Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 841
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Indeducibilità spese per diritti camerali

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia debitamente documentato in maniera analitica e dettagliata le spese per diritti camerali, come richiesto dalla normativa, pertanto il recupero operato dall'ufficio appare corretto.

  • Rigettato
    Inerenza delle spese non documentate

    La Corte rileva che le censure formulate riguardo al disconoscimento di tali costi sono generiche. Il contribuente ha l'obbligo di dimostrare l'inerenza dei costi, e la documentazione prodotta risulta generica in assenza di specifiche indicazioni sulla destinazione dei beni acquistati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 841
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 841
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo