Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 447 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Federico Sirimarco Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) Con ricorso del 25.10.19 l' conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 che il resistente ha indebitamente percepito la somma di € 5.890,01 sulla prestazione INVCIV
07304078 intestata a per il periodo 01.05.2005-23.05.2006 Parte_2 che la prestazione non spettava in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente. Tali fatti risultano accertati con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, ed in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG presso il Tribunale di
Castrovillari; che la riscossione delle somme sopra descritte risulta dalle quietanze allegate in atti;
che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto dagli atti allegati;
2) L'ente concludeva quindi per “condannare alla restituzione della somma di Parte_1
€ 5.890,01 oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa”.
3) Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto Parte_1 CP_ la domanda dell' con le seguenti motivazioni:
“…La domanda è fondata. Occorre rilevare che parte ricorrente ha fornito prova di aver interrotto il decorso decennale della prescrizione del diritto di ripetere l'indebito. In concreto, per il caso in esame, è stato documentato che la parte resistente abbia percepito ratei di CP_ prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa. Da accertamenti operati dall' l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto la parte resistente non è legittimo erede di . Parte_2 CP_ Tanto è stato rappresentato e documentato dall' oltre che pacifico in quanto ammesso dalla resistente negli scritti difensivi.
Ebbene, alla luce delle emergenze processuali deve ritenersi legittima e fondata l'intrapresa azione di ripetizione delle somme erogate ed indebitamente percepite dal resistente, non trovando applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991 né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente.
In effetti, dette disposizioni non possono trovare applicazione nel caso in esame, essendo vincolanti per le sole prestazioni previdenziali, trattandosi di indebito ordinario che esula da qualunque rapporto previdenziale sottostante (si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453 così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033
c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa
l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989, poiché essa presuppone. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Nel caso in esame opera la disciplina contenuta nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo. CP_ Pertanto, provata dall' l'erogazione e la percezione da parte del resistente di ratei di prestazione assistenziale ed allegato che detta erogazione sia avvenuta sine titulo non rivestendo la parte resistente la qualità di erede legittimo del titolare della prestazione assistenziale erogata, va accolto il promosso ricorso, senza che possa riconoscersi alcuna corresponsabilità nella condotta della ricorrente.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
CP_ 4.1) l'errore del tribunale per aver escluso la prescrizione del diritto dell' a ripetere la somma, richiamando il termine decennale di cui all'art. 2033 c.c., mentre nel caso di specie, in cui “la pretesa creditoria sia l'effetto ovvero il profitto ovvero provento di condotta illecita”, doveva applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.;
4.2) l'errore del tribunale per aver respinto l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposto da CP_
dal momento che l'eccezione di nullità del ricorso era stata sollevata in termini differenti rispetto a quelli intesi dal tribunale, ovvero perché “il ricorso introduttivo del giudizio per come notificato alla convenuta risulta privo delle dovute conformità di legge, poiché non si palesa dichiarato conforme all'originale estrapolato in via telematica, conseguendo a ciò l'assoluta nullità ovvero inefficacia a partorire un idoneo contraddittorio processuale con conseguente invalidità di tutti gli atti ad esso conseguenti”; 4.3) omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla eccezione di improcedibilità della domanda CP_ avanzata dall' tempestivamente sollevata nel primo grado di giudizio “per omesso espletamento della prodromica procedura di negoziazione assistita ex D.L.132/14 ovvero per omesso espletamento della procedura di mediazione di cui alla L. 28/2010”;
4.4) l'errore del tribunale per aver ritenuto sussistente la prova dell'incasso da parte della resistente della somma di cui l'ente aveva chiesto la restituzione, nonché il fatto che la non fosse legittima Pt_1 erede di . In primo luogo, la non aveva operato alcun riconoscimento del Parte_2 Pt_1 debito, né reso alcuna dichiarazione confessoria, come reso evidente dalla memoria di costituzione in giudizio, ma soprattutto la convenuta aveva subito negato di aver incassato alcunché, disconoscendo espressamente ogni sottoscrizione a lei riconducibile e, in particolare, quella apposta sui cedolini, CP_ senza che l' avesse avanzato istanza di verificazione. La infine, aveva anche contestato la Pt_1 conformità delle avverse produzioni documentali agli originali e comunque non v'era prova che le somme fossero entrate nella disponibilità dell'appellante.
