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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA AN, RE
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A201249, anno d'imposta 2016, notificato in data 02.11.2022, con cui l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania richiedeva a titolo di maggior IRPEF la somma complessiva di euro 5994,00 oltre accessori per un totale di euro 13451,28.
Rappresentava come la superiore pretesa impositiva scaturisse dal recupero a tassazione operato dall'Amministrazione di “spese diverse attività professionale” indicati alla voce RE19 afferenti diritti camerali ritenuti non deducibili per l'importo di euro 11.253,00, nonché di spese ritenute non documentate per l'importo di euro 3688,00 per “quote di ammortamento e spese per acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46”.
Eccepiva quindi l'illegittimità della pretesa assumendo quanto al primo aspetto di aver erroneamente indicato le spese per diritti camerali indicate in parcella nel reddito imponibile e di aver tempestivamente provveduto a presentare una dichiarazione integrativa rettificativa escludendo le suddette spese dalla base imponibile,
e contestando, quanto al secondo aspetto, il disconoscimento delle spese operato dall'amministrazione sul presupposto della non inerenza. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ufficio impositore, assumendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate rilevava quanto al recupero a tassazione delle spese indicate come diverse per diritti camerali - le quali sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dei redditi e dell'Iva e non sono assoggettate a ritenuta di acconto- come il contribuente non avesse analiticamente documentato tali spese con ricevute di spesa intestate al committente e distintamente indicate nel registro IVA, con la conseguenza della indeducibilità delle stesse dal reddito imponibile, e ciò al pari delle altre spese indicate e non documentate pari all'importo di euro 3688,00 per “quote di ammortamento e spese per acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46”. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, depositate memorie illustrative, all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, non potendo che rilevarsi come a fronte dei rilievi operati dall'Ufficio in sede di verifica dei costi dedotti, incombesse sul contribuente l'onere di dimostrare la deducibilità delle spese indicate quali diritti camerali anticipati per i clienti nonchè l'inerenza dei costi assoggettati a recupero ..
In particolare con riferimento alle spese diverse sostenute per “diritti camerali” per l'importo di euro
11.253,00 – pacifico che le stesse sono in termini generali escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA – si osserva come nel caso di specie il contribuente – che ha dichiarato di aver proceduto alla presentazione di dichiarazione integrativa per correggere l'erronea indicazione delle stesse nella base imponibile - non ha tuttavia debitamente documentato, come suo onere, in maniera analitica e dettagliata in conformità con i criteri indicati dagli artt. 109 e 54 TUIR con ricevute di spesa intestate al cliente committente e distintamente indicate nel registro iva, la deducibilità di dette spese ex art. 15 del TUIR, sicchè, in definitiva, del tutto corretto appare il recupero operato dall'ufficio.
Parimenti, del tutto generiche risultano le censure formulate riguardo il disconoscimento degli ulteriori costi di cui al punto due indicati al rigo RE7 A riguardo, la Suprema Corte, con orientamento costante ribadito anche a seguito delle modifiche introdotte in materia di riparto degli oneri probatori dalla riforma di cui alla L. 130/22, ha affermato che con specifico riferimento all'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, in tema di imposte dei redditi e di iva, il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo e a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta (Cass. 12.11.2024 n. 29211; Cass. V 18.01.2025 n. 1239).
A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. V. 26.05.2017 n. 13300 ; Cass. V 8.10.2014 n. 21184).
In conformità con i principi richiamati, del tutto inaccoglibili sono pertanto i rilievi riguardanti la mancata contestazione dell'inerenza non potendo che ribadirsi come sia obbligo del contribuente quello di dimostrare tale fondamentale requisito, evidenziandosi la genericità della documentazione prodotta con riferimento alla inerenza delle spese per beni non ammortizzabili e per attrezzature, in assenza delle indicazioni specifiche della destinazione dei beni acquistati
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida in euro 700,00, oltre accessori come per legge. .
