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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2024
Registro Generale Appello Lavoro n. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST
ZI (est. dott.ssa Emanuela Fedele) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Naso ed elettivamente domiciliata in Salita San Nicola da Tolentino, 1/b-00187 Roma appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato in via Milano via Freguglia 1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1- riformare integralmente la sentenza impugnata n. 292/2023, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di ST ZI - Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Emanuela Fedele, pubblicata in data 19/09/2023 e mai notificata, all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 362/2023 E per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di causa del “doppio” grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo del CU. APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario. In subordine, ridurre le pretese avversarie tenendo conto dell'intervenuta prescrizione e delle ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 19.2.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST ZI che ha respinto il ricorso volto ad ottenere la condanna del al pagamento della somma di € Controparte_1
2.400,00, quale emolumento una tantum riconosciuto dall'accordo del 7.8.2014, per le annualità dal 2012/2013 al 2013/2014, e la somma di € 10.800,00 per le annualità dal 2014/2015 al
2022/2023, ai sensi dell'art. 50 del CCNL scuola.
Secondo il primo giudice, il aveva provato il mancato conseguimento della prima CP_1
posizione, non rientrando la ricorrente nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio, eccependo altresì la prescrizione quinquennale.
In particolare, il primo giudice osservava come l'art. 4 dell'accordo nazionale dell'11 maggio 2011
– concernente l'attuazione dell'art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 – avesse limitato il riconoscimento delle posizioni economiche con riferimento alle risorse finanziarie indicate all'art. 2, comma 5, della stessa fonte collettiva, salvo lo scorrimento nel tempo della graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia.
Su tale presupposto, il giudice escludeva che l'utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti ed il superamento del corso di formazione facessero maturare un diritto soggettivo all'attribuzione della prima posizione economica, condizionata all'ambito delle risorse economiche fissate col contingente provinciale, risultate incapienti nel caso di specie.
Tra l'altro il aveva documentato la graduatoria delle prime posizioni economiche CP_1 assegnate nell'ambito del contingente spettante alla provincia di Varese, 280 posizioni aumentate a
296, e la ricorrente non risultava nell'elenco.
L'appellante censura la sentenza per avere, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, dimostrato il conseguimento della prima posizione economica come da graduatoria dell'Ufficio
Scolastico Prov. di Varese, ove per l'a.s. 2012/13, in riferimento al profilo di Assistente
Amministrativo – 1^ posizione ATA, risultava collocata in posizione n.17 su una graduatoria di 69 dipendenti (cfr. all. 1).
Di contro il non aveva prodotto alcuna graduatoria delle posizioni economiche assegnate CP_1 nell'ambito del contingente spettante alla provincia di Varese, né aveva depositato alcun documento a sostegno della mancata attribuzione della posizione economica in favore della ricorrente, essendosi limitato a produrre una graduatoria, ove la ricorrente risultava collocata in posizione n. 29 per l'a.s. 2012/13 (nonché in posizione n. 34 nella graduatoria provinciale di provenienza) (cfr. doc. 4 ). CP_1
Richiamato l'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, evidenziava come il DL
78/2010 (c.d. legge Tremonti) avesse sospeso gli effetti economici delle posizioni in questione,
2 senza tuttavia pregiudicarne gli effetti giuridici e come il CCNL 07/08/2014 avesse riattivato le posizioni ATA, anche ai fini economici, con decorrenza 01/09/2011, prevedendo, in favore del personale A.T.A. del comparto scuola che, negli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14 aveva acquisito posizioni economiche rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese disposto dal citato DL, un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, previsto dall'art.1 bis del d.l. 23 gennaio 2014, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
2014, n. 41.
Il , secondo l'appellante, non aveva dimostrato le addotte ragioni ostative ai pagamenti CP_1 delle posizioni ATA antecedenti al 2015, in assenza di alcuna proroga normativa dell'art. 9 d.l.
78/2010.
Conclude quindi per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, dopo un rinvio per ulteriori approfondimenti, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Sulla questione in oggetto questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 770/2024 (Picciau presidente, Pattumelli rel.) le cui motivazioni, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., si condividono.
“Con riguardo alla disciplina della fattispecie oggetto di causa, giova rammentare come l'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, abbia disposto che: “1. il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 3.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3.La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti
3 che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
Nel caso di specie, è documentale la sussistenza, in capo all'odierna appellante, dei presupposti richiesti da tale disposizione contrattuale collettiva.
Al ricorso di primo grado è stata, infatti, allegata la graduatoria, nella quale la stessa risultava inserita in 10^ posizione, nonché l'attestazione comprovante la frequenza al corso di formazione
(doc. 2).
Nessuna specifica contestazione o allegazione, idonea a contrastare tali risultanze, è stata compiuta dal , il quale – dopo avere ammesso la partecipazione di XXX al predetto CP_1
corso – si è limitato ad opporre l'incapienza dei necessari stanziamenti economici, sostenendo che
“la provincia di Varese ha beneficiato – relativamente al riconoscimento della prima posizione economica per il profilo professionale di assistente amministrativo - di un contingente autorizzato pari a n. 280 unità” e che “tutte le suddette posizioni economiche sono state integralmente assegnate – utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale tenutasi nell'anno scolastico 2008/2009 dalla quale sono residuati numero 16 candidati non rientranti in posizione utile)”.
Nel caso in esame l'appellante ha allegato la graduatoria ove risulta inserita in 17^ posizione (all.
1) e l'attestazione comprovante la frequenza al corso di formazione (doc. 2).
Circostanze non contestate dal che, al pari di quanto argomentato nel precedente, CP_1
oggetto della sentenza della Corte qui richiamata, ha giustificato la mancata assegnazione della posizione economica in ragione di un contingente autorizzato per la provincia di Varese pari a 280 unità ed in ragione del fatto che “Tutte le suddette posizioni economiche sono state integralmente assegnate – utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale tenutasi nell'anno scolastico 2008/2009 dalla quale sono residuati numero 16 candidati (…) non rientranti in posizione utile)”.
Come argomentato nel precedente della Corte “Trattasi, tuttavia, di circostanza irrilevante, a fronte dell'univoca previsione contrattuale collettiva, in presenza dei presupposti dalla stessa stabiliti per il riconoscimento del diritto oggetto di causa.
Cont Né all'azione proposta da può fondatamente opporsi il blocco degli aumenti, introdotto dall'art. 9, comma 21 del 78/2010, secondo cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
4 inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per
l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art.8, comma 14”.
Con l'ulteriore precisazione – contenuta nell'ultimo periodo della citata disposizione – che “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il blocco stabilito dalla norma in esame ha, infatti, avuto ad oggetto le progressioni disposte “per gli anni 2011, 2012 e 2013” e non può – pertanto – estendersi agli avanzamenti precedentemente attribuiti, come quello conseguito dall'appellante nel 2009 e, conseguentemente, già entrato a far parte del suo patrimonio all'epoca dell'entrata in vigore della disposizione in esame.”
È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione, ribadita dal nella presente fase CP_1
processuale, con decorrenza dal deposito del ricorso di primo grado (16.3.2023), in difetto di prova di alcun precedente atto interruttivo.
Per condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - … - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione” (Cass. 28.12.2023, n. 36197; conv. Cass. 30.4.2024, n. 11622).
L'applicazione di tali principi al caso di specie impone di ritenere estinti i crediti maturati anteriormente al 16.3.2018.
La domanda di primo grado può, quindi, trovare accoglimento limitatamente ai crediti sorti dopo tale data, pari ad € 6.374,9 (= € 1.200,00 annui x 5 anni scolastici, oltre ad € 276,9 per i tre mesi dell'anno scolastico 2017/2018 ed € 98 per i 14 giorni dell'anno scolastico 2017/2018 -dal 17 al 30 giugno- non coperti da prescrizione, calcolati in base all'importo mensile di € 92,3 – pari ad 1/13 della somma annuale in ragione delle 13 mensilità previste dall'art. 50 CCNL cit. – e all'importo giornaliero di € 7,00, ricavato dividendo quest'ultima somma per 30).
5 Sull'ammontare così determinato, spetta all'odierna appellante la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla spettanza dei singoli ratei al saldo, ostando al cumulo degli accessori l'art. 16 co. VI l. 412/91, anche in mancanza di prova del maggior danno.
Quanto alla richiesta del di detrazione dal dovuto dei compensi per incarichi specifici, la CP_1
stessa va respinta in ragione della genericità della domanda, priva anche di qualsiasi indicazione dei relativi importi, ed anche, come evidenziato dal precedente della Corte sopra richiamato, “in ragione della preclusione stabilita, per i titolari della prima posizione economica, dall'art.
4.2 dell'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, secondo cui “al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione”, e ciò anche a fronte dell'incontestato svolgimento dei compiti assegnati.”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, il va condannato a pagare, in favore dell'appellante, l'importo complessivo di € 6.374,9 CP_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo, restando assorbito e superato ogni ulteriore profilo.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n.
55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della parziale soccombenza, valutate le proporzioni della domanda accolta rispetto alla parte risultata infondata, vanno poste a carico del (€ CP_1
2.400 per il primo grado, € 2.200 per l'appello= TOT € 4.600:2= € 2.300), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST ZI condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.374,9 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna il Controparte_1
alla rifusione della restante metà che liquida in € 2.300 oltre accessori di legge, con distrazione in favore procuratore antistatario.
Milano, 26.9.2024
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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Registro Generale Appello Lavoro n. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST
ZI (est. dott.ssa Emanuela Fedele) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Naso ed elettivamente domiciliata in Salita San Nicola da Tolentino, 1/b-00187 Roma appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato in via Milano via Freguglia 1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1- riformare integralmente la sentenza impugnata n. 292/2023, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di ST ZI - Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Emanuela Fedele, pubblicata in data 19/09/2023 e mai notificata, all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 362/2023 E per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di causa del “doppio” grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo del CU. APPELLATO Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario. In subordine, ridurre le pretese avversarie tenendo conto dell'intervenuta prescrizione e delle ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 19.2.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST ZI che ha respinto il ricorso volto ad ottenere la condanna del al pagamento della somma di € Controparte_1
2.400,00, quale emolumento una tantum riconosciuto dall'accordo del 7.8.2014, per le annualità dal 2012/2013 al 2013/2014, e la somma di € 10.800,00 per le annualità dal 2014/2015 al
2022/2023, ai sensi dell'art. 50 del CCNL scuola.
Secondo il primo giudice, il aveva provato il mancato conseguimento della prima CP_1
posizione, non rientrando la ricorrente nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio, eccependo altresì la prescrizione quinquennale.
In particolare, il primo giudice osservava come l'art. 4 dell'accordo nazionale dell'11 maggio 2011
– concernente l'attuazione dell'art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 – avesse limitato il riconoscimento delle posizioni economiche con riferimento alle risorse finanziarie indicate all'art. 2, comma 5, della stessa fonte collettiva, salvo lo scorrimento nel tempo della graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia.
Su tale presupposto, il giudice escludeva che l'utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti ed il superamento del corso di formazione facessero maturare un diritto soggettivo all'attribuzione della prima posizione economica, condizionata all'ambito delle risorse economiche fissate col contingente provinciale, risultate incapienti nel caso di specie.
Tra l'altro il aveva documentato la graduatoria delle prime posizioni economiche CP_1 assegnate nell'ambito del contingente spettante alla provincia di Varese, 280 posizioni aumentate a
296, e la ricorrente non risultava nell'elenco.
L'appellante censura la sentenza per avere, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, dimostrato il conseguimento della prima posizione economica come da graduatoria dell'Ufficio
Scolastico Prov. di Varese, ove per l'a.s. 2012/13, in riferimento al profilo di Assistente
Amministrativo – 1^ posizione ATA, risultava collocata in posizione n.17 su una graduatoria di 69 dipendenti (cfr. all. 1).
Di contro il non aveva prodotto alcuna graduatoria delle posizioni economiche assegnate CP_1 nell'ambito del contingente spettante alla provincia di Varese, né aveva depositato alcun documento a sostegno della mancata attribuzione della posizione economica in favore della ricorrente, essendosi limitato a produrre una graduatoria, ove la ricorrente risultava collocata in posizione n. 29 per l'a.s. 2012/13 (nonché in posizione n. 34 nella graduatoria provinciale di provenienza) (cfr. doc. 4 ). CP_1
Richiamato l'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, evidenziava come il DL
78/2010 (c.d. legge Tremonti) avesse sospeso gli effetti economici delle posizioni in questione,
2 senza tuttavia pregiudicarne gli effetti giuridici e come il CCNL 07/08/2014 avesse riattivato le posizioni ATA, anche ai fini economici, con decorrenza 01/09/2011, prevedendo, in favore del personale A.T.A. del comparto scuola che, negli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14 aveva acquisito posizioni economiche rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese disposto dal citato DL, un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, previsto dall'art.1 bis del d.l. 23 gennaio 2014, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo
2014, n. 41.
Il , secondo l'appellante, non aveva dimostrato le addotte ragioni ostative ai pagamenti CP_1 delle posizioni ATA antecedenti al 2015, in assenza di alcuna proroga normativa dell'art. 9 d.l.
78/2010.
Conclude quindi per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, dopo un rinvio per ulteriori approfondimenti, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Sulla questione in oggetto questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 770/2024 (Picciau presidente, Pattumelli rel.) le cui motivazioni, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., si condividono.
“Con riguardo alla disciplina della fattispecie oggetto di causa, giova rammentare come l'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, abbia disposto che: “1. il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 3.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3.La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti
3 che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
Nel caso di specie, è documentale la sussistenza, in capo all'odierna appellante, dei presupposti richiesti da tale disposizione contrattuale collettiva.
Al ricorso di primo grado è stata, infatti, allegata la graduatoria, nella quale la stessa risultava inserita in 10^ posizione, nonché l'attestazione comprovante la frequenza al corso di formazione
(doc. 2).
Nessuna specifica contestazione o allegazione, idonea a contrastare tali risultanze, è stata compiuta dal , il quale – dopo avere ammesso la partecipazione di XXX al predetto CP_1
corso – si è limitato ad opporre l'incapienza dei necessari stanziamenti economici, sostenendo che
“la provincia di Varese ha beneficiato – relativamente al riconoscimento della prima posizione economica per il profilo professionale di assistente amministrativo - di un contingente autorizzato pari a n. 280 unità” e che “tutte le suddette posizioni economiche sono state integralmente assegnate – utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale tenutasi nell'anno scolastico 2008/2009 dalla quale sono residuati numero 16 candidati non rientranti in posizione utile)”.
Nel caso in esame l'appellante ha allegato la graduatoria ove risulta inserita in 17^ posizione (all.
1) e l'attestazione comprovante la frequenza al corso di formazione (doc. 2).
Circostanze non contestate dal che, al pari di quanto argomentato nel precedente, CP_1
oggetto della sentenza della Corte qui richiamata, ha giustificato la mancata assegnazione della posizione economica in ragione di un contingente autorizzato per la provincia di Varese pari a 280 unità ed in ragione del fatto che “Tutte le suddette posizioni economiche sono state integralmente assegnate – utilizzando la graduatoria relativa alla formazione professionale tenutasi nell'anno scolastico 2008/2009 dalla quale sono residuati numero 16 candidati (…) non rientranti in posizione utile)”.
Come argomentato nel precedente della Corte “Trattasi, tuttavia, di circostanza irrilevante, a fronte dell'univoca previsione contrattuale collettiva, in presenza dei presupposti dalla stessa stabiliti per il riconoscimento del diritto oggetto di causa.
Cont Né all'azione proposta da può fondatamente opporsi il blocco degli aumenti, introdotto dall'art. 9, comma 21 del 78/2010, secondo cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
4 inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per
l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso
d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art.8, comma 14”.
Con l'ulteriore precisazione – contenuta nell'ultimo periodo della citata disposizione – che “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il blocco stabilito dalla norma in esame ha, infatti, avuto ad oggetto le progressioni disposte “per gli anni 2011, 2012 e 2013” e non può – pertanto – estendersi agli avanzamenti precedentemente attribuiti, come quello conseguito dall'appellante nel 2009 e, conseguentemente, già entrato a far parte del suo patrimonio all'epoca dell'entrata in vigore della disposizione in esame.”
È, invece, fondata l'eccezione di prescrizione, ribadita dal nella presente fase CP_1
processuale, con decorrenza dal deposito del ricorso di primo grado (16.3.2023), in difetto di prova di alcun precedente atto interruttivo.
Per condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - … - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione” (Cass. 28.12.2023, n. 36197; conv. Cass. 30.4.2024, n. 11622).
L'applicazione di tali principi al caso di specie impone di ritenere estinti i crediti maturati anteriormente al 16.3.2018.
La domanda di primo grado può, quindi, trovare accoglimento limitatamente ai crediti sorti dopo tale data, pari ad € 6.374,9 (= € 1.200,00 annui x 5 anni scolastici, oltre ad € 276,9 per i tre mesi dell'anno scolastico 2017/2018 ed € 98 per i 14 giorni dell'anno scolastico 2017/2018 -dal 17 al 30 giugno- non coperti da prescrizione, calcolati in base all'importo mensile di € 92,3 – pari ad 1/13 della somma annuale in ragione delle 13 mensilità previste dall'art. 50 CCNL cit. – e all'importo giornaliero di € 7,00, ricavato dividendo quest'ultima somma per 30).
5 Sull'ammontare così determinato, spetta all'odierna appellante la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla spettanza dei singoli ratei al saldo, ostando al cumulo degli accessori l'art. 16 co. VI l. 412/91, anche in mancanza di prova del maggior danno.
Quanto alla richiesta del di detrazione dal dovuto dei compensi per incarichi specifici, la CP_1
stessa va respinta in ragione della genericità della domanda, priva anche di qualsiasi indicazione dei relativi importi, ed anche, come evidenziato dal precedente della Corte sopra richiamato, “in ragione della preclusione stabilita, per i titolari della prima posizione economica, dall'art.
4.2 dell'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, secondo cui “al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione”, e ciò anche a fronte dell'incontestato svolgimento dei compiti assegnati.”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, il va condannato a pagare, in favore dell'appellante, l'importo complessivo di € 6.374,9 CP_1
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo, restando assorbito e superato ogni ulteriore profilo.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n.
55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della parziale soccombenza, valutate le proporzioni della domanda accolta rispetto alla parte risultata infondata, vanno poste a carico del (€ CP_1
2.400 per il primo grado, € 2.200 per l'appello= TOT € 4.600:2= € 2.300), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 292/2023 del Tribunale di ST ZI condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.374,9 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalla spettanza dei singoli ratei al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna il Controparte_1
alla rifusione della restante metà che liquida in € 2.300 oltre accessori di legge, con distrazione in favore procuratore antistatario.
Milano, 26.9.2024
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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