Art. 2.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge spetta anche ai dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutta la durata del comando e sempre che, per effetto di detto comando, venga a cessare nei loro confronti la corresponsione di analoghi assegni, diritti, premi o proventi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.