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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 287/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABBRI ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. TOIA ANTONIO C.F._2
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2129/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata l'11/07/2022.
1 CONCLUSIONI
In data 24 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa:
a) in via preliminare disporre nuova consulenza ai fini di rideterminare, alla luce an- che dei motivi di appello, il saldo dei tre conti correnti di cui è causa;
b) nel merito riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2129/2022 e conseguen- temente:
- in tesi respingere le domande tutte proposte dalla società Controparte_1
e dai signori e perché infondate in fatto e in
[...] Parte_2 Controparte_3 diritto;
- in ipotesi rideterminare il saldo dei tre conti correnti di cui è causa alla luce dei motivi di appello proposti e dalle conclusioni della nuova consulenza che sarà ammessa ed eseguita in questo giudizio;
- in subordinata ipotesi determinare il saldo del conto anticipi 285/00 in euro
15.284,98.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1 [...]
e CP_4 Controparte_3
“CONCLUDONO affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, voglia:
A) nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condan- na dell'appellante alla refusione delle spese e competenze anche di questo grado di giu- dizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
B) in via istruttoria: rigettare l'istanza di ammissione di rinnovo della CTU contabile.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nell'aprile 2014 Controparte_1
e convenivano davanti al
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze la (ora Controparte_5 Parte_1
, esponendo:
[...]
- che la società attrice intratteneva con la banca convenuta: a) il rapporto di conto corrente ordinario n. 1770200284; b) il conto per anticipi SBF n. 1770200285; c) il conto anticipi fatture n. 1770200439;
- che e si erano resi fideiussori della società; Pt_2 Controparte_3
- che erano ravvisabili varie nullità, addebitati interessi usurari, illegittime varia- zioni unilaterali.
Gli attori chiedevano la restituzione degli importi illegittimamente addebitati, quantificati in € 39.826,36 oltre interessi, risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta, contestando le domande.
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale con sentenza n.
2129/2022 pubblicata l'11/07/2022 così statuiva:
“in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara che alla data del 30.6.2013 il saldo del conto corrente 284 oggetto di causa deve essere rideterminato come pari ad -€ 3.260,67 saldo negativo a favore della convenuta, alla data del
31.3.2013 il saldo del conto corrente 439 oggetto di causa deve essere rideterminato come pari ad -€ 35.572,02 saldo negativo a favore della convenuta, il saldo del conto corrente 285 oggetto di causa alla data del 31.6.2013 deve essere rideterminato come pari € 21.879,77 saldo a favore del correntista;
pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura di due terzi
a carico di parte convenuta, e per un terzo a carico di parte attrice:
- compensa per un terzo le spese di lite, e per i restanti due terzi condanna la par- te convenuta a corrisponderle alla parte attrice, spese che si liquidano per l'intero in €
7.254,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, € 545 per esborsi, CPA e
IVA di legge”.
3 Il Tribunale, dopo aver trattato in generale varie questioni in diritto, dichiarava di aderire alle conclusioni della seconda consulenza depositata (“applicando i suddetti principi al caso in esame e tenuto conto del fatto che i calcoli effettuati dal consulente
d'ufficio devono ritenersi attendibili in quanto fondati su dati contabili riscontrati dalla documentazione in atti nonché su criteri ricostruttivi del tutto ragionevoli e coerenti con i principi sopra ricordati in materia di onere probatorio … l'analisi compiuta dall'ausiliario del Giudice risulta completa e ben motivata e può quindi essere posta a fondamento della decisione”).
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la Parte_1 sentenza gravata errata e ingiusta, formulando il seguente motivo di impugnazione: “er- rata valutazione delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza tecnica espletata – Mancata corrispondenza tra principi enunciati e conclusioni del consulente
– Omessa e/o insufficiente motivazione”.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
e che contestavano le censure mosse da parte Parte_2 Controparte_3 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con l'unico, articolato, motivo parte appellante in sintesi lamenta: “il Giudice di primo grado si dilunga nella sentenza nell'esaminare e nell'esprimere le proprie con- vinzioni, non sempre condivisibili, sulle questioni connesse all'oggetto del presente giu- dizio ed al termine di tale lunga esposizione decide la causa riportandosi esclusivamen- te alla consulenza che appare “completa e ben motivata”. Così decidendo il Giudice di- mostra: di aver omesso di indicare se ha provveduto o meno a verificare se le conclu-
4 sioni del CTU sono state conformi ai principi enunciati […] di non aver verificato
l'esattezza del saldo del conto anticipi 285 […] tutti i criteri contabili seguiti dal CTU tra le varie soluzioni e ricostruzioni dallo stesso prospettate sono stati fatti propri dal Giu- dice senza alcuna idonea motivazione, con particolare riferimento alla soluzione segui- ta dal CTU tra quelle dallo stesso proposte ai fini di rispondere ai quesiti formulati […]
Con riferimento all'usura il CTU ha rilevato usura originaria sul c/c anticipi n. 285, ma tale rilievo non è esatto. Il CTP della banca in sede di osservazioni ha precisato che: “Il
CTU ha rilevato il superamento del TEG al momento della stipula del contratto relativo al conto 200285 del 07/03/2005, confrontando il TEG calcolato dal CTU del 10,23% con il tasso soglia per gli anticipi per importi oltre Euro 5.000 che ammontava nel pe- riodo al 9,75%. Non essendo espressamente specificato nel contratto e non essendo sta- to depositato da parte attrice il contratto di affidamento, si evidenzia che il confronto con la categoria per gli anticipi per importi fino Euro 5.000 che ammontava nel perio- do al 11,52% non produce alcun superamento”.
Il motivo è parzialmente fondato.
In effetti il Tribunale nella propria motivazione tratta a lungo alcune questioni di diritto ma senza correlazione specifica alla concreta fattispecie per cui è causa.
Attendendosi invece in questa sede alle sole questioni di effettivo rilievo può in primo luogo osservarsi che per tutti e tre i conti (conto corrente ordinario n.
1770200284 del 7 febbraio 2005; conto per anticipi SBF n. 1770200285 del 7 febbraio
2005; conto anticipi fatture n. 1770200439 del 21/12/2005) risultano essere stati pro- dotti tutti gli estratti conto, sin dall'apertura (ovvero del primo trimestre 2005 per i conti
284 e 285 e dal quarto trimestre 2005 per il conto 439).
Nel merito, quanto alla rideterminazione dei saldi operata dal CTU (e recepita dal
Tribunale) occorre distinguere tra il corrente ordinario n. 284 e il conto anticipi fatture n. 439 da un lato ed il conto per anticipi SBF n. 285 dall'altro.
3.1. Il ricalcolo dei saldi del conto corrente ordinario n. 284 e del conto anticipi fat- ture n. 439 è conseguente in modo pressoché esclusivo allo scomputo della sola CMS e, in misura del tutto marginale e trascurabile, per “riallineamento Tassi Formula Banca
Italia”.
5 (vedi prospetti della seconda relazione di CTU)
Il CTU nell'ambito della relazione ha evidenziato, quanto alla CMS pattuita nei tre conti, che era stata determinata solo l'aliquota percentuale, senza specificazione della base di calcolo (vedi relazione di CTU: “dette CMS sono state calcolate con il metodo as- soluto, anche successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 2/2009. Inol- tre nei documenti di sintesi nessun metodologia di calcolo veniva indicata nel calcolo della stessa … dai contratti rinvenuti in atti non risulta nessuna determinazione di co- me la CMS debba essere calcolata”; vedi inoltre la prima relazione nella quale il CTU ri- corda: “per la CMS vi sono vari criteri per la determinazione del suo importo: 1) crite- rio di applicazione assoluto: la cms si calcola sul massimo saldo Dare che si è verificato nel trimestre;
2) criterio di applicazione relativo: la commissione si calcola sul massi- mo dare che si è verificato durante il trimestre purché faccia parte di una sequenza de- bitoria interrotta di durata superiore a 10 giorni;
3) criterio di applicazione misto: la commissione si calcola sul massimo saldo Dare che si è verificato durante il trimestre,
6 purché nello stesso trimestre ci sia stata una sequenza debitoria interrotta di durata superiore a 10 giorni”).
L'esclusione della CMS indicata solo tramite aliquota percentuale operata dal CTU ed al quale ha aderito il Tribunale è corretta, trattandosi di previsione negoziale nulla ex
1346 c.c., mancando la specificazione del valore o base di calcolo, che non può desumersi in via indiretta dalla sola utilizzazione della denominazione “Commissione Massimo
Scoperto”, posto che con tale dizione, come risulta dalle stessa definizione della Banca di
Italia richiamata anche dalle Sezioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con applicazione tanto del “criterio assoluto” (conteggio effettua- to sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a pre- scindere dalla durata di tale saldo) ovvero del “criterio relativo” (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superio- re ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU
20/06/2018, n.16303, punto 6.1.: “la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istru- zioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richia- mate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione
"nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per com- pensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verifi- catosi nel periodo di riferimento". Questa definizione, per l'esattezza, compare testual- mente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti”; Cassazione civile sez. I,
20/06/2022, n.19825 : “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatez- za dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; vedi anche in motivazione
Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5359: “questa Corte […] ha sentenziato da ultimo che in te-
7 ma di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale per- centuale deve essere calcolata”).
