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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6440/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. M. MAZZONI) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. C. BALDUCCI) Controparte_1
- CONVENUTE -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la società attrice ha chiesto ex art. 2901 c.c. di dichiarare l'inefficacia l'atto di donazione di immobile per atto Notaio del Persona_1
06/06/2019, Rep n.14988 Racc. n.7840, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bari – Territorio in data 20/06/2019, ed avente ad oggetto il seguente immobile: in Comune di Bari
(BA) Lungomare IX maggio n.54 – scala A piano 5 immobile censito al N.C.E.U. di detto comune al
Foglio 7, particella 66, subalterno 46, Natura A/3, consistenza vani 5,5; foglio 7, particella 66, subalterno 31, natura C/6, mq. 16 – Via Tomasicchio;
con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi le due convenute hanno chiesto il rigetto della domanda avversa;
con vittoria delle spese di lite. La causa è stata istruita mediante il deposito dei documenti delle parti.
All'udienza del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo, va osservato che la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. n.
4049/2023).
Nel caso di specie, la trascrizione dell'atto impugnato risale al 20.6.2019 e l'atto di citazione è stato spedito per la notifica in data 12.6.2024 (momento in cui è stato esercitato il diritto), sicché il termine quinquennale di cui alla menzionata disposizione non può ritenersi decorso (peraltro, le notifiche alla e alla sono state entrambe effettuate in data 18.6.2024, mediante CP_1 CP_2
spedizione di avvenuto deposito del plico, per temporanea assenza delle destinatarie, con avviso di disponibilità al ritiro per il giorno 20.6.2024)
3. Tanto premesso, si può passare ad esaminare nel merito la domanda attorea.
La società attrice ha allegato fin dall'atto di citazione di essere titolare del credito oggetto di causa in virtù di un atto di cessione di crediti in blocco del 20.7.2018, ai sensi della legge n. 130\1999 e dell'art. 58 T.U.B., del quale è stato data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale (del quale è stato prodotto il relativo estratto), sicché l'assenza di specifiche e tempestive contestazioni ad opera di parte convenuta in ordine alla inclusione nella citata cessione del predetto credito induce ad affermare che le convenute abbiano implicitamente riconosciuto questa circostanza, ossia l'intervenuta cessione in favore della attrice, esonerando così la cessionaria dall'onere di integrare ulteriormente la prova documentale della titolarità del credito (così anche, tra le altre, Trib. Milano n. 1817/2025, pubblicata il 3.3.2025).
Invero, l'eccezione relativa al difetto di titolarità, ma anche quella relativa al difetto di legittimazione ex art. 106 TUB, avrebbero dovuto essere proposte ex art. 167 c.p.c. nella comparsa di risposta, mentre sono state tardivamente sollevate solo nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.
Tanto chiarito, presupposto, di carattere oggettivo, per l'inopponibilità al creditore dell'atto dispositivo è costituito dalla circostanza che tale atto rechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Al riguardo, non è richiesta la sussistenza del danno in atto a carico del creditore (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni). Sicché, deve considerarsi revocabile l'atto di disposizione che renda più difficile o onerosa la realizzazione del diritto (cfr. Cass.
4578/1998).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per la sussistenza di tale condizione obiettiva che l'atto dispositivo renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Pertanto, anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (tra le altre, Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 11916/2001; Cass. n. 7262/2000). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, del pregiudizio (Cass. n. 7767/2007; Cass. n.11471/2003; cfr. più di recente Cass.
23907/2019 per cui è “onere del debitore dimostrare non solo di essere titolare di altri immobili ma anche che il suo patrimonio residuo fosse di entità tale, all'epoca dell'atto di donazione di cui si discute, da essere sufficiente a garantire i creditori”).
Nel caso di specie, il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile facente parte del patrimonio della debitrice ha pregiudicato la garanzia spettante alla società creditrice, disponendo la donante di una modesta quota di proprietà su un altro bene immobile (proprietà per 1/12 di immobile in Bari
(BA), Via Dante Alighieri n. 335) rispetto al cui valore nulla ha neppure allegato la difesa di parte convenuta, limitandosi ad affermare che “la convenuta è titolare di un ulteriore bene immobile posto al centro della città di Bari sul quale l'istituto di credito avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese anziché promuovere il presente giudizio” (pg. 5 comparsa di costituzione e risposta) e che
“L'ulteriore immobile di cui è comproprietaria la convenuta è un appartamento nel centro di Bari il cui valore ben potrebbe – vista l'inesistenza ovvero l'irrisorietà dell'asserito credito dell'attrice – consentire la definizione della presente controversia. A ciò si aggiunga che su detto immobile non è presente alcun gravame pertanto non sussisterebbe alcuna maggiore incertezza e/o difficoltà in ordine all'eventuale soddisfacimento del credito.” (pg. 7 delle note finali).
In relazione all'entità del credito, va osservato che la difesa attorea ha prodotto il piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare n. 565/2017 rge di questo Tribunale dal quale emerge che il credito residuo della società attrice è pari ad € 72.710,46, del quale una parte consistente riguarda il capitale non restituito (alla data del precetto il capitale ammontava ad € 78.710,95, mentre nella procedura esecutiva il creditore ha incassato solo la somma di € 11.131,00 in relazione Parte_1
al credito vantato), sicché pur volendo decurtare il credito complessivamente vantato degli interessi (qualora venissero accolte le doglianze relative all'usura), residuerebbe un consistente credito rispetto al quale non è stata fornita la prova dalla debitrice della sussistenza di un patrimonio idoneo a garantirlo.
Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria proposta, la stessa ha ad oggetto pacificamente un atto a titolo gratuito (donazione) successivo al sorgere del credito, sicché ex art. 2901 c.c. è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
La difesa delle convenute ha dedotto sul punto che la “quale mera garante non era al CP_1
corrente che la non stava ottemperando al pagamento del proprio debito nei Controparte_3 confronti dell'istituto di credito presso il quale era stato acceso il mutuo” e che comunque confidava sull'esito della predetta procedura esecutiva instaurata avverso il debitore principale.
In realtà, è verosimile che la proprio quale garante del mutuo in questione, fosse ben CP_1
informata sull'andamento dei pagamenti e che nella pendenza della procedura esecutiva decise di alienare una parte assai consistente del suo patrimonio proprio per sottrarlo alla garanzia del creditore che già stava agendo avverso il debitore principale. Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi rispetto alle prime due fasi e minimi rispetto alle altre due, di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
PQM
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione di immobile per atto Notaio del 06/06/2019, Rep n.14988 Racc. n.7840, Persona_1
trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bari – Territorio in data
20/06/2019, ed avente ad oggetto il seguente immobile: in Comune di Bari (BA) Lungomare IX maggio n.54 – scala A piano 5 immobile censito al N.C.E.U. di detto comune al Foglio 7, particella
66, subalterno 46, Natura A/3, consistenza vani 5,5; foglio 7, particella 66, subalterno 31, natura
C/6, mq. 16 – Via Tomasicchio.
- Condanna le convenute al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Parte_1
in complessivi € 9.886,00, di cui € 786,00 per borsuali ed € 9.100,00per compensi, oltre accessori di legge.
Bari, 27.5.2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma