Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22920/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DALLA BONA ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia via Vittorio Emanuele II n. 60
e
(c.f. ), con l'avv. DE GIULI FRANCESCA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia via Costantino Quaranta n. 16
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«Sui rapporti personali e l'affidamento del figlio minore
1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio minore ND è affidato, come per legge, ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la abitazione della madre in Brescia via degli Armaiuoli 22 int.3.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione pagina 1 di 8
Gli stessi collaboreranno ai fini di una armoniosa crescita di ND senza che il rilievo di nessuna delle due figure genitoriali venga discriminato. Le parti sono concordi nel non coinvolgere ND in eventuali dissidi ora e in futuro e nel non rendere edotto ND, se non su accordo e previa consultazione degli specialisti di riferimento, della storia coniugale della coppia e dei singoli genitori prima della sua nascita.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30 nonché nella settimana in cui non lo avrà con se per il week end, due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi fra i coniugi in conformità alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio ed alle esigenze lavorative dei genitori nonché alla volontà di
ND, preferibilmente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena compresa, con riaccompagno del minore presso la casa materna alle ore 21,30 a far data del deposito del ricorso per separazione.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori terranno con sé il figlio per la metà del periodo di vacanza, in modo che le giornate di Natale e di Pasqua siano trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ND per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori con congruo anticipo, nel rispetto della volontà di ND.
Sono fatti salvi diversi e più ampi accordi tra le parti.
4) Le parti concordano che verrà svolto un monitoraggio sull'andamento delle frequentazioni padre- figlio, che terminerà il giorno 01 marzo 2025. Al termine di tale periodo e più precisamente a decorrere dal primo fine settimana di competenza de padre nel mese di marzo 2025, ND in occasione delle frequentazioni con il padre e sempre nel rispetto della sua volontà, potrà anche pernottare presso l'abitazione del GN Pt_1
5) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio con il figlio minore per fini turistici e acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per il figlio.
6) I coniugi si impegnano a consentire libere frequentazioni del figlio con gli ascendenti e la famiglia di ciascuno di loro, tanto in linea paterna quanto in linea materna.
Sui rapporti economici pagina 2 di 8 7) Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma mensile di euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di ND.
Detto importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese, dal mese successivo alla data dell'udienza
Presidenziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN , con i dati da Pt_2
lei previamente comunicati.
8) I genitori terranno a proprio carico, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere e che di seguito viene trascritto.
“Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento pagina 3 di 8 Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.”
9) In deroga a quanto previsto al precedente punto 8), i genitori terranno a proprio carico per la quota del 50% ciascuno - come già ora accade - la retta della scuola privata Audiofonetica frequentata dal figlio, sino al completamento del ciclo di studi del figlio e ferma la contribuzione del padre alle future eventuali spese universitarie del figlio, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, nonché le spese per l'apparecchio odontoiatrico, già in uso, per i prossimi 24 mesi.
10) I GNi e sono proprietari per la quota di 1⁄2 ciascuno dell'immobile Parte_1 Parte_2
casa coniugale sito in Brescia, via degli Armaiuoli n.22, identificata catastalmente come segue:
-Catasto fabbricati foglio NCT/63, M.N. 13, sub. 103, z.c. 3, cat. A/2, cl. 6, vani 5, euro 490,63, costituito da appartamento composto da tre vani utili con zona cottura, servizi, loggia e corte esclusiva a piano terra, con vano cantina al piano interrato pari a 28,26/1000 di proprietà condominiale-MN.13/103,
-Catasto fabbricati foglio NCT/63, M.N. 13 sub. 162, z.c. 3, cat. C/6, cl. 8, mq 27, euro 79,48, costituito da autorimessa posta nella palazzina “centro” piano interrato, pari a 1,68/1000 di proprietà condominiale-M.N. 13/162)
-quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. nonché quelle risultanti dalle denunzie di accatastamento presentate in Catasto e dell'elaborato di subalternazione il tutto come meglio identificato nell'atto di compravendita del dott. datato 23/01/2007, Persona_1
n.rep. 113896, n.racc. 14960 prodotto e in atti quale doc. 005-006.
