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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6712/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6712/2018 promossa da:
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliato in C.F._2 Parte_3 C.F._3
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CORAPI SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ) e per essa domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Catania, Via Caronda n. 136 ; rappresentato e difeso dall'avv. Scardavilla Antonella giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27/12/2018, di introduzione del giudizio di merito a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., , e Parte_1 Parte_3
, nella qualità di garanti della oggi Parte_2 Parte_4 Parte_5
pagina 1 di 12 hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per veder Parte_6 Controparte_3
accertata, nella fase di merito dell'opposizione, la fondatezza della stessa.
In particolare, la quale incorporante il , risultava creditrice Controparte_3 Controparte_4
degli odierni attori della somma di Euro 804.417,87 a seguito del mancato pagamento della Parte_4
(poi divenuta di un mutuo fondiario, stipulato con atto pubblico del 18/02/2008 a rogito Controparte_5
del Notaio Dott. , Rep. n. 76308 – Racc. n. 21984, per la complessiva somma di Euro Persona_1
700.000,00, al quale intervenivano in qualità di fideiussori. Sulla scorta del medesimo la CP_3
effettuava pignoramento presso terzi dal quale originava la procedura esecutiva n.1068/2017
[...]
R.G.E.
Nel corso di tale procedura esecutiva gli odierni attori presentavano opposizione all'esecuzione, chiedendo l'accertamento della nullità del titolo esecutivo con consequenziale estinzione della procedura, previa sua sospensione;
tale ultima richiesta veniva respinta dal giudice delle esecuzioni con ordinanza del 03/09/2018.
Gli odierni attori, dunque, hanno introdotto con atto di citazione la fase di merito al fine di ottenere l'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate: a) per nullità derivata dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra il e la in data 18/02/2008, poiché Controparte_4 Parte_4
stipulato in frode alla legge ovvero con l'unico fine di estinguere una posizione debitoria frutto di illecita applicazione di addebiti non dovuti;
b) per la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo sub art. 5 bis, nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Per le suesposte ragioni, parte attrice ha chiesto al giudice, previa sospensione del titolo esecutivo, di disporre la sospensione della procedura esecutiva in atto, di accertare la nullità del titolo posto alla base dell'esecuzione ossia del predetto contratto di mutuo, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie personali prestate;
nonché di condannare a pagare i danni Controparte_3 arrecati agli attori in conseguenza dell'esecuzione, ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_6
(in seguito , dichiarandosi attuale titolare del credito azionato per averlo acquistato in CP_2
data 14/07/2017 in forza di un contratto di cessione stipulato ai sensi della Legge n.
130/1999 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati ad essa trasferiti da
La medesima ha chiesto, in via pregiudiziale, il rigetto della richiesta di sospensione del Controparte_3
pagina 2 di 12 titolo esecutivo in quanto di esclusiva competenza del Giudice dell'Esecuzione; sempre in via preliminare ha altresì eccepito la nullità dell'atto di citazione per la genericità delle domande,
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione nonché la carenza di legittimazione attiva degli attori stante la qualificazione del rapporto in termini di garanzia autonoma e non di fideiussione;
nel merito ha eccepito la piena legittimità del contratto di mutuo e della garanzia prestata dagli attori , concludendo per il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento volontario del 02.12.2019 si è costituita in giudizio altresì la Pt_4
associandosi alle domande di parte attrice.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisone all'udienza del 22.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 24.03.2025 parte attrice ha contestato la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo a Controparte_1
Preliminarmente ed in riferimento all'eccezione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale in merito alla titolarità del credito azionato in capo a e di Controparte_1 carenza di legittimazione di quest'ultima ad intervenire in giudizio, si osserva che l'eccezione è con tutta evidenza tardiva non avendo parte attrice nulla contestato in merito alla prima udienza di comparizione bensì soltanto nella comparsa conclusionale e, quindi, in un momento processuale riservato ormai non più al rilievo di nuove questioni ma semplicemente al riepilogo delle argomentazioni poste alla base delle proprie domande. In ogni caso, detta eccezione è infondata dovendo ritenersi provata, alla luce del contenuto della documentazione depositata in giudizio, la titolarità del credito in capo a Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ha affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., 10/02/2023 n. 4277; Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass.
05/11/2020, n. 24798; Cass. 5.09.2019, n.22151; Cass. 31188/2017).
pagina 3 di 12 Orbene, nel caso in esame risulta provata la titolarità del credito avendo Controparte_1
prodotto la pubblicazione in G.U. Parte Seconda n.93 del 8.8.2017 dell'avviso dell'intervenuta
[...]
cessione del credito tra la medesima e la cedente il cui contenuto consente di ritenere Controparte_3
senza incertezze che il credito ceduto è compreso nelle categorie di rapporti ceduti: in esso, infatti, si fa menzione dell'acquisto in data 14/07/2017 da parte della di “tutti i Controparte_1 crediti…di derivanti da contratti di mutuo…erogati a persone fisiche e giuridiche nel Controparte_3 periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Ebbene, il credito azionato in via esecutiva rientra nell'ambito dei crediti ceduti in blocco traendo esso origine da mutuo stipulato il 18/02/2008 e relativo a rapporto deteriorato e, pertanto, sussumibile nell'indicazione risultante dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
La creditrice opposta ha altresì prodotto il contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo, redatto da notaio e munito della formula esecutiva apposta in data 25.02.2008.
Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che Controparte_1
sia divenuta titolare del diritto azionato in quanto è ragionevole ritenere che essa, in quanto cessionaria, abbia ottenuto dalla banca cedente la copia del finanziamento munito di formula esecutiva, dovendo il cedente, ai sensi del primo comma dell'art. 1262 c.c., consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso. Pertanto, la consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna reclamante non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito. Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva della creditrice opposta.
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta non si reputa che la presente controversia sia suscettibile di essere assoggettata all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione avendo ad oggetto fideiussioni e non contratti bancari. Invero, il comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari” include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia (Cass. Civ. 07.05.2024 n. 12290; Cass. Civ. 21/10/2022 n.
31209)
Sulla base di quanto osservato, l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Occorre altresì procedere, in via preliminare, alla qualificazione giuridica della garanzia prestata dagli attori di cui all'art. 5 bis del richiamato contratto di mutuo.
pagina 4 di 12 Al riguardo occorre precisare che integra un contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni;
tale contratto si distingue, pertanto, dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
Pertanto, a differenza della fideiussione - caratterizzata dall'accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale per paralizzare la pretesa creditoria - nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. Civ. Sez.
Un. 18/02/2010 n. 3947; Cass. Civ. 27/09/2011 n. 19736; Cass. Civ. 19/05/2011 n. 10998).
Orbene, nel caso in esame è da ritenersi che la garanzia prestata dagli attori vada qualificata in termini di fideiussione. Ciò si desume sia dal richiamo nell'art. 5 bis del contratto di mutuo, titolato
“FIDEJUSSIONE”, delle norme che disciplinano la fideiussione, sia dal tenore stesso di detto articolo dal quale emerge il collegamento tra le obbligazioni del debitore e quello dei garanti laddove le parti hanno previsto che “il presente finanziamento dovrà essere garantito……da fideiussione dei signori
, , quali garantiscono al creditore Parte_1 Parte_2 Parte_7 Controparte_4 il puntuale ed integrale pagamento di quanto ad esso dovuto…oltre interessi di mora in
[...] dipendenza del presente contratto nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, e ciò rinunciando al beneficio della preventiva escussione e fino alla totale estinzione del credito del per sorte, interessi anche moratori, accessori e Controparte_4
pagina 5 di 12 spese anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario”, individuando l'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale.
Il contratto in esame deve quindi essere qualificato come fideiussione.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla banca opposta.
Infine, deve altresì essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto infondata.
Costituisce, invero, principio giurisprudenziale pacifico e consolidato quello secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. Sez. Un.
22/05/2012 n. 8077; Cass. Civ. 10/06/2015 n. 12059).
Venendo al merito della controversia, l'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1) Sui motivi di opposizione attinenti al rapporto garantito.
Parte attrice ha contestato l'esistenza di valido titolo esecutivo in quanto il mutuo azionato sarebbe nullo e, di conseguenza, anche le fideiussioni prestate in funzione del mutuo, quali obbligazioni accessorie. Più specificamente, ha rappresentato che il mutuo fondiario, concesso in favore della società è da ritenersi nullo in quanto negozio in frode alla legge essendo stato Parte_4
stipulato al solo fine di consentire il ripianamento del saldo debitore sul c/c n. 352951 che, al momento della stipula del contratto di mutuo, presentava un saldo solo apparentemente passivo.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, quindi, il mutuo fondiario sarebbe nullo per difetto di causa in quanto avrebbe avuto non la finalità di concedere un finanziamento a favore della società bensì la finalità, fraudolenta, di fornire alla banca garanzie reali e personali a pregresse Parte_4
posizioni debitorie maturate sul conto corrente per competenze illegittime.
Al riguardo occorre premettere che la questione relativa alla validità del mutuo solutorio è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5841/2025), per mezzo della quale la Suprema
Corte, superando il preesistente contrasto giurisprudenziale (che vedeva comunque come minoritaria la tesi qui sostenuta dall'odierno reclamante) ha affermato che «Il perfezionamento del contratto di
pagina 6 di 12 mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
La Corte - oltre a ribadire che il mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo, con la conseguenza che il mutuatario ben può utilizzare il denaro ricevuto per gli scopi che più ritiene opportuni, ivi compreso il ripianamento di precedenti debiti suoi o altrui, senza che ciò determini il venir meno della causa del contratto - ha altresì statuito che «la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare
a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso».
Tale disposizione conferma come - anche a voler ritenere che il mutuo in oggetto fosse stato contratto per ristrutturare il debito preesistente, quindi quale strumento di pagamento e non di finanziamento, l'intera operazione non integra un negozio in frode alla legge ma è semmai impugnabile con l'azione revocatoria del pagamento, azionabile da chi ne abbia interesse, e cioè dai creditori del mutuatario.
Fermo quanto sopra detto circa l'inesistenza di un'ipotesi di nullità, gli attori opponenti hanno affermato che l'illiceità del mutuo deriverebbe dal fatto che l'importo erogato sia stato utilizzato dalla società per ripianare il passivo del conto corrente in parte illegittimamente generato Parte_4
dall'Istituto di credito mutuante nel corso dello svolgimento dei rapporti bancari con detta società.
Al riguardo si deve rilevare che la prospetta tesi non risulta fondata posto che nel caso di specie non vi è prova alcuna dell'asserito collegamento negoziale.
pagina 7 di 12 In effetti, va detto che al momento dell'erogazione del mutuo di € 691.528,00 con valuta
19.03.2008 (come emerge dall'estratto conto depositato da parte attrice), il conto corrente era in passivo per € 431.554,29.
Consegue da quanto precede che il suddetto finanziamento non poteva essere inteso come diretto a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente in quanto l'importo mutuato era di €
259.973,79 (€ 691.528,00 – passività € 431.554,29) superiore allo scoperto di conto, con conseguente integrazione della funzione di finanziamento.
Peraltro, si rileva altresì che – anche a volere ritenere fondate le risultanze della perizia di parte prodotta dagli attori – detratte le somme asseritamente illegittime (€ 188.065,79) addebitate dalla banca sul conto corrente, al momento dell'erogazione del mutuo il saldo avrebbe, comunque, riferito una passività a carico della società correntista.
Alla luce di quanto precede emerge documentalmente l'assenza di collegamento negoziale fra mutuo e scoperto di conto corrente, in quanto quest'ultimo era ampiamente inferiore all'importo del mutuo.
In altri termini, l'esposizione debitoria, seppure ridotta rispetto a quella risultante dall'estratto conto, era pur sempre esistente al momento della stipula del mutuo, sicché qualora si ritenesse esistente un collegamento negoziale fra i due contratti di mutuo e conto corrente, allora dovrebbe concludersi nel senso che il mutuo era stato erogato per ripianare una esposizione debitoria della società che, seppure probabilmente inferiore a quella annotata nell'estratto conto, era comunque esistente, sicché non può ritenersi che l'erogazione sia avvenuta per coprire passività in realtà inesistenti. Da ciò consegue l'insussistenza della nullità del contratto di mutuo.
Peraltro, dall'estratto conto prodotto in atti risulta che la società dopo Parte_4
l'accreditamento della somma concessa a mutuo avvenuta in data 19/03/2008, abbia utilizzato le somme del mutuo per molteplici operazioni di pagamento legate a svariate ragioni.
Pertanto questo giudice, facendo applicazione dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in base ai quali il mutuo cd. solutorio stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo poiché non è contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico (Cass. civ. 25-07-2022, n. 23149) e perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Cass. civ. 30/11/2021 n. 37654), ritiene pertanto che il contratto di mutuo stipulato dalla sia valido, con conseguente Parte_4
infondatezza del motivo di opposizione.
pagina 8 di 12 Deve, quindi, ritenersi che il prestito ha assolto alla sua funzione.
Per tali motivi la domanda di nullità del contratto di mutuo va respinta.
2) Sui motivi di opposizione attinenti al rapporto di garanzia.
Venendo quindi all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori, impugnate per vessatorietà, anch'essa merita di essere disattesa.
Al riguardo assume rilevanza la qualità di consumatore del garante rispetto alla possibile applicabilità della disciplina di tutela del consumatore rispetto alle clausole vessatorie, di cui al d.gs.
206/2005 (c.f. Codice del Consumo).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società di talché spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza Europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del 13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 27618 del 3.12.2020).
La nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della pagina 9 di 12 fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 3.9.2015, C-110/14, p. 21, 22, 23).
L'identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va, dunque, condotta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma 1, lett. a), con riferimento agli scopi avuti di mira dall'agente al momento della stipulazione di quel determinato contratto.
Ciò posto, nel caso di specie non risulta possibile qualificare alla stregua di Parte_1
consumatore, tenuto conto del ruolo di amministratore della società debitrice principale rivestito dallo stesso al momento del rilascio della fideiussione risultante dall'atto di mutuo versato in atti.
Premessa invece la qualifica di consumatore di e , occorre Parte_3 Parte_2 verificare se la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. abbia determinato un significativo squilibrio di diritti e di obblighi e non sia stata oggetto di trattativa individuale.
Va evidenziato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione (Cass. 27558/2023; Cass.
5423/2022). Ai fini della sua validità, in quanto clausola vessatoria, è dunque necessario che il professionista dimostri l'esistenza della trattativa individuale.
Ebbene, nel caso in esame la fideiussione non è stata sottoscritta mediante l'utilizzo di moduli o formulari, né costituisce un contratto singolarmente predisposto dal professionista, ma è stata oggetto di uno specifico contratto, quale atto pubblico redatto da Notaio, sicché la deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi del tutto valida in quanto frutto di una consapevole scelta del fideiussore. Ed infatti la trasposizione nell'atto pubblico e la successiva lettura da parte del notaio rogante del contratto svolgono senz'altro una funzione di tutela dell'informativa contrattuale del contraente non predisponente.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui non vi è predisposizione unilaterale delle clausole allorquando dette clausole siano contenute in un atto pubblico, come nel caso che ci occupa, in quanto l'intervento del Notaio garantisce la circostanza che il testo contrattuale sia stato comunque espressione della comune volontà delle parti. quando il contratto venga concluso per atto pubblico poiché, in tal caso, il testo dell'accordo, alla presenza del notaio, viene letto ed approvato in tutte le sue parti.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se
pagina 10 di 12 vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (v. Cassazione SS.UU. ordinanza n. 193 del
10/01/1992; Cassazione sez. I ordinanza n. 17289 del 28/08/2004; sez. II ordinanza n. 15237 del
20/06/2017, sez. VI-2 sentenza n. 15253 del 16/07/2020, sez. II ordinanza n. 18275 del 25/06/2021).
Parte attrice ha altresì eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito in quanto la banca avrebbe concesso il finanziamento e contestualmente richiesto l'emissione delle garanzie fideiussorie nella consapevolezza della situazione di insolvenza della società Parte_4
Anche tale eccezione è risultata infondata.
Ed invero, l'elemento rilevante, ai fini della valutazione della violazione della buona fede da parte della banca finanziatrice, non è tanto la consapevolezza della situazione debitoria pregressa quanto la consapevolezza dell'incapacità della debitrice principale di far fronte ai debiti;
su tale questione però parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, non solo non ha dimostrato alcunché ma non ha neanche formulato alcuna istanza di prova.
Dalle considerazioni sopra svolte segue che l'opposizione proposta da , Parte_1 Pt_3
e non merita accoglimento e deve essere rigettata.
[...] Parte_2
Va respinta altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla creditrice opposta non sussistendone i presupposti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra parte attrice e la convenuta secondo i parametri medi, in base al valore della controversia e Controparte_1
alle fasi di giudizio espletate.
Vanno compensate le spese di giudizio nei confronti della intervenuta volontariamente. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6712/2018 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
- condanna , e in solido tra loro a rifondere a Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 29.193,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di giudizio nei confronti di Controparte_5
pagina 11 di 12 Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6712/2018 promossa da:
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliato in C.F._2 Parte_3 C.F._3
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CORAPI SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ) e per essa domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Catania, Via Caronda n. 136 ; rappresentato e difeso dall'avv. Scardavilla Antonella giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27/12/2018, di introduzione del giudizio di merito a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., , e Parte_1 Parte_3
, nella qualità di garanti della oggi Parte_2 Parte_4 Parte_5
pagina 1 di 12 hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per veder Parte_6 Controparte_3
accertata, nella fase di merito dell'opposizione, la fondatezza della stessa.
In particolare, la quale incorporante il , risultava creditrice Controparte_3 Controparte_4
degli odierni attori della somma di Euro 804.417,87 a seguito del mancato pagamento della Parte_4
(poi divenuta di un mutuo fondiario, stipulato con atto pubblico del 18/02/2008 a rogito Controparte_5
del Notaio Dott. , Rep. n. 76308 – Racc. n. 21984, per la complessiva somma di Euro Persona_1
700.000,00, al quale intervenivano in qualità di fideiussori. Sulla scorta del medesimo la CP_3
effettuava pignoramento presso terzi dal quale originava la procedura esecutiva n.1068/2017
[...]
R.G.E.
Nel corso di tale procedura esecutiva gli odierni attori presentavano opposizione all'esecuzione, chiedendo l'accertamento della nullità del titolo esecutivo con consequenziale estinzione della procedura, previa sua sospensione;
tale ultima richiesta veniva respinta dal giudice delle esecuzioni con ordinanza del 03/09/2018.
Gli odierni attori, dunque, hanno introdotto con atto di citazione la fase di merito al fine di ottenere l'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate: a) per nullità derivata dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra il e la in data 18/02/2008, poiché Controparte_4 Parte_4
stipulato in frode alla legge ovvero con l'unico fine di estinguere una posizione debitoria frutto di illecita applicazione di addebiti non dovuti;
b) per la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di mutuo sub art. 5 bis, nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Per le suesposte ragioni, parte attrice ha chiesto al giudice, previa sospensione del titolo esecutivo, di disporre la sospensione della procedura esecutiva in atto, di accertare la nullità del titolo posto alla base dell'esecuzione ossia del predetto contratto di mutuo, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie personali prestate;
nonché di condannare a pagare i danni Controparte_3 arrecati agli attori in conseguenza dell'esecuzione, ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_6
(in seguito , dichiarandosi attuale titolare del credito azionato per averlo acquistato in CP_2
data 14/07/2017 in forza di un contratto di cessione stipulato ai sensi della Legge n.
130/1999 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati ad essa trasferiti da
La medesima ha chiesto, in via pregiudiziale, il rigetto della richiesta di sospensione del Controparte_3
pagina 2 di 12 titolo esecutivo in quanto di esclusiva competenza del Giudice dell'Esecuzione; sempre in via preliminare ha altresì eccepito la nullità dell'atto di citazione per la genericità delle domande,
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione nonché la carenza di legittimazione attiva degli attori stante la qualificazione del rapporto in termini di garanzia autonoma e non di fideiussione;
nel merito ha eccepito la piena legittimità del contratto di mutuo e della garanzia prestata dagli attori , concludendo per il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento volontario del 02.12.2019 si è costituita in giudizio altresì la Pt_4
associandosi alle domande di parte attrice.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisone all'udienza del 22.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusionale depositata in data 24.03.2025 parte attrice ha contestato la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo a Controparte_1
Preliminarmente ed in riferimento all'eccezione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale in merito alla titolarità del credito azionato in capo a e di Controparte_1 carenza di legittimazione di quest'ultima ad intervenire in giudizio, si osserva che l'eccezione è con tutta evidenza tardiva non avendo parte attrice nulla contestato in merito alla prima udienza di comparizione bensì soltanto nella comparsa conclusionale e, quindi, in un momento processuale riservato ormai non più al rilievo di nuove questioni ma semplicemente al riepilogo delle argomentazioni poste alla base delle proprie domande. In ogni caso, detta eccezione è infondata dovendo ritenersi provata, alla luce del contenuto della documentazione depositata in giudizio, la titolarità del credito in capo a Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ha affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., 10/02/2023 n. 4277; Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass.
05/11/2020, n. 24798; Cass. 5.09.2019, n.22151; Cass. 31188/2017).
pagina 3 di 12 Orbene, nel caso in esame risulta provata la titolarità del credito avendo Controparte_1
prodotto la pubblicazione in G.U. Parte Seconda n.93 del 8.8.2017 dell'avviso dell'intervenuta
[...]
cessione del credito tra la medesima e la cedente il cui contenuto consente di ritenere Controparte_3
senza incertezze che il credito ceduto è compreso nelle categorie di rapporti ceduti: in esso, infatti, si fa menzione dell'acquisto in data 14/07/2017 da parte della di “tutti i Controparte_1 crediti…di derivanti da contratti di mutuo…erogati a persone fisiche e giuridiche nel Controparte_3 periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Ebbene, il credito azionato in via esecutiva rientra nell'ambito dei crediti ceduti in blocco traendo esso origine da mutuo stipulato il 18/02/2008 e relativo a rapporto deteriorato e, pertanto, sussumibile nell'indicazione risultante dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
La creditrice opposta ha altresì prodotto il contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo, redatto da notaio e munito della formula esecutiva apposta in data 25.02.2008.
Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che Controparte_1
sia divenuta titolare del diritto azionato in quanto è ragionevole ritenere che essa, in quanto cessionaria, abbia ottenuto dalla banca cedente la copia del finanziamento munito di formula esecutiva, dovendo il cedente, ai sensi del primo comma dell'art. 1262 c.c., consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso. Pertanto, la consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna reclamante non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito. Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva della creditrice opposta.
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta non si reputa che la presente controversia sia suscettibile di essere assoggettata all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione avendo ad oggetto fideiussioni e non contratti bancari. Invero, il comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari” include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia (Cass. Civ. 07.05.2024 n. 12290; Cass. Civ. 21/10/2022 n.
31209)
Sulla base di quanto osservato, l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Occorre altresì procedere, in via preliminare, alla qualificazione giuridica della garanzia prestata dagli attori di cui all'art. 5 bis del richiamato contratto di mutuo.
pagina 4 di 12 Al riguardo occorre precisare che integra un contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni;
tale contratto si distingue, pertanto, dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
Pertanto, a differenza della fideiussione - caratterizzata dall'accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale per paralizzare la pretesa creditoria - nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. Civ. Sez.
Un. 18/02/2010 n. 3947; Cass. Civ. 27/09/2011 n. 19736; Cass. Civ. 19/05/2011 n. 10998).
Orbene, nel caso in esame è da ritenersi che la garanzia prestata dagli attori vada qualificata in termini di fideiussione. Ciò si desume sia dal richiamo nell'art. 5 bis del contratto di mutuo, titolato
“FIDEJUSSIONE”, delle norme che disciplinano la fideiussione, sia dal tenore stesso di detto articolo dal quale emerge il collegamento tra le obbligazioni del debitore e quello dei garanti laddove le parti hanno previsto che “il presente finanziamento dovrà essere garantito……da fideiussione dei signori
, , quali garantiscono al creditore Parte_1 Parte_2 Parte_7 Controparte_4 il puntuale ed integrale pagamento di quanto ad esso dovuto…oltre interessi di mora in
[...] dipendenza del presente contratto nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, e ciò rinunciando al beneficio della preventiva escussione e fino alla totale estinzione del credito del per sorte, interessi anche moratori, accessori e Controparte_4
pagina 5 di 12 spese anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario”, individuando l'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale.
Il contratto in esame deve quindi essere qualificato come fideiussione.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla banca opposta.
Infine, deve altresì essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto infondata.
Costituisce, invero, principio giurisprudenziale pacifico e consolidato quello secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. Sez. Un.
22/05/2012 n. 8077; Cass. Civ. 10/06/2015 n. 12059).
Venendo al merito della controversia, l'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
1) Sui motivi di opposizione attinenti al rapporto garantito.
Parte attrice ha contestato l'esistenza di valido titolo esecutivo in quanto il mutuo azionato sarebbe nullo e, di conseguenza, anche le fideiussioni prestate in funzione del mutuo, quali obbligazioni accessorie. Più specificamente, ha rappresentato che il mutuo fondiario, concesso in favore della società è da ritenersi nullo in quanto negozio in frode alla legge essendo stato Parte_4
stipulato al solo fine di consentire il ripianamento del saldo debitore sul c/c n. 352951 che, al momento della stipula del contratto di mutuo, presentava un saldo solo apparentemente passivo.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, quindi, il mutuo fondiario sarebbe nullo per difetto di causa in quanto avrebbe avuto non la finalità di concedere un finanziamento a favore della società bensì la finalità, fraudolenta, di fornire alla banca garanzie reali e personali a pregresse Parte_4
posizioni debitorie maturate sul conto corrente per competenze illegittime.
Al riguardo occorre premettere che la questione relativa alla validità del mutuo solutorio è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5841/2025), per mezzo della quale la Suprema
Corte, superando il preesistente contrasto giurisprudenziale (che vedeva comunque come minoritaria la tesi qui sostenuta dall'odierno reclamante) ha affermato che «Il perfezionamento del contratto di
pagina 6 di 12 mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
La Corte - oltre a ribadire che il mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo, con la conseguenza che il mutuatario ben può utilizzare il denaro ricevuto per gli scopi che più ritiene opportuni, ivi compreso il ripianamento di precedenti debiti suoi o altrui, senza che ciò determini il venir meno della causa del contratto - ha altresì statuito che «la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare
a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso».
Tale disposizione conferma come - anche a voler ritenere che il mutuo in oggetto fosse stato contratto per ristrutturare il debito preesistente, quindi quale strumento di pagamento e non di finanziamento, l'intera operazione non integra un negozio in frode alla legge ma è semmai impugnabile con l'azione revocatoria del pagamento, azionabile da chi ne abbia interesse, e cioè dai creditori del mutuatario.
Fermo quanto sopra detto circa l'inesistenza di un'ipotesi di nullità, gli attori opponenti hanno affermato che l'illiceità del mutuo deriverebbe dal fatto che l'importo erogato sia stato utilizzato dalla società per ripianare il passivo del conto corrente in parte illegittimamente generato Parte_4
dall'Istituto di credito mutuante nel corso dello svolgimento dei rapporti bancari con detta società.
Al riguardo si deve rilevare che la prospetta tesi non risulta fondata posto che nel caso di specie non vi è prova alcuna dell'asserito collegamento negoziale.
pagina 7 di 12 In effetti, va detto che al momento dell'erogazione del mutuo di € 691.528,00 con valuta
19.03.2008 (come emerge dall'estratto conto depositato da parte attrice), il conto corrente era in passivo per € 431.554,29.
Consegue da quanto precede che il suddetto finanziamento non poteva essere inteso come diretto a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente in quanto l'importo mutuato era di €
259.973,79 (€ 691.528,00 – passività € 431.554,29) superiore allo scoperto di conto, con conseguente integrazione della funzione di finanziamento.
Peraltro, si rileva altresì che – anche a volere ritenere fondate le risultanze della perizia di parte prodotta dagli attori – detratte le somme asseritamente illegittime (€ 188.065,79) addebitate dalla banca sul conto corrente, al momento dell'erogazione del mutuo il saldo avrebbe, comunque, riferito una passività a carico della società correntista.
Alla luce di quanto precede emerge documentalmente l'assenza di collegamento negoziale fra mutuo e scoperto di conto corrente, in quanto quest'ultimo era ampiamente inferiore all'importo del mutuo.
In altri termini, l'esposizione debitoria, seppure ridotta rispetto a quella risultante dall'estratto conto, era pur sempre esistente al momento della stipula del mutuo, sicché qualora si ritenesse esistente un collegamento negoziale fra i due contratti di mutuo e conto corrente, allora dovrebbe concludersi nel senso che il mutuo era stato erogato per ripianare una esposizione debitoria della società che, seppure probabilmente inferiore a quella annotata nell'estratto conto, era comunque esistente, sicché non può ritenersi che l'erogazione sia avvenuta per coprire passività in realtà inesistenti. Da ciò consegue l'insussistenza della nullità del contratto di mutuo.
Peraltro, dall'estratto conto prodotto in atti risulta che la società dopo Parte_4
l'accreditamento della somma concessa a mutuo avvenuta in data 19/03/2008, abbia utilizzato le somme del mutuo per molteplici operazioni di pagamento legate a svariate ragioni.
Pertanto questo giudice, facendo applicazione dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in base ai quali il mutuo cd. solutorio stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo poiché non è contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico (Cass. civ. 25-07-2022, n. 23149) e perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Cass. civ. 30/11/2021 n. 37654), ritiene pertanto che il contratto di mutuo stipulato dalla sia valido, con conseguente Parte_4
infondatezza del motivo di opposizione.
pagina 8 di 12 Deve, quindi, ritenersi che il prestito ha assolto alla sua funzione.
Per tali motivi la domanda di nullità del contratto di mutuo va respinta.
2) Sui motivi di opposizione attinenti al rapporto di garanzia.
Venendo quindi all'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori, impugnate per vessatorietà, anch'essa merita di essere disattesa.
Al riguardo assume rilevanza la qualità di consumatore del garante rispetto alla possibile applicabilità della disciplina di tutela del consumatore rispetto alle clausole vessatorie, di cui al d.gs.
206/2005 (c.f. Codice del Consumo).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società di talché spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza Europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del 13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 27618 del 3.12.2020).
La nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della pagina 9 di 12 fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 3.9.2015, C-110/14, p. 21, 22, 23).
L'identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va, dunque, condotta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma 1, lett. a), con riferimento agli scopi avuti di mira dall'agente al momento della stipulazione di quel determinato contratto.
Ciò posto, nel caso di specie non risulta possibile qualificare alla stregua di Parte_1
consumatore, tenuto conto del ruolo di amministratore della società debitrice principale rivestito dallo stesso al momento del rilascio della fideiussione risultante dall'atto di mutuo versato in atti.
Premessa invece la qualifica di consumatore di e , occorre Parte_3 Parte_2 verificare se la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. abbia determinato un significativo squilibrio di diritti e di obblighi e non sia stata oggetto di trattativa individuale.
Va evidenziato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione (Cass. 27558/2023; Cass.
5423/2022). Ai fini della sua validità, in quanto clausola vessatoria, è dunque necessario che il professionista dimostri l'esistenza della trattativa individuale.
Ebbene, nel caso in esame la fideiussione non è stata sottoscritta mediante l'utilizzo di moduli o formulari, né costituisce un contratto singolarmente predisposto dal professionista, ma è stata oggetto di uno specifico contratto, quale atto pubblico redatto da Notaio, sicché la deroga all'art. 1957 c.c. deve ritenersi del tutto valida in quanto frutto di una consapevole scelta del fideiussore. Ed infatti la trasposizione nell'atto pubblico e la successiva lettura da parte del notaio rogante del contratto svolgono senz'altro una funzione di tutela dell'informativa contrattuale del contraente non predisponente.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui non vi è predisposizione unilaterale delle clausole allorquando dette clausole siano contenute in un atto pubblico, come nel caso che ci occupa, in quanto l'intervento del Notaio garantisce la circostanza che il testo contrattuale sia stato comunque espressione della comune volontà delle parti. quando il contratto venga concluso per atto pubblico poiché, in tal caso, il testo dell'accordo, alla presenza del notaio, viene letto ed approvato in tutte le sue parti.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se
pagina 10 di 12 vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (v. Cassazione SS.UU. ordinanza n. 193 del
10/01/1992; Cassazione sez. I ordinanza n. 17289 del 28/08/2004; sez. II ordinanza n. 15237 del
20/06/2017, sez. VI-2 sentenza n. 15253 del 16/07/2020, sez. II ordinanza n. 18275 del 25/06/2021).
Parte attrice ha altresì eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito in quanto la banca avrebbe concesso il finanziamento e contestualmente richiesto l'emissione delle garanzie fideiussorie nella consapevolezza della situazione di insolvenza della società Parte_4
Anche tale eccezione è risultata infondata.
Ed invero, l'elemento rilevante, ai fini della valutazione della violazione della buona fede da parte della banca finanziatrice, non è tanto la consapevolezza della situazione debitoria pregressa quanto la consapevolezza dell'incapacità della debitrice principale di far fronte ai debiti;
su tale questione però parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, non solo non ha dimostrato alcunché ma non ha neanche formulato alcuna istanza di prova.
Dalle considerazioni sopra svolte segue che l'opposizione proposta da , Parte_1 Pt_3
e non merita accoglimento e deve essere rigettata.
[...] Parte_2
Va respinta altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla creditrice opposta non sussistendone i presupposti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra parte attrice e la convenuta secondo i parametri medi, in base al valore della controversia e Controparte_1
alle fasi di giudizio espletate.
Vanno compensate le spese di giudizio nei confronti della intervenuta volontariamente. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6712/2018 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
- condanna , e in solido tra loro a rifondere a Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 29.193,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di giudizio nei confronti di Controparte_5
pagina 11 di 12 Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12