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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12044 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel.
2) Dott. Fernando Scolaro Giudice
3) Dott.ssa Miriam Iappelli Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.630.c.p.c. proposto nella procedura n. 24460/2025
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Segato;
Parte_1 C.F._1
reclamante E Avv. SI AN IO MASTROROSA (c.f. ), rappresentato e difeso da C.F._2 sé medesimo reclamato NONCHE'
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
reclamata non costituita
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, ha esperito tempestivo reclamo avverso il Parte_1 provvedimento emesso in data 2 maggio 20 to data 6 maggio 2025, con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sull'istanza di estinzione della procedura esecutiva contenuta nel ricorso per opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. dallo stesso proposto in data 18 marzo 2022. In particolare, l'odierno reclamante ha prospettato l'intervenuta estinzione del procedimento esecutivo iscritto al n. 315 del ruolo esecuzioni dell'anno 2019, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 627 c.p.c. e dell'art. 54-ter D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con Legge 24/4/2020 n.27, normativa quest'ultima adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'estinzione deriverebbe, secondo quanto esposto, dalla mancata riassunzione su impulso di parte, nel termine pagina 1 di 6 perentorio di legge, della procedura esecutiva sospesa ai sensi dell'art. 54 -ter, illegittimamente riattivata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione pur in mancanza di una iniziativa del creditore. Con l'ordinanza impugnata, il giudice ha dichiarato inammissibile il motivo di opposizione ritenendo che
“l'invocata estinzione, ex art. 630 c.p.c., rientrando nell'ambito delle fattispecie di estinzione tipica, va fatta oggetto di reclamo e non già di una opposizione agli atti, come è avvenuto nel caso di specie”. A sostegno del reclamo viene addotta l'ammissibilità dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva, correttamente e tempestivamente formulata sia in sede di opposizione sia alla prima udienza successiva al verificarsi dell'assunta estinzione, e la sua fondatezza nel merito, dato il mancato deposito di un ricorso in riassunzione ad opera delle parti. Viene chiesta, pertanto, la modifica dell'ordinanza anche relativamente al capo sulle spese. Si è costituito SA SI AN IO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o infondato il reclamo, con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata ( avvenuta il 6 maggio 2025). Trattasi, infatti, dello strumento previsto espressamente dall'art. 630 comma 3 c.p.c. per impugnare il provvedimento con cui il giudice accoglie o respinge l'eccezione di estinzione, in qualunque forma proposta. Allo stesso modo va dichiarata l'ammissibilità dell'istanza di estinzione formulata nel procedimento esecutivo, proposta in prima battuta in sede di opposizione e poi ribadita nel corso dell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. L'art. 630 c.p.c., infatti, al comma 2°, per il caso di inattività delle parti che non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, dispone che
“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”. Ebbene parte reclamante ha chiesto l'estinzione della procedura contestualmente al ricorso in opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice ha d'ufficio disposto la riattivazione della procedura esecutiva nominando gli ausiliari e fissando l'udienza ex art. 569 c.p.c. ( in data 18 marzo 2022), e, quindi, prima ancora dello svolgersi della stessa ( celebrata il 27.09.2022), ma ha altresì riproposto l'istanza a verbale di detta udienza, che rappresenta la prima udienza successiva all'asserito verificarsi dell'estinzione. Dunque, a prescindere dalla esatta qualificazione dell'opposizione per come formulata e della possibilità di far valere con essa l'istanza di estinzione, deve ritenersi che la stessa sia stata tempestivamente proposta alla prima udienza utile e che pertanto debba essere esaminata nel merito. Nel merito, il reclamo è infondato per quanto di seguito si motiva. E' opportuno il richiamo all'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla causa di sospensione prevista dall'art 54-ter (rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”), introdotto dalla Legge 24/4/2020, n. 27, di conversione del D.L 17/3/2020, n. 18. La disposizione in esame prevede nello specifico che «Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». L'efficacia temporale della citata sospensione, originariamente limitata al semestre compreso tra il 30/4/2020 e il 30/10/2020, è stata prorogata una prima volta sino al 31/12/2020 dall'art. 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla Legge 18/12/2020, n. 176) e da ultimo sino al 30/06/ 2021 dall'art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183 (cd. “D.L. Milleproroghe”), convertito dalla Legge 26/2/2021, n. 21. La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 128 del 22/6/2021– ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, n. 183, avendo valutato l'ulteriore proroga dell'art. 54 ter dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione. Eliminata la seconda proroga perché incostituzionale, la sospensione ex lege ai sensi dell'art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020.
