Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
Parere definitivo 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05331/2025REG.PROV.COLL.
N. 00373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 373 del 2025, proposto da
SO IG LL, PU AN, LO OR, Di TE EA, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PA - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00693/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Nicolini, si dà atto che l’avvocato Francesca Frau ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. SO IG LL, PU AN, LO OR e Di TE EA impugnavano in primo grado la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Cagliari, in data 17 novembre 2023, aveva disposto l’annullamento d’ufficio della determinazione del Servizio sviluppo organizzativo con la quale era stata indetta la procedura pubblica, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle graduatorie Regione-PA ai sensi dell’art. 16 l. n. 56 del 1987, per l’assunzione di n. 7 unità con qualifica di guardia privata di sicurezza, Cat. B1.
Il provvedimento era motivato in ragione della ritenuta illegittimità di una delle prove previste dall’PA ( i.e. , l’Agenzia regionale competente, che aveva gestito la procedura) fra quelle di idoneità, incompatibile con la natura di procedura “di avviamento” alla selezione, bensì propria di procedure concorsuali stricto sensu .
I ricorrenti, tutti selezionati quali idonei (due in qualità di “riservatari”, altri due di “non riservatari”) si dolevano, per quanto di rilievo, della prospettata illegittimità “solo virtuale” del provvedimento annullato e della violazione dell’art. 21- nonies l. n. 241 del 1990 per avere il Comune fatto ricorso all’autotutela senza operare alcuna comparazione effettiva in ordine ai rischi e agli interessi coinvolti.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano il provvedimento del 28 dicembre 2023 con cui l’PA aveva a sua volta revocato parzialmente l’approvazione della graduatoria della procedura, recependo l’annullamento già disposto dal Comune.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Cagliari, dichiarava inammissibili per carenza di giurisdizione il ricorso e i motivi aggiunti.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che i ricorrenti avessero fatto valere il loro diritto soggettivo all’assunzione per la posizione di guardia di sicurezza, formatosi all’esito del positivo superamento della prova d’idoneità di cui alla procedura in esame.
Di qui il radicamento della giurisdizione ordinaria sulla controversia.
3. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado deducendo “ Sull’erronea qualificazione della procedura selettiva e sulla giurisdizione del Giudice amministrativo ” (v. amplius infra , sub § 6 ss.).
4. Resiste al gravame il Comune di Cagliari, chiedendone la reiezione.
5. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con un primo profilo di censura, gli appellanti si dolgono dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel ritenere che i ricorrenti avessero inteso far valere un diritto soggettivo all’assunzione per la posizione di guardia giurata di sicurezza: giammai i ricorrenti avrebbero azionato in realtà una siffatta pretesa.
Al contrario, l’oggetto del giudizio consisteva nella richiesta di annullamento del provvedimento d’autotutela adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 21- nonies l. n. 241 del 1990.
Al riguardo, anzi, i ricorrenti invocavano proprio la circostanza per cui ci si trovasse effettivamente di fronte a un pubblico concorso, e dunque non intendevano in alcun modo far valere un loro diritto soggettivo all’assunzione.
6.1. Con un secondo profilo di censura, gli appellanti si dolgono dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel trascurare il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale la giurisdizione amministrativa sussiste in tutti i casi di esercizio di potere autoritativo da parte dell’amministrazione, mentre il giudice ordinario è competente solo per le ipotesi di assunzioni che avvengano attraverso meccanismi di natura non concorsuale.
Nel caso di specie l’amministrazione, anziché svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione, ha inteso esercitare un potere discrezionale, tanto da aver previsto una verifica orale secondo i dettami concorsuali, come precisato dalla stessa amministrazione.
Di qui la collocazione della procedura al di fuori di quelle di avviamento all’assunzione ex art. 16 l. n. 56 del 1987 e un petitum sostanziale azionato dai ricorrenti inerente al corretto esercizio del potere pubblico.
6.2. I profili di censura, che vanno esaminati congiuntamente per stretta connessione, non sono condivisibili.
6.2.1. La giurisdizione, come noto, è determinata sulla base della domanda, ai sensi degli artt. 5 e 386 Cod. proc. civ., in ragione della causa petendi come desumibile dal petitum sostanziale.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato un provvedimento di annullamento in autotutela di una “ procedura di selezione pubblica mediante avviamento degli iscritti nelle graduatorie della Sezione Circoscrizionale per l’impiego ai sensi del combinato disposto del comma 1 lett. b) dell’art. 35 del Dlgs n. 165/2001, dell’art. 16 della L. 56/87 […] per la copertura di n. 7 (sette) posti di Esecutore particolare guardia giurata, categoria giuridica B1, a tempo pieno e indeterminato ”.
Come noto, per consolidata giurisprudenza in relazione a siffatte procedure sussiste la giurisdizione del giudice ordinario: “ le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 cit., art. 36 trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione (vedi, per tutte: Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4229; Cass. SU 3 novembre 2009, n. 23202; Cass. SU 29 novembre 2006, n. 25276) ”, cosicché “ in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, L. n. 56 del 1987, ex art. 16 e successive modificazioni l’assunzione […] di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione ” (Cass., SS.UU., 9 giugno 2017, n. 14432 e richiami ivi ; Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6906).
A tale regola non fa eccezione il caso in esame, in cui - seppure in relazione a una vicenda d’autotutela sulla procedura d’avviamento all’assunzione - i ricorrenti fanno pur sempre valere il loro diritto all’assunzione (in specie: mediante conservazione della procedura) nell’ambito della procedura stessa, cui è sottesa una situazione giuridica di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario; in tale prospettiva, la pretesa invocata dagli interessati promana pur sempre dalla procedura di avviamento all’assunzione in quanto tale, rimessa per sua natura alla cognizione del giudice ordinario .
Né vi sono del resto dubbi sul fatto che, per come indetta e concepita, la procedura coincidesse nella specie con un avviamento all’assunzione ex art. 16 l. n. 56 del 1987, la cui natura non risultava modificata per la sola sussistenza di una (ritenuta erronea dalla stessa amministrazione) inclusione di prova selettiva non conferente.
Di qui l’infondatezza delle ragioni di censura promosse dagli appellanti.
7. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto, dovendo confermarsi la giurisdizione ordinaria sulla controversia.
7.1. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
TE Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO