Articolo 8 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 7Articolo 9
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7 settembre 1956
Art. 8.
L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il bilancio preventivo.
Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, e' trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956