Si precisa che l'immobile è gravato da mutuo con garanzia ipotecaria N. 030/1143714, cointestato tra i GNi e , contratto con BIPOP CARIRE S.p.A. per euro 168.000,00 a tasso Parte_1 Parte_2
variabile della durata di anni 30, di cui al contratto di mutuo datato 23.01.2007, atto a ministero Notaio
, repert.113897, racc. 14961 prodotto e in atti quale doc. 007. Persona_1
A composizione e definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i coniugi concordano quanto segue:
a) Il GN - di seguito indicato come “parte cedente” – cede a titolo transattivo alla sig.ra Parte_1
- di seguito indicata come “parte cessionaria” - che a propria volta accetta ed acquista a Parte_2
pagina 4 di 8 tale titolo, la propria quota del diritto di proprietà, pari ad 1⁄2 dell'intero, dell'immobile sito in Brescia, via degli Armaiuoli, 22, identificato catastalmente come segue:
-Catasto fabbricati foglio NCT/63, M.N. 13, sub. 103, z.c. 3, cat. A/2, cl. 6, vani 5, euro 490,63, costituito da appartamento composto da tre vani utili con zona cottura, servizi, loggia e corte esclusiva a piano terra, con vano cantina al piano interrato pari a 28,26/1000 di proprietà condominiale-MN.13/103; -
Catasto fabbricati foglio NCT/63, M.N. 13 sub. 162, z.c. 3, cat. C/6, cl. 8, mq 27, euro 79,48, costituito da autorimessa posta nella palazzina “centro” piano interrato, pari a 1,68/1000 di proprietà condominiale-M.N. 13/162);
-quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. nonché quelle risultanti dalle denunzie di accatastamento presentate in Catasto e dell'elaborato di subalternazione;
- confini:per l'appartamento a nord M.N 13/104 e M.N. 13/190, ad est M.N. 13/191, a sud e ovest M.N.
13/1; per la cantina a nord M.N 13/115, ad est M.N. 13/190, a sud M.N. 13/105, a ovest terrapieno;
per l'autorimessa: a nord M.N. 13/187, a est M.N. 13/163, a sus M.N. 13/189, e ad ovest M.N. 13/161; salvi i più precisi e come in fatto;
il tutto come meglio identificato nell'atto di compravendita del dott. datato 23/01/2007, Persona_1
n.rep. 113896, n.racc. 14960.
In ordine alla provenienza, Parte cedente dichiara che la propria quota del diritto di proprietà della unità immobiliare de qua è alla stessa pervenuta in forza dell'atto notarile di compravendita a ministero dott. datato 23/01/2007, n.rep. 113896, n.racc. 14960. Persona_1
Il trasferimento quota del diritto di proprietà relativa alla unità immobiliare sopradescritta è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la eventuale quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Parte cedente e parte cessionaria dichiarano che l'unità immobiliare ceduta è in buono stato di conservazione e priva di vizi e/o difetti, salvo quelli già conosciuti dovuti al deperimento per l'uso dell'immobile.
Ai sensi dell'art. 29, comma 11 bis L. 27.02.1985 n. 52 introdotto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L. n.
78 del 31.05.2010, convertito in L. 122 del 30.07.2010, le parti dichiareranno, in sede di atto di ripetizione del presente accordo in forma pubblica, che i dati catastali sopra citati e la planimetria depositata in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'immobile descritto.
pagina 5 di 8 Parte cedente si impegna a garantire Parte Promissaria Acquirente in ordine a qualsivoglia caso di evizione relativo alla cessione della quota oggetto del presente accordo.
b) Il prezzo per la cessione a titolo transattivo viene convenuto concordemente tra le parti a corpo e non a misura in complessivi € 39.000,00 (euro trentanovemila /00), importo che la GN si Parte_2
impegna a versare al GN alla stipula dell'atto notarile. Parte_1
c) L'atto di ripetizione in forma pubblica del presente accordo di separazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine convenuto tra le parti entro 30 giorni dalla data della udienza presidenziale, senza alcun carattere novativo. Il sig. si impegna a Pt_1
trasmettere per tempo la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile.
Si dà atto che il trasferimento gode dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 dell legge n.74/1987.
d) Ogni spesa, imposta e/o tassa inerente l'atto di ripetizione sopra indicato rimarranno ad esclusivo ed integrale carico della sola parte cessionaria.
e) Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà dell'immobile a favore della moglie, la casa familiare verrà assegnata alla GN , affinché la abiti con il figlio. Si dà atto che il GN Pt_2
ha già rilasciato la casa coniugale, come da accordi. Pt_1
Si dà atto che, al rilascio della casa coniugale, il GN ha prelevato tutti i suoi beni Parte_1
personali ed è stata riconsegnata al marito la ribaltina di proprietà della di lui famiglia che si trovava nella casa della suocera.
In attesa di reperire una definitiva sistemazione abitativa, i residui beni del GN sono stati Pt_1
alloggiati nel garage della casa familiare, dal quale dovranno essere asportati entro e non oltre sei mesi dal deposito del ricorso per separazione.
f) A far data dall'uscita del coniuge dalla casa familiare, la GN terrà a proprio integrale Pt_2
carico le utenze domestiche (con intestazione delle utenze stesse in capo alla moglie), gli eventuali costi di gestione ordinaria e le imposte gravanti sull'immobile per il suo utilizzo (quali la TARI), sollevando e manlevando il GN da qualsiasi debenza. Pt_1
Sino all'intervenuta cessione della quota di proprietà dell'immobile a favore della moglie, gli oneri di ordinaria manutenzione dell'immobile casa familiare resteranno a carico della GN , quale Pt_2
utilizzatrice, mentre le spese di straordinaria manutenzione eseguite previo accordo tra le parti o necessarie resteranno a carico delle parti al 50%, in ragione del titolo di proprietà.
pagina 6 di 8 g) Il mutuo residuo gravante sull'immobile casa coniugale pari euro 78.299,32 (per capitale e interessi) al 22/11/2024 acceso presso Unicredit Banca – filiale Brescia Garibaldi, n.055-000-0008511-914 verrà sostenuto integralmente dalla GN , che provvederà all'accollo della quota parte del marito. Pt_2
Dal mese di successivo alla udienza Presidenziale il GN cesserà pertanto il pagamento Parte_1
della propria quota di rata di mutuo contestualmente all'accollo da parte della moglie, con liberazione da parte della banca mutuante di ed eventuali suoi garanti, all'esito di apposita istruttoria. Parte_1
11) I coniugi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, concordano altresì che l'autovettura
Volkswagen Polo targata EM647FS, utilizzata dalla GN e formalmente intestata al GN Pt_2
verrà restituita al GN previa consegna da parte del marito delle chiavi dell'autovettura Pt_1 Pt_1
Volkswagen Golf targata EB524MY, utilizzata da costui e formalmente intestata alla GN . I Pt_2
coniugi danno atto che l'autovettura è stata restituita in data 15 dicembre 2024.
Le parti danno atto che la vettura modello Golf verrà rottamata essendone la riparazione antieconomica rispetto al suo valore. Resta a carico del GN il costo della riparazione alla quale la autovettura Pt_1
era stata sottoposta prima della sua rottamazione.
12) I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio verrà percepito, nella misura del 100% dalla madre.
13) Nulla reciprocamente tra i coniugi, essendo gli stessi patrimonialmente autonomi.
14) Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, le parti nulla avranno più a pretendere reciprocamente, avendo con il presente accordo regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali connessi e derivanti dal matrimonio.
15) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori ai sensi dell'art.13L.P.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 27.11.2024, , premesso di avere Parte_3
contratto matrimonio concordatario a Gussago (BS) in data 19.9.1998, dalla cui unione era nato il figlio
ND il 17.6.2012, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 7 di 8 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gussago (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1998, parte II^, serie A, n.
59;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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