteriori pronunce rese dall'intestato Tribunale all'esito di procedimenti di analogo oggetto, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Con ordinanza del 13.10.2021 (procedimento R.G.L.
n. 1370/2019), il Tribunale di Bologna - sezione lavoro, ha accertato incidentalmente - in base al principio della ragione più liquida - la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro fra e le cooperative convenute: “occorre osservare che l'istruttoria svolta ha CP_1
comprovato, oltre ogni dubbio, che nell'appalto CWS, cui erano addetti gli odierni ricorrenti, si faceva un uso promiscuo del personale formalmente dipendente delle diverse cooperative consorziate. E' altresì emerso che i ricorrenti ricevevano quotidianamente e ordinariamente istruzioni sullo svolgimento delle proprie mansioni da soggetti , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
che non erano dipendenti della formale datrice di lavoro Bisenzio, bensì di altre società consorziate
(rispettivamente SU, CO e LT), e che all'appalto CWS erano stabilmente addetti con mansione di autisti anche lavoratori e dipendenti di altra cooperativa (in Persona_4 Per_5 particolare della , formalmente del tutto estranea all'affidamento dell'appalto). E' poi emerso CP_3
che il reale centro decisionale per la , come per tutte le altre consorziate e per il Parte_4
, era rappresentato dalla persona di , rappresentante legale del CP_5 CP_6
, il quale assumeva tutte le decisioni rilevanti ai fini della gestione degli appalti acquisiti CP_5
dal , mentre il legale rappresentante e gli amministratori della non CP_1 Parte_4 risultano essere aver espletato alcuna effettiva funzione direttiva … Nel caso in esame, a quanto detto sopra, si aggiunge la considerazione che le risultanze testimoniali hanno evidenziato la sussistenza di qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alla collaborazione sinergica che caratterizza i Gruppi di
Imprese, ed in particolare hanno evidenziato un'assoluta e totale compenetrazione di mezzi, attività ed organizzazione, con movimentazione continua dei dipendenti dall'una all'altra cooperativa facenti parte del , mediante sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro, in mancanza di ragioni CP_1
oggettive connesse al cambio di appalto o attività, che fanno che sì che lo schema consortile appaia uno schermo fragile, stante la totale compenetrazione societaria evidenziata”. Con sentenza n.
769.2021, il Tribunale di Bologna - sezione lavoro (procedimento R.G.L. n. 1371/2019), ha accertato
pagina 11 di 19 la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera posta in essere dal : “Il reale CP_5
datore di lavoro dei ricorrenti, dal momento del subentro del nel contratto di appalto CP_1
con CWS, è sempre stato lo stesso . Le Cooperative, prive di beni strumentali e di CP_1 un'autonoma organizzazione, sono società fittizie, “emanazioni” del , gli amministratori CP_5
delle cooperative dei meri collaboratori di amministratore del , risulta contratto CP_6 CP_5
di noleggio del furgone, la sede di tutte è la stessa del , i lavoratori delle convenute CP_5 vengono trasferiti da una cooperativa all'altra a seconda delle esigenze del ”. CP_5
È, dunque, emerso come parte convenuta abbia utilizzato l'istituto consortile per finalità che vanno oltre la mera organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese di cui agli artt. 2602 cc. e seguenti. Sebbene sia connaturato nell'istituto del
il perseguimento di un fine comune e, dunque, un certo grado di compenetrazione CP_1 dell'attività del nei confronti delle imprese consorziate, queste ultime non possono perdere CP_1
la loro autonomia e indipendenza aziendale, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “Il contratto di di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta l'assorbimento delle CP_1
imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di una organizzazione CP_1
comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate” (ex multis Cass. Civ. sent. n.
1636/2014). Nel caso in esame assistiamo, al contrario, ad un effettivo inglobamento, da parte del
[...]
, delle cooperative consorziate le quali risultano prive di una propria e reale autonomia CP_1
imprenditoriale. I dipendenti delle cooperative sono, di fatto, dipendenti del il quale - nel CP_1
costante controllo della gestione degli appalti affidati - impartiva direttive in merito alle modalità di svolgimento dei lavori e adibiva i lavoratori ai vari appalti in base alle proprie esigenze ed indipendentemente dalla formale datrice di lavoro;
forniva i mezzi necessari all'espletamento delle attività e curava gli aspetti “amministrativi” relativi alla gestione dei rapporti (gestione assenze, ferie, assunzioni, pagamento retribuzioni, ecc….). Inoltre, esercitava il potere disciplinare sui dipendenti delle cooperative”.