Con riferimento ai (marginali e trascurabili) scomputi di importi per “riallineamen- to Tassi Formula Banca Italia” (correlati all'esclusione delle somme che il CTU ha ritenu- to eccedenti i tassi soglia nei singoli trimestri) parte appellante non ha formulato specifi- ci motivi di appello, né, del resto, erano state svolte osservazioni dal CTP della banca sul punto.
La rideterminazione dei saldi del corrente ordinario n. 284 e del conto anticipi fat- ture n. 439 deve quindi essere confermata.
3.2. Con riferimento al conto per anticipi SBF n. 285 il CTU ha ritenuto invece di escludere non solo la CMS ma anche, interamente, gli interessi addebitati, essendosi a suo giudizio integrata una ipotesi di usura “originaria”.
Il CTU giunge tale conclusione comparando il TEG calcolato (10,23%) con il tasso soglia del periodo per gli anticipi per importi oltre euro 5.000 (9,75%).
8 Sul punto parte appellante ripropone le osservazioni già svolte dal proprio CTP:
“Non essendo espressamente specificato nel contratto e non essendo stato depositato da parte attrice il contratto di affidamento, si evidenzia che il confronto con la categoria per gli anticipi per importi fino Euro 5.000 che ammontava nel periodo al 11,52% non produce alcun superamento. Si ritiene, non essendo, provato l'affidamento da parte at- trice che la verifica del TEG relativamente al contratto relativo al conto 200285 del
07/03/2005 debba essere eseguito con la categoria per gli anticipi per importi fino Eu- ro 5.000”.
Il rilievo è fondato.
Non risulta essere mai stato pattuito un affidamento per importi superi a 5.000,00 euro;
tale affidamento non era stato neppure allegato e dedotto da parte attrice, né, co- me ritenuto dal CTU in replica alle osservazioni del CTP, tale affidamento può dirsi pro- vato unicamente dalla circostanza che l'indebitamento medio sia stato superiore ad euro
5.000,00 o che vi sia stato in un'occasione un saldo per valuta massimo di euro
11.910,00. Come più volte chiarito dai giudici di legittimità la prova di un affidamento può in ipotesi essere raggiunta anche con mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, ma occorre che emerga da elementi precisi, con specificazione anche del re- lativo, specifico e determinato, limite, essendo irrilevante e comunque insufficiente la so- la dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente (vedi
Cass 24/04/2024, n.11016, vedi anche, in motivazione, Cass 20/06/2022, n.19844).
Dovendo farsi riferimento agli affidamenti sino a euro 5.000,00 il TEG del rappor- to è inferiore al tasso soglia;
in parziale riforma della sentenza impugnata il saldo del conto per anticipi SBF n. 285 alla data del 30 giugno 2023 deve essere rideterminato con l'esclusione dei soli importi addebitati per CMS (euro 3.259,00) e quindi, a fronte di un saldo banca pari a zero, in euro 3.259,00 a credito del cliente.
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
9 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
All'esito del giudizio i saldi dei rapporti sono stati rideterminati a favore del cliente per circa 6.900,00 euro, con rigetto di tutte le ulteriori domande proposte da parte attri- ce relative ad usura, interessi ultralegali, risarcimento danni, etc.; considerata la parziale soccombenza reciproca e l'oggetto degli accertamenti della CTU le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella misura di quattro quinti, il residuo quinto delle spe- se di parte appellata deve porsi a carico di parte appellante;
le spese possono liquidarsi, per l'intero, per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente giudizio di appello in € 4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase deci- sionale € 2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con ripartizione al
50% delle spese di CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e avverso la sentenza n. 2129/2022 del
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze pubblicata l'11/07/2022, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- accerta che il saldo del conto corrente 285 oggetto di causa alla data del 31.6.2013 deve essere rideterminato in + € 3.259,00, a credito del correntista;
- dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di quattro quinti;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata il residuo quar- to delle spese di giudizio che liquida per l'intero per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente grado di appello in € 4.500,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiara-
10 tosi antistatario;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 287/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABBRI ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. TOIA ANTONIO C.F._2
APPELLATI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2129/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata l'11/07/2022.
1 CONCLUSIONI
In data 24 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa:
a) in via preliminare disporre nuova consulenza ai fini di rideterminare, alla luce an- che dei motivi di appello, il saldo dei tre conti correnti di cui è causa;
b) nel merito riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2129/2022 e conseguen- temente:
- in tesi respingere le domande tutte proposte dalla società Controparte_1
e dai signori e perché infondate in fatto e in
[...] Parte_2 Controparte_3 diritto;
- in ipotesi rideterminare il saldo dei tre conti correnti di cui è causa alla luce dei motivi di appello proposti e dalle conclusioni della nuova consulenza che sarà ammessa ed eseguita in questo giudizio;
- in subordinata ipotesi determinare il saldo del conto anticipi 285/00 in euro
15.284,98.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1 [...]
e CP_4 Controparte_3
“CONCLUDONO affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, voglia:
A) nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condan- na dell'appellante alla refusione delle spese e competenze anche di questo grado di giu- dizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
B) in via istruttoria: rigettare l'istanza di ammissione di rinnovo della CTU contabile.”
2 Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nell'aprile 2014 Controparte_1
e convenivano davanti al
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze la (ora Controparte_5 Parte_1
, esponendo:
[...]
- che la società attrice intratteneva con la banca convenuta: a) il rapporto di conto corrente ordinario n. 1770200284; b) il conto per anticipi SBF n. 1770200285; c) il conto anticipi fatture n. 1770200439;
- che e si erano resi fideiussori della società; Pt_2 Controparte_3
- che erano ravvisabili varie nullità, addebitati interessi usurari, illegittime varia- zioni unilaterali.
Gli attori chiedevano la restituzione degli importi illegittimamente addebitati, quantificati in € 39.826,36 oltre interessi, risarcimento del danno.
Si costituiva la banca convenuta, contestando le domande.
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale con sentenza n.
2129/2022 pubblicata l'11/07/2022 così statuiva:
“in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara che alla data del 30.6.2013 il saldo del conto corrente 284 oggetto di causa deve essere rideterminato come pari ad -€ 3.260,67 saldo negativo a favore della convenuta, alla data del
31.3.2013 il saldo del conto corrente 439 oggetto di causa deve essere rideterminato come pari ad -€ 35.572,02 saldo negativo a favore della convenuta, il saldo del conto corrente 285 oggetto di causa alla data del 31.6.2013 deve essere rideterminato come pari € 21.879,77 saldo a favore del correntista;
pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura di due terzi
a carico di parte convenuta, e per un terzo a carico di parte attrice:
- compensa per un terzo le spese di lite, e per i restanti due terzi condanna la par- te convenuta a corrisponderle alla parte attrice, spese che si liquidano per l'intero in €
7.254,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, € 545 per esborsi, CPA e
IVA di legge”.
3 Il Tribunale, dopo aver trattato in generale varie questioni in diritto, dichiarava di aderire alle conclusioni della seconda consulenza depositata (“applicando i suddetti principi al caso in esame e tenuto conto del fatto che i calcoli effettuati dal consulente
d'ufficio devono ritenersi attendibili in quanto fondati su dati contabili riscontrati dalla documentazione in atti nonché su criteri ricostruttivi del tutto ragionevoli e coerenti con i principi sopra ricordati in materia di onere probatorio … l'analisi compiuta dall'ausiliario del Giudice risulta completa e ben motivata e può quindi essere posta a fondamento della decisione”).
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la Parte_1 sentenza gravata errata e ingiusta, formulando il seguente motivo di impugnazione: “er- rata valutazione delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza tecnica espletata – Mancata corrispondenza tra principi enunciati e conclusioni del consulente
– Omessa e/o insufficiente motivazione”.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
e che contestavano le censure mosse da parte Parte_2 Controparte_3 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con l'unico, articolato, motivo parte appellante in sintesi lamenta: “il Giudice di primo grado si dilunga nella sentenza nell'esaminare e nell'esprimere le proprie con- vinzioni, non sempre condivisibili, sulle questioni connesse all'oggetto del presente giu- dizio ed al termine di tale lunga esposizione decide la causa riportandosi esclusivamen- te alla consulenza che appare “completa e ben motivata”. Così decidendo il Giudice di- mostra: di aver omesso di indicare se ha provveduto o meno a verificare se le conclu-
4 sioni del CTU sono state conformi ai principi enunciati […] di non aver verificato
l'esattezza del saldo del conto anticipi 285 […] tutti i criteri contabili seguiti dal CTU tra le varie soluzioni e ricostruzioni dallo stesso prospettate sono stati fatti propri dal Giu- dice senza alcuna idonea motivazione, con particolare riferimento alla soluzione segui- ta dal CTU tra quelle dallo stesso proposte ai fini di rispondere ai quesiti formulati […]
Con riferimento all'usura il CTU ha rilevato usura originaria sul c/c anticipi n. 285, ma tale rilievo non è esatto. Il CTP della banca in sede di osservazioni ha precisato che: “Il
CTU ha rilevato il superamento del TEG al momento della stipula del contratto relativo al conto 200285 del 07/03/2005, confrontando il TEG calcolato dal CTU del 10,23% con il tasso soglia per gli anticipi per importi oltre Euro 5.000 che ammontava nel pe- riodo al 9,75%. Non essendo espressamente specificato nel contratto e non essendo sta- to depositato da parte attrice il contratto di affidamento, si evidenzia che il confronto con la categoria per gli anticipi per importi fino Euro 5.000 che ammontava nel perio- do al 11,52% non produce alcun superamento”.
Il motivo è parzialmente fondato.
In effetti il Tribunale nella propria motivazione tratta a lungo alcune questioni di diritto ma senza correlazione specifica alla concreta fattispecie per cui è causa.
Attendendosi invece in questa sede alle sole questioni di effettivo rilievo può in primo luogo osservarsi che per tutti e tre i conti (conto corrente ordinario n.
1770200284 del 7 febbraio 2005; conto per anticipi SBF n. 1770200285 del 7 febbraio
2005; conto anticipi fatture n. 1770200439 del 21/12/2005) risultano essere stati pro- dotti tutti gli estratti conto, sin dall'apertura (ovvero del primo trimestre 2005 per i conti
284 e 285 e dal quarto trimestre 2005 per il conto 439).
Nel merito, quanto alla rideterminazione dei saldi operata dal CTU (e recepita dal
Tribunale) occorre distinguere tra il corrente ordinario n. 284 e il conto anticipi fatture n. 439 da un lato ed il conto per anticipi SBF n. 285 dall'altro.
3.1. Il ricalcolo dei saldi del conto corrente ordinario n. 284 e del conto anticipi fat- ture n. 439 è conseguente in modo pressoché esclusivo allo scomputo della sola CMS e, in misura del tutto marginale e trascurabile, per “riallineamento Tassi Formula Banca
Italia”.
5 (vedi prospetti della seconda relazione di CTU)
Il CTU nell'ambito della relazione ha evidenziato, quanto alla CMS pattuita nei tre conti, che era stata determinata solo l'aliquota percentuale, senza specificazione della base di calcolo (vedi relazione di CTU: “dette CMS sono state calcolate con il metodo as- soluto, anche successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 2/2009. Inol- tre nei documenti di sintesi nessun metodologia di calcolo veniva indicata nel calcolo della stessa … dai contratti rinvenuti in atti non risulta nessuna determinazione di co- me la CMS debba essere calcolata”; vedi inoltre la prima relazione nella quale il CTU ri- corda: “per la CMS vi sono vari criteri per la determinazione del suo importo: 1) crite- rio di applicazione assoluto: la cms si calcola sul massimo saldo Dare che si è verificato nel trimestre;
2) criterio di applicazione relativo: la commissione si calcola sul massi- mo dare che si è verificato durante il trimestre purché faccia parte di una sequenza de- bitoria interrotta di durata superiore a 10 giorni;
3) criterio di applicazione misto: la commissione si calcola sul massimo saldo Dare che si è verificato durante il trimestre,
6 purché nello stesso trimestre ci sia stata una sequenza debitoria interrotta di durata superiore a 10 giorni”).
L'esclusione della CMS indicata solo tramite aliquota percentuale operata dal CTU ed al quale ha aderito il Tribunale è corretta, trattandosi di previsione negoziale nulla ex
1346 c.c., mancando la specificazione del valore o base di calcolo, che non può desumersi in via indiretta dalla sola utilizzazione della denominazione “Commissione Massimo
Scoperto”, posto che con tale dizione, come risulta dalle stessa definizione della Banca di
Italia richiamata anche dalle Sezioni Unite, sono indicate commissioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con applicazione tanto del “criterio assoluto” (conteggio effettua- to sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a pre- scindere dalla durata di tale saldo) ovvero del “criterio relativo” (calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero avuto una durata superio- re ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU
20/06/2018, n.16303, punto 6.1.: “la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istru- zioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richia- mate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione
"nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per com- pensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verifi- catosi nel periodo di riferimento". Questa definizione, per l'esattezza, compare testual- mente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti”; Cassazione civile sez. I,
20/06/2022, n.19825 : “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatez- za dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; vedi anche in motivazione
Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5359: “questa Corte […] ha sentenziato da ultimo che in te-
7 ma di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale per- centuale deve essere calcolata”).
