Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
SANTANDREA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Faenza (RA), corso Aurelio Saffi n. 21
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA CP_1 C.F._2
ABETE, dell'avv. ALESSANDRA PUTIGNANO e dell'avv. SHEILA MONDUZZI ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. FRANCESCA ABETE, sito a Riolo Terme (RA), via Papa Giovanni
XXIII n. 21
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALI FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 05.02.2025.
pagina 1 di 9
Con ricorso ex artt. 337 ss. c.c. e 473-bis.40 ss. c.p.c. depositato in data 02.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento CP_1 delle seguenti condizioni: “1) disporre secondo giustizia sull'affidamento del minore e sulle frequentazioni dello stesso con il padre, in ogni caso con collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il signor contribuisca al mantenimento ordinario del figlio, fino CP_1 all'autosufficienza economica dello stesso e finché con la madre convivente, entro il giorno 15 di ogni mese, con la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la maggior somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito in ragione della situazione economica patrimoniale del signor oltre il 60 % delle spese CP_1 straordinarie così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Ravenna.
Al fine di una maggiore tutela del minore si chiede che venga disposta immediatamente una CTU medico-legale che accerti se ciascuno dei genitori sia dotato di una idonea ed adeguata capacità genitoriale che consenta di procedere all'applicazione dell'istituto dell'affido del minore ad entrambi i genitori (affidamento condiviso); nel caso, invece, che l'indagine compiuta evidenzi l'inadeguatezza di uno dei genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, o la sussistenza di circostanze e fatti che sconsiglino l'affidamento ad entrambi i genitori perché contrario all'interesse morale e materiale del minore, indichi il CTU quale dei due genitori sia il più adeguato alla gestione del minore e quindi ad esercitare l'affidamento in via esclusiva;
anche in tal caso indichi e suggerisca tempi e modalità della permanenze del minore presso il genitore non affidatario.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.02.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex artt. 473-bis.21 e 473-bis.40 ss. c.p.c. in data 15.05.2024.
In data 14.02.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Si costituiva in giudizio in data 13.04.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, affinché
Voglia regolare i rapporti fra gli ex conviventi more uxorio e CP_1 Parte_1 nell'interesse del figlio minore alle seguenti condizioni: Persona_1
Nel merito in via principale:
a) disporre che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1 la madre;
c) disporre che la madre e il padre potranno tenere il figlio minore con sé per pari tempo Per_1 secondo un calendario che tenga conto dei turni di lavoro di entrambi e degli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
d) disporre che la madre e il padre potranno tenere il figlio minore con sé per pari tempo Per_1 anche durante le vacanze estive, i periodi delle festività natalizie e pasquali, alternandosi fra loro ogni anno i giorni festivi, i giorni dei loro rispettivi compleanni ed i giorni particolarmente significativi per i genitori e per il piccolo;
pagina 2 di 9 e) disporre che i signori e provvederanno direttamente al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario del figlio in modo diretto quando sarà presso ciascuno di loro, facendosi carico Per_1 nella misura del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
Per_1
f) disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla signora Parte_1
;
[...]
g) con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte attrice provvedeva a depositare in data 24.04.2025 la memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c..
All'udienza del 15.05.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente e separatamente le parti e, alla successiva udienza del 17.07.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano la concessione di un termine per depositare conclusioni congiunte. Il Giudice delegato concedeva alle parti termine sino al 31.07.2025 per depositare telematicamente foglio di precisazione di conclusioni congiunte sottoscritto dalle parti e rinviava il processo all'udienza dell'11.09.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 30.10.2024 con la medesima modalità di trattazione.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 29.10.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Con ordinanza emessa in data 21.12.2024, il Giudice delegato chiedeva chiarimenti in ordine al regime di mantenimento ordinario del figlio minore concordato dalle parti e rinviava il processo Per_1 all'udienza dello 06.02.2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dopo aver preso atto dell'integrazione apportata dalle parti alle conclusioni congiunte nelle note scritte, con ordinanza emessa in data 10.04.2024 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno integrato le conclusioni congiunte con le note depositate in data 05.02.2025 in relazione al regime di mantenimento del minore di cui al punto n. 5, che recano il seguente contenuto : “1) Le parti concordano sull'affidamento condiviso del piccolo con residenza presso la madre in Faenza (RA), via San Persona_1
Nevolone n. 2/A e collocazione pari al 60% con la madre ed al 40% con il padre, secondo un calendario predisposto mensilmente di comune accordo tra i genitori che tenga conto dei turni di lavoro di entrambi.
2) I tempi di permanenza durante le vacanze natalizie e pasquali saranno ripartiti equamente tra i genitori. Ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrerà con il giorno di Natale Per_1 alternativamente con il giorno di Pasqua.
, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nell'arco Per_1 delle vacanze estive;
le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 31.5 di ogni anno, le vacanze invernali entro il 15 novembre di ogni anno e quelle Pasquali entro 15 giorni prima del giorno di Pasqua.
3) I signori e pattuiscono che entrambi potranno usufruire dei permessi della L. CP_1 Pt_1
104/1992 e si accorderanno tra loro di volta in volta per la fruizione dei singoli permessi, tenendo pagina 3 di 9 conto delle esigenze, scolastiche e extrascolastiche (in particolare per visite mediche e terapie), del figlio;
Per_1
4) I signori e si impegnano a mettersi alla ricerca, sin da subito di una baby sitter di CP_1 Pt_1 comune fiducia che possa occuparsi del piccolo al verificarsi di eventi imprevisti ed Per_1 eccezionali tali da rendere oggettivamente ed assolutamente impossibile al genitore temporaneamente collocatario di prendersi cura di , e nel caso in cui neppure l'altro genitore ed i nonni Per_1 materni e paterni (tutti da informare tempestivamente) vi potessero provvedere la cui spesa andrà ripartita tra i genitori quale spesa straordinaria. Ogni qualvolta risulterà necessario usufruire della baby sitter i signori e si accorderanno preventivamente tramite sms oppure whatsapp;
CP_1 Pt_1
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio minore nel periodo di permanenza presso di sé, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6).
6) Tenuto conto dei tempi di permanenza pari al 60% con la madre ed al 40% con il padre e del diverso stipendio percepito dai genitori (la madre ha deciso di chiedere il part-time al lavoro solo ed esclusivamente per poter seguire con assiduità sia nelle terapie sia nelle attività extra Per_1 scolastiche, rinunciando conseguentemente ad uno stipendio di maggior importo), la signora Pt_1 percepirà per intero l'assegno unico (ad oggi pari ad Euro 340,00, quota di spettanza di Euro CP_1
170,00) ed il signor si farà carico dal mese di agosto 2024 per intero delle spese per la logopedia CP_1 di (oggi pari ad Euro 180,00 mensili, quota del 40% - quale spesa straordinaria – che Per_1 sarebbe di spettanza di Euro 72,00). Nel caso in cui la voce relativa all'assegno unico dovesse Pt_1 nel tempo venire a mancare, il signor corrisponderà comunque l'importo corrispondente alla CP_1 propria quota (euro 170,00) alla signora Nel caso in cui l'importo dell'assegno unico Pt_1 dovesse diminuire, il signor si impegna a rifondere alla signora la differenza tra CP_1 Pt_1
l'importo effettivamente percepito e quello, attuale, pari ad euro 340,00 mensili. Nel caso in cui dovesse aumentare, sarà la signora a dover rifondere quanto percepito in eccesso rispetto Pt_1 all'importo attuale. In tale ottica la signora si impegna ad aggiornare il signor rispetto Pt_1 CP_1 alle variazioni che, nel corso del tempo, l'importo dell'assegno unico dovesse subire e acconsente sin da ora che lo stesso possa monitorare, in ogni tempo, presso il sindacato la pratica dell'assegno unico relativa al figlio . Rimane ovviamente ferma la possibilità per entrambi, nel caso in cui le Per_1 condizioni economiche e patrimoniali dovessero variare tanto da giustificarne la richiesta, chiedere la modifica degli accordi qui raggiunti.
7) Per quanto concerne l'abbigliamento e le scarpe, vi provvederà la signora Pt_1
Resta ferma la possibilità di effettuare acquisti extra di vestiario e scarpe da parte sia dei nonni paterni e materni e sia dello stesso signor In tal caso né i nonni paterni e materni, né il signor CP_1
potranno chiedere alcun rimborso alla signora CP_1 Pt_1
8) La spesa relativa alla mensa scolastica verrà considerata quale spesa straordinaria e quindi posta a carico dei genitori, nella misura del 60% a carico del signor e del restante 40% a carico della CP_1 signora e ciò sino a quando non matureranno le condizioni, di cui si dirà, per una Pt_1 ripartizione nella misura del 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie;
9) Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute nell'interesse di i sig.ri e Per_1 CP_1 al momento contribuiranno nella misura del 60% a carico del signor e del restante 40% Pt_1 CP_1
pagina 4 di 9 a carico della signora e ciò sino a quando la signora non riterrà di chiedere ed Pt_1 Pt_1 otterrà la modifica del contratto di lavoro con un aumento dell'orario settimanale. La scelta di cambiare il contratto di lavoro sarà esclusivamente della signora la quale al momento ritiene Pt_1 necessario passare la maggior parte del tempo possibile con il figlio. Le spese straordinarie verranno disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Ravenna opportunamente integrato come da specifiche che seguono.
Salvo diverso accordo sono da considerarsi “spese straordinarie”:
A) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spesa per la mensa;
- spese parascolastiche (pre e dopo scuola nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
- spesa per la baby sitter – previa individuazione della persona incaricata di comune accordo tra i genitori – che verrà sostenuta solo ed esclusivamente se dovessero verificarsi eventi imprevisti ed eccezionali tali da rendere oggettivamente ed assolutamente impossibile al genitore temporaneamente collocatario di prendersi cura di , e nel caso in cui neppure l'altro genitore ed i nonni Per_1 materni e paterni (tutti da informare tempestivamente) vi potessero provvedere;
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia unicamente qualora le problematiche psico- fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
- per quanto concerne la spesa straordinaria relativa alla terapia della logopedista privata (con cadenza attuale di un'ora alla settimana al costo di 45,00 a seduta) ammontante a circa 180,00 euro mensili, di questa si farà carico al 100% il signor in via esclusiva. CP_1
B) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- spese scolastiche (rette di scuole private – asilo escluso in quanto già concordato - ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua straniera e di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio ai figli in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinarie di auto, moto, motorino, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). pagina 5 di 9 Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per il figlio (fatta eccezione della logopedia a carico totalmente del signor , anche mediante la messa CP_1
a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, le spese in questione dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute integralmente, previa esibizione della documentazione giustificativa (copia di fatture e/o ricevute) da parte dell'altro, entro la fine del mese successivo, salvo diversi accordi, a quello dell'esborso.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese
(anche scolastiche e/o sanitarie) relative ad andranno a beneficio di entrambi i genitori Per_1 nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie, fatta eccezione per l'assegno unico e/o altro contributo che dovesse sostituirlo che, come sopra detto, sarà percepito integralmente dalla signora limitatamente all'ammontare di complessivi euro 340,00 mensili. Pt_1
I genitori si impegnano entrambi a collaborare nella gestione del piano terapeutico di ed Per_1 anche nella integrazione di nella vita extrascolastica permettendogli di frequentare altri Per_1 bambini e di fargli fare esperienze che gli permettano di integrarsi con la comunità.
10) Se la signora deciderà di richiedere ed otterrà la modifica del proprio contratto di lavoro Pt_1 con un aumento di ore settimanali, la medesima si impegna ed obbliga a comunicarlo al signor CP_1 entro e non oltre 15 gg.. I signori e si accordano sin da ora che a far data dal primo CP_1 Pt_1 giorno in cui il contratto della signora ad un numero maggiore di ore settimanali, le spese Pt_1 straordinarie (ed anche la spesa della mensa scolastica) verranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno;
11) Per quanto concerne l'immobile in comproprietà, sito in Brisighella via Zaccagnini, n. 14, le parti convengono che il signor continuerà a farsi carico in via esclusiva della rata del mutuo godendo CP_1 esclusivamente dell'immobile e che entro mesi 6 successivi alla decorrenza dei 5 anni dall'avvenuto acquisto come prima casa, ovvero entro mesi 6 dal 29.06.2027, la signora si impegna a Pt_1 vendere al signor che accetta di acquistare con tutte le spese anche notarili a suo esclusivo CP_1 carico, la quota pari al 50% dell'abitazione di cui sopra, così catastalmente individuata: Comune di
Brisighella, foglio 60, particelle 252, sub 18,19 e 20.
Condizione essenziale per la compravendita è che l'accollo del mutuo da parte del signor sia CP_1 liberatorio.
In tale prospettiva ed a tale scopo, il signor potrà reperire un terzo soggetto che subentri come CP_1 garante al posto ed in sostituzione della signora nonché procedere a rinegoziare il mutuo. Pt_1
La signora si impegna sin da ora a porre in essere i comportamenti e le attività che le saranno Pt_1 richiesti a tale scopo, senza aggravio di costi a suo carico.
Nel caso in cui non dovessero infine verificarsi le condizioni per un accollo liberatorio da parte del signor entro il 31/12/2027, le parti si impegnano a mettere l'immobile in vendita a terzi. CP_1
pagina 6 di 9 In tal caso l'immobile dovrà essere prima stimato da parte di soggetto di fiducia di entrambi e sarà venduto a terzi a condizione che il prezzo offerto sia pari quantomeno al minimo rispetto a quello stimato.
In tal caso il signor avrà diritto a trattenere per sé l'importo pari al 50% delle rate del mutuo CP_1 corrisposte a far data dal mese di settembre 2023, nonché quanto versato alla signora a titolo Pt_1 del 50% dell'IMU nel frattempo corrisposta e la signora avrà diritto a trattenere per sé Pt_1
l'importo pari al 50% delle rate di mutuo versate dal 1 settembre 2022 al 1 settembre 2023 oltre al
50% dell'IMU versata dalla stessa Pt_1
L'eventuale residuo del prezzo, al netto del mutuo residuo e di quanto scritto nel precedente capoverso, sarà diviso al 50% tra le parti al netto di eventuali spese ed esborsi connessi alla vendita.
Il signor avrà il diritto di detrarre, in via esclusiva, l'importo totale delle detrazioni dovute in CP_1 relazione agli interessi del mutuo prima casa, rinunciandovi la signora a partire da quelle Pt_1 relative all'anno 2024.
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il signor non potesse godere, in tutto o in parte, delle CP_1 detrazioni in questione, la signora si impegna a rifondergli l'importo corrispondente alle Pt_1 detrazioni non godute. Diversamente, il relativo importo potrà essere compensato rispetto ai crediti vantati dalla signora in forza della presente scrittura. Pt_1
Si precisa che l'accordo relativo alla casa familiare attualmente in comproprietà tra i genitori è essenziale ai fini della soluzione della controversia in essere;
12) Il signor si farà carico in via esclusiva - rinunciando sin da ora a chiedere in restituzione CP_1 alla signora gli importi corrispondenti alla quota di comproprietà in capo a quest'ultima – Pt_1 delle spese, nessuna esclusa, connesse e dipendenti rispetto ad eventuali interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari.
Il signor esonera quindi la signora dalle eventuali spese di cui si è detto, impegnandosi CP_1 Pt_1
a manlevarla e tenerla indenne da eventuali pretese formulate da terzi creditori e/o per eventuali danni causati a terzi nell'esecuzioni dei lavori stessi;
13) Il signor si impegna a rimborsare alla signora gli importi corrispondenti al 50% CP_1 Pt_1 dell'IMU che la medesima si è trovata costretta e si troverà costretta a pagare, essendo sia comproprietaria della casa coniugale, sia titolare di un contratto di locazione. Tale importo verrà corrisposto in favore della signora entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, una Pt_1 volta percepita da parte del signor la tredicesima mensilità. Nel caso in cui, per qualsivoglia CP_1 motivo, dovesse venir meno l'obbligo in capo alla signora di pagare l'IMU oggi dovuta, nulla Pt_1 le dovrà essere versato a tale titolo dal signor CP_1
14) la signora entro il 31/3/2025, preleverà dalla casa familiare i seguenti beni di sua Pt_1 esclusiva proprietà nello stato in cui si trovano: tavolo nero con 4 sedie;
divano rosso;
vestiti di insieme ai vestiti della dalla stessa comprati dalla nascita del figlio, insieme a Per_1 Pt_1 tutta l'oggettistica da neonato in poi;
libri ed altri effetti personali;
lavatrice San Giorgio.
15) Le parti danno inoltre atto che con la presente scrittura intendono definire le questioni patrimoniali pregresse tra gli stessi. Infatti, entrambi, dal 2018 sino all'interruzione della convivenza, hanno sostenuto svariate spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo canoni di locazione, costi per pagina 7 di 9 trasloco, spese del notaio e dell'agenzia immobiliare, spese per polizze assicurative). La signora come sopra indicato, ha inoltre corrisposto al signor la somma di Euro 5.000,00 per il Pt_1 CP_1 saldo del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura.
Senza nulla riconoscere in merito alle pretese di controparte, ciò nonostante il signor – si CP_1 dichiara disponibile e si impegna a versare a saldo e stralcio in favore della signora che Pt_1 accetta, il pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila) mediante bonifico bancario sul C/C intestato alla signora così ripartita: euro 500,00 entro e non oltre il Pt_1
30/09/2024, euro 1.000,00 entro e non oltre il 31/08/2025, euro 1.000,00 entro e non oltre il
30/09/2026 e il residuo entro la data della compravendita dell'immobile in comproprietà.
La signora dichiara che, con la ricezione della complessiva somma di euro 5.000,00 (euro Pt_1 cinquemila/00) si dichiarerà completamente soddisfatta;
i signori e dichiarano CP_1 Pt_1 reciprocamente che con l'adempimento di quanto in questo atto previsto non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro in qualsiasi sede e per qualsiasi titolo;
Le parti convengono che il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno unico e/o altro contributo che dovesse sostituirlo da parte del competente Ente Previdenziale ), se e come spettante, venga CP_2 attribuita alla signora limitatamente all'ammontare di complessivi euro 340,00 mensili nella Pt_1 misura del 100%. In caso di modifiche sostanziali in ordine al riconoscimento e/o alla quantificazione dell'assegno unico gli accordi economici tra le parti potranno essere rivisti;
16) Le parti convengono, inoltre, che le detrazioni per spese straordinarie per il figlio minore verranno riconosciute al signor nella misura del 100% sino a quando egli contribuirà alle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 60%. A tal fine la signora si Pt_1 impegna a trasmettere a mezzo mail, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al signor le ricevute dei CP_1 pagamenti detraibili (in particolare le spese della mensa scolastica e della logopedia). Quando egli contribuirà invece a tale titolo nella misura del 50%, anche le corrispondenti detrazioni fiscali verranno godute dai genitori in egual misura;
17) I signori e tenuto conto del diverso approccio educativo che hanno nei confronti del CP_1 Pt_1 figlio , si accordano per continuare il percorso di genitorialità già iniziato presso il Centro Per_1 per le Famiglie di Faenza, impegnandosi sin da ora a partecipare alle sedute che verranno loro proposte.
18) Le spese legali saranno compensate tra le parti”.
Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte inerenti alle modalità di svolgimento della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore siano meritevoli di accoglimento Per_1 ma che, al fine di tutelare l'interesse del minore, debba essere disposto un monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo familiare.
L'attrice ha infatti dedotto condotte di violenza psicologica e verbale da parte del sig. CP_1 descrivendo specificatamente alcuni episodi avvenuti nell'estate 2023 in cui il convenuto l'avrebbe insultata, minacciata e, in un caso, anche pedinata.
Considerando la contestazione di tali condotte da parte del sig. e lo stato del procedimento, CP_1 nell'impossibilità di svolgere attività istruttoria per verificare le condotte di violenza allegate dalla sig.ra appare necessario stabilire che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino Pt_1
pagina 8 di 9 il nucleo familiare al fine di verificare in particolare il benessere e le condizioni psico-fisiche del minore per un periodo di due anni.
Il Collegio prende invece atto degli accordi confluiti nelle condizioni nn. 11-15 in quanto riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale delle parti.
La natura e l'esito della lite giustificano la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore come Per_1 riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino il nucleo familiare per un periodo di due anni al fine di verificare in particolare il benessere e le condizioni psico-fisiche del minore;
- PRENDE ATTO degli accordi confluiti nelle condizioni nn. 11-15 delle conclusioni congiunte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali territorialmente competenti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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