E' d'uopo richiamare altresì la sentenza del Tribunale di Padova, n. 281/2024, avente a oggetto due lavoratori formalmente dipendenti della (come il ricorrente) impiegati presso l'appalto CP_3
Magris di Padova: “ (…) La medesima situazione vi era nella gestione dell'appalto Magris di Padova dove erano occupati i ricorrenti, formalmente assunti da diverse Cooperative del CP_1
(quanto meno , CT e secondo quanto riferito dal teste ), che venivano però CP_3 CP_7 Tes_1
tutti diretti, coordinati e organizzati dalla sig.ra , che agiva quale responsabile del Persona_6
pagina 12 di 19 . Il teste ha dichiarato infatti che “La responsabile era che da CP_1 Tes_1 Testimone_2
quello che so lavorava per queste stesse ditte. Eravamo in tanti che facevamo questo lavoro, una quindicina di persone ... ADR la responsabile è stata sempre la , che era responsabile di Per_6
tutti gli autisti. ADR Con la ho chiuso il contratto il 31.10.2019, ho poi stipulato subito il CP_3
contratto con la CT 1.11.2019; ho chiuso il contratto il 31.11.2020 e stipulato il nuovo con CP_7
l'1.12.2020, fino al 30.4.2022, responsabile sempre la ... ADR La ci dava le Per_6 Per_6
indicazioni su dove andare a fare le consegne;
era responsabile del magazzino. Ci rivolgevamo alla
anche per le ferie, i permessi”. Il teste ha perciò confermato che l'unica Per_6 Tes_1
responsabile degli autisti del è sempre stata , sempre rimasta nei vari CP_1 Testimone_2
passaggi dalla , alla Coop. CT e infine alla Coop. Prince. I ricorrenti tra il 2019 ed CP_3
il 2021 hanno sempre lavorato alle formali dipendenze della (anche quando CP_3 Tes_1 passava alle dipendenze di CT e , sicché presso l'appalto Magris di Padova operavano CP_7
contemporaneamente diverse cooperative del e la era la responsabile di CP_1 Per_6
tutti gli autisti, indipendentemente da quale fosse la cooperativa formale datrice di lavoro degli stessi.
(…) 9.5 In sintesi, è stato provato che gli amministratori delle varie cooperative erano di fatto dei meri collaboratori del sig. amministratore del , il quale in concreto ha avuto CP_6 CP_1 il potere decisionale e la gestione non solo il , ma anche dell'attività dei lavoratori CP_1
formalmente dipendenti delle diverse cooperative. I dipendenti delle cooperative consorziate erano assolutamente fungibili fra di loro e potevano essere assegnati a qualsiasi appalto gestito dal
, anche se la cooperativa datrice di lavoro del dipendente non stava operando nell'appalto. CP_1
Gli amministratori delle cooperative sono sempre gli stessi soggetti, che si sono alternati nelle varie cariche direttive, con cariche direttive anche all'interno del Poli Consorzio. Le cooperative affidatarie degli appalti e formali datrici di lavoro dei ricorrenti erano, quindi, prive di una reale autonoma gestionale e decisionale. È provato che le cooperative consorziate fossero privi di propri mezzi, in quanto i mezzi utilizzati per l'attività di trasporto erano, appunto, di proprietà della resistente e noleggiati alle consorziate. È, ulteriormente, emerso che le vicende delle cooperative fossero irrilevanti per l'attività del nella gestione degli appalti dati in affidamento. CP_1
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che i ricorrenti - e, in generale, tutti i lavoratori delle varie cooperative - erano fra loro assolutamente fungibili nei vari appalti affidati alle cooperative, indipendentemente da chi fosse stata la formale datrice di lavoro, sulla base delle esigenze dell'appaltatore . L'istituto consortile è stato utilizzato per finalità ultronee rispetto alla CP_1
mera organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese di cui agli artt. 2602 cc. e seguenti (...) Al contrario, nel caso di specie, le cooperative
pagina 13 di 19 consorziate erano prive di una propria e reale autonomia imprenditoriale: i dipendenti delle cooperative erano, di fatto, dipendenti del il quale - nel costante controllo della gestione CP_1
degli appalti affidati - impartiva direttive in merito alle modalità di svolgimento dei lavori e adibiva i lavoratori ai vari appalti in base alle proprie esigenze ed indipendentemente dalla formale datrice di lavoro;
forniva i mezzi necessari all'espletamento delle attività e curava gli aspetti “amministrativi” relativi alla gestione dei rapporti (gestione assenze, ferie, assunzioni, pagamento retribuzioni, ecc….).