pagina 2 di 6 L'ipotesi di sospensione ex art. 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd. “esterne” di cui all'art. 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento uniforme adottato da tutti i giudici della sezione IV civile e depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura – come meglio si dirà oltre - si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più diligente. Tale soluzione si fonda sull'orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina - in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni - nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all'art. 627 c.p.c.. L'applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità (ricorso in riassunzione della parte interessata) e ai termini per la riattivazione ( termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi) in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L'art. 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex art. 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma ( cfr. Cass. Civ. 7109/2015 e per il principio secondo cui alle sospensioni di legge che non disciplinino in modo autonomo il regime di prosecuzione si applica la disposizione codicistica della riassunzione, cfr. Cass. Civ. - Sez. 3, Sentenza n.5955 del 2016 in tema di sospensione ex lege conseguente al terremoto che ha colpito nel 2009 L'Aquila). Quanto alla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione, si ritiene che l'ineludibile esigenza di tutela del creditore trovi riscontro nella applicazione alla fattispecie della riassunzione da sospensioni legali, e quindi automatiche, della esecuzione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte in relazione alla prosecuzione e/o riassunzione di processi interessati da ipotesi di interruzioni automatiche (quelle di cui agli artt. 299, 300, co 3 e 301 c.p.c. e quella di cui all'art. 43, 3° co. l.fall.) ovvero di sospensioni ex art. 297, 1° co. c.p.c.. Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione e/o riassunzione del processo decorra dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza ( sentenze n.ri 139/1967 e 159/1971); alla pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 297, 1° co c.p.c. nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (sentenza n. 34/1970); e alla sentenza della Corte delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento alla riassunzione di processi interrotti automaticamente per il fallimento della parte costituita ribadendo il consolidato principio interpretativo che fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo ( cfr. sentenza n. 17/2010). La Suprema Corte, sulla scia delle richiamate sentenze della Corte delle Leggi, ritiene che debba trattarsi di conoscenza legale derivante da atti del processo ( cfr. Cass. Civ. n. 5348/2007; n. 11162/2003 e n. 654/2003, la quale ultima ha, peraltro, reputato legalmente conosciuto l'evento al momento della pronuncia in udienza della ordinanza dichiarativa della interruzione;
cfr. pure, ex plurimis, la sentenza n. 31010/2018 secondo cui la conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento può dirsi legale solo quando sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare;
ed, in fine, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021 che ha risolto il contrasto interpretativo esistente in ordine alla portata del requisito della conoscenza legale in ipotesi di riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte ritenendo, in tali casi, che “…il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale pagina 3 di 6 dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”). Nei richiamati arresti della Corte Costituzionale viene affermato che un termine processuale può dirsi effettivo ed adeguato se la norma pone il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato, risultando, di contro, pregiudicata la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e dell'esercizio del diritto di difesa allorquando si faccia decorrere il termine processuale per la riassunzione dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi venendo in tal modo esposto a conseguenze svantaggiose non effettivamente volute. Con particolare riferimento ai casi di sospensione di cui all'art. 297, 1° co. c.p.c., la Corte Costituzionale ha così motivato la declaratoria di incostituzionalità: “Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale. In base all'art. 297, comma primo, l'inscientia, originaria e perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno. La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio;
ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose. E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza” ( cfr. C. Cost. n. 34/1970). L'applicazione dei principi richiamati si impongono, come già prima anticipato, anche nella materia della riassunzione di esecuzioni immobiliari in relazione a sospensioni legali previste al ricorrere di certi presupposti fattuali per i quali occorre un accertamento ad hoc, come per quella ex art. 54-ter cit., che ha caratterizzato le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Tale materia, a ben vedere, mutatis mutandis, presenta esigenze di tutela delle parti ( id est del creditore ) ai fini della conformità a Costituzione del regime di riassunzione del tutto sovrapponibili a quelle considerate nelle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte per le ipotesi di interruzione automatica ovvero di sospensione ex art. 297, 1° co c.p.c.: la sospensione, al pari delle ipotesi sopra indicate, è automatica;
deriva da una situazione fattuale ( la persistente occupazione a fini abitativi del compendio pignorato da parte del debitore) la cui conoscenza può non essere nota al creditore, onerato della riassunzione, e che può, comunque, variare nel tempo ( la fattispecie che legittima la sospensione potrebbe essere cessata, in ipotesi, anche prima del 31.12.2020 per effetto del materiale trasferimento del debitore in abitazione diversa da quella pignorata). Ne deriva che, l'unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai principi di tutela giurisdizionale dei diritti appare, in subiecta materia, quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine di cui all'art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54 ter cit. debba fissarsi non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata;
evento quest'ultimo che non può che ritenersi realizzato all'esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione ( da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. Sotto tale ultimo profilo, risulta evidente che, ove pure fosse stata accertata e dichiarata in corso di procedura la sospensione di legge, la conoscenza legale in capo al creditore della effettiva durata di essa può dirsi acquisita solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'ultima proroga di tale sospensione perché, prima di tale pubblicazione, il creditore aveva conoscenza legale della diversa scadenza al 30 giugno 2021. In definitiva la sospensione di legge è, sì, cessata al 31.12.2020 ma il dies a quo del termine ( quello assegnato dal giudice o, in difetto, il semestre legale) per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre dalla conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione di legge e della pagina 4 di 6 sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31.12.2020. In mancanza di detto provvedimento di accertamento, non può ritenersi che il creditore abbia avuto conoscenza legale della reale sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla procedura che lo interessa della disciplina dettata dall'art. 54-ter d.l. n. 18/2020 (salvo una diversa prova dell'avvenuta conoscenza aliunde), con la conseguenza che il termine per la riassunzione non ha iniziato a decorrere. Venendo al caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riattivare d'ufficio la procedura esecutiva in assenza di impulso di parte, ha immotivatamente contraddetto i provvedimenti assunti dal giudice già titolare della procedura, in accordo con l'interpretazione assunta da tutti i giudici dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma in date rispettivamente 23.06.2020, 30.10.2020 (contenete la proroga delle disposizioni del precedente) e 24.06.2021 (successivo alla già citata declaratoria d'incostituzionalità), inseriti anche nel fascicolo del procedimento de quo, e volti a regolare in maniera uniforme anche le procedure esecutive, come quella in esame, pendenti in fase anteriore alla celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c.. In particolare, con decreto datato 23.06.2020, in attuazione della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato disposto il mero differimento della trattazione di tutte quelle procedure “che potrebbero essere interessate dalla indicata sospensione ex lege [id est quella prevista dall'art. 54-ter cit], e tanto, sulla sola base delle risultanze già agli atti delle procedure e senza la necessità di accertamenti suppletivi ad hoc da parte degli ausiliari designati e/o designando”. Il disposto differimento ha operato, dunque, come mera misura organizzativa in difetto di uno specifico accertamento della operatività della causa di sospensione legale ( in quanto non ritenuto prioritario in periodo di emergenza pandemica), sulla base di indici presuntivi emergenti dagli atti del fascicolo (quali il luogo della notifica del pignoramento, se coincidente con il compendio pignorato, e la residenza del debitore nello stesso, come indicato nel corpo dell'atto) da cui desumere solo la possibile sussistenza dei presupposti per l'operatività della sospensione ( ossia l'essere il pignoramento compiuto in danno di persone fisiche e l'avere ad oggetto beni immobili destinati a dimora abituale della parte esecutata). Da ciò emerge che la procedura esecutiva di cui si discute non è stata formalmente oggetto di sospensione ma, piuttosto, “accantonata” in virtù della esistenza di indici presuntivi dell'operatività della sospensione stessa, in attesa del decorso del periodo di cui all'art. 54-ter e di un atto del giudice che accertasse l'effettiva esistenza dei presupposti della sospensione “esterna” ex lege. Nel citato provvedimento uniforme depositato nel fascicolo si chiarisce, altresì, la necessità che la procedura, cessata la sospensione, sia riassunta su istanza di parte ed infatti, al punto 4) di detto decreto si prevede che “in relazione alle procedure esecutive non fissate a ruolo di udienza:
- il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in alternativa, una nota attestante l'eventuale intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa del bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del fascicolo […];
- avvenuta la comunicazione da parte della cancelleria del primo provvedimento con cui il G.E. fissi udienza (a qualunque titolo) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti entro i successivi venti giorni”. In altri termini, detta procedura avrebbe dovuto essere – contrariamente a quanto avvenuto - riassunta sulla base di un atto di impulso di parte e non d'ufficio, in assenza nel caso di specie di un provvedimento di accertamento dell'effettiva operatività della causa di sospensione adottato dal GE nel contraddittorio delle parti. Non spetta al collegio di valutare la legittimità del provvedimento di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. assunto dal GE in difetto di ricorso in riassunzione in contraddizione con le direttive uniformi adottate congiuntamente dai giudici dell'esecuzione, applicabili a tutte le procedure, compresa quella in esame. Ciò che rileva nella presente sede è esclusivamente la mancanza in atti di un provvedimento del GE accertativo pagina 5 di 6 dell'operatività della sospensione di legge, basato su dati oggettivi e non sulle mere allegazioni della parte esecutata e, inoltre, che l'unico dato oggettivo comprovante la effettiva adibizione a dimora abituale del debitore esecutato e del suo nucleo famigliare dell'immobile pignorato, quale presupposto necessario della sospensione, è stato acquisito alla procedura recentemente in conseguenza dell'accesso del custode avvenuto in data 8 luglio 2025 ( cfr. verbale di primo accesso depositato in data 17.07.2025). Ancora, non spetta a questo collegio di accertare se i presupposti per l'operare della sospensione ex lege siano o meno effettivamente venuti ad esistenza, rientrando detta valutazione nella competenza del giudice dell'esecuzione; motivo per cui le istanze istruttorie volte ad appurare l'effettiva ininterrotta abitazione da parte del debitore esecutato e del suo nucleo familiare dell'immobile pignorato vanno dichiarate inammissibili. Il collegio, dunque, per quanto sin qui esposto, deve limitarsi a rilevare che, ad oggi, in assenza di un provvedimento del GE accertativo dei presupposti del verificarsi della causa di sospensione prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla l. n. 27/2020, nell'ambito del procedimento esecutivo in cui è stata adottata l'ordinanza reclamata, il termine previsto per la riassunzione dall'art. 627 c.p.c. non può dirsi spirato e che, di conseguenza, nessuna estinzione si è verificata. Per quanto sin qui esposto, il reclamo va rigettato. Le spese di lite, data la particolarità e novità delle questioni trattate, l'assenza di precedenti di legittimità e la sussistenza di orientamenti del giudici territoriali contrastanti in punto di operatività della sospensione in esame e di prosecuzione delle procedure sospese, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo;
- compensa integralmente le spese del presente reclamo tra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 agosto 2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel.
2) Dott. Fernando Scolaro Giudice
3) Dott.ssa Miriam Iappelli Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.630.c.p.c. proposto nella procedura n. 24460/2025
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Segato;
Parte_1 C.F._1
reclamante E Avv. SI AN IO MASTROROSA (c.f. ), rappresentato e difeso da C.F._2 sé medesimo reclamato NONCHE'
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._3
reclamata non costituita
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, ha esperito tempestivo reclamo avverso il Parte_1 provvedimento emesso in data 2 maggio 20 to data 6 maggio 2025, con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sull'istanza di estinzione della procedura esecutiva contenuta nel ricorso per opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. dallo stesso proposto in data 18 marzo 2022. In particolare, l'odierno reclamante ha prospettato l'intervenuta estinzione del procedimento esecutivo iscritto al n. 315 del ruolo esecuzioni dell'anno 2019, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 627 c.p.c. e dell'art. 54-ter D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con Legge 24/4/2020 n.27, normativa quest'ultima adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'estinzione deriverebbe, secondo quanto esposto, dalla mancata riassunzione su impulso di parte, nel termine pagina 1 di 6 perentorio di legge, della procedura esecutiva sospesa ai sensi dell'art. 54 -ter, illegittimamente riattivata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione pur in mancanza di una iniziativa del creditore. Con l'ordinanza impugnata, il giudice ha dichiarato inammissibile il motivo di opposizione ritenendo che
“l'invocata estinzione, ex art. 630 c.p.c., rientrando nell'ambito delle fattispecie di estinzione tipica, va fatta oggetto di reclamo e non già di una opposizione agli atti, come è avvenuto nel caso di specie”. A sostegno del reclamo viene addotta l'ammissibilità dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva, correttamente e tempestivamente formulata sia in sede di opposizione sia alla prima udienza successiva al verificarsi dell'assunta estinzione, e la sua fondatezza nel merito, dato il mancato deposito di un ricorso in riassunzione ad opera delle parti. Viene chiesta, pertanto, la modifica dell'ordinanza anche relativamente al capo sulle spese. Si è costituito SA SI AN IO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o infondato il reclamo, con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata ( avvenuta il 6 maggio 2025). Trattasi, infatti, dello strumento previsto espressamente dall'art. 630 comma 3 c.p.c. per impugnare il provvedimento con cui il giudice accoglie o respinge l'eccezione di estinzione, in qualunque forma proposta. Allo stesso modo va dichiarata l'ammissibilità dell'istanza di estinzione formulata nel procedimento esecutivo, proposta in prima battuta in sede di opposizione e poi ribadita nel corso dell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. L'art. 630 c.p.c., infatti, al comma 2°, per il caso di inattività delle parti che non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, dispone che
“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”. Ebbene parte reclamante ha chiesto l'estinzione della procedura contestualmente al ricorso in opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice ha d'ufficio disposto la riattivazione della procedura esecutiva nominando gli ausiliari e fissando l'udienza ex art. 569 c.p.c. ( in data 18 marzo 2022), e, quindi, prima ancora dello svolgersi della stessa ( celebrata il 27.09.2022), ma ha altresì riproposto l'istanza a verbale di detta udienza, che rappresenta la prima udienza successiva all'asserito verificarsi dell'estinzione. Dunque, a prescindere dalla esatta qualificazione dell'opposizione per come formulata e della possibilità di far valere con essa l'istanza di estinzione, deve ritenersi che la stessa sia stata tempestivamente proposta alla prima udienza utile e che pertanto debba essere esaminata nel merito. Nel merito, il reclamo è infondato per quanto di seguito si motiva. E' opportuno il richiamo all'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla causa di sospensione prevista dall'art 54-ter (rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”), introdotto dalla Legge 24/4/2020, n. 27, di conversione del D.L 17/3/2020, n. 18. La disposizione in esame prevede nello specifico che «Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». L'efficacia temporale della citata sospensione, originariamente limitata al semestre compreso tra il 30/4/2020 e il 30/10/2020, è stata prorogata una prima volta sino al 31/12/2020 dall'art. 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla Legge 18/12/2020, n. 176) e da ultimo sino al 30/06/ 2021 dall'art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183 (cd. “D.L. Milleproroghe”), convertito dalla Legge 26/2/2021, n. 21. La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 128 del 22/6/2021– ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, n. 183, avendo valutato l'ulteriore proroga dell'art. 54 ter dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione. Eliminata la seconda proroga perché incostituzionale, la sospensione ex lege ai sensi dell'art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020.
pagina 2 di 6 L'ipotesi di sospensione ex art. 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd. “esterne” di cui all'art. 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento uniforme adottato da tutti i giudici della sezione IV civile e depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura – come meglio si dirà oltre - si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più diligente. Tale soluzione si fonda sull'orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina - in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni - nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all'art. 627 c.p.c.. L'applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità (ricorso in riassunzione della parte interessata) e ai termini per la riattivazione ( termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi) in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L'art. 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex art. 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma ( cfr. Cass. Civ. 7109/2015 e per il principio secondo cui alle sospensioni di legge che non disciplinino in modo autonomo il regime di prosecuzione si applica la disposizione codicistica della riassunzione, cfr. Cass. Civ. - Sez. 3, Sentenza n.5955 del 2016 in tema di sospensione ex lege conseguente al terremoto che ha colpito nel 2009 L'Aquila). Quanto alla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione, si ritiene che l'ineludibile esigenza di tutela del creditore trovi riscontro nella applicazione alla fattispecie della riassunzione da sospensioni legali, e quindi automatiche, della esecuzione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte in relazione alla prosecuzione e/o riassunzione di processi interessati da ipotesi di interruzioni automatiche (quelle di cui agli artt. 299, 300, co 3 e 301 c.p.c. e quella di cui all'art. 43, 3° co. l.fall.) ovvero di sospensioni ex art. 297, 1° co. c.p.c.. Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione e/o riassunzione del processo decorra dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza ( sentenze n.ri 139/1967 e 159/1971); alla pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 297, 1° co c.p.c. nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (sentenza n. 34/1970); e alla sentenza della Corte delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento alla riassunzione di processi interrotti automaticamente per il fallimento della parte costituita ribadendo il consolidato principio interpretativo che fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo ( cfr. sentenza n. 17/2010). La Suprema Corte, sulla scia delle richiamate sentenze della Corte delle Leggi, ritiene che debba trattarsi di conoscenza legale derivante da atti del processo ( cfr. Cass. Civ. n. 5348/2007; n. 11162/2003 e n. 654/2003, la quale ultima ha, peraltro, reputato legalmente conosciuto l'evento al momento della pronuncia in udienza della ordinanza dichiarativa della interruzione;
cfr. pure, ex plurimis, la sentenza n. 31010/2018 secondo cui la conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento può dirsi legale solo quando sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare;
ed, in fine, la sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021 che ha risolto il contrasto interpretativo esistente in ordine alla portata del requisito della conoscenza legale in ipotesi di riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte ritenendo, in tali casi, che “…il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale pagina 3 di 6 dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”). Nei richiamati arresti della Corte Costituzionale viene affermato che un termine processuale può dirsi effettivo ed adeguato se la norma pone il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato, risultando, di contro, pregiudicata la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e dell'esercizio del diritto di difesa allorquando si faccia decorrere il termine processuale per la riassunzione dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi venendo in tal modo esposto a conseguenze svantaggiose non effettivamente volute. Con particolare riferimento ai casi di sospensione di cui all'art. 297, 1° co. c.p.c., la Corte Costituzionale ha così motivato la declaratoria di incostituzionalità: “Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale. In base all'art. 297, comma primo, l'inscientia, originaria e perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno. La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio;
ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose. E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza” ( cfr. C. Cost. n. 34/1970). L'applicazione dei principi richiamati si impongono, come già prima anticipato, anche nella materia della riassunzione di esecuzioni immobiliari in relazione a sospensioni legali previste al ricorrere di certi presupposti fattuali per i quali occorre un accertamento ad hoc, come per quella ex art. 54-ter cit., che ha caratterizzato le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Tale materia, a ben vedere, mutatis mutandis, presenta esigenze di tutela delle parti ( id est del creditore ) ai fini della conformità a Costituzione del regime di riassunzione del tutto sovrapponibili a quelle considerate nelle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte per le ipotesi di interruzione automatica ovvero di sospensione ex art. 297, 1° co c.p.c.: la sospensione, al pari delle ipotesi sopra indicate, è automatica;
deriva da una situazione fattuale ( la persistente occupazione a fini abitativi del compendio pignorato da parte del debitore) la cui conoscenza può non essere nota al creditore, onerato della riassunzione, e che può, comunque, variare nel tempo ( la fattispecie che legittima la sospensione potrebbe essere cessata, in ipotesi, anche prima del 31.12.2020 per effetto del materiale trasferimento del debitore in abitazione diversa da quella pignorata). Ne deriva che, l'unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai principi di tutela giurisdizionale dei diritti appare, in subiecta materia, quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine di cui all'art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54 ter cit. debba fissarsi non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata;
evento quest'ultimo che non può che ritenersi realizzato all'esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione ( da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. Sotto tale ultimo profilo, risulta evidente che, ove pure fosse stata accertata e dichiarata in corso di procedura la sospensione di legge, la conoscenza legale in capo al creditore della effettiva durata di essa può dirsi acquisita solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'ultima proroga di tale sospensione perché, prima di tale pubblicazione, il creditore aveva conoscenza legale della diversa scadenza al 30 giugno 2021. In definitiva la sospensione di legge è, sì, cessata al 31.12.2020 ma il dies a quo del termine ( quello assegnato dal giudice o, in difetto, il semestre legale) per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre dalla conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione di legge e della pagina 4 di 6 sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31.12.2020. In mancanza di detto provvedimento di accertamento, non può ritenersi che il creditore abbia avuto conoscenza legale della reale sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla procedura che lo interessa della disciplina dettata dall'art. 54-ter d.l. n. 18/2020 (salvo una diversa prova dell'avvenuta conoscenza aliunde), con la conseguenza che il termine per la riassunzione non ha iniziato a decorrere. Venendo al caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riattivare d'ufficio la procedura esecutiva in assenza di impulso di parte, ha immotivatamente contraddetto i provvedimenti assunti dal giudice già titolare della procedura, in accordo con l'interpretazione assunta da tutti i giudici dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma in date rispettivamente 23.06.2020, 30.10.2020 (contenete la proroga delle disposizioni del precedente) e 24.06.2021 (successivo alla già citata declaratoria d'incostituzionalità), inseriti anche nel fascicolo del procedimento de quo, e volti a regolare in maniera uniforme anche le procedure esecutive, come quella in esame, pendenti in fase anteriore alla celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e/o 600 c.p.c.. In particolare, con decreto datato 23.06.2020, in attuazione della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato disposto il mero differimento della trattazione di tutte quelle procedure “che potrebbero essere interessate dalla indicata sospensione ex lege [id est quella prevista dall'art. 54-ter cit], e tanto, sulla sola base delle risultanze già agli atti delle procedure e senza la necessità di accertamenti suppletivi ad hoc da parte degli ausiliari designati e/o designando”. Il disposto differimento ha operato, dunque, come mera misura organizzativa in difetto di uno specifico accertamento della operatività della causa di sospensione legale ( in quanto non ritenuto prioritario in periodo di emergenza pandemica), sulla base di indici presuntivi emergenti dagli atti del fascicolo (quali il luogo della notifica del pignoramento, se coincidente con il compendio pignorato, e la residenza del debitore nello stesso, come indicato nel corpo dell'atto) da cui desumere solo la possibile sussistenza dei presupposti per l'operatività della sospensione ( ossia l'essere il pignoramento compiuto in danno di persone fisiche e l'avere ad oggetto beni immobili destinati a dimora abituale della parte esecutata). Da ciò emerge che la procedura esecutiva di cui si discute non è stata formalmente oggetto di sospensione ma, piuttosto, “accantonata” in virtù della esistenza di indici presuntivi dell'operatività della sospensione stessa, in attesa del decorso del periodo di cui all'art. 54-ter e di un atto del giudice che accertasse l'effettiva esistenza dei presupposti della sospensione “esterna” ex lege. Nel citato provvedimento uniforme depositato nel fascicolo si chiarisce, altresì, la necessità che la procedura, cessata la sospensione, sia riassunta su istanza di parte ed infatti, al punto 4) di detto decreto si prevede che “in relazione alle procedure esecutive non fissate a ruolo di udienza:
- il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione - non prima del 31 ottobre 2020 - ovvero, in alternativa, una nota attestante l'eventuale intervenuta modifica, alla data del 30 aprile 2020, della destinazione abitativa del bene rispetto alla situazione emergente dagli atti del fascicolo […];
- avvenuta la comunicazione da parte della cancelleria del primo provvedimento con cui il G.E. fissi udienza (a qualunque titolo) successivamente al deposito del ricorso per riassunzione, il creditore provvederà a notificare detto provvedimento, unitamente al ricorso in riassunzione, alle altre parti entro i successivi venti giorni”. In altri termini, detta procedura avrebbe dovuto essere – contrariamente a quanto avvenuto - riassunta sulla base di un atto di impulso di parte e non d'ufficio, in assenza nel caso di specie di un provvedimento di accertamento dell'effettiva operatività della causa di sospensione adottato dal GE nel contraddittorio delle parti. Non spetta al collegio di valutare la legittimità del provvedimento di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. assunto dal GE in difetto di ricorso in riassunzione in contraddizione con le direttive uniformi adottate congiuntamente dai giudici dell'esecuzione, applicabili a tutte le procedure, compresa quella in esame. Ciò che rileva nella presente sede è esclusivamente la mancanza in atti di un provvedimento del GE accertativo pagina 5 di 6 dell'operatività della sospensione di legge, basato su dati oggettivi e non sulle mere allegazioni della parte esecutata e, inoltre, che l'unico dato oggettivo comprovante la effettiva adibizione a dimora abituale del debitore esecutato e del suo nucleo famigliare dell'immobile pignorato, quale presupposto necessario della sospensione, è stato acquisito alla procedura recentemente in conseguenza dell'accesso del custode avvenuto in data 8 luglio 2025 ( cfr. verbale di primo accesso depositato in data 17.07.2025). Ancora, non spetta a questo collegio di accertare se i presupposti per l'operare della sospensione ex lege siano o meno effettivamente venuti ad esistenza, rientrando detta valutazione nella competenza del giudice dell'esecuzione; motivo per cui le istanze istruttorie volte ad appurare l'effettiva ininterrotta abitazione da parte del debitore esecutato e del suo nucleo familiare dell'immobile pignorato vanno dichiarate inammissibili. Il collegio, dunque, per quanto sin qui esposto, deve limitarsi a rilevare che, ad oggi, in assenza di un provvedimento del GE accertativo dei presupposti del verificarsi della causa di sospensione prevista dall'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla l. n. 27/2020, nell'ambito del procedimento esecutivo in cui è stata adottata l'ordinanza reclamata, il termine previsto per la riassunzione dall'art. 627 c.p.c. non può dirsi spirato e che, di conseguenza, nessuna estinzione si è verificata. Per quanto sin qui esposto, il reclamo va rigettato. Le spese di lite, data la particolarità e novità delle questioni trattate, l'assenza di precedenti di legittimità e la sussistenza di orientamenti del giudici territoriali contrastanti in punto di operatività della sospensione in esame e di prosecuzione delle procedure sospese, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo;
- compensa integralmente le spese del presente reclamo tra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 agosto 2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi.
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