Con riferimento ai (marginali e trascurabili) scomputi di importi per “riallineamen- to Tassi Formula Banca Italia” (correlati all'esclusione delle somme che il CTU ha ritenu- to eccedenti i tassi soglia nei singoli trimestri) parte appellante non ha formulato specifi- ci motivi di appello, né, del resto, erano state svolte osservazioni dal CTP della banca sul punto.
La rideterminazione dei saldi del corrente ordinario n. 284 e del conto anticipi fat- ture n. 439 deve quindi essere confermata.
3.2. Con riferimento al conto per anticipi SBF n. 285 il CTU ha ritenuto invece di escludere non solo la CMS ma anche, interamente, gli interessi addebitati, essendosi a suo giudizio integrata una ipotesi di usura “originaria”.
Il CTU giunge tale conclusione comparando il TEG calcolato (10,23%) con il tasso soglia del periodo per gli anticipi per importi oltre euro 5.000 (9,75%).
8 Sul punto parte appellante ripropone le osservazioni già svolte dal proprio CTP:
“Non essendo espressamente specificato nel contratto e non essendo stato depositato da parte attrice il contratto di affidamento, si evidenzia che il confronto con la categoria per gli anticipi per importi fino Euro 5.000 che ammontava nel periodo al 11,52% non produce alcun superamento. Si ritiene, non essendo, provato l'affidamento da parte at- trice che la verifica del TEG relativamente al contratto relativo al conto 200285 del
07/03/2005 debba essere eseguito con la categoria per gli anticipi per importi fino Eu- ro 5.000”.
Il rilievo è fondato.
Non risulta essere mai stato pattuito un affidamento per importi superi a 5.000,00 euro;
tale affidamento non era stato neppure allegato e dedotto da parte attrice, né, co- me ritenuto dal CTU in replica alle osservazioni del CTP, tale affidamento può dirsi pro- vato unicamente dalla circostanza che l'indebitamento medio sia stato superiore ad euro
5.000,00 o che vi sia stato in un'occasione un saldo per valuta massimo di euro
11.910,00. Come più volte chiarito dai giudici di legittimità la prova di un affidamento può in ipotesi essere raggiunta anche con mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, ma occorre che emerga da elementi precisi, con specificazione anche del re- lativo, specifico e determinato, limite, essendo irrilevante e comunque insufficiente la so- la dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente (vedi
Cass 24/04/2024, n.11016, vedi anche, in motivazione, Cass 20/06/2022, n.19844).
Dovendo farsi riferimento agli affidamenti sino a euro 5.000,00 il TEG del rappor- to è inferiore al tasso soglia;
in parziale riforma della sentenza impugnata il saldo del conto per anticipi SBF n. 285 alla data del 30 giugno 2023 deve essere rideterminato con l'esclusione dei soli importi addebitati per CMS (euro 3.259,00) e quindi, a fronte di un saldo banca pari a zero, in euro 3.259,00 a credito del cliente.
4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
9 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
All'esito del giudizio i saldi dei rapporti sono stati rideterminati a favore del cliente per circa 6.900,00 euro, con rigetto di tutte le ulteriori domande proposte da parte attri- ce relative ad usura, interessi ultralegali, risarcimento danni, etc.; considerata la parziale soccombenza reciproca e l'oggetto degli accertamenti della CTU le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella misura di quattro quinti, il residuo quinto delle spe- se di parte appellata deve porsi a carico di parte appellante;
le spese possono liquidarsi, per l'intero, per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente giudizio di appello in € 4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase deci- sionale € 2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con ripartizione al
50% delle spese di CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e avverso la sentenza n. 2129/2022 del
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Firenze pubblicata l'11/07/2022, così provvede
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- accerta che il saldo del conto corrente 285 oggetto di causa alla data del 31.6.2013 deve essere rideterminato in + € 3.259,00, a credito del correntista;
- dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di quattro quinti;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata il residuo quar- to delle spese di giudizio che liquida per l'intero per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente grado di appello in € 4.500,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiara-
10 tosi antistatario;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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