Le cooperative consorziate erano, dunque, meri soggetti interposti (enti, di fatto, “vuoti”) nella gestione dei rapporti di lavoro con i ricorrenti, il cui reale datore di lavoro è sempre stato il
[...]
, quale ente interponente.
9.6. In definitiva, fondata è pertanto la domanda, svolta dai CP_1 ricorrenti in via principale, volta all'accertamento della sussistenza ex art. 2094 c.c. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a , effettivo datore di lavoro, in CP_1
ragione della illecita interposizione delle Cooperative che si sono via via succedute quali formali datori di lavoro”.
Anche l'istruttoria documentale e testimoniale condotta nel presente procedimento ha corroborato la suddetta ricostruzione, sia nel complesso che con specifico riferimento alla e alla CP_3 posizione dell'odierno ricorrente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, “Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero” stesso, ha disposto lo scioglimento ex 2545-septiesdecies del codice civile della
[...]
per mancanza dello scopo mutualistico. CP_3
E' documentato che abbia lavorato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, per la Parte_1
consorziata al , con mansioni autista livello 4 CCNL Logistica (doc. 9 CP_3 CP_1
ricorso, contratto di lavoro e doc. 10 busta paga, ricorso – nelle buste paga con intestazione
[...]
risulta qualifica socio lavoratore e contratto di lavoro trasporto e spedizioni merci). CP_3
E' pacifico che, come socio lavoratore, sia stato impiegato nell'ambito dell'appalto con
[...]
con mansioni autista (poi fusione per incorporazione, deposito atto di CP_8 Controparte_2
fusione con memoria del 12.1.2024) – circostanza confermata anche dal teste , già Persona_2
CP_ responsabile personale di e consorziate (sul cap. 8 su mansioni: “Sì, l'ho introdotto io in Pt_1 [...]
e, non avendo esperienza, lo abbiamo messo a lavorare su perché era un lavoro più CP_1 CP_4 semplice”; verbale del 13.2.2025)
In memoria di costituzione, (pagine 72 e 73) conferma come provvedesse a procacciare CP_1
contratti di trasporto/appalto di servizi per le cooperative, alla organizzazione servizi, ai contratti di noleggio mezzi per il trasporto con le cooperative, a fornire loro servizi di emissione buste paga e gestione personale.
pagina 14 di 19 I testi escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capp. 17-19 in merito alla promiscuità organizzativa [17) È vero che il affidava ai sig.ri e CP_1 Persona_3 Persona_1
la gestione di tutti i dipendenti delle varie cooperative consorziate operanti (quanto Persona_2
meno) in Emilia Romagna, nonché la verifica, con i committenti degli appalti, del buon andamento dei servizi appaltati? 18) È vero che era ai sig.ri e in Persona_3 Persona_1 Persona_2
qualità di responsabili del , che i dipendenti delle varie cooperative aderenti al CP_1 [...]
si rivolgevano per la richiesta di ferie e permessi, per ricevere le buste paga, le viacard e le CP_1
tessere carburante e in generale per ogni problematica relativa allo svolgimento del lavoro, a prescindere da quale fosse il proprio formale datore di lavoro? 19) È vero che i sig.ri Persona_3
e rispondevano del loro operato direttamente al sig. Persona_1 Persona_2 CP_6
oppure, a seconda delle situazioni, ad altri suoi collaboratori, come la sig.ra ]. CP_9
Particolarmente significativa la deposizione del teste “sul cap. 18: “sì, eravamo il calderone Per_2
dove si riversavano tutte le necessità degli autisti e il filtro per gli uffici di Pistoia, quindi dalla richiesta di ferie, al tagliando di un furgone o a questioni disciplinari o preferenze sull'attività lavorativa passava tutto attraverso noi, verso gli uffici di Pistoia dove poi ognuno per competenza avallava le nostre decisioni, per le ferie (sul punto cfr. doc. 41 ricorso, email di che è il legale rappresentante di CP_6 Testimone_3 [...]
, rivolta alle maestranze delle cooperative con cui fornisce indicazioni su programmazione CP_1 ferie del personale consorziate) per l'operatività o per i mezzi per es. ” CP_9 Persona_7
(…) “io sono stato per dipendente di due cooperative, prima con CO e poi con CP_1
ma non è che io avessi un responsabile di riferimento della cooperativa, per es. quando sono CP_3
stato responsabile io ero responsabile di tutti gli autisti di , a prescindere dalla CP_1
cooperativa nella quale lavorassi io e lavorassero loro”.
Sulla base di tale compendio istruttorio, si ritiene di poter accertare la titolarità del rapporto in capo a
, giusta l'esercizio da parte di quest'ultimo delle prerogative datoriali e l'inconsistenza CP_1
del soggetto terzo intermediario.
SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DI Controparte_2
L'art. 29, d.lgs. 276/2003, al comma 2, prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro é obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
pagina 15 di 19 E' pacifico che come socio lavoratore, sia stato impiegato nell'ambito dell'appalto con Pt_1 [...]
con mansioni autista (poi fusione per incorporazione, deposito atto Controparte_8 Controparte_2
di fusione con memoria del 12.1.2024).
, nella memoria di costituzione tempestivamente depositata nel giudizio a quo, ha sollevato CP_2
eccezione di decadenza ex art. 29 cit., in quanto sarebbe decorso oltre un biennio tra la data di cessazione del rapporto tra e la (1.7.2019) e la data di deposito Controparte_4 CP_3
telematico del ricorso (29.7.2022), in assenza di qualsivoglia impedimento stragiudiziale del citato termine decadenziale.
In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto
(Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7815). ha allegato che l'appalto di con sarebbe proseguito anche Pt_1 CP_4 CP_1
successivamente al 01.07.2019 e, quanto meno, fino al mese di marzo 2022.
La committente non ha contestato tale affermazione, né si è messa in prova sul punto, come sarebbe stato suo onere, giacché l'individuazione del dies a quo costituisce uno dei fatti costituzioni dell'eccezione sollevata.
Va specificato come siano irrilevanti in questo giudizio le vicende afferenti i rapporti tra la
Committente e la giusta la fittizietà di tale soggetto e la riconducibilità dei rapporti di CP_3
lavoro e di appalto a . Dunque, è alle interazioni tra la committente e questo ultimo CP_1 soggetto che deve aversi riguardo quanto all'individuazione del dies a quo in parola.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Il ricorrente ha asserito di aver maturato differenze retributive a titolo di paga base, 13ma e 14ma mensilità, lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, indennità di trasferta e TFR per il periodo marzo 2017 – marzo 2019, quantificate in € 21.705,57.
pagina 16 di 19 Le rivendicazioni retributive di si appuntano, in primo luogo, sulle trattenute operate in busta Pt_1
paga, in parte derivanti, ex art. 6, l. 142/2001, dalla deliberazione dello stato di crisi da parte della cooperativa “secondo i parametri dei minimi contributivi previsti dagli accordi di prossimità”, in parte consistenti in un “Apporto gratuito e volontario” dai soci alle cooperative “per consentire un abbattimento dei costi del lavoro per i rapporti di lavoro che si concludono prima del 31.12. e tale devoluzione avverrà al momento della cessazione del rapporto lavorativo/societario” (cfr. memoria
, pp. 77-78). CP_1
Le trattenute sono illegittime, in virtù, in primo luogo, dell'accertamento della titolarità del rapporto in capo a un soggetto diverso, peraltro non rivestente la forma giuridica della cooperativa.
In secondo luogo, è ben vero che l'assemblea, ai sensi nell'art. 6 c. 1 l. 142/2001 e nell'art. 9 del regolamento interno, può deliberare, in situazioni di crisi aziendale, “forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico”, tuttavia la cooperativa è onerata – per determinare tale eccezione alla generale l'inderogabilità del trattamento economico - della dimostrazione dell'effettività ello stato di crisi, della temporaneità dello stesso e del nesso tra crisi e misura adottata per fronteggiarla: nel caso in esame, le delibere richiamate risultano del tutto generiche e apodittiche nell'indicare lo stato di crisi (e non è allegato in giudizio alcun dato economico, finanziario, patrimoniale e contabile a sostegno) e la funzionalità delle misure a darvi soluzione (tanto è vero che lo stato di crisi risulta una condizione permanente della società); ne consegue che, in mancanza degli stringenti presupposti, la deroga ai minimi contrattuali risulta contraria a norme imperative e le delibera nulle per illiceità dell'oggetto.
Come messo ben in evidenza da parte ricorrente, inoltre, la Cooperativa, costituita il 19.11.2015, risulta aver iniziato l'attività il 3.10.2016, deliberando invece il piano di crisi in data 26.9.2016, quando non sarebbe stata ancora attiva ancora attiva (v. doc. 44 ricorso, visura + doc. 56 atto costitutivo e delibera
2018 su proroga stato di crisi, verbale proroga stato di crisi fino ad approvazione bilancio 2020 v. doc.
10 comparsa ). CP_1
Ciò posto, non è contestato che le differenze retributive siano state calcolate sulla base dei fatti rappresentati in busta paga e con l'applicazione del CCNL Logistica.
Ebbene, tra i crediti oggetto di responsabilità solidale non può ritenersi compresa l'indennità sostitutiva di ferie, ex festività e permessi, in quanto non rientrante nella nozione di "trattamenti retributivi", di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che esula da tale nozione "l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a pagina 17 di 19 compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio
2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass.
8 luglio 2008, n. 18707)" (cfr. Cass., 19 maggio 2016, n. 10354); analoghe conclusioni devono essere raggiunte circa l'indennità per permessi non goduti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/02/2022, n. 5247).
Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), che ha invece natura retributiva, per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa nella flessibilità della sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire (così Cass., 19 maggio 2016, n. 10354, cit., nonché Cass. 23 ottobre 2014, n. 22546;
Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).
Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, occorre invece valutare "caso per caso", sulla base delle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro, potendo rientrare negli obblighi di solidarietà patrimoniale del committente, giusta la natura retributiva, ove costituisca una specifica e sistematica modalità di esecuzione del lavoro (cfr. CdA Bologna, sent. n. 500/200).
Nel caso di specie, non è contestato (ma comunque confermato dal teste che il sig. si Per_2 Pt_1 occupasse di trasportare i boccioni dell'acqua per conto della Società CP_4 Controparte_4
recandosi intorno alle 7,15 presso il magazzino di di Castelvetro (MO), facendo il carico CP_4
dei boccioni e partendo per il giro di consegne in tutta l'Emilia Romagna, provvedendo alla consegna al piano per ogni cliente.
Sulla base di ciò, è possibile inferire la natura retributiva dell'elemento de quo.
Tirando le fila del discorso, la committente risulta debitrice ex art. 29 cit. nei confronti di Pt_1
dell'importo di € 20574,26, da cui devono essere sottratte le somme pagate in corso di causa, pari a €
5.772,00 ed € 1.400, per un dovuto residuo di € 13.402,26, su cui decorrono gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al saldo, sulle somme via via rivalutate.
SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 18 di 19 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 5400,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dall'importo va detratto quanto pagato dalla committente in corso di causa, pari a € 874,47.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che tra e si è costituito un rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno 8 marzo 2017 e fino al
31 marzo 2019 per lo svolgimento di mansioni di autista, livello 4 S del Ccnl Logistica;
2) ON , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2 dell'importo di 13.402,26, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) DISPONE la separazione della causa relativa alla domanda riconvenzionale trasversale spiegata da nei confronti di e ne dichiara l'interruzione; Controparte_2 CP_1
4) ON e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
elle spese di lite, liquidate in € 4525,53, oltre rimb. forf. IVA e CPA. Parte_1
Modena, 24 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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