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA AN, RE
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2326/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A201249 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n. TYS01A201249, anno d'imposta 2016, notificato in data 02.11.2022, con cui l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania richiedeva a titolo di maggior IRPEF la somma complessiva di euro 5994,00 oltre accessori per un totale di euro 13451,28.
Rappresentava come la superiore pretesa impositiva scaturisse dal recupero a tassazione operato dall'Amministrazione di “spese diverse attività professionale” indicati alla voce RE19 afferenti diritti camerali ritenuti non deducibili per l'importo di euro 11.253,00, nonché di spese ritenute non documentate per l'importo di euro 3688,00 per “quote di ammortamento e spese per acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46”.
Eccepiva quindi l'illegittimità della pretesa assumendo quanto al primo aspetto di aver erroneamente indicato le spese per diritti camerali indicate in parcella nel reddito imponibile e di aver tempestivamente provveduto a presentare una dichiarazione integrativa rettificativa escludendo le suddette spese dalla base imponibile,
e contestando, quanto al secondo aspetto, il disconoscimento delle spese operato dall'amministrazione sul presupposto della non inerenza. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ufficio impositore, assumendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate rilevava quanto al recupero a tassazione delle spese indicate come diverse per diritti camerali - le quali sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dei redditi e dell'Iva e non sono assoggettate a ritenuta di acconto- come il contribuente non avesse analiticamente documentato tali spese con ricevute di spesa intestate al committente e distintamente indicate nel registro IVA, con la conseguenza della indeducibilità delle stesse dal reddito imponibile, e ciò al pari delle altre spese indicate e non documentate pari all'importo di euro 3688,00 per “quote di ammortamento e spese per acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46”. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, depositate memorie illustrative, all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, non potendo che rilevarsi come a fronte dei rilievi operati dall'Ufficio in sede di verifica dei costi dedotti, incombesse sul contribuente l'onere di dimostrare la deducibilità delle spese indicate quali diritti camerali anticipati per i clienti nonchè l'inerenza dei costi assoggettati a recupero ..
In particolare con riferimento alle spese diverse sostenute per “diritti camerali” per l'importo di euro
11.253,00 – pacifico che le stesse sono in termini generali escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA – si osserva come nel caso di specie il contribuente – che ha dichiarato di aver proceduto alla presentazione di dichiarazione integrativa per correggere l'erronea indicazione delle stesse nella base imponibile - non ha tuttavia debitamente documentato, come suo onere, in maniera analitica e dettagliata in conformità con i criteri indicati dagli artt. 109 e 54 TUIR con ricevute di spesa intestate al cliente committente e distintamente indicate nel registro iva, la deducibilità di dette spese ex art. 15 del TUIR, sicchè, in definitiva, del tutto corretto appare il recupero operato dall'ufficio.
Parimenti, del tutto generiche risultano le censure formulate riguardo il disconoscimento degli ulteriori costi di cui al punto due indicati al rigo RE7 A riguardo, la Suprema Corte, con orientamento costante ribadito anche a seguito delle modifiche introdotte in materia di riparto degli oneri probatori dalla riforma di cui alla L. 130/22, ha affermato che con specifico riferimento all'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, in tema di imposte dei redditi e di iva, il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo e a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta (Cass. 12.11.2024 n. 29211; Cass. V 18.01.2025 n. 1239).
A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. V. 26.05.2017 n. 13300 ; Cass. V 8.10.2014 n. 21184).
In conformità con i principi richiamati, del tutto inaccoglibili sono pertanto i rilievi riguardanti la mancata contestazione dell'inerenza non potendo che ribadirsi come sia obbligo del contribuente quello di dimostrare tale fondamentale requisito, evidenziandosi la genericità della documentazione prodotta con riferimento alla inerenza delle spese per beni non ammortizzabili e per attrezzature, in assenza delle indicazioni specifiche della destinazione dei beni acquistati
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida in euro 700,00, oltre accessori come per legge. .
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi