Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 3201 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che è presente l'avv. BOTINDARI STEFANO per parte ricorrente, il quale insiste in ricorso e nelle note conclusive. Alle ore 10.50 nessuno è comparso per l CP_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3201 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 7 CEFALÙ, presso lo studio dell'avv.
BOTINDARI STEFANO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte ricorrente conclude come da verbale in pari data, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del CP_1
12/05/2021 di restituzione dell'indebito di € 7.815,21 pagato sulla pensione cat. INVCIV n. 07182806 dal 01/04/2020 al 30/06/2021.
Deduce e allega al riguardo:
- che dal 06/12/2018 era titolare di indennità di accompagnamento;
- che con raccomandata del 03/03/2021 è stato invitato a presentarsi a visita di revisione in data 29/04/2021;
- che con verbale di visita collegiale del 29/04/2021 è stato dichiarato “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, non più meritevole dell'indennità di accompagnamento;
- che con la nota impugnata l' richiedeva la restituzione dell'indebito CP_1
previdenziale indicando erroneamente come decorrenza il 09/03/2020 e non il 29/04/2021, data in cui è stato sottoposto a visita di revisione;
- di avere proposto ricorso amministrativo, che è stato rigettato.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Il ricorso merita accoglimento.
Nessun rilievo assume la difesa dell' finalizzata a dimostrare che il CP_2
ricorrente era stato chiamato a presentarsi a visita di revisione il giorno
09/03/2020, stante che in quella data, coincidente con l'inizio del lockdown per la pandemia COVID 19, lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna visita.
A riprova si assume che l ha effettuato la visita di revisione solo in data CP_1
29/04/2021 e che, pertanto, la revoca dell'indennità di accompagnamento non può retroagire alla data del 09/03/2020, data fissata per la visita di
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revisione non tenuta, ma a decorrere dalla data in cui è stato effettivamente accertato il venir meno dei requisiti sanitari, ed ovvero dal mese di maggio
2021.
Per quanto sopra, deve dichiararsi che il ricorrente sino alla data della visita di revisione (29/04/2021) aveva il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e che non gli può essere contestato alcun indebito.
In ordine all'asserito indebito relativo al pagamento effettuato nei mesi di maggio e giugno 2021, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito
CP_ pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il
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periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Non vi è dubbio che l'indebito in questione sia imputabile ad esclusivo errore dell' che sul punto non ha in alcun modo fornito la prova – com'era CP_1
suo onere – che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito per i mesi di maggio e giugno 2021 fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite nei mesi di maggio e giugno 2021 e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Dichiara che l' non ha il diritto di ripetere da CP_1 Parte_1
l'importo di € 7.815,21 indicato come indebitamente pagato sulla pensione cat. INVCIV n. 07182806 dal 01/04/2020 al 30/06/2021.
Condanna l' a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per
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legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 09/01/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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