CP_ 5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, in particolare sostenendo che
“contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, risulta possibile valorizzare un disconoscimento CP_ genericamente ed indistintamente riferito a tutti i documenti prodotti dall' ed a tutte le sottoscrizioni, contenute anche negli avvisi di ricevimento (in assenza, peraltro, di formale proposizione di querela di falso)”, in via istruttoria avanzando, ove ritenuto “ammissibile nella presente fase”, istanza di verificazione della sottoscrizione apposta sulla quietanza di pagamento in atti.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) Con assorbimento dei primi tre motivi di appello, è fondato il quarto e tanto impone l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso proposto dall'ente previdenziale.
CP_ 8) Premesso che nel caso di specie la domanda giudiziale è stata proposta dall' non dal privato, con quanto ne consegue in ordine all'onere della prova, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, dagli atti di causa non è emersa prova della fondatezza della pretesa restitutoria che l'ente previdenziale ha avanzato in via giudiziale.
9) L'infondatezza della domanda emerge sotto plurimi aspetti.
10) In primo luogo, come puntualmente denunciato dall'appellante, dagli atti di causa non è emersa CP_ prova che la abbia incassato la somma di euro 5.890,01, che secondo la prospettazione dell' Pt_1 era riferita ad una “posizione pensionistica del de cuius era inesistente”.
CP_ 11) Sul punto l' aveva prodotto una quietanza di pagamento della suddetta somma apparentemente sottoscritta da . Parte_1
12) Senonché, nel costituirsi in giudizio tempestivamente il 31.1.20 per l'udienza del 19.6.20, la Pt_1 aveva disconosciuto in modo espresso e puntuale la sottoscrizione presente sulla quietanza di pagamento, affermando testualmente “dichiara di disconoscere tutti i documenti prodotti da controparte e nega formalmente e a ogni effetto che siano proprie le sottoscrizioni che il ricorrente vorrebbe che siano riconducibili alla comparente e apposte in calce alle ricevute di incasso di somme relative alla prestazione pensionistica n. INVCIV 07307078 ….”. 13) Nei suddetti termini risulta evidente che il disconoscimento della sottoscrizione era riferito, non solo e non tanto ai tre atti interruttivi della prescrizione, e relativi avvisi di ricevimento, prodotti CP_ dall' quanto soprattutto alla sottoscrizione apposta sulla quietanza di pagamento, che avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto incasso della somma da parte della convenuta.
CP_ 14) A fronte di ciò, tuttavia, l' non ha avanzato al tribunale alcuna istanza di verificazione della firma apposta sulla quietanza di pagamento, con la conseguenza che della quietanza e relativa sottoscrizione il giudice non poteva tener conto (Cass. 3602/24; Cass. 2220/12).
15) L'ulteriore conseguenza è che non risulta affatto provata, come sostenuto nella sentenza impugnata, la percezione da parte del resistente di ratei di prestazione assistenziale, mentre è evidente che la istanza di verificazione che l'ente appellato ha avanzato solo in questo grado di giudizio risulta inammissibile in quanto tardivamente proposta.
CP_ 16) A ciò si aggiunga che, a monte, l' non aveva dimostrato nemmeno che il pagamento della somma fosse oggettivamente indebito. Sotto tale profilo l'istituto si era limitato ad affermare che la prestazione assistenziale a nome di tale “non spettava in quanto, in seguito ad Parte_2 accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente”.
17) Già sotto il profilo delle allegazioni non è dato capire per quale ragione la prestazione assistenziale fosse “inesistente”. Ad ogni modo, sotto il profilo probatorio l'ente si era limitato a riversare in atti, senza alcuna allegazione sul punto, la sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, aggiungendo, senza offrire alcuna prova al riguardo, che per “tali fatti”, non meglio chiariti, erano in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari.
18) Ora, dalla lettura della citata sentenza della Corte dei Conti, che l'ente si è limitato a produrre CP_ senza prendere posizione, emerge che la vicenda era riferita ad un dipendente che si era reso responsabile di erogazioni di pensioni in favore di soggetti non titolari di alcuna prestazione a carico CP_ dell' Ma dalla sentenza non emerge alcun riferimento alla prestazione di cui si discute nel presente giudizio, riferita a tale , né l'ente ha sostenuto alcunché al riguardo. Parte_2
19) Infine, non si comprende come il tribunale abbia potuto ritenere provato per non contestazione il fatto che l'odierna appellante non fosse erede di tale . Una tale allegazione non era Parte_2 CP_ nemmeno contenuta nel ricorso dell' e del resto la posizione dell'ente, nella sua genericità, era incompatibile con una tale ricostruzione, essendo riferita ad una prestazione assistenziale in radice inesistente, non ad una prestazione di cui il deceduto effettivamente godeva e che era stata Pt_2 percepita da chi non era suo erede.
20) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 1890/22, così provvede:
CP_ 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dall' in data 25.10.19; 2) condanna l'ente appellato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado di giudizio, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale