Articolo 1 della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Articolo 2
Versione
7 maggio 1977
Art. 1.

E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attivita' di raccomandatario marittimo.
Per l'esercizio delle attivita' di raccomandazione marittima e' richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.
In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto della loro attivita' la raccomandazione di navi, nonche' gli institori di dette imprese o societa'.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.
Entrata in vigore il 7 maggio 1977
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